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Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e

DIRETTORE GENERALE

3. Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e

organi collegiali per la tutela della salute (artt. 7 - 8) à vigila, coordina ed

interviene nei seguenti ambiti:

o sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza alimentare o benessere degli animali

o ricerca e sperimentazione nel settore alimentare-veterinario

o coordinamento e finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali e vigilanza sugli stessi

o valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare o funzionamento del Consiglio superiore della Sanità

Nel dipartimento operano sia il Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali sia l’Unità Centrale di Crisi. Tale distretto s’interessa dei rapporti con l’OIE, Office International des Epizooties, e con la FAO, Food and Agricolture Organization.

Il dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute si articola nelle seguenti Direzioni Generali:

I. DG della sanità animale e dei farmaci veterinari

II. DG per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione III. DG degli organi collegiali per la tutela della salute

I citati dipartimenti, nei quali si articolava il Ministero della Salute, come detto sopra sono stati aboliti e sostituiti da un unico segretario generale, con l’approvazione del DPCM (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri) del Gennaio 2013, con il quale è stata disciplinato la riorganizzazione del Ministero con la revisione della dotazione organica, nel rispetto della Spending Review.

I motivi principali di questa scelta, che hanno generato una diminuzione dell’organico, sono ricondotti essenzialmente a fattori legati al garantire una maggiore aderenza alle esigenze di funzionalità del ministero e allo stesso tempo al rispetto del principio costituzionale di buon andamento della P.A.

Il segretario generale è visto quindi come una figura istituzionale con l’obiettivo di razionalizzare le funzioni di coordinamento delle strutture ministeriali mediante il rafforzamento dell’azione amministrativa del ministero, rispondendo così alle varie prescrizioni concernenti la razionalizzazione della spesa.

Il lato positivo dell’eliminazione dei dipartimenti è rappresentato dal fatto che ciò consente di ottenere un notevole risparmio in termini economici, attuato grazie alla riduzione di dipendenti e alla centralizzazione dei servizi.

Oltre alle attività descritte sopra, il Ministero della Salute svolge anche funzioni di supervisore nei confronti di alcuni organi, tra i quali:

- Consiglio Superiore della Sanità à è un organo consultivo tecnico- scientifico che si rinnova ogni 3 anni, composto da membri designati dal ministero, denominati membri di diritto, quali ad esempio il Presidente dell’Istituto superiore di sanità e il Direttore Generale dell’AIFA, e da 50

membri di non diritto, quali ad esempio dirigenti universitari, dirigenti di

struttura del SSN e magistrati. Il suo organigramma e funzionamento è disciplinato da due normative, dal D.Lgs 30 Giugno 1993, n.266 e dal D.M 6 Agosto 2003, n.342.

Le sue funzioni si focalizzano nell’andare ad esaminare gli interventi in materia dell’igiene e della salute pubblica, esprimendo poi un parere obbligatorio agli organi decisionali. Ha la facoltà di esprimere giudizi concernenti gli ordinamenti, le convenzioni da stipulare con gli altri paesi e le norme che si riferiscono a lavori pericolosi riguardanti la tutela dell’ambiente.

- Istituto Superiore di Sanità (ISS) à rappresenta un organo di diritto pubblico tecnico-scientifico di riferimento al SSN ed opera alle dipendenze del Ministero. Le principali funzioni che svolge riguardano:

o La determinazione dei PSN, della promozione di sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci e/o metodi di cura

o Eseguire controlli in tema di compiti istituzionali facendo riferimento a specifiche richieste del Ministero della Salute, svolgendo quindi un’attività di consulenza nei suoi confronti

o Promozione di convegni e seminari di carattere scientifico a livello nazionale ed internazionale

- Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) à è un organismo che viene istituito con D.L 269/2003 e regolamentato in seguito con due Decreti Ministeriali: il 245 del 2004 e il 53 del 2012. È un organo di diritto pubblico dotata di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria che rappresenta un sistema di registrazione dei medicinali attraverso un percorso volto ad individuare il più velocemente possibile i farmaci che servono a curare le malattie rare e quelle che hanno possibilità di cure alternative. Le principali responsabilità dell’Agenzia riguardano la comunicazione ed il sistema d’informazione sui farmaci alla popolazione, al suo interno opera un altro organismo, la Commissione Unica del Farmaco, la quale si compone di 12 esperti nel campo medico-farmaceutico-biologico, di cui 5 nominati dal Ministro della Salute e i restanti dalle Regioni.

L’AIFA, è considerata come un organo di alta consulenza del Ministero i cui i campi d’interesse riguardano:

o Autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali (AIC)XXXVI

o Farmacovigilanza o Sperimentazione clinica

o Informazione e sviluppo della ricerca

                                                                                                               

XXXVI  Facciamo riferimento al Codice dei Medicinali approvato con D,Lgs 219/2006 con il quale si garantisce l’attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

o Governo della spesa farmaceuticaXXXVII o Amministrazione e funzionamento

- Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) à era un ente di diritto pubblico a carattere scientifico che tutelava la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Operava nel settore della ricerca ed era dotato di autonomia organizzativa – patrimoniale – gestionale e tecnica. S’interessava, in principale modo, di attività concernenti:

o La ricerca e la sperimentazione

o Il fornire consulenza al Ministero nella stesura dei piani sanitari o Il controllo, l’assistenza e l’alta formazione

o La promozione e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro generando metodologie e criteri per valutare tali rischi e formulare proposte volte a migliorare il livello di sicurezza

In seguito, mediante il D.L 78/2010 convertito poi in Legge 122/2010 è stato soppresso per favorire un progetto di revisione ed ottimizzazione della spesa pubblica e le varie funzioni e responsabilità sono state ereditate dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), riorganizzando in tal modo le strutture ed i rapporti con il Ministero.

- Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) à è un ente pubblico dotato di personalità giuridica, non economico e di rilievo nazionale. È istituito mediante il D.Lgs 30 Giugno 1993, n.266 e svolge un ruolo di supporto decisionale del Ministero e di collegamento per le Regioni in rapporto a temi riguardanti le strategie di sviluppo del SSN. Il suo compito principale è quello di garantire un’attività di supporto tecnico-operativo alle

                                                                                                               

XXXVII  L’AIFA è ritenuta responsabile dei livelli di spesa farmaceutica programmati, attraverso meccanismi di ripiano automatico dei tetti massimi di revisione periodica del Prontuario farmaceutico nazionale (PFN). Inoltre, entro il 1 Dicembre di ogni anno l’Agenzia deve elaborare la stima della spesa farmaceutica in relazione all’anno seguente distintamente per ogni Regione.

politiche di governo dello Stato e delle Regioni, riesce ad attuare ciò ricorrendo ad attività di:

o Monitoraggio o Valutazione

o Formazione e ricerca

- IRCCS à sono Istituiti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, rappresentano degli ospedali di qualità che svolgono attività di ricerca clinica e gestione di servizi sanitari e che perseguono obiettivi concernenti il campo biomedico. Sono istituiti con il D.Lgs 16 Ottobre 2003, n.288 con il quale si definiscono come “enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e

personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità”.

Tali istituti sono gestiti da fondazioni che hanno come organi: o Consiglio di amministrazione

o Presidente della fondazione o Direttore Generale

o Direttore Scientifico

- Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) à sono enti di diritto pubblico dotati di autonomia gestionale-amministrativa, che operano all’interno del SSN rappresentandone lo strumento tecnico ed operativo, in relazione alla sanità animale, controllo di salubrità e qualità degli alimenti di origine animale e in rapporto all’igiene degli allevamenti.

Gli IZS sono in tutto 10 con 90 sezioni diagnostiche periferiche, la cui funzione di raccordo è svolta direttamente dal Direttore Generale della sanità pubblica veterinaria che definisce, al tempo stesso, le linee guida e gli obiettivi da perseguire.