• Non ci sono risultati.

La bocciatura del progetto ad referendum da parte dei vescovi spagnol

L’episcopato spagnolo era stato invitato dalla Santa Sede a pronunciarsi sulla perdurante validità del Concordato quale strumento di regolamentazione delle relazioni Chiesa-Stato e sul testo del progetto ad referendum, inviato a tutti i vescovi nel dicembre del 1970, durante lo svolgimento della XIII riunione plenaria della CEE. In quell’occasione i vescovi si erano limitati ad affidare a un’apposita commissione439 il

compito di elaborare un questionario sui temi principali del progetto da sottoporre alle province ecclesiastiche. I risultati di tale indagine, opportunamente rielaborati in un documento, avrebbero costituito la base partenza dei lavori della successiva riunione plenaria440.

In quello stesso periodo, la validità della bozza Casaroli-Garrigues iniziava ad essere messa in discussione dal governo. In effetti, poco prima della celebrazione della XIV assemblea plenaria il Ministero degli Esteri, attraverso una nota, chiariva quali dovessero essere le caratteristiche basilari del futuro Accordo441. Per essere accettato dal

governo, il nuovo Concordato doveva prescindere da una dichiarazione di confessionalità statale e limitarsi a riconoscere una posizione speciale alla Chiesa cattolica in virtù dell’appartenza ad essa della maggioranza della popolazione. L’Accordo, privo di affermazioni di carattere dottrinale, doveva delimitare chiaramente le sfere di competenza di Chiesa e Stato, garantire il rispetto del “legítimo pluralismo en

las actitudes de los españoles con respecto a las manifestaciones sociales de la vida religiosa” e non riconoscere privilegi statali o ecclesiastici. Il governo, infatti, riteneva

opportuno non “recibir y otorgar ningun privilegio, ni apariencia alguna de tal, que

pueda empañar la soberanía del Estado o el testimonio de la Iglesia”. In considerazione

      

438 Per un commento critico alla bozza Casaroli-Garrigues si rimanda a Reflexión crítica sobre el

Anteproyecto «ad referendum», in J.M. Díez-Alegría – J.M. Setién – J. Puente Egido, Concordato y sociedad pluralista, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1972, p. 103-112. C. Corral, La via española de los convenios específicos, in Estudios eclesiástico, vol. 52, n. 201, 1977, p. 167-168.

439 Della commissione facevano parte monsignor López Ortiz, il cardinale Tabera e i vescovi Jubany, Romero de Lema e Montero.

440 Equipo Vida nueva, Todo sobre el Concordato, cit., p. 223-224.

441 Equipo Vida nueva, Todo sobre el Concordato, cit., p. 256 ss..; F. De Meer, Antonio Garrigues

di ciò, era necessario rivedere il sistema di dotazione economica della Chiesa e il procedimento di nomina dei vescovi. In particolare, con riferimento a quest’ultimo, il governo manifestava la propria disponibilità ad accettare “soluciones congruentes con

la doctrina actual de la Iglesia y con las prácticas de las relaciones establecidas […] entre la Santa Sede y otros países”. Di fatto, dunque, attraverso la nota il Ministero

degli Esteri prendeva pubblicamente le distanze da un progetto che, almeno in prospettiva governativa, si considerava già superato442.

In questo clima, il 15 febbraio 1971, si aprivano i lavori della XIV riunione plenaria della CEE443. In base al documento preparato dalla commissione, la discussione sul

progetto Casaroli-Garrigues era stata suddivisa in due parti: la prima volta ad acclarare i tempi e le modalità di realizzazione della revisione, la seconda dedicata all’analisi delle singole disposizioni concordatarie. Per la maggior parte dei vescovi era necessaria una riforma radicale del Concordato, in linea con le statuizioni conciliari e con la situazione attuale e futura della Spagna. Dal momento che le circostanze attuali non consentono di procedere nel senso indicato, “a pesar de la actitud de la otra Parte, es conveniente en

todo caso proceder por etapas, mediante acuerods parciales y sucesivos”. A livello

contenutistico, il nuovo accordo doveva prescindere da qualsiasi riferimento alla confessionalità statale, non in linea con il linguaggio e lo spirito del Vaticano II, né con il pensiero di gran parte dell’opinione pubblica, e dal riconoscimento di privilegi. In questo senso, si riteneva doveroso rinunciare al privilegio del foro e alle esenzioni economiche non giustificate e modificare il sistema di nomine vescovili. La proclamazione conciliare della libertà religiosa imponeva di riformulare la materia matrimoniale nel senso di assicurare al fedele il diritto scegliere se contrarre matrimonio religioso o civile, e il sistema scolastico, in modo da rendere facoltativo l’insegnamento della religione cattolica.

      

442 In questo senso F. De Meer, Antonio Garrigues embajador ante Pablo VI. Un hombre de concordia en

la tormenta (1964-1972), cit., p. 285.

443 Nel discorso di apertura della riunione plenaria, Tarancón, che aveva sostituito il presidente della CEE, Morcillo, gravemente malato, aveva invitato i vescovi a individuare una “línea de pensamiento clara y

definida que pudiera servir de orientación a la Santa Sede”, ricordando, però, che in nessun caso la CEE

poteva considerarsi parte nei negoziati, essendo tale funzione riservata alla Santa Sede. cfr Ecclesiae, 1530, del 20 febbraio 1971, p. 241-242.

Per ciò che concerne l’apostolato, i vescovi ritenevano necessario estendere le disposizioni relative all’ACE a tutte le altre associazioni cattoliche per garantire “todo el

campo de actuación que exige la misión apostólica de la Iglesia”444.

Al termine della discussione sul progetto, ritenuto inidoneo a regolare le relazioni Chiesa-Stato, ai vescovi era stato comunicato il contenuto di due lettere, l’una del Ministro di Giustizia, Antonio María de Oriol, e l’altra del cardinale Villot445. La prima

precisava che la bozza era una “modificación muy insuficiente del Concordato de

1953”446 e considerava condizione imprescindibile per la sottoscrizione di un nuovo

Concordato l’estensione ai vescovi ausiliari del procedimento di nomina scelto per i vescovi titolari447. In caso contrario, si profilava come possibile alternativa la denuncia

unilaterale dell’Accordo448.

Per Villot449 “si esa (l’inclusione dei vescovi ausiliari nel futuro sistema di nomina) fuese la real intención del Gobierno, es superfluo decir que la posibilidad de un acuerdo estaría comprometida desde el punto de partida”. Il cardinale sottolineava

come il mantenimento di alcune conditio sine qua non da entrambe le parti avrebbe potuto comportare, in ipotesi, la rottura unilaterale dei rapporti o il mantenimento dello

status quo, opzione questa che la Santa Sede “no ha excluido y no excluye […] también de ser sugerida por la conveniencia de evitar males que fueran considerados mayores”.

Alla luce delle mutate circostanze, si chiedeva all’episcopato di fornire un nuovo parere sull’intera questione. Preoccupati dai rischi che la rottura delle relazioni avrebbe potuto comportare, i vescovi decidevano di affidare al Consiglio di presidenza della CEE450 il

delicato compito di mediare tra governo e Santa Sede. I cardinali, seppur convinti che la richiesta di estensione della prenotificazione ai vescovi ausiliari, almeno sotto il profilo teorico, non costituiva un elemento sufficiente per giustificare l’interruzione dei

      

444 ASP, b. 135/8.3 Nota verbal “pro memoria” del Consejo de presidencia de la Conferencia Episcopal

Española, 22 aprile 1971. cfr anche Equipo Vida nueva, Todo sobre el Concordato, cit., p. 341 ss..; V.

Enrique y Tarancón, Confesiones, cit., p. 298.

445 Morcillo, Tarancón, Dadaglio e i membri della commissione speciale avevano deciso di dare lettura dei documenti, entrambi antecedenti all’inizio dei lavori assembleari, al termine della discussione sul testo per non influenzare il voto dei vescovi. cfr. Equipo Vida nueva, Todo sobre el Concordato, cit., p. 346; V. Enrique y Tarancón, Confesiones, cit., p. 296; F. De Meer, Antonio Garrigues embajador ante

Pablo VI. Un hombre de concordia en la tormenta (1964-1972), cit., p. 286 ss..

446 F. De Meer, Antonio Garrigues embajador ante Pablo VI. Un hombre de concordia en la tormenta

(1964-1972), cit., p. 287.

447 V. Enrique y Tarancón, Confesiones, cit., p. 296.

448 Equipo Vida nueva, Todo sobre el Concordato, cit., p. 346.

449 ASP, b. 135/8.2, lettera del card. Villot a Dadaglio, del 13 febbraio 1971. cfr. anche ASP, b. 134/7.8

Carta del Ministro de Justicia e Carta del Secretario de Estado, testi in parallelo.

negoziati, riferendosi al caso spagnolo, evidenziavano i rischi che tale ipotesi avrebbe potuto comportare: la Chiesa avrebbe perso l’unica opportunità per ottenere la propria autonomia; l’opinione pubblica avrebbe considerato l’accettazione di siffatta richiesta come una sconfitta. Pertanto, Quiroga Palacios, Bueno Monreal e Tarancón ritenevano “apropriada la actitud de la Santa Sede de non ceder en este punto”. Sul manetenimento dello status quo, data l’impossibilità di giungere nelle circostanze attuali ad un Concordato pienamente soddisfacente per la Chiesa, il Consiglio di presidenza riteneva “coherente además que esta situación concordataria se prolongue tánto cuanto

la situación política que le dió origen”.

Che fare dunque? Per i cardinali la Santa Sede non doveva denunciare unilateralmente il Concordato né interrompere le trattative già avviate ma semplicemente “intentar un

primer paso de revisión concordataria (que podría dejar la atmósfera limpia y el cauce despejado para acuerdos ulteriores) en la renuncia simultánea por las Partes respectivas al privilegio de presentación y al del fuero, sin reticiencias de ninguna clase”.

Vale la pena ricordare che, in questo contesto, per la prima volta, la CEE chiedeva alla Santa Sede di “trattare ma temporeggiando” in attesa di un migioramento della situazione politica451. Questo meccanismo, come si avrà modo di osservare più avanti,

sarebbe stato nuovamente utilizzato dalla CEE per bloccare le trattative avviate nel 1974.

      

CAPITOLO III

I riflessi del despegue della chiesa spagnola sul procedimento di revisione del Concordato

Sommario: 1. Dall’Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes al documento La

Iglesia y la comunidad política: la progressiva presa di distanza della Chiesa dal

regime franchista. - 2. Dal rischio di rottura delle relazioni all’avvio di nuove trattative. - 3. La chiesa spagnola di fronte all’eventualità di nuove trattative per la revisione del Concordato del 1953. - 4. La definizione delle ‘condizioni’ per l’avvio di nuove trattative. - 5. Il tentativo (fallito) di bloccare l’avvio dei negoziati. - 6. Il questionario della Commissione permanente della Conferenza episcopale sull’eventuale conclusione di un nuovo Concordato.

1. Dall’Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes al documento La Iglesia y la

Outline

Documenti correlati