• Non ci sono risultati.

Il carattere residuale e meramente eventuale del finanziamento pubblico alle

CAPITOLO 3.   IL SOSTEGNO DELL ’ UNIONE ALLA COSTITUZIONE E ALLO SVILUPPO

2. Le specificità del finanziamento infrastrutturale nel campo dell’energia, delle

2.1. Il carattere residuale e meramente eventuale del finanziamento pubblico alle

Nel caso delle reti energetiche, in via di principio i costi d’investimento sono

«pienamente sostenuti in generale dagli utilizzatori dell'infrastruttura»

213

. I costi dei

progetti di interesse comune caratterizzati per impatti transfrontalieri sono presi in

caricato dai gestori dei sistemi di trasmissione (GST) e, «limitatamente alla quota

non coperta dai proventi della congestione o da altri oneri», sono trasferiti in capo

agli utenti dell’infrastruttura, sotto forma di tariffe per l’accesso alla rete

214

.

La ripartizione transfrontaliera dei costi degli investimenti infrastrutturali tra

gestori di sistemi di trasmissione è condizionata al fatto che «una valutazione della

domanda di mercato o degli effetti previsti sulle tariffe indichi che i costi non

possono essere coperti dalle tariffe pagate dagli utenti dell’infrastruttura»

215

. Inoltre,

spetta ai promotori dei progetti presentare una «richiesta d’investimento» alle

autorità nazionali di regolamentazione (ANR) competenti, comprensiva di una

«richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi»

216

.

A seguito della presentazione di tale richiesta, le ANR adottano «decisioni

coordinate sulla ripartizione dei costi di investimento» tra i GST e sull’eventuale

inclusione di tali costi nelle tariffe d’accesso alla rete

217

. Il regolamento sugli

orientamenti riconosce alle ANR un margine di discrezionalità quanto al quantum e

al quomodo della ripartizione: da un lato, esse possono ripartire «soltanto parte dei

costi»; dall’altro, la ripartizione può essere determinata non con riguardo al singolo

progetto di interesse comune ma tra più progetti «appartenenti a un

«pacchetto»»

218

. L’an della ripartizione transfrontaliera dei costi tra GST, al

contrario, è fondato su un’analisi di costi e benefici economici, sociali e ambientali

dei progetti infrastrutturale e dell’eventuale esigenza di un sostegno finanziario

all’infrastruttura, svolta dalle rete dei gestori (REGST), sulla base delle metodologie

pubblicate nell’ambito dei piani decennali di sviluppo dell’infrastruttura di rete su

scala comunitaria adottati dalla stessa rete dei GST

219

.

reti di telecomunicazione ma anche di quelle di distribuzione energetica l’affermazione di una competition infrastructure-based, sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella service-based disciplinata anche dagli attuali atti di diritto derivato dell’Unione, questa trasformazione non sembra destinata ad incidere sulla ripartizione degli oneri infrastrutturali tra utilisateurs et contribuables;

213 Regolamento (UE) n. 347/2013, cit., cons. 35; 214 Ibidem, art. 12, par. 1;

215 Ibidem, cons. 35; 216 Ibidem, art. 12 par. 3; 217 Ibidem, art. 12 parr. 4-5; 218 Ivi;

Anche la determinazione delle tariffe per l’accesso alla rete è rimessa alle ANR

220

,

sulla base dei «costi effettivi» sostenuti dal gestore di sistema di trasmissione o dal

promotore del progetto – così come ripartiti sul piano transfrontaliero – nella

misura in cui tali costi siano corrispondenti a quelli sostenuti da un «gestore

efficiente dotato di una struttura paragonabile»

221

.

Il regolamento sugli orientamenti in materia, tuttavia, condiziona tale

determinazione al contemperamento di due esigenze. Da un lato, le ANR devono

garantire che l’impatto sulle tariffe nazionali derivante dalla ripartizione

transfrontaliera dei costi tra gestori di sistemi di trasmissione e dal trasferimento di

questi ultimi sugli utenti «non rappresenti un onere sproporzionato per i

consumatori»

222

. Dall’altro lato, le tariffe devono garantire «incentivi adeguati per

gli investimenti», che devono essere veicolati attraverso un «quadro normativo

stabile e prevedibile», anche a lungo termine, e «commisurati al livello di rischio

specifico del progetto»

223

.

Tale determinazione del livello di rischio, in particolare, è determinante per

l’eventuale concessione del regime di incentivazione premiale al progetto

infrastrutturale in sede di commisurazione delle tariffe per l’utilizzo della rete.

Qualora i rischi assunti dal GST

224

siano più elevati «rispetto ai rischi connessi di

norma al progetto infrastrutturale», infatti, gli Stati membri e le ANR sono chiamate

a concedere «incentivi adeguati a tale progetto»

225

.

Il regolamento sugli orientamenti non enumera esaustivamente le misure

premiali che possono essere concesse dalle ANR

226

. Esse possono riguardare, in

particolare, norme in materia di c.d. anticipatory investment (cioè a dire

investimenti determinati dalla «previsione di necessità future» della rete),

disposizioni che riconoscano al GST i costi sostenuti prima della «messa in servizio

220 Ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. a), direttiva 2009/72/CE, cit. e dell’art. 41, par. 1, lett. a),

direttiva 2009/73/CE, cit.;

221 Così l’art. 12, par. 5, Regolamento (UE) n. 347/2013, cit.; tale disposizione costituisce

un’espressione specifica del principio generale disciplinato dall’art. 14, par. 1, regolamento (CE) n. 714/2009 e dall’art. 13, par. 1, regolamento (CE) n. 715/2009, cit., che tuttavia non determinano le modalità di comparazione tra le strutture dei gestori di rete, né i criteri della loro efficienza;

222 Ibidem, cons. 37;

223 In tal senso il cons. 38, Regolamento (UE) n. 347/2013, cit.;

224 I quali, ex art. 13, par. 2, Regolamento (UE) n. 347/2013, cit., «comprendono in particolare i

rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo»;

225 Secondo quanto previsto dal plesso normativo del c.d. terzo pacchetto energia e, in particolare,

dal combinato dispoto dell’art. 13, par. 1, Regolamento (UE) n. 347/2013, cit., degli artt. 14, par. 2 e 13, par. 1, co. 2, regolamenti (CE) nn. 714/2009 e 715/2009, cit. e dagli artt. 37, par. 8 e 41, par. 8, direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, cit., tali incentivi, che sottolineano l’esigenza che tali incentivi siano « appropriati, sia a breve che a lungo termine»;

226 Secondo quanto disposto ibidem, all’art. 13, par. 3, lett. d), infatti, l’incentivo può riguardare

del progetto» e, soprattutto, norme che consentano l’accesso a una «remunerazione

aggiuntiva del capitale investito»

227

.

Anche la concessione degli incentivi, determinata con decisione dell’autorità

nazionale di regolamentazione, tiene conto dell’analisi costi-benefici dei progetti e

delle «esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto»

228

.

Le ANR valutano, in particolare, la giustificazione dei profili di rischio alla luce

dell’«impatto positivo netto del progetto rispetto a un’alternativa meno

rischiosa»

229

. Va sottolineato, infine, come tali forme di incentivo debbano ritenersi

concorrenti e non complementari alle esenzioni dagli obblighi di accesso di terzi e di

separazione strutturale

230

.

Alla luce di quanto argomentato, emerge con evidenza come l’assistenza

finanziaria dell’Unione sia meramente residuale e subordina al fatto che né il

mercato, né, in seconda battuta, le politiche di regolamentazione ex ante abbiano

assicurato gli investimenti necessari alla realizzazione dei progetti di interesse

comune, secondo la «logica in tre fasi» sposata dal regolamento istitutivo del CEF

231

.

2.2. La concorrenza per le infrastrutture e il contemperamento del rischio