CAPITOLO 3. IL SOSTEGNO DELL ’ UNIONE ALLA COSTITUZIONE E ALLO SVILUPPO
2. Le specificità del finanziamento infrastrutturale nel campo dell’energia, delle
2.1. Il carattere residuale e meramente eventuale del finanziamento pubblico alle
Nel caso delle reti energetiche, in via di principio i costi d’investimento sono
«pienamente sostenuti in generale dagli utilizzatori dell'infrastruttura»
213. I costi dei
progetti di interesse comune caratterizzati per impatti transfrontalieri sono presi in
caricato dai gestori dei sistemi di trasmissione (GST) e, «limitatamente alla quota
non coperta dai proventi della congestione o da altri oneri», sono trasferiti in capo
agli utenti dell’infrastruttura, sotto forma di tariffe per l’accesso alla rete
214.
La ripartizione transfrontaliera dei costi degli investimenti infrastrutturali tra
gestori di sistemi di trasmissione è condizionata al fatto che «una valutazione della
domanda di mercato o degli effetti previsti sulle tariffe indichi che i costi non
possono essere coperti dalle tariffe pagate dagli utenti dell’infrastruttura»
215. Inoltre,
spetta ai promotori dei progetti presentare una «richiesta d’investimento» alle
autorità nazionali di regolamentazione (ANR) competenti, comprensiva di una
«richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi»
216.
A seguito della presentazione di tale richiesta, le ANR adottano «decisioni
coordinate sulla ripartizione dei costi di investimento» tra i GST e sull’eventuale
inclusione di tali costi nelle tariffe d’accesso alla rete
217. Il regolamento sugli
orientamenti riconosce alle ANR un margine di discrezionalità quanto al quantum e
al quomodo della ripartizione: da un lato, esse possono ripartire «soltanto parte dei
costi»; dall’altro, la ripartizione può essere determinata non con riguardo al singolo
progetto di interesse comune ma tra più progetti «appartenenti a un
«pacchetto»»
218. L’an della ripartizione transfrontaliera dei costi tra GST, al
contrario, è fondato su un’analisi di costi e benefici economici, sociali e ambientali
dei progetti infrastrutturale e dell’eventuale esigenza di un sostegno finanziario
all’infrastruttura, svolta dalle rete dei gestori (REGST), sulla base delle metodologie
pubblicate nell’ambito dei piani decennali di sviluppo dell’infrastruttura di rete su
scala comunitaria adottati dalla stessa rete dei GST
219.
reti di telecomunicazione ma anche di quelle di distribuzione energetica l’affermazione di una competition infrastructure-based, sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella service-based disciplinata anche dagli attuali atti di diritto derivato dell’Unione, questa trasformazione non sembra destinata ad incidere sulla ripartizione degli oneri infrastrutturali tra utilisateurs et contribuables;
213 Regolamento (UE) n. 347/2013, cit., cons. 35; 214 Ibidem, art. 12, par. 1;
215 Ibidem, cons. 35; 216 Ibidem, art. 12 par. 3; 217 Ibidem, art. 12 parr. 4-5; 218 Ivi;
Anche la determinazione delle tariffe per l’accesso alla rete è rimessa alle ANR
220,
sulla base dei «costi effettivi» sostenuti dal gestore di sistema di trasmissione o dal
promotore del progetto – così come ripartiti sul piano transfrontaliero – nella
misura in cui tali costi siano corrispondenti a quelli sostenuti da un «gestore
efficiente dotato di una struttura paragonabile»
221.
Il regolamento sugli orientamenti in materia, tuttavia, condiziona tale
determinazione al contemperamento di due esigenze. Da un lato, le ANR devono
garantire che l’impatto sulle tariffe nazionali derivante dalla ripartizione
transfrontaliera dei costi tra gestori di sistemi di trasmissione e dal trasferimento di
questi ultimi sugli utenti «non rappresenti un onere sproporzionato per i
consumatori»
222. Dall’altro lato, le tariffe devono garantire «incentivi adeguati per
gli investimenti», che devono essere veicolati attraverso un «quadro normativo
stabile e prevedibile», anche a lungo termine, e «commisurati al livello di rischio
specifico del progetto»
223.
Tale determinazione del livello di rischio, in particolare, è determinante per
l’eventuale concessione del regime di incentivazione premiale al progetto
infrastrutturale in sede di commisurazione delle tariffe per l’utilizzo della rete.
Qualora i rischi assunti dal GST
224siano più elevati «rispetto ai rischi connessi di
norma al progetto infrastrutturale», infatti, gli Stati membri e le ANR sono chiamate
a concedere «incentivi adeguati a tale progetto»
225.
Il regolamento sugli orientamenti non enumera esaustivamente le misure
premiali che possono essere concesse dalle ANR
226. Esse possono riguardare, in
particolare, norme in materia di c.d. anticipatory investment (cioè a dire
investimenti determinati dalla «previsione di necessità future» della rete),
disposizioni che riconoscano al GST i costi sostenuti prima della «messa in servizio
220 Ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. a), direttiva 2009/72/CE, cit. e dell’art. 41, par. 1, lett. a),
direttiva 2009/73/CE, cit.;
221 Così l’art. 12, par. 5, Regolamento (UE) n. 347/2013, cit.; tale disposizione costituisce
un’espressione specifica del principio generale disciplinato dall’art. 14, par. 1, regolamento (CE) n. 714/2009 e dall’art. 13, par. 1, regolamento (CE) n. 715/2009, cit., che tuttavia non determinano le modalità di comparazione tra le strutture dei gestori di rete, né i criteri della loro efficienza;
222 Ibidem, cons. 37;
223 In tal senso il cons. 38, Regolamento (UE) n. 347/2013, cit.;
224 I quali, ex art. 13, par. 2, Regolamento (UE) n. 347/2013, cit., «comprendono in particolare i
rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo»;
225 Secondo quanto previsto dal plesso normativo del c.d. terzo pacchetto energia e, in particolare,
dal combinato dispoto dell’art. 13, par. 1, Regolamento (UE) n. 347/2013, cit., degli artt. 14, par. 2 e 13, par. 1, co. 2, regolamenti (CE) nn. 714/2009 e 715/2009, cit. e dagli artt. 37, par. 8 e 41, par. 8, direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, cit., tali incentivi, che sottolineano l’esigenza che tali incentivi siano « appropriati, sia a breve che a lungo termine»;
226 Secondo quanto disposto ibidem, all’art. 13, par. 3, lett. d), infatti, l’incentivo può riguardare