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Il prevalente finanziamento pubblico delle reti di trasporto e la progressiva

CAPITOLO 3.   IL SOSTEGNO DELL ’ UNIONE ALLA COSTITUZIONE E ALLO SVILUPPO

2. Le specificità del finanziamento infrastrutturale nel campo dell’energia, delle

2.3. Il prevalente finanziamento pubblico delle reti di trasporto e la progressiva

Come anticipato, il finanziamento delle reti di trasporto si distingue da quello

delle infrastrutture energetiche e di telecomunicazione. In quest’ultimo caso, infatti,

lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto si fonda sul prevalente o concorrente

finanziamento pubblico statale ed europeo

242

.

A differenza del settore energetico, nel campo dei trasporti il legislatore non ha

armonizzato le modalità di calcolo e i principi di determinazione degli oneri

d’accesso all’infrastruttura rispetto ai diversi modi di trasporto

243

. La Commissione,

tuttavia, si è impegnata da tempo a promuovere un quadro comune di

determinazione di tali oneri su base europea, soprattutto con lo scopo di garantire

l’internalizzazione dei costi esterni (ivi compresi quelli derivanti dalla congestione

infrastrutturale)

244

.

In occasione della prima revisione della c.d. direttiva Eurovignette, nel corso del

2006, il legislatore ha incaricato la Commissione di definire un modello di

valutazione dei costi esterni, che potesse costituire la base per una tarificazione

240 In tal senso la Sentenza 19 giugno 2014, TDC A/S c. Teleklagenævnet, punto 53 e,

analogamente, le Conclusioni dell’Avvocato generale Cruz Villalón, presentate il 16 gennaio 2014, Causa C-556/12, TDC A/S c. Teleklagenævnet, ECLI:EU:C:2014:2009, par. 38;

241 Così la Sentenza 19 giugno 2014, TDC A/S c. Teleklagenævnet, punto 54;

242 Si v. a proposito il Regolamento n. 1315/2013, cit., che al cons. 47 sottolinea anche l’opportunità

di «allineare e combinare i finanziamenti provenienti da pertinenti strumenti interni ed esterni, come i fondi strutturali e di coesione, il fondo d'investimento per la politica di vicinato e lo strumento di assistenza preadesione, e i finanziamenti provenienti dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e da altre istituzioni finanziarie» e all’art. 47, par. 1 impegna il piano di lavoro in materia di attuazione degli orientamenti a includere 1: «un’analisi degli investimenti richiesti, ivi compresi [..] i sistemi di finanziamento incrociato con destinazione specifica»;

243 Come testimonia la Comunicazione della Commissione — Linee guida comunitarie per gli aiuti

di Stato alle imprese ferroviarie, GU C 184 del 22.7.2008, pagg. 13–31, par. 104;

244 Fin dal Libro verde della Commissione, Verso una tariffazione equa ed efficace nei trasporti e dal

successivo Libro bianco della Commissione, Pagamento commisurato all'uso dell'infrastruttura: approccio graduale a un quadro comune di fissazione degli oneri per l'infrastruttura di trasporto nell'UE, COM(98)466 e nel successivo Libro bianco della Commissione, del 12 settembre 2001, La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, COM(20o1)370;

comune dell’accesso alle reti di trasporto

245

. Sulla base di tale mandato, la

Commissione ha adottato una ‘Strategia per l’internalizzazione dei costi esterni’

246

,

che si fonda, in sostanza, sul principio della tariffazione dell’infrastruttura al costo

marginale sociale

247

. Il trasferimento dei costi sull’utenza di rete, tuttavia, è

difficilmente applicabile alle infrastrutture di trasporto che si caratterizzano per la

bassa densità di traffico o ai modi di trasporto, quale quello ferroviario, che

presentano costi fissi particolarmente elevati di gestione dell’infrastruttura. Per tale

ragione, la Commissione ha di fatto riconosciuto l’impossibilità di adottare un

meccanismo comune di tarificazione dell’accesso all’infrastruttura

248

.

Il caso delle reti di trasporto ferroviario, in questo senso, costituisce un’eccezione

particolarmente rilevante. Gli interventi normativi in materia e in particolare quelli

disciplinati dai c.d. primo e secondo pacchetto ferroviario

249

, infatti, hanno previsto

l’imposizione di diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura

250

, al fine di garantire

l’accesso non discriminatorio alla rete da parte dei diversi operatori

251

. Il legislatore,

inoltre, ha sottolineato l’esigenza che i diritti d’uso imposti da ciascun gestore di rete

siano «comparabili» per usi equivalenti

252

.

Nonostante il diritto derivato abbia individuato come «obiettivo a lungo termine»

quello della «copertura da parte dell’utilizzatore dei costi di infrastruttura per tutti i

modi di trasporto sulla base di una concorrenza intermodale equa e non

245 Ai sensi dell’art. 11, co. 3, Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17

giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, GU L 187 del 20.7.1999, pagg. 42–50, così come modificata dalla Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, GU L 157 del 9.6.2006, pagg. 8–23, «entro il 10 giugno 2008 la Commissione [..] presenta un modello generalmente applicabile, trasparente e comprensibile per la valutazione di tutti i costi esterni che serva da base per i calcoli futuri della tassazione sulle infrastrutture» accompagnato da «un’analisi dell’impatto dell’internalizzazione dei costi esterni per tutti i modi di trasporto e da una strategia di applicazione graduale di tale modello a tutti i modi di trasporto»;

246 Comunicazione della Commissione, dell’8 luglio 2008, Strategia per l'internalizzazione dei costi

esterni, COM(2008)435;

247 Ibidem, par. 3; 248 Ibidem, par. 4;

249 Direttiva 2001/14/CE, cit., così come modificata dalla Direttiva 2007/58/CE, cit.;

250 Ai sensi dell’art. 4, par. 1, Direttiva 2001/14/CE, cit.; ex art. 7, parr. 1 e 9, tali diritti sono pagati

al gestore dell’infrastruttura e possono essere riscossi anche per la «capacità utilizzata a scopo di manutenzione dell’infrastruttura», ma in questo caso «non devono superare la perdita netta di entrate causata al gestore dell’infrastruttura dalla manutenzione»;

251 Ibidem, art. 4, par. 5 e art. 5, par. 1; merita di essere segnalato, a questo proposito, il fatto che, ex

artt. 4, par. 2 e 14, par. 2, qualora il gestore non sia indipendente dall’impresa ferroviaria sotto il profilo giuridico, organizzativo o decisionale, le funzioni di regolamentazione dell’accesso e dell’assegnazione della capacità d’infrastruttura devono essere esercitate da un «organismo incaricato della determinazione dei diritti indipendente dalle imprese ferroviarie»;

discriminatoria»

253

, il finanziamento della rete ferroviaria si fonda sull’intervento

pubblico. Il principio dell’equilibrio tra il gettito generato dai diritti d’uso e dagli

introiti derivanti dall’attività di gestione, da un lato, e i «costi di infrastruttura»,

dall’altro, include stabilmente l’erogazione di compensazioni statali

254

. D’altra parte,

anche qualora il regime di tarificazione della rete assicurasse la copertura dei costi di

investimento infrastrutturale, sarebbe comunque necessario assicurare la

destinazione degli introiti derivanti dai diritti d’uso a favore di investimenti

infrastrutturali a lungo termine

255

, ad esempio attraverso la creazione di un fondo

destinato a tal fine

256

.

In conclusione, nonostante l’apporto dei diritto d’uso dell’infrastruttura e la

progressiva diffusione di regimi normativi di internalizzazione dei costi

257

, il

contributo del finanziamento pubblico alla costruzione delle infrastrutture di

trasporto risulta tuttora determinante

258

.

3. Gli strumenti di sostegno finanziario da parte del bilancio dell’Unione: il