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I costi e i benefici del partenariato pubblico-privato 163

CAPITOLO 3.   IL SOSTEGNO DELL ’ UNIONE ALLA COSTITUZIONE E ALLO SVILUPPO

4. Segue: il ricorso agli «strumenti finanziari innovativi» e il ruolo del Fondo

4.1. I costi e i benefici del partenariato pubblico-privato 163

Il principale strumento giuridico che dà forma al coinvolgimento degli investitori

privati nel finanziamento delle reti transeuropee è rappresentato dai c.d.

partenariati pubblico-privato (PPP)

321

. Tali partenariati costituiscono «forme

di

cooperazione tra le autorità pubbliche e il settore», finalizzate al «finanziamento,

progettazione, costruzione, ristrutturazione e gestione o manutenzione di

un’infrastruttura» o alla «fornitura di un servizio generalmente garantito dalle

istituzioni pubbliche»

322

.

La diffusione dei PPP è molto limitata, rappresentando una frazione molto ridotta

degli investimenti nel settore pubblico

323

. Va sottolineato, tuttavia, che nonostante

spetti agli Stati membri decidere di ricorrere a forme di partenariato pubblico-

privato

324

, numerose fonti di finanziamento pubblico europeo possono concorrere al

finanziamento dei PPP, tra le quali, oltre a quelle del Meccanismo per collegare

318 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 19 ottobre 2011, Un

quadro per la prossima generazione di strumenti finanziari innovativi: le piattaforme UE di capitale e di debito, COM(2011)662, pp. 8-9;

319 Ibidem, pp. 12-13; secondo la Commissione, infatti, il conferimento di rendimenti preferenziali o

privilegiati ai privati, salvo un tasso di rendimento equo che garantisca la redditività commerciale dell’investimento pubblico, deve considerarsi compatibile con il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato ai fini della disciplina degli aiuti di stato; gli strumenti finanziari innovativi, in questo senso, hanno una «caratteristica “rotativa”», nella misura in cui i rimborsi del capitale o degli interessi su quest’ultimo possono essere impiegati nuovamente per finanziare lo strumento finanziario;

320 Ibidem, pp. 6-7; sul punto si v. lo studio del Parlamento europeo, Direzione generale «Politiche

interne», Direzione degli Affari di bilancio, The implications of EIB and EBRD co-financing for the EU

budget, 2011, 123, pp. 48-49 e 75;

321 Fin dalla Comunicazione della Commissione, del 10 settembre 1997, Public–private partnerships

in trans-European transport network projects, COM(97)453;

322 Comunicazione della Commissione, del 19 novembre 2009, Mobilitare gli investimenti pubblici e

privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico- privato, COM(2009) 615, p.2;

323 Ibidem, p. 3: gli investimenti veicolati attraverso PPP erano pari al 4% degli investimenti nel

settore pubblico, nel 2007;

324 Come sottolinea la Comunicazione della Commissione ‘Mobilitare gli investimenti pubblici e

privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico- privato’, cit., p. 13;

l’Europa, figurano in particolare fondi strutturali e capitale della BEI

325

. Inoltre, il

valore aggiunto del ricorso ai partenariati non riguarda solo il campo delle reti di

trasporto ma anche quelli delle infrastrutture energetiche e di telecomunicazione,

nella misura «gli interessi commerciali non consentono sufficienti incentivi

all’investimento»

326

.

I PPP possono assumere la veste giuridica di contratti pubblici o, più in

particolare, di concessioni di lavori o servizi

327

. In questo caso, dunque, essi

costituiscono a tutti gli effetti «contratti a titolo oneroso mediante i quali una o più

amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di

lavori o la prestazione e gestione di servizi a uno o più operatori economici»

328

. Tali

contratti hanno ad oggetto l’acquisizione di tali lavori o servizi (anche senza

trasferimento di proprietà in capo all’amministrazione) e per corrispettivo il «diritto

di gestire i lavori o i servizi», anche accompagnato da un prezzo

329

.

Sotto questo profilo, la recente adozione della direttiva 2014/23/UE in materia di

concessioni sembra avere definitivamente legittimato il ricorso alla forma delle

concessioni anche nel caso in cui l’ente aggiudicatore pubblico assuma una frazione

maggioritaria del rischio

330

. La direttiva, infatti, ha individuato nel trasferimento del

«rischio operativo» – sul lato della domanda o dell’offerta – al concessionario uno

degli elementi discretivi della nozione di concessione, ma non ha fissato una quota

minima di rischi necessariamente assunti da quest’ultimo ai fini del

perfezionamento di tale istituto giuridico

331

. D’altra parte, la stessa giurisprudenza

consolidata della Corte di giustizia ha affermato che il trasferimento del rischio di

gestione debba avvenire a titolo «significativo» ma non necessariamente «a carico

completo» del concessionario

332

.

325 Ibidem, pp. 7-8;

326 In questo senso si v. Commissione europea, Direzione generale Affari economici e finanziari,

Working group on the additionality of grants in the framework of blending mechanisms. Final report, 2009, p. 7, che fa riferimento alla nozione di «policy leverage», la possibilità di focalizzare l’impiego di risorse dell’Unione in favore di progetti difficilmente finanziabili attraverso il mercato o che difficilmente sarebbero in grado di ottenere ritorni finanziari sufficienti mediante le tasse d’utilizzo;

327 Ibidem, p. 6;

328 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 ,

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in GU L 94 del 28.3.2014, pp. 1–64, cons. 11;

329 Ivi;

330 Direttiva 2014/23/UE, cit.; 331 Si cfr. ibidem, l’art. 5, punto 1;

332 Secondo il principio affermato dalla Sentenza del 10 settembre 2009, Causa C-206/08, Wasser-

und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha) c. Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH, ECLI: ECLI:EU:C:2009:540, punti 68 e 77,

confermato dalla Sentenza 10 marzo 2011, Causa C-274/09, Privater Rettungsdienst und

Krankentransport Stadler c. Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau,

ECLI: ECLI:EU:C:2011:130, punto 33, indipendentemente dalla gravità del rischio, «per poter ritenere sussistente una concessione di servizi è necessario che l’amministrazione aggiudicatrice trasferica il rischio di gestione che essa corre a carico completo o, almeno, significativo al concessionario» e solo la

È bene, tuttavia, mettere in evidenza il fatto che il ricorso al PPP per il

finanziamento di opere infrastrutturali presenti alcuni limiti, che hanno portata

congiunturale o strutturale.

Quanto ai primi, il forte deterioramento delle condizioni finanziarie degli istituti

finanziari e l’aumento dei costi del debito contratto per i progetti finanziati

attraverso i partenariati e una scarsa disponibilità di capitali, ha indotto alcuni Stati

membri a rinunciare o a sospendere il ricorso a PPP

333

. D’altra parte, i partenariati

pubblico-privati

presentano

dei

limiti

di

natura

strutturale,

legati

all’accantonamento di ingenti risorse pubbliche, alla natura e alla durata degli

impegni assunti dalle amministrazioni pubbliche e, soprattutto, all’incerta

proporzionalità tra criteri di ripartizione del rischio e dei ricavi tra attori pubblici e

privati che caratterizzano i partenariati

334

.

Quanto a quest’ultimo profilo, qualora l’operatore privato si faccia carico del

rischio di costruzione e del rischio dell’indisponibilità dell’opera, gli investimenti

pubblici nel partenariato non devono essere computati nel debito pubblico statale

335

.

Di converso, qualora – come avviene in larga parte dei casi – il rischio finanziario di

un progetto gravi principalmente sullo Stato membro, gli attivi e le passività devono

essere registrate nel bilancio pubblico

336

. Ciò, dunque, dovrebbe imporre un impiego

accorto e selettivo di tale strumento.

Va rilevato, da ultimo, che i PPP possono essere inquadrati in un vettore

istituzionale, costituito dai c.d. «organismi speciali di partenariato»

337

.

Si tratta di organismi che operano nell’ambito della gestione indiretta del bilancio

dell’Unione

338

, ai quali si applica il principio generale della sana gestione

«totale assenza di trasferimento al prestatario del rischio legato alla prestazione di servizi» rende l’operazione un appalto di servizi;

333 Così la Comunicazione della Commissione ‘Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la

ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato’, cit., pp. 10-11, fermo restando l’intervento dell’Unione attraverso la Comunicazione della Commissione, che modifica il quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, GU C 83 7.4.2009, p. 1;

334 Comunicazione della Commissione ‘Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e

i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato’, cit., pp. 11-12;

335 Come sottolineato dalla Comunicazione della Commissione ‘Le reti transeuropee: verso un

approccio integrato’ del marzo 2007, par. 3.4.3.;

336 Comunicazione della Commissione ‘Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e

i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato’, cit., p. 5;

337 Una visione concorrente del fenomeno degli organismi di partenariato quali agenzie europee è

promossa, tra i contributi più recenti, da H. C. HOFMANN e A. MORINI,The Pluralisation of EU Executive – Constitutional Aspects of «Agencification», in European Law Review, 2012, 37 (4): 419-

443, p. 419;

338 Articolo 58, paragrafo 1, lettera c), Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, pubblicato in GU L 298, del 26.10.2012, p. 1–96;

finanziaria

339

. Gli organismi di partenariato, nondimeno, si distinguono dagli altri

attori che intervengono in sede di esecuzione del bilancio dell’Unione per il fatto di

«operare in maniera diversa rispetto ad un organismo del «settore pubblico»,

adottando le proprie decisioni sulla base del «criterio del vantaggio commerciale o

della competenza»

340

.

Il legislatore ha già fatto ricorso all’istituzione di organismi speciali di

partenariato, non solo nei settori della ricerca e dello sviluppo economico, ma anche

in quello delle reti di trasporto

341

. Tra le principali forme di partenariato promosse

dall’Unione, infatti, insieme all’impresa comune ITER in tema di fusione nucleare,

figura l’impresa comune SESAR

342

, che mira all’armonizzazione dello spazio aereo

europeo nel quadro dello sviluppo del c.d. «Cielo unico europeo»

343

. Più

recentemente, a SESAR si è aggiunta l’impresa comune S2R (Shift2Rail), che dovrà

«coordinare e gestire gli investimenti dell'Unione nella ricerca e innovazione nel

settore ferroviario»

344

.