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Il processo di integrazione dei regolatori nel campo dell’energia e delle

CAPITOLO 3.   IL SOSTEGNO DELL ’ UNIONE ALLA COSTITUZIONE E ALLO SVILUPPO

3. Il ruolo delle agenzie decentrate europee nella promozione dell’interoperabilità,

3.1. Il processo di integrazione dei regolatori nel campo dell’energia e delle

Nel corso del precedente paragrafo è emerso, quale tratto comune delle azioni

legislative in materia di interconnessione e accesso alle reti nazionali di

telecomunicazioni e energia, il ruolo attribuito dal diritto dell’Unione alle autorità

nazionali di regolamentazione (ANR). Non deve stupire, dunque, che la promozione

di uno sviluppo transeuropeo di tali reti abbia richiesto strumenti di cooperazione e

coordinamento di tali regolatori nazionali, al fine di assicurare la coerenza della loro

131 Mentre in sede di adozione degli elenchi dei progetti di interesse comune vengono in

considerazione in particolare ai gruppi regionali, nella loro attuazione si segnalano diverse forme di istituzionalizzazione, tra le quali figurano, in particolare, i coordinatori europei e i forum dei corridoi, il comitato ad hoc operante nel quadro della procedura d’esame e l’agenzia esecutiva, il cui ruolo riguarda principalmente la fase del finanziamento delle opere (sui quali si v. infra, Section 4.); a tali organi, operanti a livello sovranazionale – europeo o macro-regionale – si sommano le autorità nazionali competenti per il «coordinamento del procedimento di rilascio delle autorizzazioni» riguardanti ciascun progetto di interesse comune che gli arts. 8, par. 1 e 9, par. 1, Regolamento (UE) n. 347/2013,

cit., obbligano gli Stati membri ad istituire, allo scopo di adottare i provvedimenti necessari al fine di

«facilitare l’emissione della decisione globale» sull’autorizzazione, anche attraverso la pubblicazione di un manuale non vincolante delle procedure in materia di rilascio delle autorizzazioni;

132 Supra, Capitolo 2, Sezione 2.;

133 Come sottolineato da P.DONATI,P.MILAZZO, Commento agli artt. 170-172 TFUE, in A. Tizzano

(ed.), Trattati dell’Unione europea; Milano : Giuffrè , 2014, 1545-1561, p. 1546, infatti, sotto il profilo territoriale le reti transeuropee non costituiscono altro che la «congiunzione fisica delle reti nazionali, finalizzata alla loro utilizzazione su scala comunitaria» e dunque le politiche di interconnessione e interoperabilità di queste ultime concorrono alla costituzione di reti transeuropee; in tal senso les Conclusions de l'Avocat général La Pergola présentées le 22 novembre 1995, Parlement/Conseil, C- 271/94, ECLI: ECLI:EU:C:1996:133, para. 10, pagg. 1696-1698;

azione, in particolare nei casi di infrastrutture di interconnessione transfrontaliera

delle reti nazionali.

Tale esigenza è stata soddisfatta attraverso diversi vettori istituzionali, inquadrati

in un percorso di «integrazione organica»

134

, che ha condotto, da ultimo,

all’istituzione di organismi di diritto dell’Unione e, in particolare, di agenzie

decentrate europee. Tale percorso si intreccia con l’evoluzione, complementare e

parzialmente coeva al primo, del modello delle ANR. Il legislatore europeo, infatti,

parallelamente alla liberalizzazione dei mercati nazionali attraverso la

disaggregazione delle imprese verticalmente integrate e la previsione di un diritto

d’accesso alle reti, ha progressivamente rinforzato lo statuto di indipendenza

(rectius: separazione strutturale e funzionale) delle autorità di regolamentazione,

dapprima rispetto ai regolati e, in secondo luogo, nei confronti dei poteri pubblici

statuali

135

.

La prima fase del processo di «integrazione organica», dunque, coincide proprio

con la costituzione delle ANR e il riconoscimento da parte del diritto comunitario a

tali enti di poteri e garanzie di autonomia.

Nel corso di una seconda fase, di fatto contestuale alla prima, tali autorità

nazionali si sono costituite in reti europee – il «Gruppo dei Regolatori europei per le

reti ed i servizi di comunicazione elettronica» (GRE) e il «Gruppo dei regolatori

europei per il gas e l’energia elettrica» (ERCEG) – istituite da decisioni della

Commissione

136

. Tali reti costituiscono «strutture comunitarie di raccordo» e

cooperazione orizzontale tra regolatori

137

, funzionali alla riduzione del c.d.

regulatory gap tra Stati membri

138

.

La terza e più recente fase del processo di «integrazione organica», infine, ha

visto l’istituzionalizzazione di tali forme di cooperazione tra autorità nazionali da

parte del legislatore

139

, tramite la costituzione di organismi di diritto dell’Unione

140

.

134 Così G. NAPOLITANO, La strategia dei controlli nella governance comunitaria delle

comunicazioni elettroniche, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitiario, 2008, 3-4: 1469-1490,

p. 1483 e ss., che per essa intende far riferimento ai «meccanismi di progressiva integrazione delle autorità nazionali in organi comunitari»;

135 Sul punto si cfr. ibidem, p. 1474 e ss., una puntuale ricostruzione di tale percorso evolutivo; 136 Decisione della Commissione 2002/627/CE, del 29 luglio 2002, che istituisce il gruppo dei

"Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica", in GU L 200 del 30.7.2002, pp. 38–40 e Decisione della Commissione 2003/796/CE, dell'11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità, in GU L 296 del 14.11.2003, pp. 34–35;

137 Secondo la definizione di F.SCUTO, La governance del settore energia e gas attraverso la rete

europea delle autorità indipendenti, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, 17 (1):

267-302, pp. 282 e 284;

138 Così L.AMMANNATI, Il ruolo dell’Agenzia per la Cooperazione tra i Regolatori dell’Energia nella

governance e nella regolazione del settore energetico, in Amministrazione in cammino, 2011, p. 2 e G.

NAPOLITANO, 2005, op. cit., p. 578, che sottolinea anche la ratio di garanzia dell’uniformità delle misure regolamentari nazionali connessa all’istituzione dei network;

In tal modo, si sono intese superare le ambiguità giuridiche della figura della rete di

regolatori, quale «ordinamento in parte comunitario, in parte comune»

141

. Gli

organismi di diritto dell’Unione istituiti nel corso di questa terza fase di

integrazione, infatti, si caratterizzano quali enti dotati di personalità giuridica e

autonomia, sicuramente incardinati nell’ordinamento giuridico europeo. Tali

organismi esercitano, in secondo luogo, funzioni consultive e poteri decisionali

eventuali, attraverso atti atipici di diritto dell’Unione, seppure nel quadro di

procedimenti complessi che chiamano in causa anche le ANR.

Permangono, tuttavia, alcuni tratti di specialità, che distinguono gli organismi

costituiti dall’Unione nel campo energetico e delle comunicazioni elettroniche dalle

altre agenzie decentrate europee. Sotto questo profilo, è necessario esaminare

distintamente le due materie.

Nel caso delle comunicazioni elettroniche, il processo di istituzionalizzazione

della cooperazione dei regolatori nazionali ha portato alla costituzione di due enti: il

Comitato e l’Ufficio, che compongono l’Organismo dei regolatori europei delle

comunicazioni elettroniche (BEREC). Al primo ente (l’Ufficio BEREC) sono

attribuite funzioni di informazione e assistenza al Comitato, un forum a carattere

intergovernativo che assicura la rappresentatività delle ANR e al quale sono conferiti

i principali poteri dell’organismo BEREC. Solo l’Ufficio costituisce un’agenzia

decentrata europea, mentre il Comitato BEREC si caratterizza come un «hybrid

institutional network model»

142

, una forma qualificata (e istituzionalizzata) di

cooperazione

orizzontale

tra

autorità

nazionali

di

regolamentazione

precedentemente organizzata in forma di rete.

Nel caso del settore energetico, invece, si è confrontati con un unico organismo

(ACER), che conserva alcuni tratti di specialità rispetto ad altre agenzie decentrate

europee, ma che fa certamente parte di questo novero di enti. Le peculiarità di ACER

riguardano in particolare la sua governance. L’atto istitutivo, infatti, ha attribuito

l’esercizio delle funzioni dell’ente ad un organo composto dai rappresentanti delle

autorità nazionali di regolamentazione, tanto da aver condotto la dottrina a

qualificare ACER come una «network agency»

143

.

L.AMMANNATI, 2011, op. cit., pp. 10-13;

140 Tale terza fase di sviluppo coincide con i più recenti «pacchetti» di interventi legislativi in

materia di telecomunicazione ed energia, dei quali fanno parte rispettivamente il Regolamento (CE) n. 1211/2009, cit., istitutivo di BEREC e il Regolamento n. 713/2009, cit., istitutivo di ACER;

141 Così G.DELLA CANANEA, L’organizzazione comune dei regolatori per l’energia elettrica e il gas, in

Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2004, 14(6): 1385-1393, p. 1390;

142 Così M. ZINZANI,Towards a New Agency Model? The Example of Telecommunications, in M.

EVERSON,C.MONDA e E. VOS (a cura di), European Agencies in between Institutions and Member States, 2014; Alphen aan den Rijn: Kluwer law international, 312, p. 170;

Le differenze messe in luce tra ACER e BEREC, d’altra parte, trovano la propria

giustificazione nel diverso livello di armonizzazione dei due settori

144

. In politiche

votate principalmente all’integrazione dei mercati nazionali, l’esigenza di un

accentramento delle funzioni regolamentari è tanto più forte quanto maggiori sono

gli ostacoli che si frappongono agli scambi transfrontalieri

145

.

Il differente modello di integrazione organica delle autorità nazionali di

regolamentazione riflette, inoltre, l’approccio settoriale del legislatore, orientato

all’eliminazione degli specifici ostacoli al completamento del mercato interno e al

conseguimento degli obiettivi delle politiche settoriali. Nel caso dell’energia le

esigenze di interconnessione delle reti nazionali al fine dell’integrazione del mercato

energetico e della garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento energetico,

richiedono interventi infrastrutturali che impongono, a loro volta, forme di

coordinamento vincolante dell’azione delle autorità nazionali, in particolare nel caso

dei tratti transfrontalieri

146

. Nel settore delle comunicazioni elettroniche, al

contrario, l’esigenza di una cooperazione transnazionale è più ridotta e riguarda

principalmente il piano dell’interoperabilità e della coerenza nell’attuazione del

quadro normativo europeo

147

. Quest’ultima, già perseguita attraverso i tradizionali

strumenti di controllo dell’attuazione attribuiti alla Commissione dai Trattati, può

essere promossa attraverso forme meno invasive di cooperazione tra le autorità

nazionali (c.d. loose cooperation, nella forma dell’elaborazione di prassi

from european Regulatory Networks to european Regulatory «Network Agencies», in Legal Issues of Economic Integration, 2009, 36(1): 23-55; D. LEVI-FAUR,DAVID, Regulatory networks and regulatory agencification: towards a Single European Regulatory Space, in Journal of European Public Policy, 2011, 18 (6): 810-829, p. 826 e L. AMMANNATI, L’Agenzia per la Cooperazione tra i Regolatori dell'Energia» e la costruzione del mercato unico dell'energia, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2011, 21 (3-4): 675-698, pp. 679-680;

144 In questo si cfr. F.M. SALERNO, 2008, op. cit., p. 478;

145 Come ricorda G. NAPOLITANO, 2005, op. cit., p. 577, infatti «the lesser degree of market

harmonisation is reflected in the law governing regulatory techniques and procedures»;

146 Il cons. 5, Regolamento (CE) n. 713/2009, cit., sottolinea a questo proposito che «gli Stati

membri dovrebbero cooperare strettamente e rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità e gas naturale, al fine di realizzare gli obiettivi della politica energetica europea», l’istituzione di ACER consente di «colmare il vuoto normativo a livello comunitario e contribuire all’efficace funzionamento dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale», anche consentendo alle «autorità nazionali di regolamentazione di intensificare la loro cooperazione a livello comunitario e di partecipare, su base di reciprocità, all’esercizio di funzioni a livello comunitario»;

147 Secondo i cons. 3-6, Regolamento (CE) n. 1211/2009, cit., infatti, la chiave dello «sviluppo

positivo di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica», è l’applicazione del quadro normativo « in modo coerente in tutti gli Stati membri», attraverso lo «sviluppo di prassi normative coerenti»; la rete dei regolatori, a questo proposito, forniva «un contributo positivo a prassi regolamentari coerenti favorendo la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione», con un «approccio volto a sviluppare maggiore coerenza tra le ANR mediante lo scambio di informazioni e di conoscenze sulle esperienze pratiche»; lo scopo del BEREC è quello di «proseguire ed intensificare la cooperazione e il coordinamento tra le ANR», attraverso un «rafforzamento del GRE ed il suo riconoscimento nel quadro normativo dell’Unione europea», quale «forum esclusivo per la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione»

regolamentari comuni), che non richiedono un’ulteriore istituzionalizzazione

attraverso organismi di diritto dell’Unione.

3.2. ..e il processo di agenzificazione in materia di trasporti

La costituzione di autorità di regolamentazione nazionali negli Stati membri

dell’Unione si è concentrata prevalentemente nei campi della regolazione economica

(concorrenza, energia e telecomunicazioni). Salva la recente istituzione di ACER,

BEREC e degli organismi di vigilanza finanziaria europei, le politiche di

agenzificazione europee, al contrario, sono state condotte, per buona parte del loro

percorso, nel campo della c.d. social regulation, riguardante le materia ambientali,

la protezione dell’ambiente e l’armonizzazione degli standard di sicurezza

148

. È in

questa chiave che dev’essere letto il ruolo delle agenzie decentrate europee operanti

nel settore dei trasporti.

A differenza dei settori dell’energia e delle comunicazioni elettroniche, infatti, nel

caso dei servizi a rete nel campo dei trasporti la creazione di agenzie decentrate è

servita a consolidare il ricorso a competenze scientifiche indipendenti nel campo

della regolazione del rischio. Per quanto concerne il campo infrastrutturale, dunque,

l’azione di tali agenzie si è concentrata sulla promozione dell’interoperabilità delle

reti, più che della loro interconnessione e dell’accesso a tali infrastrutture.

L’istituzione delle prime due agenzie operanti in materia (EMSA e EASA), come

anticipato, si colloca nella terza e più recente ondata di agenzificazione, ma ha

preceduto di molto la creazione di ACER e BEREC, risalendo al 2002.

Mentre EMSA è stata istituita in risposta al disastro ambientale della petroliera

Erika nel 1999, al fine di promuovere la sicurezza e la lotta contro l’inquinamento

marittimo

149

, l’istituzione di EASA si inquadra nelle più ampie iniziative assunte dal

legislatore in materia di armonizzazione delle norme in materia di sicurezza

dell’aviazione civile

150

. La costituzione dell’agenzia ha anticipato l’adozione del

primo pacchetto Cielo unico europeo (Single European Sky, SES) avvenuta nel corso

148 M. THATCHER, The creation of European regulatory agencies and its limits: a comparative

analysis of European delegation, in Journal of European Public Policy, 2011, 18(6): 790-809, pp. 796- 798 e 800-805;

149 Si cfr. l’art. 2, Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27

giugno 2002, che istituisce un'Agenzia Europea per la sicurezza marittima, pubblicato in GU L 208 del 5.8.2002, p. 1–9;

150 L’agenzia è stata istituita con Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento Europeo e del

Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia Europea per la sicurezza aerea, pubblicato in GU L 240 del 7.9.2002, p. 1–21 ed è attualmente fondata sul Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, in GU L 79 del 19.3.2008, pp. 1–49;

del 2004, ma le successive modifiche del regolamento istitutivo hanno coinvolto a

tutti gli effetti l’organismo nel perseguimento dell’obiettivo dell’integrazione dello

spazio aereo dell’Unione.

EASA può essere messa a confronto con ERA, l’Agenzia ferroviaria Europea,

istituita nel corso del 2004

151

. La costituzione di questo terzo organismo operante

nel campo dei trasporti, infatti, fa parte di un «pacchetto» di interventi legislativi di

liberalizzazione dei mercati (il c.d. secondo pacchetto ferroviario) finalizzato alla

creazione di uno «spazio ferroviario europeo senza frontiere». A tal fine, ERA, così

come EASA, esercita compiti di promozione dell’interoperabilità, che

complementano l’intervento legislativo in materia

152

.

Nella misura in cui condivide con le prime il mandato di «assicurare un alto ed

efficace livello di sicurezza delle reti e dell’informazione», ad EMSA, EASA e ERA

può essere associata una quarta agenzia, seppur operante nel campo delle

comunicazioni elettroniche, quale ENISA

153

.

3.3. Profili funzionali comuni alle tre infrastrutture transeuropee: i poteri di soft

regulation delle agenzie decentrate europee

Malgrado si distinguano per obiettivi, ragioni istitutive e struttura istituzionale, le

agenzie decentrate europee operanti nel campo dell’energia, delle telecomunicazioni

e dei trasporti godono di funzioni comuni.

Tali organismi, infatti, prestano attività di consulenza e assistenza tecnico-

scientifica finalizzata all’adozione di atti a carattere regolamentare da parte della

Commissione europea o delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di

interoperabilità e accesso alla reti (ACER, ERA e EASA). Tali agenzie decentrate

esercitano, in secondo luogo, poteri decisionali a portata individuale o generale in

tema di interoperabilità (EASA) e interconnessione (ACER).

Per quanto concerne, più in particolare, la prima specie di funzioni, i regolamenti

istitutivi di ACER, ERA ed EASA non si limitano a prevedere l’elaborazione di

orientamenti e pareri da parte di tali organismi ma conferiscono a tali atti consultivi

un peso decisivo nell’iter di adozione degli atti finali.

151 Con Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,

che istituisce un'Agenzia ferroviaria Europea, pubblicato in GU L 164 del 30.4.2004, p. 1–43;

152 Sul quale si v. più diffusamente supra, Capitolo 3, Sezione 1.;

153 Articoli 1 e 2, Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10

marzo 2004, che istituisce l'Agenzia Europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, pubblicato in GU L 77 del 13.3.2004, p. 1–11, abrogato dal Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004, in GU L 165 del 18.6.2013, p. 41-58;

Nel caso dell’agenzia ferroviaria europea, infatti, il combinato disposto delle

direttive sulla sicurezza delle ferrovie

154

, sulla certificazione dei macchinisti

155

e

sull’interoperabilità ferroviaria

156

, hanno attribuito ad ERA il monopolio della

formulazione di raccomandazioni alla Commissione al fine dell’adozione di atti

delegati e di esecuzione da parte di quest’ultima

157

. Qualora tali atti abbiano

carattere tecnico, come nel caso delle specifiche di interoperabilità e delle c.d.

specifiche comuni, all’agenzia spetta la formulazione di veri e propri progetti di

atti

158

. Il regolamento istitutivo dell’agenzia, infine, ha previsto che l’agenzia indirizzi

pareri tecnici agli organismi nazionali di regolamentazione, su aspetti che possono

riguardare anche l’equivalenza delle norme nazionali in tema di interoperabilità

159

.

Una funzione preparatoria del tutto analoga a quella di ERA è affidata, in secondo

luogo, ad EASA. L’atto istitutivo, in particolare, attribuisce alla competenza

dell’agenzia l’adozione di progetti di atti delegati della Commissione che definiscono

requisiti tecnici e procedure amministrative comuni ai fini dell’adozione delle

decisioni individuali di rilascio di certificazioni, e prevede che la Commissione debba

coordinarsi con EASA qualora intenda modificarne il contenuto di tali progetti di

atti

160

. L’agenzia, inoltre, concorre alla formulazione delle proposte legislative

presentate dalla Commissione in tema di requisiti essenziali in materia di sicurezza

dell’aviazione civile

161

.

Per quanto riguarda ACER, si è già avuto modo di sottolineare il ruolo propulsivo

riconosciuto all’agenzia nell’iter di formulazione dei codici di rete europei da parte

della Commissione europea, grazie all’adozione di orientamenti quadro non

vincolanti, all’elaborazione di un parere motivato sul progetto di codice presentato

dalla REGST e alla successiva raccomandazione indirizzata alla Commissione ai fini

della sua adozione. In questa sede, merita di essere evidenziato il potere di proposta

154 Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla

sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), in GU L 164 del 30/04/2004, pp. 44–113;

155 Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla

certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, in GU L 315 del 03/12/2007, pp. 51–78

156 Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa

all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione), in GU L 191, 18/7/2008, pp.1-45;

157 Si cfr. l’art. 6, parr. 1 e 2, l’art. 7, l’art. 9 ter, par. 2, l’art. 16 bis e l’art. 16 ter, par. 2, Regolamento

(CE) n. 881/2004, cit.;

158 Ibidem, art. 9 ter, par. 4, art. 12, lett. a), art. 16 ter, par. 1 e art. 18, par. 1, in combinato disposto

con gli artt. 6, 30, par. 3 e 33-35, direttiva n. 2008/57, cit. e l’art. 4, par. 4, direttiva n. 2007/59, cit.;

159 Così l’art. 10, parr. 1-2 bis, Regolamento (CE) n. 881/2004, cit.;

160 Così come previsto dal combinato disposto degli artt. 17, par. 2, lett. b) e 19, par. 1, Regolamento

(CE) n. 216/2008, cit.;

sostitutivo conferito ad ACER in caso di mancata presentazione del progetto di

codice da parte della rete di gestori di sistemi di trasmissione. Analogamente a

quanto osservato nel caso di EASA, peraltro, tale funzione preparatoria è assistita da

un obbligo di motivazione da parte della Commissione, qualora essa intenda

rigettare la proposta di codice presentata da ACER

162

.

L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia –

analogamente ad ERA

163

– gode infine di funzioni di vigilanza sull’applicazione del

diritto dell’Unione da parte delle REGST e delle singole autorità nazionali, esercitate

attraverso atti a carattere consultivo

164

. Quanto alla rete dei gestori, ACER può

adottare pareri motivati riguardanti la conformità dei piani nazionali di sviluppo

della rete rispetto a quello comunitario e può sindacare tutti gli atti adottati dalla

REGST, qualora questi ultimi non contribuiscano all’attuazione del diritto

dell’Unione o lo violino

165

. Rispetto alle autorità, all’agenzia compete la valutazione

della conformità delle decisioni assunte dalle ANR rispetto agli orientamenti e, più

in generale, la vigilanza sulla cooperazione regionale tra i regolatori nazionali

166

. Nel

primo caso, peraltro, si segnala un innovativa presunzione di conformazione da

parte dell’autorità nazionale alle valutazioni di ACER, nella misura in cui l’ANR è

tenuta a dar conto alla Commissione e allo Stato membro del mancato adempimento

dell’atto dell’agenzia, nonostante quest’ultimo abbia un mero valore d’indirizzo

167

.

Un’ultima menzione dev’essere dedicata, infine, al Comitato dei regolatori