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3. ANALISI DEI GIUDIZI FINALI CON MODIFICA

3.4 IL CASO ANTICHI PELLETTIERI

PROFILO DEL GRUPPO Sede: Cavriago (RE)

Anno quotazione in borsa della capogruppo: 2006

Perimetro di consolidamento: Antichi Pellettieri S.p.A., Baldinini S.r.l., Baldinini France S.a.s., Maigrene S.r.l., Leather Apparel S.r.l. in liquidazione, Mosaicon S.p.A. in liquidazione, Biaf S.p.A. in liquidazione, Mosaicon Shoes S.r.l.

Descrizione attività: Antichi Pellettieri è una holding attiva nel ramo della pelletteria, in Italia e all’estero, che si avvale di marchi propri e in licenza. Per la penetrazione nei mercati esteri usa in genere la formula del franchising, mentre in Italia sono presenti boutique di proprietà situate in località prestigiose, per sviluppare ulteriormente la visibilità dei marchi del gruppo.

AMBIENTE DI RIFERIMENTO

Nel nostro paese il settore della pelletteria si trova in una delicata fase recessiva. Gli effetti di tale crisi sono ammortizzati dal trend fortemente espansivo dei mercati esteri, il quale ha determinato un sensibile aumento dei livelli produttivi. La vendita nei mercati internazionali riguarda prevalentemente prodotti di lusso.

SITUAZIONE ATTUALE DEL GRUPPO

Il gruppo si trova in una situazione di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario da più esercizi, alimentata e aggravata dal contesto macroeconomico. La capogruppo Antichi Pellettieri S.p.A. a partire dall’esercizio 2010 ha iniziato azioni di riorganizzazione societaria, cessioni di assets e trattative con gli istituti di credito finanziatori.

Il bilancio consolidato al 31/12/2012 di Antichi Pellettieri non è stato redatto in base al presupposto del going concern.

Gli Amministratori hanno abbandonato la redazione del bilancio secondo i criteri di funzionamento in quanto ritengono seriamente compromessa la capacità futura del gruppo di continuare a svolgere la propria attività.

In particolare, sono sorte molteplici e significative incertezze in merito alla realizzazione del Piano Industriale 2012-2014 e del relativo accordo di ristrutturazione con il ceto bancario, quest’ultimo ritenuto essenziale per la soddisfazione dei fabbisogni finanziari del gruppo e quindi per la prosecuzione della sua attività.

I manager, consapevoli della particolare ed incerta situazione in cui si trova Antichi Pellettieri, non escludono in futuro la possibilità di avvalersi di strumenti giuridici alternativi, anche nell’ambito della procedura art. 160 e seguenti della Legge Fallimentare85.

La redazione del bilancio consolidato - in conseguenza della perdita del requisito della continuità aziendale e delle molteplici incertezze a cui è soggetto il gruppo - si è resa complessa e difficoltosa.

Gli Amministratori hanno dovuto tener conto della particolare fase di vita della società e del gruppo per individuare i singoli principi IAS/IFRS applicabili86.

85 Procedura di concordato preventivo

86 Non vi sono documenti IFRS in grado di chiarire le difficoltà valutative esistenti nella situazione di perdita

ANALISI DELLA RELAZIONE DI REVISIONE

La società di revisione Mazars, incaricata di svolgere la revisione contabile del bilancio consolidato del gruppo Antichi Pellettieri chiuso al 31/12/2012, ha espresso l’impossibilità di esprimere un giudizio. I professionisti ritengono di non potersi esprimere sulla conformità del bilancio al quadro normativo di riferimento a causa dell’incerto futuro del gruppo.

Dall’analisi della relazione sulla gestione di Antichi Pellettieri emerge una situazione difficile ed incerta, che pone numerosi punti interrogativi sull’avvenire del gruppo.

L’importanza attribuita dai manager - ai fini della continuazione dell’attività aziendale - al raggiungimento degli accordi con il ceto bancario è sintomo di crisi finanziaria e patrimoniale. Gli istituti di credito mostrano minor fiducia rispetto agli esercizi precedenti nei conti della capogruppo e nella sua capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati, in quanto essi hanno concesso la propria disponibilità a raggiungere accordi e trattative ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare, ossia mediante l’omologa dell’accordo sottoscritto anche da parte del tribunale competente87.

87 Nel 2010 Antichi Pellettieri S.p.A. aveva invece sottoscritto l’accordo di ristrutturazione

dell’indebitamento finanziario con gli istituti finanziatori secondo l’art. 67 Legge Fallimentare. L’aggravarsi della situazione aziendale non ha poi consentito di rispettarlo

Vista la grave situazione del gruppo, gli Amministratori in caso di mancato raggiungimento dell’accordo - quest’ultimo ritenuto probabile dato il sopraggiungere dell’incerta realizzazione di alcuni elementi fondanti del Piano Industriale, uniti alle tempistiche della procedura art. 161 comma 688 molto stringenti per cercare di raggiungere nuovi accordi - non escludono la

possibilità di ricorrere al concordato preventivo.

Più in dettaglio, come emerge dalla relazione finanziaria annuale del gruppo, il CdA ha valutato la possibilità di procedere con la presentazione di un concordato preventivo con cessione dei beni (o concordato preventivo liquidatorio)89: ciò può essere interpretato come sintomo di

scarsa fiducia sulla capacità futura dell’azienda e del gruppo di risollevarsi da tale situazione di crisi e riprendere la propria attività.

Anche se venisse intrapresa questa procedura concorsuale, ad oggi non è comunque possibile esprimersi sulla sua buona riuscita: il piano che verrà proposto da Antichi Pellettieri S.p.A. deve essere approvato dal tribunale90 e dai creditori91.

I revisori hanno inoltre incontrato limitazioni nello svolgimento della procedura di audit. In particolare, essi non sono stati in grado di esprimersi sulla congruità della svalutazione integrale del marchio “Mario Cerutti” a causa della mancata esibizione della documentazione a supporto di tale scelta effettuata dagli Amministratori.

È possibile ipotizzare che questi ultimi, dati i risultati deludenti del marchio nell’ultima campagna vendite, abbiano portato il suo valore contabile a zero senza aver predisposto adeguati budget interni di flussi di cassa futuri che ne determinino il valore d’uso.

88A causa dello scadere dei termini per il raggiungimento dell’accordo ai sensi dell’art. 182-bis della Legge

Fallimentare la capogruppo aveva presentato domanda di concordato preventivo in bianco (art. 161 comma 6 della Legge Fallimentare)al fine di poter giungere alla stipula dell’accordo di ristrutturazione. La domanda di concordato preventivo in bianco consente infatti di depositare, entro il termine stabilito dal giudice, l’accordo di ristrutturazione dei debiti

89 In base all’obiettivo dell’azienda debitrice si distinguono due tipologie di concordato preventivo:

concordato preventivo con continuità e concordato preventivo liquidatorio. Il primo - che consiste nel risanamento dell’impresa per farla tornare in bonis - si ha quando il piano prevede tre cose, alternative fra loro: prosecuzione dell’attività da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento della stessa in una o più società, anche se di nuova costituzione. Il concordato liquidatorio – che consiste nella cessazione dell’attività con perdita del complesso aziendale – si ha quando il piano ha ad oggetto la cessione dei beni facenti parte del patrimonio aziendale, vi è cioè uno smantellamento atomistico dei beni dell’azienda

90 Nel caso in cui il tribunale dichiari inammissibile il piano se vi è l’istanza di fallimento – presentata da

uno o più creditori o dal pubblico ministero - può essere dichiarato il fallimento della società. In assenza dell’istanza di fallimento può invece essere consigliato al debitore di formulare istanza di fallimento in proprio per evitare di incorrere in responsabilità civile e penale per aggravamento del dissesto

91 Se non vengono raggiunte le maggioranze richieste per l’approvazione se vi è un’istanza di fallimento

Tale drastica scelta effettuata, insieme all’abbandono del presupposto della continuità aziendale sopra analizzato, fa emergere i criteri estremamente prudenziali con cui gli Amministratori hanno predisposto il bilancio consolidato chiuso al 31/12/2012.