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Il giudizio finale di revisione: analisi empirica sulle società quotate italiane

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Academic year: 2021

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(1)

UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE

TESI DI LAUREA

Il giudizio finale di revisione: analisi

empirica sulle società quotate italiane

Relatore:

Prof. Marco Allegrini

Candidata:

Giada Bachini

(2)

INDICE

INDICE

INDICE

INDICE

INTRODUZIONE ... 3

1. IL GIUDIZIO FINALE DI REVISIONE ... 5

1.1 I PRINCIPI DI REVISIONE DI RIFERIMENTO ... 5

1.2 I PRESUPOSTI PER L’ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO... 6

1.3 LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO ... 9

1.4 IL GIUDIZIO FINALE DI REVISIONE ... 12

1.4.1 Tipologie di giudizio ... 15

1.4.2 La continuità aziendale ... 17

1.4.3 Il rischio che il revisore esprima un giudizio non corretto ... 19

1.4.4 La responsabilità del revisore ... 20

1.4.5 I destinatari del giudizio ... 22

2. LE RELAZIONI DI REVISIONE ... 24 2.1 IL BILANCIO CONSOLIDATO ... 24 2.2 METODO D’INDAGINE ... 24 2.3 OBIETTIVO DELL’INDAGINE ... 25 2.4 LE SOCIETÀ ESAMINATE ... 26 2.5 LE SOCIETÀ DI REVISIONE ... 27 2.6 I RISULTATI DELL’INDAGINE ... 29

2.7 ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI ... 31

2.8 DIFFERENZA DI VALUTAZIONE RISPETTO A STUDIO SDA BOCCONI ... 34

3. ANALISI DEI GIUDIZI FINALI CON MODIFICA ... 40

3.1 IL CASO K.R. ENERGY ... 40

3.2 IL CASO MOVIEMAX ... 49

3.3 IL CASO CRESPI ... 59

3.4 IL CASO ANTICHI PELLETTIERI ... 66

3.5 IL CASO EEMS ... 72

3.5.1 IL CASO EEMS ... 80

3.6 IL CASO BIANCAMANO ... 86

3.7 IL CASO INDUSTRIA E INNOVAZIONE ... 94

3.8 IL CASO OLIDATA ... 102

3.9 IL CASO PREMUDA ... 108

3.10 IL CASO ZUCCHI ... 116

CONCLUSIONI ... 128

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INDICE DELLE FIGURE

INDICE DELLE FIGURE

INDICE DELLE FIGURE

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1: Quote di mercato per numeri di incarichi (2015) ... 28

Figura 2: Relazione di revisione sul bilancio di K.R.Energy al 31/12/2011 ... 43

Figura 3: Relazione di revisione sul bilancio di Moviemax al 31/12/2011 ... 52

Figura 4: Relazione di revisione sul bilancio di Crespi al 31/12/2011 ... 62

Figura 5: Relazione di revisione sul bilancio di Antichi Pellettieri al 31/12/2012 ... 68

Figura 6: Relazione di revisione sul bilancio di Eems al 31/12/2012 ... 76

Figura 7: Relazione di revisione sul bilancio di Eems al 31/12/2013 ... 83

Figura 8: Relazione di revisione sul bilancio di Biancamano al 31/12/2014... 89

Figura 9: Relazione di revisione sul bilancio di Industria e Innovazione al 31/12/2014 ... 98

Figura 10: Relazione di revisione sul bilancio di Olidata al 31/12/2015 ... 105

Figura 11: Relazione di revisione sul bilancio di Premuda al 31/12/2015 ... 111

Figura 12: Relazione di revisione sul bilancio di Zucchi al 31/12/2015 ... 119

INDICE DELLE TABELLE

INDICE DELLE TABELLE

INDICE DELLE TABELLE

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Tipologie di giudizi con modifica ... 16

Tabella 2: Numero società quotate in Italia ... 27

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INTRODUZIONE

Il giudizio di revisione, atto conclusivo del processo di revisione contabile, riveste un ruolo strategico per chi gravita intorno alle imprese e ha la necessità di disporre di informazioni attendibili, complete e di elevata qualità sullo stato economico e finanziario delle società. L’importanza che assume il giudizio di revisione nella stretta attualità è confermata anche dalla frequenza con cui questo argomento compare sui giornali, non solo quelli economici. Tra questi, il caso recente del gruppo italiano del settore informatico Olidata, la cui messa in liquidazione della capogruppo Olidata S.p.A. risale a meno di un anno fa, e che negli anni precedenti aveva visto un’importante oscillazione del titolo in borsa anche in seguito ai giudizi di revisione ricevuti. Nel settembre 2010, quando la società di revisione aveva dichiarato di non essere in grado di esprimersi sulla conformità del bilancio semestrale, il titolo Olidata aveva ceduto il 5%, per poi risalire dopo pochi mesi in seguito alla notizia del giudizio di conformità sul progetto di bilancio d’esercizio 2010.

Vista l’importanza crescente che riveste il giudizio di revisione, il ruolo del revisore, il cui obiettivo è comunicare al mercato e creare un ponte tra chi redige il bilancio e gli utilizzatori dello stesso, assume un ruolo sempre più centrale.

Il revisore, infatti, è chiamato ad esprimere un giudizio professionale sull’attendibilità del bilancio e sulla capacità dello stesso di rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’azienda cliente.

Il presente lavoro di tesi è incentrato sul giudizio di revisione. L’obiettivo dello studio è l’analisi dell’andamento dei giudizi rilasciati ai gruppi societari quotati, per capire quali sono le tipologie di giudizio maggiormente emesse e quali le motivazioni alla base dei giudizi con modifica. Il focus è ricaduto sui gruppi, anziché sulle singole società, alla luce della sempre maggiore diffusione che questi stanno avendo nel panorama nazionale e internazionale.

Dopo aver catalogato le tipologie di giudizio di revisione rilasciate ai gruppi societari quotati nel periodo di riferimento 2005-2015, ho svolto un’analisi empirica del giudizio di revisione con modifica rilasciato ad 11 gruppi societari quotati nel periodo 2011-2015.

Nel primo capitolo illustro l’importanza che riveste il giudizio di revisione, soffermandomi brevemente sul processo di revisione che porta all’espressione del relativo giudizio e sulle tipologie di giudizio che possono essere rilasciate.

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Nel secondo capitolo, avvalendomi dei rapporti di ricerca effettuati dall’Osservatorio di Revisione SDA Bocconi, illustro le tipologie di giudizio rilasciate sui bilanci consolidati delle società italiane quotate in Borsa nel periodo di riferimento 2005-2015 al fine di comprenderne e studiarne l’evoluzione.

Nel terzo capitolo ho concentrato l’attenzione sul giudizio con modifica rilasciato ai gruppi societari quotati in Borsa nel periodo 2011-2015. Ho esaminato 11 gruppi societari con questo giudizio nel periodo di riferimento e per i quali è stato possibile reperire la relazione finanziaria annuale. Ho letto ed esaminato le relazioni di revisione contenenti il giudizio, studiandone le motivazioni alla base. Per fare ciò ho quindi analizzato i bilanci dei gruppi societari in esame.

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1. IL GIUDIZIO FINALE DI REVISIONE

1.1 I PRINCIPI DI REVISIONE DI RIFERIMENTO

Lo svolgimento della revisione contabile1 comporta l’identificazione di tre elementi: un oggetto

ben definito (il bilancio2), un corpo di regole di riferimento (norme che disciplinano il bilancio,

interpretate e integrate dai Principi Contabili3) e un corpo di regole di controllo (i Principi di

Revisione).

I Principi di Revisione assumono una fondamentale importanza: la mancanza di regole di controllo renderebbe il lavoro del revisore discrezionale, e quindi poco comparabile nel tempo e nello spazio.

Il ruolo svolto dai Principi di Revisione è quello di fornire una serie di norme etico-tecniche che disciplinano l’intera materia in oggetto, alle quali il professionista4 deve obbligatoriamente

attenersi. L’attività del revisore non è quindi lasciata alla discrezionalità ma è puntualmente disciplinata.

Storicamente i Principi di Revisione sono corpi di regole predisposti ed emessi dalle Professioni nazionali, sulla base del lavoro di commissioni ed esperti. In Italia il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti iniziò ad emettere Principi di Revisione nel 1977, affiancato successivamente dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

In un secondo momento il legislatore nazionale e comunitario ha sentito l’esigenza di emanare regole di revisione legali comuni al fine di migliorare l’omogeneità del giudizio e facilitare il confronto tra società di diversi paesi.

I Principi di Revisione emessi dall’organismo internazionale (IASSB) sono stati recepiti, tradotti e adattati alla realtà italiana.

1 L. Marchi definisce la revisione contabile come “quel lavoro di verifica che sta alla base della

certificazione, ossia l’insieme di indagini svolte dal revisore, coerentemente con i principi di revisione generalmente accettati, al fine di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio esaminato” - Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, L.Marchi – Giuffrè (2004)

2 Rivista “Il revisore legale” – Definizioni e principali terminologie nell’ambito della revisione (n. 36 gennaio

2014): per bilancio si intende una rappresentazione strutturata dell’informativa finanziaria storica, incluse

le note relative, destinata a comunicare le risorse economiche e le obbligazioni di un’impresa ad una data di riferimento ovvero le loro variazioni in un determinato periodo di tempo in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria. Le note relative comprendono solitamente una sintesi dei Principi Contabili significativi e altre informazioni esplicative. Il termine “bilancio” generalmente fa riferimento al bilancio come definito dalle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, ma può anche riferirsi a un singolo prospetto di bilancio

3 A seconda della tipologia societaria e delle scelte operate dalla Direzione aziendale il bilancio viene

redatto in conformità ai Principi Contabili internazionali (IAS/IFRS) o in conformità ai Principi Contabili nazionali (OIC)

4 In questa sede con il termine professionista facciamo riferimento al revisore, o alla società di revisione,

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Il d.lgs. n. 39/2010 ha rinnovato l’intera disciplina italiana della revisione legale dei conti, facendo confluire in un unico testo normativo disposizioni prima contenute in diversi testi di legge, nel tentativo di dare maggiore logicità ad una disciplina che fino a quel momento si presentava fortemente disomogenea e di difficile lettura.

Per i bilanci con periodi amministrativi dal 1 gennaio 2015 vengono seguiti i Principi di Revisione ISA Italia, approvati dal MEF (Ministro dell’economia e delle finanze)5.

All’interno degli ISA Italia si identificano due gruppi di principi: i Principi di Revisione internazionali formulati per effetto del “Clarity Project”6 e i Principi di Revisione necessari per

adempiere alle disposizioni dell’ordinamento italiano non previste dagli ISA clarified7.

1.2 I PRESUPOSTI PER L’ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO

Il giudizio professionale sul bilancio è il punto di arrivo di un insieme di attività che richiedono professionalità, diligenza, dispendio di energie e risorse per i professionisti incaricati.

Con l’espressione “processo di revisione” si fa riferimento al complesso delle attività che vanno dalla definizione degli obiettivi di revisione (più in generale, dalla pianificazione del lavoro) alla presentazione del risultato finale del lavoro svolto sulla “sostanza” oggetto di verifica8.

Il processo di revisione può essere riassunto nelle seguenti fasi, tra loro correlate: valutazione dei rischi, svolgimento delle verifiche e completamento dell’attività di revisione.

La fase di valutazione del rischio è finalizzata alla definizione della strategia di revisione e alla pianificazione dell’approccio di audit9.

Si tratta di una fase fondamentale che fa da guida alle successive in quanto viene organizzata l’intera attività di revisione.

5 Sono stati approvati nel dicembre 2014, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.lgs 39/2010

6 Progetto con cui l’International Auditing and Assurance Standard Board (IASSB) ha emanato un nuovo

corpo di Principi di Revisione (detti clarified) al fine di facilitarne la comprensione e l’applicazione. R. Di Pietra afferma che “essi sono caratterizzati da una chiara esplicitazione delle regole che il revisore deve

rispettare, dall’eliminazione di alcune ambiguità terminologiche presenti nelle previgenti formulazioni, dalla presenza di linee guida che contengono ulteriori spiegazioni delle regole contenute nei Principi di Revisione nonché esempi di procedure che possono essere appropriate in diverse circostanze”- – La revisione legale in Italia: indagine sulle relazioni di revisione rilasciate dal 1993 al 2015 – R. Di Pietra

-Cedam (2017)

7 In questo secondo gruppo vi rientrano due documenti: n. 250B che riguarda le verifiche periodiche da

effettuare sulla regolare tenuta della contabilità sociale e il n. 720B relativo all’espressione del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella Relazione sulla Gestione e nella Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari

8 Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, L.Marchi – Giuffrè (2012) 9 Revisione contabile finalizzata alla certificazione del bilancio di un’azienda

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Un’adeguata pianificazione del lavoro permette di prestare la dovuta attenzione alle aree importanti della revisione, di identificare i problemi potenziali e di completare il lavoro tempestivamente10.

Il grado di estensione della pianificazione varia a seconda della dimensione della società, della complessità del lavoro di revisione, nonché dell’esperienza e conoscenza che il revisore ha della società e del settore di attività. Il professionista deve pianificare la strategia in modo tale da poter giungere all’espressione del giudizio in modo tempestivo: esso ha infatti a disposizione un tempo limitato per svolgere la propria attività sia a causa di motivi “tecnici” (il bilancio deve essere approvato nei termini stabiliti dalla legge) che “economici” (i compensi sono determinati in relazione ad un impegno predeterminato di tempo).

In tale fase risulta importante effettuare uno studio adeguato e una corretta valutazione sull’affidabilità (almeno in via preliminare) del sistema di controllo interno11 riguardo gli aspetti

ritenuti fondamentali nel lavoro di revisione. Il revisore esamina il controllo interno per valutare in quale misura il sistema aziendale sia capace di prevenire gli errori e le irregolarità al fine di evitare che il bilancio venga alterato12. Tanto minore risulta il grado di affidabilità del sistema di

controllo interno, e tanto più estese dovranno essere le procedure messe in atto dal revisore per verificare l'attendibilità del bilancio.

Tra le attività che il revisore compie durante la pianificazione dell’audit e, più in generale, nella fase di valutazione dei rischi, vi è la determinazione del livello di significatività.

Il concetto di significatività (o materialità) e la sua determinazione rivestono un ruolo importante nella definizione della strategia di revisione e nella pianificazione, ma anche nello svolgimento e valutazione finale dei risultati dell’audit13. Si è soliti parlare di trade-off tra significatività e lavoro

di revisione: tanto minore è la significatività tanto maggiore è l’estensione del lavoro che il revisore dovrà effettuare (viceversa con l’aumentare della significatività si riduce l’estensione ed il grado di profondità delle procedure di audit).

10 L. Marchi: “il maggior problema del revisore è il tempo, in quanto il maggior problema del cliente è il

costo che varia in funzione del tempo impiegato per la revisione” - Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, L.Marchi- Giuffrè (2004)

11 ISA Italia 315: il sistema di controllo interno è il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai

responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell’impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa finanziaria, all’efficacia e all’efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il termine ‘controlli ’ si riferisce a qualsiasi aspetto di una o più componenti del controllo interno

12 G. Bruni: “lo studio e la valutazione dei sistemi di controllo interno ha lo scopo primario di porre in luce

le eventuali debolezze di tale sistema” - Revisione aziendale e di bilancio, G. Bruri – Isedi (2004)

13 A.Camagni: “Occorre, pertanto, che nel controllo contabile del bilancio il revisore abbia come costante

riferimento il concetto di significatività” – Sindaci e revisori Procedure e formulari, A. Camagni, il Sole24ore

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Un’informazione è definita significativa se la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio.

Non vi è una definizione assoluta di significatività, ma si tratta di un concetto relativo. È il revisore in base alla singola realtà aziendale, alla propria capacità ed esperienza professionale che di volta in volta – utilizzando gli elementi forniti dai Principi di Revisione - stabilisce tale livello.

La materialità è rappresentata da un valore numerico che definisce la misura dell’errore che non inficia i dati del bilancio.

L’ISA 320 prevede che il revisore determini almeno due livelli di significatività:

• la significatività per il bilancio nel suo complesso (materialità totale)14;

• la significatività operativa15.

É importante specificare che il revisore nel determinare il livello di significatività dell’errore non deve tener conto solo del criterio quantitativo, ma anche di quello qualitativo.

Il revisore inizia poi lo svolgimento del lavoro programmato. I Principi di Revisione Internazionali suddividono tali procedure in due categorie: procedura di conformità (test of controls) e procedura di validità (substantive procedures).

Le prime si usano per quelle voci di bilancio ed informativa ritenute significative dal revisore e per le quali, a conclusione della fase di valutazione dei rischi, è stato pianificato un approccio di revisione di affidamento sul sistema di controllo interno oppure qualora il revisore valuti che con le sole procedure di validità non sia in grado di ottenere gli elementi probativi della revisione. Tale procedura permette di valutare l’efficacia operativa dei controlli nel prevenire od individuare e correggere errori significativi a livello di asserzioni, e quindi di poter valutare il rischio dei controlli. Le procedure di validità consentono di acquisire elementi probativi per individuare errori significativi nel bilancio. Esse comprendono sia l’analisi degli indici e l’andamento dei dati patrimoniali, finanziari ed economici significativi, sia le verifiche di dettaglio delle operazioni e dei saldi di bilancio.

14 Si tratta del limite totale degli errori individuati dal revisore che non dovrebbe modificare il giudizio

positivo sul bilancio nel suo complesso. Qualora gli errori rilevati superassero il valore della materialità il revisore dovrà emettere un giudizio con modifica

15 E’ la soglia oltre la quale un errore, od una somma di più errori riferiti ad una singola voce di bilancio,

rilevati dal revisore e non rettificati dalla società, porta ad emettere un giudizio sul bilancio con eccezione su quella specifica voce. Il fine principale della significatività operativa è quello di ridurre la probabilità che l’insieme degli errori corretti e non individuati superi la significatività per il bilancio nel suo complesso

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Il revisore compie poi una serie di attività conclusive finalizzate ad accertare la completezza del lavoro svolto, definire e documentare le conclusioni raggiunte e raccogliere gli elementi che devono essere inseriti nella relazione finale. Questa delicata e importante fase del processo di revisione vede coinvolto tutto il team di revisione, ma soprattutto i responsabili del team. La fase di completamento delle attività di revisione si conclude con la formazione del giudizio professionale sul bilancio e la conseguente stesura della Relazione di revisione16.

1.3 LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO

La Relazione di revisione rappresenta il principale documento finale del complesso processo di revisione legale17.

È un documento sintetico e in forma “standard” che riassume l’intero lavoro svolto dai professionisti incaricati18.

Sul contenuto di questo documento scritto si fonda la fiducia sui conti delle imprese e quindi la credibilità degli operatori: le banche decidono se finanziare o non finanziare, i fornitori, i dipendenti esprimono o negano la loro fiducia, i risparmiatori fondano le loro scelte di investimento.

Vista la notevole importanza assunta da questo documento, il suo contenuto è stato un tema su cui è intervenuto più volte sia il legislatore europeo che quello nazionale.

Oggi possiamo affermare che lo standard di riferimento per la Relazione di revisione sono i nuovi principi ISA Italia19.

16 F. Chiulli e P. Nicodamo: il giudizio del revisore deve essere contestualizzato perché sia leggibile agli

utilizzatori, sia esso un giudizio con o senza modifica. Il giudizio di revisione deve pertanto essere riportato all’interno di una relazione che, in virtù di una serie di indicazioni che devono essere fornite in modo chiaro, circoscriva la portata del giudizio stesso e lo renda comprensibile – La formazione del giudizio e la relazione sul bilancio, Il revisore legale n. 43 (2014)

17 Come output finale di revisione non esiste solo la relazione finale, ma anche documenti interni che

vengono consegnati alla Direzione aziendale (menagement letter, memorandum)

18 La volontà del legislatore nazionale e comunitario di imporre una forma e una struttura standardizzata

della relazione di revisione risponde ad esigenze di omogeneità del giudizio conclusivo di revisione al fine di facilitarne la comprensione, permettere il confronto tra società, consentire di apprezzare le variazioni che interessano la medesima società nel corso del tempo – Formazione del giudizio e nuova relazione al bilancio: Isa Italia 700 e 705, Bilancio, vigilanza e controlli n. 2, A. Soprani (2016)

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Di seguito sono riportati in modo schematico i diversi elementi che costituiscono la Relazione di revisione come previsto dagli ISA Italia20:

1) titolo: indica che essa è stata emessa da un revisore indipendente, attestando così il rispetto di tutti i principi etici riguardanti l’indipendenza. Il titolo della Relazione di revisione deve inoltre indicare la fonte normativa in base alla quale viene emessa la relazione;

2) destinatari: la relazione ha destinatari diversi a seconda delle circostanze dell’incarico. Se questo è conferito ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 2010 è indirizzata agli azionisti/soci. Nei casi di incarichi volontari, il destinatario è il soggetto (persona o ente) che ha conferito l’incarico di revisione o il soggetto da questi indicato nella lettera di incarico. I destinatari possono quindi essere, per esempio, gli azionisti o soci, il Consiglio di amministrazione, gli organi delegati o anche un soggetto esterno alla società che ha chiesto la revisione del bilancio per finalità specifiche (come ad esempio l’erogazione di un finanziamento, la verifica del corretto riconoscimento di royalties, o l’acquisizione di azioni o quote della società);

3) paragrafo introduttivo: contiene informazioni essenziali ed utili ai fini della comprensione del documento, come ad esempio, la società il cui bilancio è oggetto di revisione contabile, l’intestazione di ogni prospetto che costituisce il bilancio21, la sintesi

dei Principi Contabili applicati dalla società;

4) indicazione delle responsabilità dei soggetti deputati alla redazione del bilancio: si tratta dell’indicazione di coloro che sono responsabili della redazione del bilancio22, e quindi

della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa;

20 La struttura e il contenuto della Relazione di revisione sul bilancio sono trattati anche dall’art. 14 del

D.lgs. 39/2010, il quale è in linea – in termini generali - con quanto stabilito dai Principi di Revisione ISA Italia

21 L’esatta identificazione dei documenti che compongono il bilancio è particolarmente importante nei casi

in cui il bilancio sia pubblicato unitamente ad altri documenti, come accade normalmente con la relazione sulla gestione e, per le società quotate, con la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Tali documenti non sono infatti oggetto del giudizio professionale sul bilancio – Relazione di revisione: le novità al giudizio sul bilancio introdotte dagli ISA Italia, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili,

Scuola di Alta Formazione Luigi Martino (2015)

22 Nell’ordinamento italiano, se la società adotta il sistema di amministrazione e controllo tradizionale o

monistico gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio. Se invece la società adotta il sistema dualistico, l’organo responsabile per la redazione del bilancio è il consiglio di gestione

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5) identificazione delle responsabilità del revisore: questa parte è finalizzata ad identificare la responsabilità del revisore relativamente al proprio operato. Tale paragrafo illustra inoltre le finalità del lavoro svolto, le sue modalità di svolgimento e le sue principali caratteristiche. È previsto inoltre che il revisore dichiari se ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio;

6) giudizio del revisore sul bilancio: contiene il giudizio del revisore sul bilancio oggetto di analisi. Vi sono due macroclassi di giudizio: giudizio senza modifica e giudizio con modifica. Se il revisore esprime un giudizio con modifica la Relazione di revisione deve illustrare analiticamente - con un apposito paragrafo intitolato “elementi alla base del giudizio con modifica” - i motivi della decisione presa;

7) richiami d’informativa ed altri aspetti: i primi hanno la funzione di richiamare l’attenzione su un aspetto che, nonostante sia presentato o sia oggetto di una adeguata informativa nel bilancio, riveste una grande importanza per la comprensione del bilancio stesso. Si tratta di un paragrafo che non modifica il tipo di giudizio espresso dal revisore. Il paragrafo “altri aspetti” ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione su un aspetto diverso da quelli che sono presentati in bilancio ma che, a giudizio del revisore, è rilevante per comprendere la revisione contabile, le responsabilità del revisore o la Relazione di revisione;

8) altri obblighi di reportistica: tale parte è presente nei casi in cui la Relazione di revisione abbia anche la funzione di assolvere ad altri obblighi di reportistica rispetto all’espressione del giudizio sul bilancio. Nel caso di incarichi conferiti ai sensi del D.lgs. 39/2010 rientra in questa fattispecie l’espressione del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio. La finalità del presente giudizio è quella di accertare che la relazione sulla gestione non contenga elementi che contraddicano l’informativa contenuta nel bilancio23;

23 Il revisore non deve quindi esprimere un giudizio di veridicità della relazione sulla gestione, ma deve

dare un giudizio di coerenza di quest’ultima con il bilancio. Quindi, potremmo dire che la relazione sulla gestione non è sottoposta ad un audit pieno ma parziale. C.Mariani riguardo l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione di revisione afferma infatti che questo “... non deve creare l’aspettativa che

tutte le informazioni contenute nella relazione siano state verificate dal revisore secondo standard professionali diversi dal Principio di revisione ISA Italia 720B. Per esempio la relazione sulla gestione include normalmente informazioni su tendenze e andamenti futuri, legati all’evoluzione prevedibile della gestione, sulle quali il revisore non svolge alcuna attività di verifica” - Relazione di revisione: le novità al giudizio sul bilancio introdotte dagli ISA Italia, D. Bernardi, G. Insaudo, L.Magnano San Lio, C. Mariani

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9) data della Relazione di revisione: la data riportata sulla relazione è quella in cui si sono completate tutte le procedure previste dai Principi di Revisione. Essa assume notevole importanza ai fini della responsabilità del revisore in quanto significa che esso ha tenuto in considerazione l’effetto degli eventi e delle operazioni di cui è venuto a conoscenza e che si sono verificati fino a quel momento. La data deve essere almeno antecedente di quindici giorni a quella fissata per l’approvazione del bilancio e in tale data la Relazione di revisione deve essere depositata presso la sede sociale;

10)firma e sede del revisore: la Relazione di revisione deve essere sottoscritta dal responsabile dell’incarico di revisione. Esso sottoscrivendola se ne assume la piena responsabilità. La sede indica il luogo dove il revisore svolge la propria attività (in presenza di società di revisione significa invece la sede principale o secondaria).

1.4 IL GIUDIZIO FINALE DI REVISIONE

Il termine “giudizio” dei revisori sul bilancio ha sostituito il termine “certificazione” (a seguito del D.lgs. n. 58 del 1998). Il termine “certificazione” aveva fatto si che il giudizio espresso dal revisore venisse considerato al pari di un attestato notarile sul bilancio, mentre, in realtà, si tratta di un giudizio professionale sull’attendibilità del documento contabile (intesa come capacità dello stesso di rappresentare correttamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società sottoposta a revisione).

Non bisogna quindi cercare nella relazione di revisione effetti diretti a fornire una certezza legale, ma effetti diretti a garantire una forma di attendibilità informativa, poiché il fine è quello di diffondere delle notizie affidabili rivolte a tutti coloro che sono interessati24.

Il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio è il più importante della Relazione di revisione e, sicuramente, quello che riscuote maggiore attenzione da parte degli utilizzatori del bilancio.

24 La revisione legale in Italia Indagine sulle relazioni di revisione rilasciate dal 1993 al 2015, R. Di Pietra –

Cedam (2017).

G. Bruni sostiene che precedentemente all’introduzione del termine “giudizio” “il convincimento del

legislatore era evidentemente quello che, eseguita con diligenza e professionalità, la revisione avrebbe assicurato la corretta applicazione delle norme e dei principi che regolano la redazione del bilancio, ma forse non teneva in giusta considerazione l’inevitabilità del rischio di errori e l’ineluttabile incertezza connaturata alle valutazioni di bilancio” – Revisione Aziendale e di bilancio, G. Bruni – Isedi (2004)

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L’obiettivo del revisore è quello di formare un giudizio sul bilancio - d’esercizio o consolidato25 -

in base alla valutazione delle conclusioni tratte dagli elementi probativi26 acquisiti durante lo

svolgimento del proprio lavoro.

Il giudizio di revisione può essere definito come quel giudizio professionale che attesta con una ragionevole certezza che il bilancio non contenga “errori significativi” in merito alla situazione patrimoniale, finanziaria e al risultato economico27.

Più nel dettaglio, si tratta di un giudizio:

indipendente: in quanto il revisore ha il dovere di approcciarsi all’incarico con imparzialità ed onestà intellettuale, e nell’assenza di qualsiasi interesse, diretto od indiretto, con la società che ha conferito l’incarico, i soci, gli Amministratori e la direzione generale.

La tematica dell’indipendenza del revisore legale dei conti si conferma centrale ai fini della credibilità della revisione contabile e dell’attendibilità della comunicazione finanziaria a vantaggio dell’ampia platea di stakeholder28.

Il requisito dell’indipendenza deve soddisfare contemporaneamente due aspetti: indipendenza formale (condizione oggettiva di non essere associato a situazioni o circostanze tali da porre nel terzo il dubbio sull’obiettività di svolgimento dell’incarico) e indipendenza sostanziale (atteggiamento mentale del revisore che lo spinge a considerare solo gli elementi rilevanti, escludendo ogni fattore estraneo)29;

25 Il bilancio consolidato è un bilancio redatto dalla capogruppo che espone la situazione patrimoniale

finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un’unica impresa, e supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo

In una società capogruppo che redige entrambe le tipologie di bilancio, troviamo quindi due relazioni distinte: una sul bilancio d’esercizio e una sul bilancio consolidato

26 Gli elementi probativi sono rappresentati da tutte le informazioni di natura qualitativa e quantitativa

utilizzate per giungere alle conclusioni su cui basare il giudizio. Essi sono principalmente ottenuti attraverso le procedure svolte nel corso della revisione ma possono includere anche i risultati derivanti dalle rettifiche svolte in esercizi precedenti

27Quagli A. definisce il revisore come: “garante della qualità delle informazione contabile”- I principi

contabili di derivazione professionale nella revisione del bilancio di esercizio, Quagli A. - Bologna, Clueb,

(1999)

28L.Marchi - Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Milano (2012)

29 A. Ruggieri: “L’indipendenza può venire meno se l’entità del compenso è tale da limitare nel tempo o

influenzare le qualità professionali occorrenti per formulare un giudizio sul bilancio. Pertanto, i compensi dei revisori devono essere stabiliti alla luce dei seguenti principi generali: non può essere pattuito un compenso legato al risultato della revisione; normalmente non si possono accettare compensi prestabiliti senza che vi sia la possibilità di adeguarli a fronte di fatti straordinari che richiedano un’estensione delle procedure di revisione previste; in caso di accettazione di compensi fissi, o di sostanziale riduzione dei compensi per situazioni particolari, l’onere che ne deriva deve essere assorbito dal revisore senza influenzare la qualità del lavoro e l’estensione delle procedure di revisione adottate”- Manuale di revisione aziendale, A. Ruggieri – Giuffrè Editore (2005)

(15)

professionale: il revisore – durante lo svolgimento dell’intero processo - deve impegnarsi a rispettare i propri doveri professionali, tenendo conto della propria formazione professionale specifica30, delle conoscenze e dell’esperienza maturata;

responsabilizzato: chi firma la Relazione di revisione si assume le responsabilità del proprio operato.

È opportuno precisare che i professionisti, nello svolgimento del proprio lavoro, riscontrano frequentemente errori in bilancio - sia di natura qualitativa che di natura quantitativa - e limitazioni al procedimento di revisione. Tuttavia questi ultimi concorrono alla formazione del giudizio finale di revisione solamente se ritenuti “significativi” per gli utilizzatori del bilancio. I rilievi, i problemi e le rettifiche emerse dal controllo, indipendentemente che essi vengano riportati o meno in relazione, è opportuno che siano comunicati al management della società cliente.

Il principio di revisione ISA n. 450 afferma che “il revisore deve comunicare tempestivamente alla direzione aziendale, ad un livello di responsabilità appropriato, tutti gli errori complessivamente identificati nel corso della revisione contabile, ove non vietato da leggi e regolamenti”.

Inoltre per gli enti di interesse pubblico, come le società quotate, il revisore legale deve presentare al comitato per il controllo interno – ai sensi dell’art. 19, comma 3 del d.lgs. n. 39/2010 - una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale. Tale relazione permette al comitato per il controllo interno di avere informazioni sugli aspetti venuti all’attenzione del professionista nel corso del normale svolgimento delle attività di revisione sul bilancio31.

30 Le persone fisiche devono avere i seguenti requisiti di studio: titolo di laurea almeno triennale, tra quelli

individuati dall’art. 2 del D. M. 20 giugno 2012 n. 145, tirocinio triennale presso un revisore contabile abilitato, superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di revisore contabile. Le società di revisione devono avere la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione (o del Consiglio di gestione) costituito da persone fisiche con i requisiti detti sopra (nel caso in cui il componente del Consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentate persona giuridica con i requisiti detti sopra)

31 Si tratta di informazioni utili al comitato per il controllo interno per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Esso infatti ha il compito di:

- vigilare sul processo di informativa finanziaria;

- vigilare sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;

(16)

1.4.1 Tipologie di giudizio

In base all’ISA Italia 700 vi sono due macroclassi di giudizio: giudizio senza modifica e giudizio con modifica.

Il giudizio senza modifica - o giudizio clean - viene espresso quando il revisore ritiene che il bilancio sia redatto, in tutti i suoi aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento. Più nel dettaglio quando il professionista è stato in grado di svolgere tutte le procedure di revisione ritenute necessarie in applicazione dei Principi di Revisione e non ha riscontrato deviazioni di effetto significativo dalle norme di legge e dai Principi Contabili di riferimento.

Si tratta ovviamente di un giudizio positivo per la società (o il gruppo) a cui si riferisce in quanto significa che il suo bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Tale tipologia di giudizio aumenta la fiducia da parte degli stakeholder che sanno di poter far maggior affidamento sui conti dell’impresa.

Il giudizio con modifica viene espresso nel caso in cui il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio (ma conclude che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi)32 o avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati conclude che gli

errori riscontrati (singolarmente o nel loro insieme) sono significativi33.

Come accennato nel paragrafo precedente, quando siamo in presenza di questo tipo di giudizio la Relazione di revisione deve contenere un apposito paragrafo – introdotto con l’entrata in vigore degli ISA Italia - contenente una descrizione dettagliata dell’aspetto che ha dato origine alla modifica e, quando fattibile, una descrizione e quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dei rilievi emersi. Nel caso in cui non sia possibile quantificare questi effetti, il revisore dovrà indicare tale circostanza nel medesimo paragrafo.

Il principio di revisione ISA Italia 705 definisce tre tipologie di giudizio con modifica:

• giudizio con rilievi;

• giudizio negativo;

• impossibilità di esprimere un giudizio.

32 L’impossibilità per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati può derivare da

circostanze fuori controllo dell’impresa, circostanze relative alla natura o alla tempistica del lavoro del revisore, limitazioni imposte dalla direzione

33 Gli errori possono riguardare l’appropriatezza dei Principi Contabili scelti, l’applicazione dei Principi

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Per comprendere appieno le differenti tipologie e le specifiche situazioni in cui ciascuna di esse trova applicazione è innanzitutto necessario richiamare il concetto di pervasività34.

Tale termine è da intendersi come un livello di significatività tale da rendere il bilancio nel suo complesso non conforme al quadro normativo di riferimento35.

Esso è relativo sia ad aspetti o elementi “certi” (cioè conseguenti a specifici errori individuati) sia “probabili” (nei casi in cui il revisore non ha potuto completare le procedure di revisione applicabili e non è quindi in grado di concludere sulla presenza, o meno, di errori significativi e se questi possono avere dei pervasivi effetti sul bilancio).

Come indicato nella matrice della Tabella 1, nel caso in cui il revisore abbia individuato degli errori significativi nel bilancio, la pervasività (o meno) degli effetti di tali errori determina l’emissione di un giudizio con rilievi o di un giudizio negativo.

Nel caso invece in cui il revisore non sia stato in grado di completare le procedure di revisione e di acquisire i necessari elementi probativi, la pervasività dei possibili effetti connessi a eventuali errori non individuati, determina l’emissione di un giudizio con rilievi o la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

Tabella 1: Tipologie di giudizi con modifica

Natura aspetto che

origine alla modifica

Significativo ma non

pervasivo

Significativo e pervasivo

Bilancio significativamente errato

Giudizio con rilievi Giudizio negativo

Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti

Giudizio con rilievi Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

34 ISA Italia 705: Pervasivo – termine utilizzato, con riferimento agli errori, per descrivere gli effetti degli

errori sul bilancio ovvero i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori che non siano stati individuati a causa dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati. Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore: i.) non si limitano a specifici elementi, conti o voci di bilancio; ii.) Pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci di bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero iii.) Con riferimento all’informativa di bilancio, assumono un’importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori

(18)

1.4.2 La continuità aziendale

Ogni azienda è caratterizzata da azioni o eventi futuri ed incerti al di fuori del controllo degli Amministratori o di altro soggetto responsabile della redazione del bilancio. Le situazioni di incertezza sono fisiologiche. Esempi tipici possono essere quello di una passività potenziale legata all’evolversi di una causa in corso, oppure dubbi sugli sviluppi futuri di un piano economico-finanziario che è alla base delle valutazioni di bilancio (come nel caso dell’impairment test delle immobilizzazioni materiali e immateriali). In questi casi l’azienda non è in grado di stabilire precisamente i riflessi sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico, ma è possibile solo effettuare delle stime e previsioni. In presenza di tali situazioni, il revisore è chiamato a verificare che il trattamento contabile e l’informativa di bilancio siano adeguati e ragionevoli.

Un caso particolare di incertezza è quello relativo alla continuità aziendale. Il presupposto della continuità aziendale (going concern assumption) è un principio fondamentale nella redazione del bilancio36. La valutazione della sussistenza di tale presupposto - e quindi la redazione del

bilancio secondo i criteri di funzionamento - spetta alla Direzione aziendale.

La sua valutazione non sempre è agevole e comporta un’analisi approfondita di molti aspetti, quantitativi e qualitativi, che diverge da caso a caso37.

Nonostante che il going concern sia un principio base per la redazione del bilancio annuale o periodico, non sempre è stato oggetto di attenta valutazione: era infatti considerato un presupposto indiscusso e non si poneva l’attenzione circa la sua appropriatezza.

L’argomento è diventato di grande attualità a seguito della congiuntura economica e alle incertezze che ne derivano. In periodo di crisi economica e finanziaria diviene fondamentale analizzare la capacità dell’impresa di perdurare nel tempo.

Il tema ha visto, recentemente, la pubblicazione di alcuni documenti (da parte dello IAASB e della Consob)38 che ne sottolineano la rilevanza.

36 Art. 2423-bis c.c. “La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività”

37 R. Di Pietra: l’assunto della continuità aziendale si basa “sulla fondata previsione che l’azienda continui

a essere operativa”- La revisione legale in Italia: indagine sulle relazioni di revisione rilasciate dal 1993 al

2015, R. Di Pietra – Cedam (2017)

38 Documento IAASB del 20 gennaio 2009 “audit consideration in respect of going concern in the current

economic environment”, comunicazione Consob Dem/9012559 e documento congiunto Banca

(19)

La continuità aziendale è oggetto di uno specifico principio di revisione - ISA Italia 570 - il quale afferma che vi è il presupposto del going concern quando “un’impresa viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro39”, senza che vi sia l’intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l’attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o dai regolamenti.

Spetta innanzitutto alla Direzione aziendale esprimere un giudizio sull’esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerti e che possono compromettere il futuro svolgimento dell’attività aziendale40.

Nel caso in cui la Direzione concluda che la società non è in grado di operare in un prevedibile futuro, è opportuno che abbandoni il criterio di valutazione di funzionamento per la redazione del bilancio e adotti basi alternative (come ad esempio i criteri della liquidazione). Se essa invece ravvisi incertezze significative che possano fare sorgere dubbi in merito all’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, ma comunque ritenga appropriato utilizzare tale presupposto per redigere il bilancio, dovrà descrivere tali incertezze in maniera adeguata nelle note al bilancio.

Si ritiene in questo caso indispensabile una descrizione delle azioni che la società ha posto in essere per fare fronte a queste incertezze. Le note al bilancio quindi assumono una fondamentale importanza per gli utilizzatori del bilancio in quanto consentono di approfondire le conclusioni raggiunte dagli Amministratori sull’appropriatezza del going concern assumption. Vista l’importanza degli Amministratori di effettuare valutazioni sulla continuazione dell’attività aziendale, la verifica di tale presupposto diventa oggetto di grande attenzione anche da parte del revisore. Quest’ultimo ha il compito di effettuare un apprezzamento della valutazione svolta dalla Direzione sulla continuità aziendale della società, considerando lo stesso periodo preso a riferimento da quest’ultima per effettuare la propria valutazione41.

Più nel dettaglio, esso deve valutare l’appropriato utilizzo da parte della Direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio e considerare se vi sono delle incertezze significative tali da doverne dare informativa in bilancio.

39 Con l’espressione “prevedibile futuro” ci si riferisce, convenzionalmente, a un periodo relativo almeno

ai dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. L’orizzonte temporale definito da tale principio costituisce, quindi, il limite minimo. Questo significa che gli Amministratori devono valutare la continuità aziendale in un’ottica maggiore, tendenzialmente in linea con i piani strategici interni, la cui valenza generalmente varia dai tre ai cinque anni

40 ISA Italia 570

41 Se la valutazione della Direzione sulla continuità operativa dell’impresa copre un periodo inferiore ai

dodici mesi dalla data di bilancio, il revisore deve chiedere di estenderla ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di bilancio

(20)

Dopo aver svolto le relative procedure di revisione, sulla base degli elementi probatori acquisiti, stabilisce le implicazioni per la Relazione di revisione.

È opportuno precisare che la mancanza di riferimenti ad incertezze sulla continuità aziendale nella Relazione di revisione non deve essere intesa come una garanzia della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, in quanto il revisore non è in grado di prevedere eventi o circostanze future che potrebbero comportare il venir meno della continuità aziendale dell’impresa42.

1.4.3 Il rischio che il revisore esprima un giudizio non corretto

Il processo che porta alla formulazione del giudizio è disciplinato attentamente, vista l’importanza che esso riveste, ed è oggetto di numerose e continue modifiche al fine di migliorarne il risultato.

I revisori non potranno comunque mai acquisire elementi di certezza e sicurezza assoluta sui dati contabili e di bilancio.

Il revisore che svolge la revisione contabile in conformità ai Principi di Revisione ottiene “soltanto” una ragionevole sicurezza43 che il bilancio nel suo complesso non contenga errori

significativi44. Il concetto di ragionevole sicurezza implica l’esistenza del rischio di revisione

(audit risk), ossia il rischio che il revisore esprima un giudizio di revisione non corretto nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato.

Il rischio di revisione dipende da:

• rischio di errori significativi: rischio che il bilancio contenga errori significativi prima di essere sottoposto alle procedure di audit45;

42 Ciò è sottolineato al punto 7 del Principio di Revisione n. 570: “...gli effetti potenziali dei limiti intrinsechi

della capacità del revisore di individuare errori significativi sono maggiori per gli eventi o circostanze futuri che possono comportare che un’impresa cessi di operare come una entità in funzionamento. Il revisore non è in grado di prevedere tali eventi o circostanze futuri. Pertanto l’assenza di riferimenti, all’interno della relazione di revisione, ad incertezze sulla continuità aziendale non può essere intesa come una garanzia sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento”

43 Livello di sicurezza elevato, ma non assoluto

44 C.Bianchi: “La finalità del revisore sarà, pertanto, quella di raggiungere un livello di assicurazione il più

elevato possibile che il giudizio espresso sul bilancio sia corretto” – Manuale del revisore, C. Bianchi – RIREA (2002)

45 A sua volta il rischio di errori significativi è costituito dalle seguenti componenti: rischio intrinseco

(ovvero rischio vi sia un errore significativo nelle attestazioni contenute nel bilancio, indipendentemente dalla presenza ed efficacia dei controlli interni) e rischio di controllo (cioè il rischio che vi sia un errore significativo nelle attestazioni di bilancio in quanto il sistema di controllo interno non lo ha individuato o non lo ha corretto tempestivamente)

(21)

rischio di individuazione: rischio che le procedure di audit applicate non siano in grado di individuare errori significativi. Tale limite non può mai essere annullato a causa delle limitazioni intrinseche che vi sono nel processo di revisione, come ad es. l’uso di tecniche campionarie, la valutazione di voci di bilancio in maniera soggettiva da parte degli Amministratori, la natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione. In altri termini, il rischio di revisione dipende sia dall’impresa revisionata che dal revisore stesso e dalla sua capacità di pianificare e svolgere le procedure di audit per individuare gli eventuali errori significativi.

La revisione contabile è sempre permeata, nel suo svolgimento, da un livello di rischio: il revisore deve concentrare la propria attenzione sui rischi che possono avere un effetto sul bilancio per l’espressione del proprio giudizio professionale.

In tale ambito assume una notevole importanza la pianificazione del lavoro che ha l’obiettivo principale di individuare le componenti di rischio della società oggetto di revisione e di selezionare quale siano le verifiche più adatte per individuare errori significativi. Nel definire la tempistica e l’ampiezza delle procedure il revisore deve considerare la proporzionalità inversa che vi è tra significatività e rischio di revisione.

Risulta quindi di fondamentale importanza determinare idonee strategie di revisione che riducono ad un livello accettabilmente basso l’audit risk, consentendo di giungere così all’espressione di un giudizio il più attendibile possibile.

1.4.4 La responsabilità del revisore

Il revisore firmando la Relazione di revisione assume la piena responsabilità del proprio operato e del relativo giudizio rilasciato sul bilancio (d’esercizio o consolidato). La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori mentre ai revisori compete la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile46.

46 È fondamentale che la direzione aziendale riconosca le proprie responsabilità in merito alla

predisposizione del bilancio e alla messa in atto di un sistema di controllo interno in grado di prevenire errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali, altrimenti “vengono a

mancare le condizioni per lo svolgimento della revisione, in quanto mancherebbe la separazione di ruoli tra il lavoro svolto dal soggetto assoggettato al controllo, la direzione della società, e quello proprio del soggetto incaricato del controllo, il revisore legale dei conti”- Relazione di revisione: le novità al giudizio sul bilancio introdotte dagli ISA Italia, D. Bernardi, G. Insaudo, L.Magnano San Lio, C. Mariani (2015)

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In tema di responsabilità il legislatore ha stabilito che “i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli Amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri”47.

La responsabilità solidale48 tra chi controlla il bilancio e chi lo redige contribuisce a tutelare

maggiormente i soggetti danneggiati: questi ultimi hanno la facoltà di chiedere il risarcimento sia ai revisori che agli Amministratori.

In tema di rapporti interni vige il principio di proporzionalità, ossia i professionisti sono responsabili in solido fra loro e con gli Amministratori entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. Il revisore è inadempiente se non ha applicato o ha applicato erroneamente i Principi di Revisione e se questo fatto ha avuto conseguenze rilevanti sulla correttezza del giudizio espresso. Non è quindi responsabile colui che non ha potuto individuare errori o fatti fraudolenti riflessi sul bilancio, anche significativi, nonostante abbia diligentemente applicato i Principi di Revisione (si pensi ad esempio al caso di frodi ben organizzate ed occultate che non sono evidenziabili con procedure di revisione normali).

La responsabilità in questo caso ricade quindi in primis su chi ha redatto - volutamente o meno - un bilancio non conforme alle norme previste, ovvero gli Amministratori che sono responsabili della sua redazione.

In sintesi, il revisore non deve essere considerato responsabile per qualunque errore riflesso nel bilancio: deve essere dimostrato, da chi vuole agire legalmente, il nesso causale tra l’operato del revisore e la manifestazione del danno.

La responsabilità civile del revisore è di tipo contrattuale nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione, e di tipo extracontrattuale nei confronti dei soci e degli altri portatori di esigenze conoscitive sul bilancio.

Il revisore è inoltre soggetto ad una responsabilità penale con riferimento alla falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, nei casi di corruzione, compensi illegali e per il caso di illeciti patrimoniali con la società assoggettata a revisione.

47 Art. 15 D.lgs. n. 39/2010

48Per responsabilità solidale si intende la situazione in cui due o più soggetti sono obbligati a una

medesima prestazione. Ai sensi dell’art. 1292 c.c., ciascun debitore può essere costretto all’adempimento per la totalità della prestazione e in tal caso, l’adempimento da parte di un coobbligato libera tutti gli altri. Il debitore che ha pagato l’intero debito può rivalersi verso gli altri, ripetendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato (diritto di regresso)

(23)

Al di là delle norme, i provvedimenti che incidono sulla responsabilità del professionista portano a conseguenze molto onerose nei confronti dell’immagine del professionista stesso, anche se dopo anni viene assolto dalle relative responsabilità. In questi casi infatti esso subisce un danno di immagine che non è risarcibile in nessun modo.

1.4.5 I destinatari del giudizio

La relazione della società di revisione deve indicare i destinatari della stessa, i quali potranno essere, ad esempio, i soci o l’assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, l’azienda oppure un terzo che abbia fatto la richiesta di revisione del bilancio.

Tuttavia la platea interessata al documento è molto più ampia. Una vasta comunità di persone ed istituzioni fa infatti affidamento sulla qualità del lavoro svolto dai professionisti.

La funzione di interesse pubblico di tale relazione è enunciata dal principio di revisione internazionale ISA Italia 200 per il quale la “finalità della revisione è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio”. I soggetti interessati al bilancio - ossia il principale documento aziendale a rilevanza esterna - sono molteplici, e quindi di conseguenza anche il documento che ne garantisce la sua affidabilità ha molti potenziali soggetti interessati.

In particolare i soggetti destinatari del giudizio finale di revisione (stakeholder) sono: gli investitori, i fornitori, la pubblica amministrazione, il fisco, i finanziatori, i dipendenti, i clienti, la collettività.

Si tratta di soggetti che hanno, o possono avere in futuro, rapporti con la società e quindi sono interessati al giudizio finale di revisione al fine di decidere le operazioni da intraprendere nei confronti dell’azienda, o più semplicemente per avere informazioni su di essa.

I bilanci spesso non rappresentano la reale situazione aziendale: gli Amministratori tendono ad effettuare “alterazioni” di bilancio in momenti di crisi al fine di mantenere la fiducia degli istituiti di credito, e più in generale delle terze parti che si relazionano con essa (a volte anche in momenti di grande espansione per diminuire il carico fiscale). Gli stakeholder hanno l’esigenza di ottenere una conferma, da parte di professionisti qualificati ed indipendenti, del grado di attendibilità sostanziale con cui gli accadimenti dell’azienda vengono riflessi nel bilancio d’esercizio e, ove redatto, nel bilancio consolidato49.

49 Il ruolo del revisore è infatti quello di svolgere il procedimento di audit “nell’ottica di salvaguardia, in

primis, degli interessi dei terzi e non dell’azienda e dei suoi Amministratori”- A.Soprani - Le alterazioni di bilancio e il giudizio con rilievi. Indicazioni operative e casi pratici, Bilancio, vigilanza e controlli, A. Soprani

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In particolare, vista l’attuale crisi economica e i recenti scandali finanziari, la buona qualità della revisione contabile contribuisce al regolare funzionamento dei mercati, migliorando l’integrità e l’efficienza dei bilanci pubblicati50.

Il giudizio finale di revisione viene visto con particolare attenzione dagli investitors in quanto, fornendo garanzie sulla qualità delle informazioni contenute nei bilanci della società, contribuisce a definire le scelte di investimento più idonee.

Il premio Nobel per l’economia Stiglitz (2002) ha sottolineato il ruolo di centralità che le informazioni assumono per gli investitori; essi infatti “hanno bisogno di essere sicuri che le informazioni ricevute rispecchino adeguatamente la situazione economica di un’azienda”. Si tratta di un giudizio sintetico che è quindi in grado di rafforzare la fiducia nei mercati, favorendo e sostenendo il loro sviluppo.

50 Direttiva 2006/43/CE

(25)

2. LE RELAZIONI DI REVISIONE

2.1 IL BILANCIO CONSOLIDATO

Il gruppo aziendale rappresenta una delle forme più avanzate di aggregazione tra aziende in cui, alla permanenza di soggetti giuridici differenti si contrappone un unico soggetto economico che governa il complesso per la realizzazione del fine unitario di istituto51.

Tra le ragioni economiche che giustificano l’aggregazione tra aziende vi sono: favorire lo sviluppo d’impresa, sfruttare i vantaggi fiscali e tributari, fronteggiare stati di crisi, ridurre la complessità aziendale, frazionare il rischio d’impresa, favorire la capacità di credito al gruppo, sfruttare la leva azionaria e creditizia52.

L’unico documento capace di fornire un’informazione complessiva sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria del gruppo unitariamente considerato è il bilancio consolidato53.

Il bilancio consolidato e la relativa relazione dei revisori54, a seguito della rilevante diffusione che

i gruppi hanno avuto e stanno avendo in Italia, assumono sempre maggiore importanza.

2.2 METODO D’INDAGINE

Per questo motivo nella presente tesi di laurea ho ricostruito il quadro dei comportamenti di revisione delle relazioni che hanno accompagnato i bilanci consolidati pubblicati da società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. (d’ora in avanti Borsa)55.

Per la realizzazione dell’indagine ho definito innanzitutto il gruppo di società da esaminare: tutte le società quotate in Borsa nel periodo 2005-2015.

51 http://www.giappichelli.it/stralci/3481750.pdf ultima consultazione il 12/07/2017

52 I. Facchinetti e T. Bonacina sostengono che una struttura aziendale di questo tipo consente di

raggiungere molteplici obiettivi “fra cui, primo fra tutti, la possibilità di coordinare le risorse

complessivamente a disposizione per realizzare le migliori condizioni patrimoniali, finanziarie ed economiche” – Analisi del bilancio consolidato Confronto tra i vigenti documenti in materia e le diposizioni legislative nell’ambito della VII Direttiva comunitaria, I. Facchinetti e T. Bonacina (1991)

53 Più nel dettaglio fornisce due tipologie di informazioni: interna - rapportato periodicamente ai piani

strategici rappresenta un valido strumento di controllo di gestione - ed esterna - integra le informazioni fornite dai singoli bilanci delle controllate e della controllante. Dati utili a tutti quei soggetti terzi all’aggregato che intendono reperire informazioni sul gruppo unitariamente inteso, altrimenti non ricavabili

54 La relazione di revisione legale sul bilancio consolidato ha la medesima struttura di quella prevista per

il bilancio d’esercizio e deve rispettare i medesimi requisiti previsti dalla normativa di riferimento (art. 14 D.lgs 27 gennaio 2010, n.39 cosi come modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135 e dall’ISA Italia 700 e seguenti)

55 Società per azioni di natura privatistica – nata nel 1998 - che organizza e gestisce mercati per la

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L’individuazione e la conseguente catalogazione del giudizio espresso dalle società di revisione56

su tali società ha consentito di apprezzare, in un range di 10 anni, l’andamento dei giudizi assegnati alle varie realtà aziendali.

Per reperire i dati relativi alle relazioni di revisione rilasciate mi sono avvalsa dei rapporti di ricerca effettuati dall’Osservatorio di Revisione SDA Bocconi57. Quest’ultimo periodicamente

pubblica un report dove analizza i giudizi di revisione sui bilanci - di esercizio e consolidati - delle società quotate in Borsa relativamente all’esercizi in esame.

Le analisi dei report si riferiscono alle società quotate in Italia al 31/12 di ogni anno. In particolare dalle società quotate in tale data sono escluse: le matricole, le società sospese dalla quotazione, le società estere e le società per cui non erano disponibili tutte le informazioni necessarie alla data di stesura del report.

I dati presenti nei rapporti di ricerca sono stati raccolti dal sito di Borsa Italiana e/o dai siti internet delle varie società oggetto di analisi.

2.3 OBIETTIVO DELL’INDAGINE

L’obiettivo di questo capitolo è analizzare le relazioni emesse dalle società di revisione nel decennio 2005-2015 sui bilanci consolidati delle società quotate in Italia, al fine di rilevarne i principali comportamenti.

Più nello specifico, l’indagine intende fornire una dettagliata e organica analisi dei comportamenti di revisione, offrendo uno spaccato delle tipologie di giudizio emerse negli ultimi anni.

Lo studio dei comportamenti di revisione relativi alla redazione dei bilanci consolidati delle società italiane quotate in Borsa consente di identificare le soluzioni più o meno condivise dalle società di revisione nell’esercizio della loro attività professionale.

La possibilità di esaminare i casi di ricorso al giudizio senza modifica e al giudizio con modifica permette di mettere in evidenza una serie di concordanze e di differenze fra le varie società esaminate.

56 Si tratta di società che devono redigere il bilancio in base agli IAS/IFRS quindi i revisori devono giudicare

l’attendibilità in relazione a questi principi

57 Report da: “Rapporto di Ricerca – I giudizi rilasciati dalle società di revisione alle società quotate nel

biennio 2005-2006: mercato italiano e principali borse europee” a “Rapporto di Ricerca – I giudizi rilasciati dalle società di revisione alle società quotate nel biennio 2014-2015: mercato italiano e principali borse europee”

(27)

L’esame delle relazioni di revisione può costituire un momento per riflettere sull’attuale stato della revisione in Italia, nonché per definire le possibili prospettive. I risultati emersi da questa indagine rappresentano il mezzo (e non certo il fine) per ipotizzare future indagini ed approfondimenti, in rapporto ad una attività professionale in costante evoluzione, in coerenza con lo scenario economico-aziendale italiano ed internazionale58.

2.4 LE SOCIETÀ ESAMINATE

Le società oggetto di analisi hanno dimensioni grandi e medio-grandi ed operano nei diversi settori di attività così definiti dal listino ufficiale della Borsa (si tratta quindi di società etereogenee):

• industriale: società che operano nei settori alimentare, auto, cartario, chimico, costruzioni, elettronica, impianti e macchine, minerali, metallurgia, petrolifero, tessile-abbigliamento;

• servizi: imprese di distribuzione, media, pubblica utilità, trasporti, turismo, implementazione di servizi informatici;

• finanziario: banche, assicurazioni, società immobiliari, finanziarie di partecipazione. Le aziende italiane quotate in Borsa non sono molte. Il numero che varia di anno in anno, negli ultimi anni non supera le trecento unità. Questa tendenza è confermata anche nel nostro campione di riferimento 2005-2015, come è possibile vedere dalla Tabella 2.

Osservando tali dati più nel dettaglio emerge inoltre che vi è stata una consistente riduzione del numero delle società quotate in Italia nel triennio 2013-2015.

Gli elementi che possono condizionare la decisione di ingresso/uscita in Borsa da parte delle aziende sono numerosi, e risulta di estrema complessità (o di sostanziale impossibilità) la definizione di un elenco esaustivo. Spesso, inoltre, le decisioni (sull’opportunità di procedere alla quotazione) vengono assunte esclusivamente sulla base di elementi “soggettivi”, di idee e convincimenti propri del soggetto decisore come ad esempio il timore di perdere la leadership, la paura del cambiamento, la sfiducia nell’opera degli advisor, la volontà di acquisire maggiore visibilità e prestigio e così via, anche senza razionale ed “oggettiva” valutazione di convenienza economica59.

58 Indagine conoscitiva sui comportamenti contabili e di revisione in Italia R. Di Pietra-Cedam (2002) 59Strategie aziendali e quotazione in borsa G. Romano-Giuffrè editore (2012)

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