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ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

2. LE RELAZIONI DI REVISIONE

2.7 ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Come menzionato in precedenza, la maggior parte delle relazioni in esame esprimono giudizio positivo: la clean opinion rappresenta la normale conclusione del processo di revisione. Può ipotizzarsi che, almeno in molti casi, l’assenza di un giudizio con modifica dipenda dall’effettivo miglioramento della correttezza redazionale del bilancio, agevolata dalla moral suasion del revisore, che accompagna la società nella verifica dei dati aziendali e nella loro rappresentazione. Con l’effetto appunto di un miglioramento delle tecniche di redazione dei bilanci e l’eliminazione in nuce dei presupposti per un giudizio non pienamente positivo62.

Lo studio dei comportamenti di revisione è legato alle trasformazioni normative. A riguardo un grande mutamento delle regole di redazione dei bilanci è avvenuto con l’emanazione degli standard contabili internazionali (entrati in vigore dal 1 gennaio 2005 per i bilanci consolidati delle società quotate dell’UE) emanati dallo IASB63.

La transizione agli IAS/IFRS64 permette di aumentare la comparabilità dell’informativa finanziaria

rispetto ai competitor internazionali: si tratta di una scelta compiuta dall’UE per agevolare lo sviluppo e l’efficienza dei mercati finanziari europei.

62 Indagine conoscitiva sui comportamenti contabili e di revisione in Italia R. Di Pietra - Cedam (2002) 63 International Accounting Standard Board: organismo internazionale incaricato di preparare e di

aggiornare le norme contabili internazionali che indicano con quali criteri bisogna redigere un bilancio

64 Prima dell’emanazione degli IAS/IFRS i bilanci delle società quotate venivano redatti secondo i Principi

Analizzando le relazioni di revisione del campione di riferimento emerge che la non conformità ai Principi Contabili internazionali risulta maggiore nei primi anni di entrata in vigore degli IAS/IFRS. Questo potrebbe essere dovuto agli importanti cambiamenti nella valutazione delle poste di bilancio.

La non conformità ai Principi Contabili risente inoltre dei criteri di valutazione delle poste di bilancio che hanno per definizione significativi elementi di soggettività: gli Amministratori hanno un certo “margine di manovra” nel definire il valore di determinate attività e passività. Come è emerso dalle relazioni esaminate, in alcuni casi la discrezionalità degli Amministratori ha ecceduto quella concessa dalla legge e dai Principi Contabili di riferimento, portando i revisori all’espressione di un giudizio con modifica per non conformità ai Principi Contabili.

È emerso (dai giudizi con rilievi) che gli Amministratori “alterano” il bilancio, al fine di rappresentare un andamento economico, finanziario e patrimoniale della società migliore di quello reale e mantenere quindi la fiducia degli istituti di credito, e più in generale, delle terze parti che si relazionano con l’impresa. Le attività interessate a tali fenomeni sono ad esempio, quelle sottoposte ad adeguamenti al valore netto di realizzo o di mercato (crediti e magazzino), mentre per le passività l’area più soggetta ad aggiustamenti è, generalmente, quella relativa ai fondi rischi ed oneri.

Nella maggior parte dei casi, la non conformità ha dato origine a giudizi con rilievi: si tratta quindi di errori reputati significativi ma non pervasivi per gli utilizzatori del bilancio.

Talvolta le società di revisione nello svolgimento del procedimento di audit hanno riscontrato limitazioni, più o meno gravi. Analizzando i giudizi rilasciati è emerso che in alcuni casi i professionisti hanno giudicato i possibili effetti delle limitazioni alle procedure di revisione così rilevanti da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio (caso Sadi esercizio 2008:). In altri casi ciò ha invece costituito la ragione per l’emissione di un giudizio con rilievi: ad esempio è il caso di Dmail Gruop in relazione all’esercizio 2009 per il quale i revisori non hanno potuto disporre del progetto di bilancio di una controllata e quindi non sono stati in grado di determinare gli effetti che si sarebbero prodotti sul bilancio se fossero stati in grado di completare le procedure di revisione sulla controllata.

Continuando l’analisi dei risultati emersi è opportuno soffermarsi sui molteplici casi in cui le società di revisione hanno rilevato situazioni di incertezza. Tali situazioni di incertezza, nelle società oggetto del campione, hanno portato all’espressioni di diverse tipologie di giudizio:

• giudizio con rilievi;

Per quanto riguarda il primo giudizio è il caso ad esempio di I Viaggi del Ventaglio relativamente all’esercizio 2007: i revisori non sono stati in grado di esprimersi sulla congruità del fondo destinato a coprire gli oneri relativi all’avviso di accertamento ricevuto dalla società, sulle conseguenze che potrebbero emergere dal contenzioso relativo alla nullità o comunque annullamento di una delibera assembleare, sull’adeguatezza di un fondo rischi stanziato nel bilancio della controllata connesso a un contenzioso.

Le società di revisione si sono dichiarate impossibilitate ad esprimere un giudizio prevalentemente a causa di rilevanti incertezze sulla continuità aziendale.

L’argomento risulta essere di attualità considerando il periodo di crisi economica e le incertezze che ne discendono.

I numerosi scandali finanziari e contabili che si sono verificati recentemente (come Parmalat e Cirio65), sottolineano che vi è un consistente numero di società che presenta squilibri

economico-finanziari e patrimoniali tali da compromettere il normale svolgimento dell’attività aziendale.

Più nel dettaglio, in numerose società le incertezze - che hanno portato all’impossibilità di esprimere un giudizio - hanno riguardato il buon esito dei Piani industriali e finanziari programmati dagli Amministratori (in particolare la possibilità di ottenere nuovi affidamenti bancari, il raggiungimento di accordi di ristrutturazione del debito, l’ingresso di nuovi investitori, ecc...).

Numerosi casi in cui il revisore non è in grado di esprimere un giudizio in relazione al presupposto del going concern riguardano società che già negli esercizi precedenti si trovavano in una situazione di incertezza. Il professionista, infatti, anche se esprimeva un giudizio senza rilievi o con rilievi, nel richiamo d’informativa sottolineava problemi di continuità aziendale. É il caso ad esempio di Premuda, Stefanel e Zucchi che hanno ricevuto per l’esercizio 2015 l’impossibilità di esprimere un giudizio a causa di possibili rilevanti effetti connessi ad incertezze, ma già nel 2014 avevano giudizio positivo con richiami relativi al presupposto di continuità aziendale.

I richiami d’informativa riguardano frequentemente proprio situazioni di incertezza: anche se già descritte adeguatamente in bilancio i revisori le ritengono di fondamentale importanza per la comprensione del bilancio stesso.

65 La rilevanza delle vicende menzionate ha determinato effetti e devastazioni talmente enormi da essere

di diritto e immediatamente divenute oggetto di analisi di storia contemporanea dell’economia (G. Sapelli, 2004)

Nel periodo di riferimento i revisori si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio in relazione al going concern assumption più volte per i medesimi gruppi societari: è il caso ad esempio di Biancamano, Olidata, e Industria e innovazione.

Dall’esercizio 2013 è possibile osservare la riduzione del numero delle società quotate: la rimozione di un titolo dalla quotazione su un mercato regolamentato prende il nome di delisting. Il ritiro del titolo può avvenire in seguito a una specifica decisione presa dall’azionista di maggioranza oppure su intervento dell’autorità di gestione del mercato presso cui è quotato il titolo, nel momento in cui per esempio potrebbero venire a mancare i requisiti previsti dal regolamento, da un prezzo minimo per azione a una soglia minima di negoziazione66.

È possibile ipotizzare che in un periodo di congiuntura economica, nazionale ed internazionale, molte aziende hanno preferito entrare nel cono d’ombra della non quotazione, sollevandosi così anche dalle regole che obbligano alla trasparenza della loro comunicazione economico- finanziaria.

2.8 DIFFERENZA DI VALUTAZIONE RISPETTO A STUDIO SDA