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Il caso: Corte di Cassazione, Sez I civile, sentenza 2 febbraio 2016, n

speciale all’avvocato del minore

3. Il conflitto di interessi nelle azioni di stato e negli altri procedimenti relativi alla filiazione

3.2. Il giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art 263 c.c.

3.2.1 Il caso: Corte di Cassazione, Sez I civile, sentenza 2 febbraio 2016, n

Prima di procedere con l’analisi della sentenza in questione135, ritengo

opportuno indicare brevemente i fatti che ne sono posti a fondamento.

134 A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato. Appendice di aggiornamento, 21. ed., Milano, Giuffrè Editore, 2014, pp. 18-20.

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Un padre aveva proposto domanda giudiziale innanzi al tribunale ordinario chiedendo che fosse dichiarato il difetto di veridicità del riconoscimento di paternità dei figli minori nati dalla relazione con la madre di questi ultimi. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda a seguito della mancata prova dell’impossibilità che il ricorrente fosse il padre biologico dei due bambini, nonostante la mancanza della prova fosse dipesa dal rifiuto della donna di sottoporre i minori al test ematogenetico. Il tribunale aveva ritenuto non necessaria la nomina di un curatore speciale poiché non rilevava alcun conflitto di interessi tra madre e figli, in quanto l’interesse ad opporsi all’impugnazione del riconoscimento era comune ad entrambi. Il padre impugnava la decisione resa in primo grado innanzi alla Corte d’Appello di Salerno il 29 luglio 2014 che, confermando la pronuncia di primo grado, evidenziava che non si rinveniva un conflitto di interessi tra madre e figli nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. tale da richiedere la rappresentanza in giudizio di questi ultimi per mezzo di un curatore speciale. Così si è giunti alla recentissima decisione della Corte Suprema, adita sempre dal padre.

La corte di cassazione, riconoscendo le ragioni del padre, accoglie il ricorso rilevando la nullità dei precedenti gradi di giudizio per violazione del principio del contraddittorio con contestuale rimessione della causa al giudice di primo grado a mente dell’art. 383, comma terzo, c.p.c.136, in ragione della mancata nomina del curatore speciale in una situazione di conflitto di interessi.

136 Art. 383 c.p.c.

“La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

Nel caso previsto dall’articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinunciato.

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Il percorso logico-giuridico che ha condotto il giudice della legittimità alla suddetta decisione, muove dalla concezione di una effettiva tutela dei diritti dei minori nei procedimenti che li riguardano sia su spinta delle fonti sovranazionali sia, a livello nazionale, dalla legge n. 219/2012 e dal d. lgs. 154/2013 sulla riforma della filiazione.

La Corte ritiene che vi sia oramai una sostanziale equiparazione tra la disciplina codicistica dell’azione di disconoscimento della paternità del figlio nato nel matrimonio e quella dell’impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio nato al di fuori dell’unione coniugale, disciplinate rispettivamente dai novellati artt. 243-bis137 e 263 e 264138 c.c., ciò soprattutto alla luce della parificazione dei termini di decadenza e prescrizione dell’esperibilità delle due azioni dal momento che ante riforma il figlio nato da genitori non coniugati avrebbe potuto soggiacere ad un’azione ex art. 263 c.c. sine die con inevitabili ripercussioni a livello personale e patrimoniale, mentre con la nuova normazione sia l’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità che quella di disconoscimento della paternità all’interno del vincolo matrimoniale sono imprescrittibili solo riguardo al figlio, mentre gli altri legittimati che intendano agire con tali azioni di contestazione dello status, devono rispettare i nuovi brevi termini di cui sopra. L’imprescrittibilità riguardo al figlio delle azioni di cui agli artt. 243-bis e 263 c.c. risponde all’interesse primario di avere precisa

La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo.”

137 Art. 243-bis c.c.

“L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.” 138 Art. 264 c.c.

“L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.”

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conoscenza della propria identità e discendenza biologica, mentre la decadenza prevista nel caso in cui le azioni siano esercitate dagli altri legittimati tutela il diritto del figlio della stabilità dello status acquisito. L’omogeneità della disciplina codicistica dei termini di prescrizione e decadenza delle due azioni contemplate dovrebbe assicurare le medesime tutele anche a livello processuale, ma è evidente come prima della pronuncia in oggetto così non fosse. Infatti per quanto concerne l’azione di disconoscimento della paternità, è prevista dagli artt. 245, ultimo comma139 e 247, comma 2140, c.c. la nomina di un curatore speciale per il minore nato all’interno del matrimonio sia nel caso in cui sia quest’ultimo che intende radicare l’azione di disconoscimento di paternità, sia nel caso in cui sia chiamato a resistere nel giudizio; al contrario, per l’impugnazione del riconoscimento del figlio nato al di fuori del coniugio è prevista la nomina di un curatore speciale per il minore solo nell’ipotesi in cui questo sia legittimato attivo e su istanza del minore stesso se quattordicenne o se di età inferiore su istanza del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio con l’immediata conseguenza che nessuna nomina di un curatore speciale è prevista se il figlio è legittimato passivo e né egli viene dichiarato litisconsorte necessario come nel giudizio di disconoscimento di paternità.

Sulla base di queste riflessioni il giudice di legittimità ha sottolineato che il vuoto normativo dà luogo ad una discriminazione tra figli matrimoniali e non matrimoniali alla stregua di ciò che accadeva prima

139 Art. 245, ultimo comma, c.c.

“Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.” 140 Art. 247, comma 2, c.c.

“Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.”

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della riforma della filiazione e quindi non più accettabile. La Corte, applicando in via analogica la previsione di cui all’art. 247 c.c., apprezza la posizione del minore nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. autonomamente rispetto alle altre parti in lite, riconoscendo al soggetto minorenne la qualifica di soggetto legittimato passivo e il diritto di vedersi nominato un curatore speciale dal momento che sia lui che il genitore convenuto sono portatori di interessi confliggenti; il genitore, cui spetta di regola la rappresentanza del minore, potrebbe infatti tutelare il rappresentato sulla base di logiche personali o patrimoniali poco affini se non del tutto contrastanti con il preminente interesse della prole.

La soluzione cui è pervenuta la Cassazione non deriva solo da mere applicazioni in via analogica dei principi posti alla base della disciplina del disconoscimento di paternità ma altresì dall’interpretazione sistematica delle norme sovranazionali e convenzionali già osservate141 che impongono il riconoscimento di parte al minore in tutti i procedimenti e le questioni che lo riguardano attribuendogli veri diritti processuali che debbono poi essere opportunatamente garantiti dalla legislazione interna. Imprescindibile il richiamo alla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale dell’11 marzo 2011, n. 83142 che colloca il figlio al centro della giustizia minorile e che

prevede che il conseguimento del preminente interesse della prole passi attraverso l’ascolto e la sua partecipazione diretta al giudizio o tramite un rappresentante ogniqualvolta sia ravvisabile un conflitto di interessi con i detentori del potere di rappresentanza143.

Tale approdo ha definitivamente superato, oserei dire ragionevolmente, il precedente orientamento della giurisprudenza che negava al minore

141 Infra par. 2, cap. I. 142 Infra par. 3.1, cap. II.

143 Commento della sentenza in A. Nascosi, La nomina del curatore speciale nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, in Nuova giur. civ. comm., 2016, pt. 1, pp. 1035-1038.

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la qualità di parte nei giudizi in cui si discuteva del suo status, in particolar modo in quelli di disconoscimento della paternità per difetto di veridicità.

La naturale conseguenze delle osservazioni sinora svolte è la nullità del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado, ogni qual volta il procedimento avvenga senza la nomina di un curatore speciale a tutela della posizione del minore laddove sia configurabile un conflitto di interessi tra esso e il suo rappresentante legale poiché ciò comporta la violazione dei principi costituzionali e convenzionali che garantiscono il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti in causa al fine di perseguire il preminente interesse del minore.

4. Il conflitto di interessi tra genitori e figli nei