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La comunicazione tra l’avvocato e il minore

L’avvocato del minore nei procedimenti civili: retribuzione e deontologia

4. Implicazioni deontologiche

4.1. Il principio di indipendenza

4.3.1 La comunicazione tra l’avvocato e il minore

L’avvocato del minore deve incontrare il minore e comunicare con lui mettendo in atto modalità comunicative per le quali sono richieste una certa preparazione e professionalità e impadronendosi di tecniche di comunicazione con soggetti in età evolutive proprie di altre competenze professionali. Le variabili legate sia al sesso che all’età anagrafica di entrambe le figure hanno un notevole rilievo secondo Dosi, il quale ritiene che ci sia differenza tra il modo in cui comunica una bambina e quello in cui lo fa un bambino così come sussiste una divergenza tra l’approccio di un avvocato donna che tende a porsi riproducendo il ruolo materno e quello di un difensore tecnico di sesso maschile265. L’avvocato del minore quando procede al suo ascolto e comunica con esso sta svolgendo un ineludibile compito che deve essere espletato con diligenza e rispetto del bambino nonché nel rispetto della riservatezza sancita dal Codice Deontologico Forense evitando di produrre in giudizio scritti e disegni del bambino prodotti

265 Dosi G., L’avvocato del minore nei procedimenti civili e penali, Torino, Giappichelli Editore, 2010, p. 533

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durante l’incontro266 e di costringere con le sue dichiarazioni a una valutazione o uno schieramento che contrasta con l’esigenza primaria di lasciare il minore fuori dal processo per quanto sia più possibile267. Prima di comunicare con il fanciullo, l’avvocato è tenuto a studiare gli atti con profonda attenzione in modo da avere conoscenza preliminarmente della situazione esistenziale del proprio assistito e della sua precisa collocazione nella vicenda e delle eventuali situazioni pregresse di tutto il nucleo familiare. Una volta studiate le carte, il difensore tecnico incontra il minore perché solo l’incontro permette all’avvocato di capire quali siano i suoi bisogni affettivi e le opinioni sia direttamente che indirettamente, indagandone e studiandone il volto, le modalità espressive, il suo linguaggio verbale in modo che il bambino non sia un bambino raccontato da qualcuno ma visto, un bambino che ha parlato di sè268. L’avvocato è tenuto a fornire all’assistito informazioni sul proprio ruolo di difensore e a dare un quadro completo, veritiero e comprensibile del contesto in cui si trova e delle persone coinvolte, deve rispondere alle sue domande e spiegare le motivazioni richieste in modo da sostenerlo nell’eventuale disorientamento, ponendolo nelle condizioni di esercitare effettivamente i propri diritti in maniera consapevole269.

L’incontro deve avvenire nel rispetto della persona dell’interessato, con la giusta attenzione anche ai luoghi in cui incontrarlo; lo studio dell’ avvocato non è adatto ad un colloquio con un ragazzo minorenne e se possibile dovrebbe essere evitato, se il bambino è collocato presso una casa famiglia, il difensore tecnico recandosi sul posto può fare

266 Salvo quando l’esibizione di tale materiale dovesse essere ritenuta necessaria a corredo di una denuncia o di una consulenza tecnica.

267 Dosi G., L’avvocato del minore nei procedimenti civili e penali, Torino, Giappichelli Editore, 2010, pp. 534-535.

268 P. Pazè, L’ascolto del bambino nel procedimento civile minorile, in Dir. fam. Pers., 2016, pp. 1334-1350.

269 M. G. Ruo, La dignità di parte del minore e il suo rappresentante-avvocato, in G. Contri (a cura di), Minori in giudizio: la convenzione di Strasburgo, Milano, Franco Angeli Editore, 2012, pp. 71-72.

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esperienza della sua vita di relazione in gruppo con gli altri membri e con gli adulti responsabili, oltre che venire a conoscenza di informazioni ancora non in suo possesso attinenti all’alimentazione, al ritmo del sonno, alle modalità di incontro con i genitori e molto altro, elementi questi assai significativi per ricostruire l’opinione del bambino anche qualora non abbia capacità di discernimento. Se il bambino si trova invece ancora in casa o presso una famiglia di affidatari o collocatari, la scelta migliore è quella di incontrarlo in un luogo neutro, eventualmente presso i servizi sociali, senza interferenze di terzi che lo distraggano o tentino di manipolarlo. Il luogo più opportuno per l’incontro tra avvocato e minore può comunque cambiare a seconda dell’età di quest’ultimo; un adolescente infatti potrebbe essere quasi gratificato dal fatto di incontrare il proprio difensore nel suo studio, al pari di un adulto e l’avvocato tale è tenuto a farlo sentire, invece nel caso di assistiti minori di primissima infanzia è opportuno che un esperto in psicologia infantile aiuti il professionista legale a decodificare il linguaggio non verbale dei bambini mentre nel periodo precedente alla capacità di discernimento è bene incontrare il minorenne con l’operatore di riferimento che già lavora sul caso in modo da facilitare il dialogo con il difensore, talvolta visto dal piccolo come nemico, come ostile. Dai 12 ai 14 anni la capacità di discernimento è presunta, la presenza all’incontro di un esperto o di un operatore di riferimento è assai limitata al fine di evitare interferenze nella relazione diretta tra assistito minore di età e il suo avvocato, a meno che il primo non abbia deficit cognitivi o ritardi. Dai 14 ai 18 anni la capacità di discernimento è considerata certa ed è opportuno che l’incontro tra i due soggetti avvenga in forma privata e diretta senza terze parti.

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Urge evidenziare che la necessità della presenza di un operatore che si affievolisce fino a scomparire nella fascia di età più alta deriva dalla Convenzione per l’esercizio dei diritti del fanciullo di Strasburgo270.

Appaiono sicuramente insufficienti in questo settore le sole conoscenze giuridiche e si evince dai dati la necessità di frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento finalizzati a garantire l’acquisizione di adeguate competenze psico-sociali sulla scorta di quanto espressamente indicato dalle Linee Guida del Consiglio d’Europa le quali ricordano che tutti i professionisti che lavorano con minori dovrebbero ricevere una formazione interdisciplinare necessaria sui diritti e sulle esigenze specifiche dei minori in diverse fasce d’età, nonché sui procedimenti a loro più adatti e che gli avvocati dei minori non sono “avvocati minori” ma anzi la loro professionalità deve necessariamente essere di altissimo livello su più piani.