Conclusa l’analisi e la descrizione dei temi inerenti all’oggetto del presente elaborato, è il momento di svolgere alcune utili considerazioni. Indubbiamente lo studio svolto dimostra una più matura consapevolezza ed attenzione alla presenza del minore nel processo da parte dell’ordinamento giuridico italiano dal momento che l’istituto della difesa tecnica del fanciullo ha conosciuto molteplici evoluzioni normative ma anche varie distorsioni interpretative di giurisprudenza e dottrina; come evidenziato, numerose sono state infatti le pronunce intervenute sul punto e succedutesi, talvolta anche in maniera discordante, per sopperire al vuoto legislativo lasciato dal legislatore. Le difficoltà avutesi nell’attuazione della riforma sono state sicuramente dovute in primo luogo al forte impatto innovativo della legge n. 149/2001 che ha colto impreparati giudici e giuristi, per lo più sostenitori della radicata idea della difesa del bambino “dal” processo più che “nel” processo, sede ritenuta troppo conflittuale e dannosa per un fanciullo e per la sua integrità psico-fisica., e in secondo piano esse sono state causate dall’evidente lacuna lasciata dal legislatore, fonte di dubbi sull’applicazione della legge. La mancanza di un’omogenea e specifica disciplina sia sui compiti che sulla deontologia dell’avvocato del minore ha ingenerato incertezze nell’ambito di un settore delicato e composito quale quello del diritto minorile e di famiglia entro il quale vengono a configurarsi vicende sempre differenti dovute al grado di maturità e all’età più o meno evoluta del minore e devono essere ivi considerate anche le forti peculiarità dell’oggetto in giudizio poiché nessuna famiglia è identica ad un'altra. Sulla base di quanto illustrato, non può più ritenersi che il minore sia escluso dal processo e che non gli sia riconosciuto un ruolo di parte formale nei procedimenti che lo coinvolgono, nei luoghi ove si consuma il conflitto matrimoniale o si assumono determinazioni fondamentali per la sua crescita come la responsabilità genitoriale, l’affidamento e l’adottabilità. È innegabile
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infatti, alla luce di quanto evidenziato in questa sede, che il processo familiare implica interessi che fanno capo al minore, dei quali molti assurgono al rango di veri e propri diritti soggettivi indisponibili e come tali lo coinvolgono non solo come parte sostanziale ma anche appunto come parte formale, cui discende l’obbligo di munirsi di un proprio difensore tecnico. Inoltre merita notare che nel momento in cui il minore diviene parte formale del giudizio ed ha la facoltà di nominare un proprio avvocato, il carico del giudice viene ad essere alleggerito consentendogli di riappropriarsi della dovuta terzietà rispetto alle parti del processo. È auspicabile dunque che il legislatore comprenda l’esigenza di abbandonare una normativa tanto dispersiva tra fonti e disposizioni eterogenee e doti i giudizi che coinvolgono gli interessi esistenziali dei minori di un rito unitario munito di specifiche regole e dotato delle indispensabili garanzie, tra le quali spicca per l’appunto quella fornita dalla figura sui generis dell’avvocato del minore. La giustizia dovrebbe conoscere questo nuovo assetto in tempi relativamente brevi così come vorrebbe un progetto presentato dal Governo nel 2015 e approvato con molte modifiche dalla camera lo scorso 10 marzo, nel quadro di un più ampio disegno di legge delegante “recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”. Il legislatore si propone di raggiungere tale obiettivo mediante l’attribuzione di determinate controversie ad organi giurisdizionali specializzati, attivando all’interno dei tribunali civili apposite sezioni denominate “sezioni circondariali specializzate per la persona, la famiglia e i minori” che sarebbero chiamate a conoscere tutte le competenze in materia familiare attualmente di competenza del tribunale ordinario. È prevista inoltre la soppressione dei tribunali per i minorenni con l’attribuzione di tutte le loro competenze in materia civile a ulteriori sezioni specializzate da istituire presso i tribunali dei luoghi in cui hanno sede le Corti d’Appello o le sezioni distaccate delle stesse, che assumeranno la denominazione di sezioni distrettuali
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specializzate. Altre regole sono previste per assicurare la dovuta specializzazione dei magistrati assegnati alle nuove sezioni in modo che essi acquisiscano le necessarie conoscenze giuridiche e extra giuridiche utili ad ascoltare il minore e comprendere la sua volontà e i suoi bisogni. Il disegno di legge precisa inoltre i criteri che il legislatore delegato dovrà seguire per disciplinare i provvedimenti davanti alle sezioni secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione e con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio. Ancora viene prospettata una disciplina processuale della separazione e del divorzio nonché dei giudizi in materia di filiazione fuori dal matrimonio sensibilmente modificata, come anche in materia di procedimenti de potestate, prevedendone anche il ricorso in cassazione, anche se solo contro i provvedimenti sulla decadenza della responsabilità genitoriale. In materia deontologica, l’esigenza di una formazione specializzata e di principi puntuali e specifici per l’avvocatura che si occupa di diritto di famiglia e minorile è sempre più attuale, si registra un particolare impegno della classe forense in questo settore nel garantire formazione e aggiornamento secondo criteri multidisciplinari che si rivelano certamente gli unici davvero adeguati a una completa comprensione delle vicende familiari e dei minori in esse coinvolti. La complessità e delicatezza del ruolo e la particolarità del rapporto che deve essere stabilito con il cliente/bambino impongono infatti una formazione ed un aggiornamento interdisciplinari, non essendo sufficiente un’ approfondita conoscenza del diritto di famiglia e minorile ma risultando necessario conoscere lo sviluppo cognitivo di un bambino, le sue capacità in relazione alle diverse età, sapere dialogare anche con i bambini più piccoli, imparare a porre domande senza condizionarne le risposte, conoscere le dinamiche delle coppie genitoriali e le disfunzioni che le possono interessare e molto altro ancora.
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Concludiamo la presente dissertazione con la speranza di aver illustrato esaustivamente l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale intervenuta in materia di difesa tecnica del minore nel processo civile e con la consapevolezza che quello in esame è un istituto in continua evoluzione, che ingenera un intreccio di questioni tanto complesse quanto affascinanti e lascia una serie di interrogativi che continuano a sollecitare dibattiti sul tema, in vista di un tortuoso cammino ancora tutto da compiersi.
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