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“concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi”.

Concludendo l’analisi circa l’attuale quadro normativo predisposto dal legislatore europeo per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata transfrontaliera attraverso istituti che mirano all’armonizzazione delle legislazioni interne agli Stati membri e, contemporaneamente, al mutuo riconoscimento delle decisioni penali, non si può non fare qualche cenno illustrativo alla cooperazione instaurata tra gli Stati nel settore della ricerca dei beni e dei proventi illeciti.

Come già affermato nel capitolo introduttivo191, la criminalità organizzata ha assunto, nell’epoca della globalizzazione, una dimensione transnazionale la quale ha imposto l’assoluta necessità di predisporre una risposta da parte delle istituzioni dell’Unione

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europea, che andasse anch’essa oltre i confini nazionali dei singoli Paesi, e che riguardasse gli strumenti giuridici di aggressione patrimoniale. La progressiva espansione oltre i confini nazionali della criminalità organizzata ha comportato, di conseguenza, un’opera di delocalizzazione all’estero degli investimenti illeciti ottenuti dai medesimi gruppi criminali, e tale fenomeno ha reso sempre più complessa l’attività di ricerca e individuazione dei beni costituenti il frutto di attività illecite o il reimpiego di capitali sporchi. Pertanto, accanto all’armonizzazione e al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di sequestro e confisca dei proventi di reato, era indispensabile introdurre a livello comunitario apposite misure finalizzate a migliorare la cooperazione giudiziaria già nelle fasi investigative dirette alla identificazione dei beni in Stati diversi da quello in cui erano stati commessi i reati e alla raccolta di ogni elemento in grado di attestarne o confermarne la riconducibilità degli stessi ai membri dell’organizzazione criminale indagata192. Tali esigenze sono state recepite attraverso l’emanazione della Decisione Quadro 2007/845/GAI193.

Il legislatore europeo ha compiuto delle considerazioni preliminari e ha affermato – nel considerando numero 1 – che «i servizi incaricati dell’applicazione della legge dovrebbero avere le conoscenze necessarie per compiere indagini e analisi sulle tracce finanziarie delle attività criminali. Per combattere efficacemente la criminalità organizzata, le informazioni che

192 FURCINITI G., FRUSTAGLI D., “Il sequestro e la confisca dei

patrimoni illeciti nell’Unione europea”, cit., pag. 210.

193 Decisione Quadro 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007,

“concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi”.

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possono condurre al reperimento e al sequestro dei proventi di reato e altri beni appartenenti ai criminali devono essere scambiate rapidamente tra gli Stati membri dell’Unione europea». Pertanto, si legge nei considerando numeri 3 e 4, «è necessaria una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri incaricate del reperimento di proventi illeciti e altri beni passibili di confisca ed è opportuno prevedere disposizioni che permettano una comunicazione diretta tra tali autorità. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero disporre di uffici nazionali per il recupero dei beni che siano competenti in questi settori e dovrebbero assicurare che tali uffici possano scambiarsi informazioni rapidamente».

Dunque, per rendere effettiva la cooperazione tra le autorità giudiziarie, la Decisione Quadro 2007/845/GAI del Consiglio “concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi”, mira a rafforzare la cooperazione informale tra i punti di contatto degli Stati membri che operano per l'identificazione, il reperimento e il recupero dei proventi di reato. Tale atto normativo impone agli Stati membri di istituire o designare “uffici per il recupero dei beni” incaricati di agevolare la cooperazione effettiva e lo scambio di informazioni nel settore194.

La Decisione Quadro in analisi, quindi, si è proposta l’obiettivo di fornire la base giuridica per lo scambio di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni di tutti gli Stati membri, proprio allo scopo di rafforzare la conoscenza reciproca dei metodi e delle

194 D’AMATO G. P., “Confisca dei beni in tutti i Paesi Ue”, 7 agosto 2015. Articolo reperibile su www.diritto24.ilsole24ore.com.

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tecniche utilizzati nel settore dell’identificazione, del congelamento, del sequestro e della confisca transfrontalieri dei proventi di reato e altri beni connessi.

Passando ora all’esame dei contenuti della Decisione Quadro 2007/845/GAI, l’articolo 1195 prevede che ogni Stato membro dell’Unione ha l’obbligo di istituire un ufficio nazionale per il recupero dei beni, il quale deve facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro oppure di confisca, emanato dall’autorità giudiziaria competente nel corso di un procedimento penale. Agli Stati membri è stata attribuita inoltre la facoltà – nel secondo paragrafo dell’articolo 1 – di designare due uffici per il recupero dei beni in conformità del proprio diritto nazionale196. Lo “scambio di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni su richiesta” è disciplinato dall’articolo 3, il quale stabilisce, nel primo paragrafo, che «un ufficio per il recupero dei beni di uno Stato membro o un’altra autorità in uno Stato membro incaricata di facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato può presentare una richiesta di informazioni presso un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro»; a tal fine, l’ufficio per il recupero dei beni

195 Articolo 1, paragrafo 1, della Decisione Quadro 2007/845/GAI: «Ciascuno Stato membro istituisce o designa un ufficio nazionale per il

recupero dei beni incaricato di facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato e altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro, ovvero confisca, emanato dall’autorità giudiziaria competente nel corso di un procedimento penale o, per quanto possibile nel rispetto dei diritto nazionale dello Stato membro interessato, di un procedimento civile».

196 Gli Stati che hanno seguito questa seconda scelta hanno, per prassi, creato due separate strutture: una a “carattere giudiziario”, dedicata all’esecuzione dei provvedimenti di sequestro, confisca e per la gestione dei beni confiscati; l’altra struttura, a “carattere di polizia”, concernente le attività finalizzate alla ricerca, individuazione dei beni e allo scambio di informazioni.

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richiedente deve completare un apposito formulario nel cui ambito devono essere specificati l’oggetto e i motivi della richiesta nonché la natura del procedimento.

Lo scambio di informazioni con le medesime modalità può avvenire anche senza bisogno di apposita richiesta, ex articolo 4 della Decisione Quadro197, tutte le volte in cui un ufficio nazionale per il recupero dei beni ritenga che le informazioni di cui è in possesso sono necessarie per l’esecuzione dei compiti di un altro ufficio per il recupero dei beni, sempre che tale scambio non sia in contrasto con i limiti imposti dal diritto nazionale.

Infine, l’articolo 6 prevede che gli uffici per il recupero dei beni debbano procedere «allo scambio delle migliori pratiche sui modi per migliorare l’efficacia degli sforzi degli Stati membri diretti a identificare e reperire proventi di reato e altri beni connessi con reati che possano essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro o confisca da parte dell’autorità giudiziaria competente».

In conclusione, si può affermare che il sistema di cooperazione info-investigativa introdotto con la Decisione Quadro 2007/845/GAI consente, già nella fase investigativa, agli organi di polizia dei diversi Paesi europei di attivare mirati accertamenti su scala transnazionale al fine di ricercare, individuare e localizzare i

197 Articolo 4, paragrafo 1, della Decisione Quadro 2007/845/GAI: «Gli

uffici per il recupero dei beni o altre autorità incaricate di facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato possono, entro i limiti imposti dal diritto nazionale applicabile e senza bisogno di apposita richiesta, scambiare informazioni che ritengono necessarie per l’esecuzione dei compiti di un altro ufficio per il recupero dei beni […]. Allo scambio di informazioni di cui al presente articolo si applica, per analogia, l’articolo 3».

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beni che potranno essere oggetto di un provvedimento ablatorio da parte dell’autorità giudiziaria198.

198 FURCINITI G., FRUSTAGLI D., “Il sequestro e la confisca dei

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Modifiche e miglioramenti apportati dalla Direttiva 2014/42/UE e nuove prospettive per il futuro al fine di realizzare il riconoscimento reciproco di tutti i tipi di provvedimenti in materia di congelamento e confisca.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I presupposti e le finalità della “nuova” Direttiva 2014/42/UE: tra garanzie ed efficienza. – 3. (segue) L’ambito applicativo e l’oggetto della Direttiva. – 3.1 La peculiare modifica dell’istituto della c.d. “confisca allargata”. – 4. (segue) L’attuazione in Italia della Direttiva 2014/42/UE in tema di confisca: un’occasione persa? – 5. Le nuove prospettive aperte con l’adozione del Regolamento (UE) 2018/1805 “relativo

al reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca”. – 6. (segue) L’ambito di applicazione e la struttura del

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1. Premessa.

L’Unione europea, per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata transfrontaliera, ha adottato nel tempo un articolato sistema giuridico in materia di congelamento, sequestro e confisca dei beni. Tra i principali atti normativi si ricordano l’Azione comune 98/699/GAI, del 3 dicembre 1998, e le varie Decisioni Quadro già analizzate precedentemente199. Nonostante tale ampio “corpus” normativo, l’adeguamento da parte delle legislazioni interne dei Paesi membri dell’Unione si è rivelato lento e frammentario, con il risultato che il processo di armonizzazione tra le varie normative nazionali in materia di individuazione, congelamento e confisca degli strumenti e dei proventi di reato non aveva raggiunto gli obiettivi prefissati dal legislatore europeo. Le stesse relazioni di attuazione elaborate dalla Commissione riguardanti le Decisioni Quadro 2003/577/GAI200, 2005/212/GAI201 e 2006/783/GAI202 avevano palesato che i rispettivi regimi di confisca estesa e di reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca non erano pienamente efficaci ed ostacolavano la confisca dei beni203.

199 v. supra, cap. II, par. II, III, IV, V e VI.

200 Relazione di attuazione della Commissione della Decisione Quadro 2003/577/GAI:https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CE LEX:52008DC0885&from=IT.

201 Relazione di attuazione della Commissione della Decisione Quadro 2005/212/GAI:https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CE LEX:52007DC0805&qid=1566379332155&from=IT.

202 Relazione di attuazione della Commissione della Decisione Quadro 2006/783/GAI:https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CE LEX:52010DC0428&qid=1566379584226&from=IT.

203 MARANDOLA A., “Congelamento e confisca dei beni strumentali e

dei proventi da reato nell’Unione europea: la “nuova” direttiva 2014/42/UE”,

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Per far fronte a tali criticità, l’Unione europea ha adottato due ulteriori importanti atti normativi: si fa riferimento, in primo luogo, alla Direttiva 2014/42/UE “relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea”, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 3 aprile 2014; in secondo luogo, al Regolamento (UE) 2018/1805 “relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca”, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 novembre 2018.

2. I presupposti e le finalità della “nuova” Direttiva