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riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato”.

Il complesso degli atti adottati dall’Unione europea, maturato nel corso degli anni, si presenta come un contrappunto tra iniziative propriamente intese alla armonizzazione delle legislazioni, con progressiva evidenza ed assorbimento delle diverse ipotesi di

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confisca, oltre quella “ordinaria”, ed altre preordinate a rendere i rapporti tra le autorità giudiziarie degli Stati più semplificati e snelli, secondo il principio del mutuo riconoscimento109.

In questa prospettiva, successivamente alla già ricordata Azione comune 98/699/GAI, è intervenuta la Decisione Quadro 2001/500/GAI110. Come si ricava dai considerando numeri 1 e 2, tale atto rappresenta uno sviluppo delle politiche fissate in particolare nell’Azione comune 98/699/GAI, nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Vienna dell’11 e 12 dicembre 1998, nonché nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, intese a favorire il ravvicinamento delle legislazioni in settori cruciali del contrasto alla criminalità economica grave. In particolare, proprio il Consiglio europeo di Tampere, dopo aver constatato che «le forme gravi di criminalità presentano sempre più spesso aspetti relativi a imposte e dazi», invitava gli Stati membri a «fornire piena assistenza giudiziaria nelle indagini e nei procedimenti riguardanti la criminalità economica grave»; raccomandava il ravvicinamento delle normative e delle procedure penali relative al riciclaggio dei capitali; precisava che la sfera delle attività criminose configurabili come reati principali nel settore del riciclaggio di denaro doveva essere uniforme e sufficientemente ampia in tutti gli Stati membri111.

109 SELVAGGI N., “Disposizioni dell’Unione europea (Direttiva

2014/42/UE)” in EPIDENDIO T. E., VARRASO G. (a cura di), “Codice delle confische”, Giuffrè Editore, Milano, 2018, pag. 52 ss.

110 Decisione Quadro 2001/500/GAI del Consiglio del 26 giugno 2001, “concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il

congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato”.

111 FURCINITI G., FRUSTAGLI D., “Il sequestro e la confisca dei

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Gli obiettivi perseguiti tramite tale Decisione Quadro concernono l’eliminazione delle riserve alla Convenzione di Strasburgo del 1990; una tendenziale uniformità dei gradi sanzionatori nelle ipotesi di riciclaggio; una maggiore efficacia nel compimento delle rogatorie internazionali; e l’introduzione della confisca di valore, almeno nelle ipotesi in cui i proventi del reato non siano individuabili112.

Con la Decisione Quadro in esame – e più precisamente attraverso l’articolo 1 della Decisione medesima – i Paesi membri sono stati, pertanto, obbligati a non formulare o non mantenere alcuna riserva riguardo l’articolo 2 della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 “sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato”, se il reato fosse stato punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale di durata massima superiore a un anno; l’unica eccezione era rappresentata dai proventi di reati fiscali, al fine di poter procedere alla confisca dei proventi medesimi113.

Dunque, al fine di garantire un approccio minimo comune per tutti gli Stati membri a proposito dei reati per i quali doveva essere disposta la confisca, è stata introdotta la regola generale in base alla quale se un reato fosse stato punibile con una pena detentiva

112 MONTAGNA M., “Reciproco riconoscimento delle decisioni di

confisca”, in MARANDOLA A. (a cura di), “Cooperazione giudiziaria penale”, Giuffrè Editore, Milano, 2018, cit., pag. 716.

113 Articolo 1 della Decisione Quadro 2001/500/GAI: «Al fine di

intensificare la lotta contro la criminalità organizzata, gli Stati membri adottano le misure necessarie per non formulare o non mantenere alcuna riserva sui seguenti articoli della Convenzione del 1990: articolo 2): se il reato è punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno. Gli Stati membri possono tuttavia mantenere riserve riguardo all’articolo 2 della Convenzione del 1990 per la confisca dei proventi di reati fiscali, al solo fine di poter procedere alla confisca di detti proventi […]».

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di termine massimo superiore a un anno, la legge nazionale avrebbe dovuto ammettere la possibilità di ordinare la confisca dei proventi derivanti da tale reato114, a eccezione – ricordiamo – dei proventi di reati fiscali.

Ancora, la Decisione Quadro in esame richiedeva agli Stati membri, tra l’altro, di adottare le misure necessarie affinché la legislazione domestica in materia di confisca dei proventi di reato consentisse anche, almeno nei casi in cui tali proventi non potessero essere rintracciati, di confiscare beni per un valore corrispondente – c.d. “confisca per equivalente” – sia nei procedimenti nazionali, sia in quelli avviati su richiesta di altro Stato membro (articolo 3)115; inoltre, ribadiva che tutte le richieste presentate dalle autorità degli altri Stati aderenti all’Unione, aventi ad oggetto l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca dei proventi di reato, dovessero essere trattate con lo stesso grado di priorità accordato a tali misure nell’ambito delle procedure nazionali116 (articolo 4)117.

114 FURCINITI G., FRUSTAGLI D., “Il sequestro e la confisca dei

patrimoni illeciti nell’Unione europea”, cit., pag. 85.

115 Articolo 3 della Decisione Quadro 2001/500/GAI: «Ciascuno Stato

membro adotta le misure necessarie affinché la sua legislazione e le sue procedure in materia di confisca dei proventi di reato gli consentano anche, almeno nei casi in cui tali proventi non possono essere rintracciati, di confiscare beni per un valore corrispondente a quello di siffatti proventi, sia nei procedimenti nazionali sia in quelli avviati su richiesta di un altro Stato membro, comprese le richieste di confisca straniere. Gli Stati membri possono comunque escludere la confisca di beni per un valore corrispondente ai proventi di reato nei casi in cui tale valore sia inferiore a 4.000 EUR».

116 SELVAGGI N., “Disposizioni dell’Unione europea (Direttiva

2014/42/UE)” in EPIDENDIO T. E., VARRASO G. (a cura di), “Codice delle confische”, cit., pag. 57.

117 Articolo 4 della Decisione Quadro 2001/500/GAI: «Gli Stati membri

adottano le misure necessarie affinché tutte le richieste presentate dagli altri Stati membri per quanto concerne l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca dei proventi di reato siano trattate con lo stesso grado di priorità accordato a tali misure nell’ambito delle procedure nazionali».

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Infine, con la Decisione Quadro 2001/500/GAI è stata modificata e integrata l’Azione comune 98/699/GAI (articolo 5)118. La Decisione Quadro 2001/500/GAI ha segnato, come è facile osservare, una tappa significativamente importante nel processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali in tema di confisca, all’insegna di “standard” minimi che prevedevano l’applicabilità di tale misura patrimoniale a determinate categorie di reati. Essa, per contro, si è rivelata non adeguatamente innovativa sia sul piano della promozione di nuove e più estese forme di confisca da affiancare alla figura classica, sia sull’ulteriore piano dell’introduzione di meccanismi in grado di agevolare l’accusa nella dimostrazione della derivazione illecita dei beni detenuti dal soggetto condannato.