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Il recepimento da parte del legislatore italiano della Decisione Quadro 2006/783/GAI in materia di confisca.

6. La Decisione Quadro 2006/783/GAI “relativa

6.1 Il recepimento da parte del legislatore italiano della Decisione Quadro 2006/783/GAI in materia di confisca.

La Decisione Quadro 2006/783/GAI ha disciplinato l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento alle decisioni di confisca adottate dai Paesi dell’Unione; pertanto, a seguito di tale Decisione Quadro, uno Stato membro può riconoscere ed eseguire nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da un tribunale penale di un altro Stato membro, senza procedere al riesame né ad altre formalità. Ciò garantisce libertà di circolazione e possibilità di esecuzione alle misure di confisca in tutto il territorio dell’Unione europea178. Anche per quel che concerne la Decisione Quadro in parola, la normativa nazionale della maggior parte degli Stati membri dell’Unione è intervenuta con notevole ritardo rispetto alla sua entrata in vigore, fissata il 21 novembre 2006, e rispetto al termine ultimo di recepimento, previsto al 24 novembre 2008. Per quel che interessa il nostro Paese, anche per l’attuazione di questa Decisione Quadro il legislatore interno ha scelto lo strumento del Decreto legislativo. In tal senso, una prima delega al Governo era stata inserita nell’articolo 50 della Legge 7 luglio 2009, n.88 (Legge comunitaria per il 2008), alla quale, tuttavia, il Governo non ha dato esecuzione. Pertanto, dinanzi all’inerzia dell’esecutivo, il legislatore nazionale ha previsto una nuova disposizione di delega, di identico contenuto, nell’ambito della Legge n.154 del 2014 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre). In particolare, l’articolo 9 della citata legge delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo recante le

178 PESCE C., “Il recepimento italiano degli atti UE in materia di sequestro

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norme occorrenti per dare attuazione alla Decisione Quadro in esame, rispettando specifici principi e criteri direttivi179.

Il testo definitivo è stato licenziato nell’agosto 2015 ed ha portato all’adozione del D.lgs. 7 agosto 2015, n.137180 recante “attuazione della Decisione Quadro 2006/783/GAI” ed entrato in vigore il 17 settembre 2015, con un ritardo di circa sette anni rispetto alla scadenza europea. Sebbene il varo del D.lgs. n. 137/2015 abbia rappresentato un importante passo in avanti nell’attività di implementazione delle Decisioni Quadro fondate sul principio del mutuo riconoscimento, non si può non rilevare il notevole ritardo con cui l’Italia è arrivata a dare attuazione alla Decisione Quadro 2006/783/GAI. Tale atto normativo, entrato in vigore il 21 novembre 2006, prevedeva, infatti, come termine ultimo di recepimento da parte degli Stati membri, il 24 novembre 2008. Questo ritardo è stato colmato attraverso il decreto legislativo in commento ma, purtroppo, ha connotato molte volte il nostro Paese nel procedimento di implementazione delle Decisioni Quadro e delle Direttive dell’Unione europea181.

Passando in rassegna il testo di recepimento, anzitutto, bisogna analizzare l’articolo 1, rubricato “disposizioni di principio e

179 FURCINITI G., FRUSTAGLI D., “Il sequestro e la confisca dei

patrimoni illeciti nell’Unione europea”, cit., pag. 157.

180 Tale atto normativo è così articolato: Il Capo I, contenente gli articoli 1 e 2, attiene alle disposizioni generali; il Capo II, che va dall’articolo 3 all’articolo 9, disciplina l’esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri (c.d. “procedura passiva”); il Capo III, che contiene gli articoli da 10 a 12, riguarda l’esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall’autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri (c.d.

“procedura attiva”); il Capo IV, che abbraccia gli articoli da 13 a 17, è

dedicato alle disposizioni finali.

181 MONTAGNA M., “Reciproco riconoscimento delle decisioni di

confisca”, in MARANDOLA A. (a cura di), “Cooperazione giudiziaria penale”, Giuffrè Editore, Milano, 2018, cit., pag. 715.

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definizioni”182. Questo articolo, dopo aver precisato – nel comma

1 – che l’attuazione della Decisione Quadro è realizzata nei limiti in cui l’applicazione delle previste misure di cooperazione non risulti incompatibile con i principi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo, delinea il cosiddetto quadro definitorio, mutuandolo in parte da quello presente nell’articolo 2 dell’atto europeo. Entrano, così, a far parte della normativa nazionale le definizioni europee di: “decisione di confisca”, “Stato di emissione”, “Stato di esecuzione”, “bene”, “provento”, “strumento”, ed altre ancora.

La definizione sicuramente più interessante è quella concernente la “decisione di confisca”, la quale viene intesa come «un provvedimento emesso da un’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell’articolo 12-sexies del Decreto legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n.356, e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni». Il legislatore italiano, pertanto, ha accolto una

182 Articolo 1 del D.lgs. n.137/2015: «1. Il presente decreto attua la

Decisione Quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 9 della Legge 7 ottobre 2014, n.154, e nei limiti in cui l’applicazione delle misure di cooperazione di cui alla Decisione Quadro non sia incompatibile con i principi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e giusto processo. 2. Le decisioni di confisca emesse dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell’Unione europea sono eseguite sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli che seguono […]».

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nozione ampia di “decisione di confisca”, ricomprendendo tra i provvedimenti di cui l’autorità giudiziaria italiana potrà richiedere il riconoscimento ad altri Stati non solo la confisca penale nelle sue diverse forme – e cioè “confisca diretta”, “confisca per equivalente” e “confisca allargata” ex articolo 12-sexies della Legge n.356/1992 – ma anche le ipotesi di “confisca di prevenzione” disciplinate dal Decreto legislativo n. 159/2011. Il legislatore italiano, inoltre, si è adeguato alle disposizioni del testo normativo europeo prevedendo, nel comma 4 dell’articolo 1, che se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, le autorità competenti nazionali e quelle emittenti possono convenire che la confisca assuma la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene.

Nell’ambito delle disposizioni generali, poi, l’articolo 2 del D.lgs. n.137/2015183 elenca le autorità competenti in tale procedura. Oltre alle autorità giudiziarie si decreta il ruolo di riferimento, in qualità di organo centrale, rivestito dal Ministro della Giustizia per quanto concerne la trasmissione e la ricezione delle decisioni assunte in materia di confisca, incluse le documentazioni relative. Il compito del ministero è, dunque, di natura meramente amministrativa e, peraltro, non è impeditivo della corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie184.

Lo schema dell’esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Paesi membri dell’Unione prende avvio con la trasmissione

183 Articolo 2 del D.lgs. n.137/2015: «Sono autorità competenti, in

relazione a quanto previsto dall’articolo 3 della Decisione Quadro, il Ministro della giustizia e le autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto. 2. Il Ministro della Giustizia è competente alla trasmissione e alla ricezione della decisione di confisca, del certificato e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa […]».

184 PIATTOLI B., “L’esecuzione nell’U.E. delle decisioni di confisca”, in MONTAGNA M., “Sequestro e confisca”, cit., pag. 585.

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della pronuncia presa all’estero unitamente ad un certificato, il quale deve contenere tutte le informazioni necessarie ai fini dell’esecuzione del provvedimento. Tale certificato deve essere tradotto in lingua italiana e sottoscritto dall’autorità di emissione, la quale deve attestare che tutti gli elementi in esso contenuti siano esatti. L’esecuzione nel territorio italiano delle decisioni di confisca emesse da altri Stati dell’Unione è regolata dall’art. 3, il quale, aprendo il Capo II del D.lgs., disciplina la c.d. “procedura passiva di esecuzione”. All’interno di tale articolo si prevedono, dunque, le modalità di riconoscimento ed esecuzione ed i criteri in base ai quali spetta all’Italia provvedere in merito alle richieste formulate dagli Stati membri. In particolare, «la decisione di confisca adottata in altro Stato membro può essere trasmessa per l’esecuzione, corredata dal relativo certificato, in Italia, se ivi siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca, se la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione ivi disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risieda abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia in Italia la propria sede sociale».

Inoltre, al fine di facilitare l’esecuzione di una decisione di confisca adottata da Stati diversi da quelli di esecuzione, nel comma 2 del medesimo articolo viene riportato l’elenco dei reati per i quali le autorità italiane non devono verificare il requisito della c.d. “doppia incriminabilità”, ma solo accertare che il reato per il quale si procede sia punito con una pena privativa della libertà non inferiore nel massimo a 3 anni nello Stato che richiede la misura. Invece, per i reati che non rientrano nell’elenco di cui al

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comma 2, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di confisca alla condizione che i fatti che danno luogo alla decisione costituiscano un reato che consente la confisca ai sensi della propria legislazione interna, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso sulla base della legislazione dello Stato di emissione. Sulla richiesta di esecuzione – secondo quanto previsto dal dettato dell’articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo – «è competente a provvedere la Corte di appello del luogo dove si trova il bene o, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, quella del luogo dove la persona dispone di beni o di un reddito, Se tale luogo non è noto, è competente la Corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, ove ha la propria sede sociale. Se più sono i beni, dislocati in più luoghi, si ha riferimento al luogo dove si trova il bene di maggior valore». Una volta ricevuto il certificato con allegato il provvedimento nazionale di confisca, l’autorità competente dello Stato di esecuzione deve provvedere al suo riconoscimento, adottando senza indugio tutte le misure per la sua esecuzione, senza che siano necessarie altre formalità; pertanto, l’esecuzione dell’ordine richiede soltanto un mero controllo formale sulla decisione.

Ancora, in funzione dell’esigenza di celerità, l’Unione europea ha disciplinato il reciproco riconoscimento come un principio flessibile e suscettibile di deroghe185, in virtù della facoltà concessa allo Stato di esecuzione di non eseguire una decisione di confisca,

185 PESCE C., “Il recepimento italiano degli atti UE in materia di sequestro

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adducendo come giustificazione uno dei motivi di rifiuto cui all’articolo 8, o di rinvio di cui all’articolo 10 della Decisione Quadro. In tale contesto, l’articolo 6 del D.lgs. n.137/2015186, richiamando i corrispondenti motivi del testo europeo, disciplina i casi in cui una Corte d’appello italiana può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca emessa dall’autorità di un altro Stato membro.

Oltre ai motivi di rifiuto, la Corte di appello, con decreto motivato adottato senza formalità, può, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legislativo, altresì «disporre il rinvio dell’esecuzione contestualmente imponendo le necessarie misure, secondo la

186 Articolo 6 del D.lgs. n. 137/2015: «1. La Corte di appello può rifiutare

il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca nei seguenti casi: a) quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca; b) quando una decisione di confisca risulta essere già stata emessa, in via definitiva, per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona da uno degli Stati membri dell’Unione europea; quando la decisione di confisca riguarda fatti che per l’ordinamento interno non costituiscono reato, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del presente decreto, eccetto quelli in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio […]; d) quando la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano l’esercizio o il proseguimento dell’azione penale; e) quando dal certificato risulta che l’interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si è concluso con la decisione di confisca […] f) quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l’esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano; g)quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato; h) quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione […]; i) quando la decisione di confisca, ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca, provenga da uno Stato di emissione che non preveda, a condizione di reciprocità, il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca dell’autorità italiana ordinata anch’essa ai sensi delle disposizioni sui poteri estesi di confisca. […]».

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legge italiana, per assicurare che i beni e le somme di denaro restino disponibili per l’esecuzione della decisione di confisca»187. Ad ogni modo, cessata la ragione del rinvio, la Corte di appello adotta, senza indugio, le misure necessarie per l’esecuzione della decisione di confisca dandone informazione all’autorità di emissione.

Avverso la sentenza emessa per il riconoscimento è possibile proporre impugnazione, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legislativo188, mediante ricorso per cassazione. Dal punto di vista soggettivo, legittimati a proporre impugnazione sono il procuratore generale presso la Corte d’Appello, la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca, la persona alla quale le cose sono state confiscate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Per quel che invece concerne i termini, il ricorso può essere proposto entro 10 giorni dalla sentenza, e la proposizione del ricorso sospende l’esecuzione della confisca.

187 La Corte di appello può disporre il rinvio dell’esecuzione, alle condizioni previste nell’articolo 7 del Decreto legislativo, nelle seguenti ipotesi: a) se la decisione di confisca riguarda una somma di denaro, qualora si ritenga che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l’importo specificato nella decisione suddetta a causa dell’esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro; b) se è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 8 e fino alla decisione definitiva; c) quando l’esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi; d) qualora il bene è oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche di prevenzione.

188 Articolo 8 del D.lgs. n.137/2015: «1. Contro la sentenza emessa ai sensi

dell’articolo 5 il procuratore generale presso la Corte di appello, la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca, la persona alla quale le cose sono state confiscate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione ei loro difensori possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito. Dell’avvenuta proposizione del ricorso […] il Ministro della Giustizia informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione. 2. Il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza. 3. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti […]».

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L’articolo 10 del Decreto legislativo apre il capo III del Decreto medesimo, il quale disciplina l’esecuzione in altro Stato membro dell’Unione europea di una decisione di confisca emessa dall’autorità giudiziaria italiana (c.d. “procedura attiva”). In ordine alla procedura di riconoscimento all’estero di un provvedimento di confisca emesso in Italia, emerge il ruolo propulsivo del pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione o presso il tribunale che ha disposto la confisca. Sarà proprio il pubblico ministero a provvedere alla richiesta di esecuzione su beni che si trovano in un altro Stato membro, con l’invio della decisione di confisca e del relativo certificato, il quale deve essere tradotto nella lingua del Paese estero e sottoscritto dall’autorità competente ad attivare la procedura189.

Anche per quanto riguarda la procedura attiva viene disciplinata l’eventualità di una confisca per equivalente; il pubblico ministero, infatti, «può convenire con l’autorità competente dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione sono vietati dalla legge».

In conclusione occorre accennare anche agli articoli 12 e 14 i quali, rispettivamente, disciplinano la “trasmissione della decisione a più Stati per l’esecuzione” e la “destinazione delle somme e dei beni confiscati”. L’articolo 12, anzitutto, dopo aver premesso, nel comma primo, che «la trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati membri non ne preclude l’esecuzione

189 PIATTOLI B., “L’esecuzione nell’U.E. delle decisioni di confisca”, in MONTAGNA M., “Sequestro e confisca”, cit., pagg. 592 e 593.

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in Italia», disciplina le ipotesi in cui la decisione di confisca deve essere trasmessa a più di uno Stato membro190.

L’articolo 14 contiene, invece, specifiche disposizioni riguardanti la destinazione delle somme conseguite e dei beni confiscati dallo Stato italiano a seguito dell’esecuzione di decisioni di confisca emesse in altri Stati, nonché la destinazione al Fondo Unico Giustizia (F.U.G) delle somme conseguite a titolo di risarcimento, ferma restando la possibilità per le parti di accordarsi diversamente. A tal riguardo, nel menzionato articolo viene stabilito che le somme di denaro conseguite dallo Stato italiano, in quanto Stato dell’esecuzione della decisione di confisca, debbano affluire al Fondo Unico Giustizia, nei casi in cui l’esecuzione abbia riguardato una somma pari o inferiore ai diecimila euro; nelle altre ipotesi, e cioè quando la procedura abbia interessato una somma superiore a diecimila euro, è prevista la ripartizione in parti uguali tra gli Stati interessati. Qualora sia stato confisca un bene, mobile o immobile, i proventi della relativa vendita devono essere versati integralmente al F.U.G – se la somma ricavata sia pari o inferiore a diecimila euro – oppure ripartiti tra il Fondo Unico Giustizia e lo Stato di emissione nel caso in cui la somma ricavata a seguito della vendita sia superiore alla suddetta cifra. Ancora, se il bene confiscato non può essere venduto né trasferito e, comunque, sia un bene aggredito con l’applicazione di poteri estesi

190 Una decisione di confisca può essere trasmessa a più Stati membri nei casi in cui: a) «vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della

decisione di confisca si trovino in più di uno Stato membro»; b) «la confisca del bene comporti la necessità di svolgere attività in più di uno Stato membro, oppure vi sia il fondato motivo di ritenere che tale bene si trovi in due o più Stati membri»; c) «la confisca abbia per oggetto una somma di denaro e il valore dei beni che possono essere confiscati in un solo Stato membro non è sufficiente ai fini dell’esecuzione dell’intero importo oggetto della decisione di confisca».

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di confisca, devono essere applicate le disposizioni del Codice antimafia sull’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni confiscati (Libro I, Titolo III, D.lgs. 6 settembre 2011, n.159). Infine, in base all’ultimo comma dell’articolo 14, «l’Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale».