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confisca di beni, strumenti e proventi di reato”.

Dopo l’elaborazione dei primi due provvedimenti in materia di confisca degli strumenti e dei proventi di reato – l’Azione comune 98/699/GAI e la Decisione Quadro 2001/500/GAI – risultati di scarso successo, l’Unione europea, per quel che concerne la promozione di innovative e più adeguate forme di confisca, ha ridisegnato il complessivo assetto normativo in tema di confisca con l’approvazione della Decisione Quadro 2005/212/GAI 119,

118 Articolo 5 della Decisione Quadro 2001/500/GAI: «L’articolo 1,

l’articolo 3, l’articolo 5, paragrafo 1 e l’articolo 8, paragrafo 2, dell’Azione comune 98/699/GAI sono abrogati».

119 Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, “relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato”.

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richiamando gli Stati membri all’adempimento degli obblighi di ricezione che erano stati disattesi rispetto alle precedenti iniziative e prevedendo al contempo forme più moderne di misure ablative per il contrasto alla criminalità del profitto120.

Tale Decisione Quadro, “relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato”, contiene disposizioni per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di confisca. Operando sul piano delle norme sostanziali, la Decisione Quadro in esame ha inteso realizzare un certo livello di armonizzazione delle norme degli Stati membri nel settore della confisca, sul presupposto che essa potesse favorire la fiducia reciproca tra i sistemi nazionali e, in questo modo, il funzionamento della cooperazione giudiziaria, basata sul principio del mutuo riconoscimento e finalizzata alla ablazione dei beni all’interno dello spazio giudiziario dell’Unione europea121. La stessa Decisione Quadro – nel considerando numero 10 – afferma che «obiettivo della presente Decisione Quadro è assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata».

L’armonizzazione delle leggi statali in materia di confisca è anche volta ad impedire che lo Spazio comune di Libertà,

120 CALVANESE E., “L’esecuzione delle decisioni di confisca”, in KOSTORIS R. E. (a cura di), “Manuale di procedura penale europea”, cit., pag. 510.

121 IUZZOLINO G., “L’armonizzazione della confisca”, in AA.VV.

“Diritto penale europeo e ordinamento italiano. Le decisioni quadro dell’Unione europea: dal mandato d’arresto alla lotta al terrorismo”, Giuffrè

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Sicurezza e Giustizia possa risultare indebolito dalla carenza, negli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri, di disposizioni adeguate alla definitiva ablazione dei proventi delle attività criminose. In effetti, accanto alla necessità di conseguire una più efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata attraverso l’eliminazione delle differenze tra le legislazioni degli Stati membri in materia di rintracciamento, congelamento, sequestro e confisca dei proventi di reato, gli obiettivi che hanno ispirato l’emanazione del testo normativo in esame riguardavano, da un lato, l’introduzione di uno strumento che prevedesse la possibilità di mitigare l’onere della prova per quanto concerne l’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata; da un altro lato, invece, l’esigenza che tutti gli Stati membri disponessero di norme efficaci in grado di disciplinare la confisca dei proventi di reato, anche in relazione all’onere della prova sull’origine illecita dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata122.

Procedendo con l’analisi del suo contenuto, la Decisione Quadro 2005/212/GAI, dopo aver riaffermato all’interno dell’articolo 2 l’obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno – c.d. “confisca diretta” – o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi – c.d. “confisca per equivalente” – nel successivo articolo 3 ha introdotto nella normativa europea la figura della c.d. “confisca estesa”.

122 FURCINITI G., FRUSTAGLI D., “Il sequestro e la confisca dei

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Le definizioni di “proventi” e “strumenti” del reato sono contenute nell’articolo 1, paragrafo 1, della medesima Decisione Quadro. Per “provento del reato” si intende il vantaggio economico da esso direttamente derivante, rappresentato dai beni di qualsiasi natura – materiali o immateriali, mobili o immobili – e dai documenti legali comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti su tali beni; per contro, per “strumento del reato” si intende qualsiasi bene impiegato, o destinato a essere impiegato, in tutto o in parte, per commettere reati.

In materia di armonizzazione, la Decisione Quadro in esame ha pertanto rappresentato un significativo mutamento nella tradizionale prospettiva della confisca internazionale. Essa, difatti, ha introdotto, per la prima volta, una disciplina generale e non settoriale della confisca, che si è estesa ai cosiddetti “poteri estesi di confisca”123. In questa ulteriore ipotesi, l’effetto ablativo del provvedimento colpisce non già i proventi e gli strumenti del reato, bensì i beni detenuti dalla persona condannata e riconducibili ad attività criminose diverse da quella per la quale è intervenuta la condanna. La Decisione Quadro 2005/212/GAI ha dunque stabilito, all’interno dell’articolo 3, paragrafo 2, che «ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a consentire la confisca “perlomeno” in tre ipotesi alternative»: a) «quando un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata commesse durante un periodo anteriore alla condanna» per uno dei reati contemplati dalla medesima

123 IUZZOLINO G., “L’armonizzazione della confisca”, in AA.VV.

“Diritto penale europeo e ordinamento italiano. Le decisioni quadro dell’Unione europea: dal mandato d’arresto alla lotta al terrorismo”, cit.,

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Decisione Quadro; b) «quando un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di analoghe attività criminose della persona condannata124, commesse durante un periodo anteriore alla

condanna» per uno dei reati contemplati dalla stessa Decisione Quadro; infine, c) «quando si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata e un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata stessa».

In tali circostanze, viene pertanto richiesto non tanto il pieno convincimento del giudice sulla riconducibilità dei beni all’attività illecita, ma vengono introdotte presunzioni che consentono di prescindere dalla prova in senso tecnico del reato125. In sostanza, la Decisione Quadro, attraverso la norma in esame, ha proposto tre diversi regimi alternativi nel cui ambito gli Stati membri avrebbero potuto scegliere per introdurre nei rispettivi ordinamenti l’istituto della confisca estesa. L’opportunità riconosciuta agli Stati di poter adottare, in sede di attuazione della Decisione, opzioni legislative diverse a seconda del modello prescelto ha avuto come conseguenza l’introduzione di differenti figure di confisca estesa nelle rispettive giurisdizioni nazionali126. Tale situazione ha

124 In questa seconda ipotesi il legislatore europeo, nel prevedere che il bene-provento possa conseguire anche da attività criminose analoghe rispetto a quelle per la quale interviene la sentenza di condanna, ha ammesso la possibilità di considerare pressoché ininfluente il nesso di pertinenzialità tra il reato per il quale il soggetto è stato condannato e il bene da sottoporre a confisca.

125 PAOLUCCI C. M., “Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia

penale”, Utet giuridica, Assago (MI), 2011, cit., pag. 182.

126 Per un approfondimento circa l’adozione dell’istituto della confisca estesa all’interno dei singoli ordinamenti giuridici si consiglia: MALIN

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causato notevoli ostacoli e ritardi all’implementazione della cooperazione transfrontaliera in tema di confisca estesa in quanto, proprio la disomogeneità del quadro legislativo risultante a livello comunitario, poteva consentire agli Stati membri di rifiutare l’applicazione di un provvedimento giudiziario di confisca di un altro Stato membro che aveva adottato un diverso modello di confisca estesa127.

Per superare tale situazione di stallo – come si vedrà più dettagliatamente nel capitolo successivo – si è dovuto aspettare l’entrata in vigore della Direttiva 2014/42/UE la quale, abrogando espressamente l’articolo 3 della Decisione Quadro in esame, ha proposto l’introduzione di un solo modello di confisca estesa, definendo un unico insieme di norme minime finalizzato a perseguire l’armonizzazione e il mutuo riconoscimento della confisca estesa in tutti gli Stati membri dell’Unione.

Concludendo l’analisi del contenuto dell’articolo 3, paragrafo 2, va osservato che la Decisione Quadro 2005/212/GAI mostra di coltivare un indirizzo nel complesso equilibrato, preordinato a contenere il rischio di spinte eccessivamente espansive; in particolare prefigurando un accertamento concreto, da svilupparsi non mediante presunzioni bensì sul rilievo di «fatti circostanziati» e da collocarsi in un ragionevole periodo anteriore alla sentenza di condanna, al quale segua un “pieno convincimento” del giudice128.

THUNBERG SCHUNKE, “Extended confiscation in criminal law: nation,

European and International perspectives”, Intersentia, Cambridge, 2017.

127 FURCINITI G., FRUSTAGLI D., “Il sequestro e la confisca dei

patrimoni illeciti nell’Unione europea”, cit., pag. 91.

128 SELVAGGI N., “Disposizioni dell’Unione europea (Direttiva

2014/42/UE)” in EPIDENDIO T. E., VARRASO G. (a cura di), “Codice delle confische”, cit., pag. 60.

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Infine, la Decisione Quadro del 2005 ha previsto la possibilità di un ulteriore ampliamento del campo di applicazione della confisca estesa. In particolare, tale ampliamento ha riguardato la possibilità per gli Stati membri di prevedere l’applicazione della confisca estesa anche nei confronti di soggetti terzi, nei casi in cui il trasferimento a questi della proprietà dei beni fosse solo apparente e il condannato continuasse a mantenerne di fatto la disponibilità. Il paragrafo 3 dell’articolo 3 ha difatti stabilito che, in questi casi, «ciascuno Stato membro può prendere in considerazione l’adozione delle misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale dei beni acquisiti da persone con le quali la persona in questione ha le relazioni più strette e dei beni trasferiti a una persona giuridica su cui la persona in questione esercita un controllo».

Questo ulteriore ampliamento dei poteri estesi di confisca non costituisce, però, un obbligo ma solamente una facoltà per gli Stati membri. Per concludere vanno citati gli articoli 4 e 5 della Decisione Quadro, i quali contengono disposizioni relative alla tutela dei diritti delle persone nei cui confronti viene disposta la confisca129. In base all’articolo 4, ciascuno Stato membro deve apprestare le misure necessarie ad assicurare che queste persone dispongano di mezzi giuridici effettivi a tutela dei propri diritti; per contro, l’articolo 5 afferma che la Decisione Quadro «lascia inalterato l’obbligo di rispettare i diritti e i principi fondamentali sanciti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, tra cui, in particolare, la presunzione di innocenza».

129 IUZZOLINO G., “L’armonizzazione della confisca”, in AA.VV.

“Diritto penale europeo e ordinamento italiano. Le decisioni quadro dell’Unione europea: dal mandato d’arresto alla lotta al terrorismo”, cit.,

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