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Cenni sulla Riforma costituzionale Renzi-Bosch

CAPITOLO II: LA LEGGE DELRIO

II.V Cenni sulla Riforma costituzionale Renzi-Bosch

La legge Renzi-Boschi, dal nome dei promotori, rispettivamente Presidente del Consiglio dei ministri e ministro per le Riforme Costituzionali ed i Rapporti con il Parlamento, è stata approvata dalla Camera dei deputati lo scorso 12 aprile e sarà sottoposta a referendum confermativo il prossimo 4 dicembre, essendo stata approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna camera.

Tale legge, che si pone obiettivi ambiziosi come il superamento del bicameralismo perfetto, con conseguente riduzione del numero dei parlamentari e la soppressione del CNEL, risulta essere fondamentale per il processo riformatore che interessa le province.

La parte della riforma che più ci interessa è quella dedicata al titolo V della Costituzione, dopo che la precedente riforma del 2001 aveva aumentato il decentramento amministrativo, ora assistiamo ad un’inversione di tendenza, con un incremento della competenza legislativa statale in varie materie.

Ciò che risulta lampante, ad una prima visione della riforma, è l’abrogazione delle province, tramite la loro cancellazione dall’articolo 114 Cost., operato dall’art. 29 della legge costituzionale117

, solo quelle di Trento e Bolzano rimangono in vita.

117

Testo legge costituzionale Renzi-Boschi, articolo 29: “All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: « dalle Province, » sono soppresse; b) al secondo comma, le parole: « le Province, » sono soppresse”.

127 La legge costituzionale Renzi-Boschi deve essere interpretata come continuazione della legge Delrio, tanto che, quest’ultima legge disciplina le province fino alla loro cancellazione dalla Costituzione (se l’esito del referendum dovesse essere una vittoria del “SI”) e fino all’emanazione delle norme attuative, successive all’eventuale promulgazione della riforma.

La transitorietà della disciplina in tema di province, della legge Delrio, è specificata nella stessa norma al comma 51, art. 1.

Oltre alla riforma dell’articolo 114, sono numerose le novità introdotte riguardo il rapporto tra Stato ed enti locali, il nuovo art. 116 riduce l’ambito delle materie in cui può essere attribuita una particolare autonomia alle regioni ordinarie e comunque ciò deve avvenire nel rispetto della “condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”118

.

L’articolo 117 viene praticamente stravolto, sopprimendo le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni in cui la potestà legislativa spettava alle regioni, che vengono divise tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. In particolare viene ampliata, di molto, la lista delle materie di esclusiva competenza statale. Alcune materie passano dalla legislazione concorrente a quella statale, per quanto riguarda l’individuazione delle “disposizioni generali e comuni”.

118

Testo legge costituzionale Renzi-Boschi, articolo 30: “All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata”.

128 Viene introdotta anche la “clausola di supremazia” la quale prevede che, su proposta del Governo, possa intervenire la legge dello Stato “quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”119

.

Anche l’articolo 118 cambia, infatti, vengono introdotti i principi di “semplificazione e trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori”120.

Dalla promulgazione della legge Renzi-Boschi subirebbero importanti modifiche anche gli articoli 120, 122 e 126, sempre facenti parte del Titolo V.

Concentrandosi sulle province, la riforma porterebbe a termine il lavoro iniziato dalla legge 56/2014, approvata in attesa della riforma del Titolo V, con la soppressione di questi enti.

II.V.I Qualche breve commento, in attesa del referendum

La riforma costituzionale ha, da subito, suscitato diverse reazioni, come sempre, in Italia, i favorevoli ed i contrari si sono scontrati piuttosto duramente.

119

Testo legge costituzionale Renzi-Boschi, articolo 31: “ L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali”. L‟articolo prosegue specificando le materie di competenza legislativa esclusiva statale e successivamente quelle in cui la potestà legislativa spetta alle regioni. Viene poi spiegata la clausola di supremazia: “Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale”.

120

Testo legge costituzionale Renzi-Boschi, articolo 32, viene aggiunto, dopo il primo, il comma seguente all‟articolo 118 Cost.: “Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori”.

129 A fronte di un nutrito gruppo di intellettuali e politici che hanno salutato la riforma come una svolta epocale, in quanto rappresenta oggettivamente un intervento normativo di notevoli proporzioni, si sono anche sviluppati numerosi comitati del “NO”, sulla scia della presa di posizione, contra riforma, da parte di vari studiosi e giuristi.

Per parte della dottrina lo sbandierato carattere rivoluzionario della riforma è parzialmente da rivedere, infatti in molti sostengono che la pari dignità tra enti ed il pluralismo istituzionale, che avrebbero dovuto contraddistinguere il nostro sistema fino ad un’eventuale promulgazione della legge costituzionale, fossero, già da tempo, entrati in forte crisi.

Considerazione che prende le mosse da due fatti: il potere legislativo e quello di accesso alla Corte costituzionale spetta già, indipendentemente dalla riforma, a due soli enti; quando il ruolo delle province, tramite i decreti “Spending Review” e “Salva Italia”, è stato messo in discussione, queste hanno potuto adire la Corte solo per mezzo delle regioni121.

Ciò che interessa è dove finiranno le funzioni provinciali, chi le dovrà esercitare, poiché eliminato l’ente provincia, non si possono cancellare tutte quelle funzioni che esso svolgeva e che, probabilmente, vedevano nel livello intermedio di governo, tra comune e regione, l’area ideale per il loro esercizio.

Certamente, le regioni, coadiuvate dalle città metropolitane, avranno un notevole carico amministrativo, in ragione, anche, del minore potere legislativo di cui disporranno, se la riforma divenisse definitiva.

Da notare che le leggi di coordinamento degli enti locali diventerebbero di competenza regionale, lo Stato, però, fisserebbe i principi generali con il nuovo metodo del bicameralismo asimmetrico,

121

F. FABRIZZI, professore associato di istituzioni di diritto pubblico, Università Telematica Internazionale - Uninettuno. Il nuovo disegno del sistema locale, in Federalismi.it, numero 12/2016, 8 giugno 2016, pp. 2-3.

130 quindi, il nuovo “Senato delle regioni” svolgerebbe un ruolo consultivo, in una materia in cui dovrebbe essere il soggetto maggiormente competente122.

122

In tema l‟intervento di: Michele Poerio, Segretario Generale Confedir, Carlo Sizia, comitato direttivo Feder. SPeV., Stefano Biasioli, Past President Confedir. Perché non ci convince la riforma Renzi-Boschi della Costituzione, in Formiche.net analisi, commenti e scenari, 31 agosto 2016.

131

CAPITOLO

III:

L’APPLICAZIONE