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Gli organi delle città metropolitane

CAPITOLO II: LA LEGGE DELRIO

II.I.VII Gli organi delle città metropolitane

Come visto per la provincia, anche la città metropolitana vanta tre organi di governo:

l) il sindaco metropolitano, 2) il consiglio metropolitano, 3) la conferenza metropolitana.

Il sindaco della città metropolitana, rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il sindaco metropolitano, può nominare un vice sindaco, da scegliere tra i consiglieri metropolitani, in tal caso, ovviamente, il sindaco deve provvedere a stabilire le funzioni delegate al suo vice, dandone immediata comunicazione al consiglio.

Il vice sindaco esercita le funzioni del sindaco, qualora questi risulti impedito.

Nel caso in cui il sindaco metropolitano cessi dalla carica, per decadenza dalla titolarità dell’incarico di sindaco del suo comune, il vice sindaco rimane in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

82 Il sindaco può, comunque, anche assegnare deleghe ai consiglieri metropolitani, purché venga rispettato il principio di collegialità e sempre con le modalità e nei limiti previsti dallo statuto.

Il consiglio metropolitano, è un organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva i regolamenti, i piani ed i programmi; approva ed adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il sindaco del comune capoluogo diventa, di diritto, il sindaco metropolitano.

Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero variabile di consiglieri, a seconda della popolazione residente nella città metropolitana.

Secondo questa regola i consiglieri sono:

-ventiquattro, nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti;

-diciotto, nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800 mila abitanti, ma inferiore o pari a tre milioni di abitanti;

-quattordici nelle altre città metropolitane.

Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni.

Nel caso in cui vi sia un rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si deve procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, nel termine di sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

Il consiglio metropolitano viene eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana.

Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, tali liste sono composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei

83 consiglieri da eleggere e devono essere sottoscritte da, almeno, il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Nessuno dei due sessi, all’interno delle liste, può essere rappresentato in misura maggiore al sessanta per cento del totale del numero dei candidati. Altrimenti l’ufficio elettorale riduce la lista, togliendo i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, iniziando dall’ultimo della lista.

Se, a conclusione dei lavori di cancellazione delle candidature eccedenti, una lista dovesse contenere un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, risulterà inammissibile.

Le liste elettorali vengono presentate presso l’ufficio elettorale, costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano, per la prima elezione l’ufficio elettorale ha sede presso l’amministrazione provinciale.

Il consiglio metropolitano deve essere eletto con voto diretto, libero e segreto, che viene attribuito alle liste concorrenti in un unico collegio elettorale, corrispondente al territorio della città metropolitana. La procedura di elezione avviene in un’unica giornata.

Il voto, che ogni elettore può esprimere, è ponderato sulla base di un indice, il quale è determinato in relazione alla popolazione complessiva residente nella fascia demografica di appartenenza del comune, di cui è sindaco o consigliere il votante. Le fasce demografiche appena citate, utili ai fini delle elezioni, stabiliscono una divisione delle città metropolitane in nove gruppi a seconda della popolazione residente. Si parte dalla prima fascia, che comprende i comuni con popolazione fino a tremila abitanti, fino ad arrivare all’ultima fascia, riguardante i comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano, compreso nella lista, scrivendone il cognome.

84 La cifra elettorale di ciascuna lista è rappresentata dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ognuna di esse. Per, poi, assegnare il numero di consiglieri a ciascuna lista si procede alla divisione della cifra elettorale, ottenuta da ogni lista, per 1, 2, 3.. fino a coprire il numero dei consiglieri da eleggere; tra i quozienti ottenuti in questo modo vengono poi scelti quelli più alti, in egual numero a quello dei consiglieri da eleggere.

Una volta terminate tutte le operazioni di scrutinio, l’ufficio elettorale determina la cifra elettorale ponderata di ogni lista, quella individuale dei singoli candidati, sulla base dei voti di preferenza ponderati ed infine procede al riparto dei seggi tra le liste con le relative proclamazioni.

Nel caso di parità di cifra individuale ponderata, risulta eletto il candidato che appartiene al sesso meno rappresentato tra gli eletti della sua lista, se si dovesse verificare un’ulteriore parità viene proclamato eletto il candidato più giovane.

I seggi che restino vacanti, per qualsiasi causa, compresa la cessazione dalla carica di sindaco o consigliere di un comune della città metropolitana, vengono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata, all’interno della stessa lista.

Non viene considerato cessato dalla carica, il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

La cessazione dalla carica comunale, invece, comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

Nello statuto della città metropolitana può essere prevista l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano, con sistema elettorale determinato dalla legge statale.

Affinché si possa procedere all’elezione del sindaco e del consiglio a suffragio universale, risulta necessario che, entro la data di indizione delle elezioni, si sia provveduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni.

85 È lo stesso comune capoluogo che deve proporre la appena citata articolazione territoriale, a tal fine è necessaria una deliberazione del consiglio comunale.

La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum, effettuato secondo le rispettive leggi regionali, così da permettere a tutti i cittadini della città metropolitana di esprimersi, risultando approvata, se riceve l’approvazione della maggioranza dei partecipanti al voto.

Inoltre è necessario che la regione provveda, con propria legge, all’istituzione dei nuovi comuni e alla loro determinazione, ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione.

È prevista un’alternativa alle procedure appena esposte per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti; la peculiarità consiste nel fatto che, per dar luogo all’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, nel rispetto dello statuto della città metropolitana.

L’incarico di sindaco metropolitano, quello di consigliere metropolitano e quello di componente della conferenza metropolitana devono essere esercitati a titolo gratuito, in quanto si presuppone che gli eletti percepiscano già le indennità di carica derivanti dalla posizione di sindaco o di consigliere comunale.

Gli schemi di bilancio sono proposti dal sindaco metropolitano e adottati dal consiglio, poi vengono sottoposti alla conferenza metropolitana. La conferenza esprime un parere, con i voti che devono rappresentare almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Infine il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente.

86 La conferenza metropolitana, terzo organo della città metropolitana, ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto.

Questo organo inoltre adotta o respinge lo statuto e le modifiche di esso, proposti dal consiglio metropolitano, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana; viene convocata e presieduta dal sindaco metropolitano.

Le maggioranze necessarie, per le deliberazioni della conferenza, sono determinate dallo statuto della città metropolitana.

Molto importante è lo statuto, che stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, comprese le attribuzioni degli organi e l’articolazione delle loro competenze.

Altre materie la cui disciplina viene dettata dallo statuto sono fissate dal comma 11, articolo 1, della legge 56:

1) regolazione delle modalità e degli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

2) disciplina dei rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana, in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, previsione di forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali.

I comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, mediante convenzione, che regoli le modalità di utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, per esercitare specifiche funzioni, oppure i comuni e le unioni di essi possono delegare l’esercizio di queste funzioni a strutture della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; anche le città metropolitane possono usufruire delle strutture dei comuni o delegare

87 l’esercizio di determinate funzioni a strutture dei comuni stessi, sempre mediante convenzioni regolative;

3) previsione, anche su proposta della regione e in ogni caso d’intesa con la regione stessa, di zone omogenee, con specifiche funzioni e tenendo conto della specificità del territorio, coordinate da organismi collegati agli organi della città metropolitana, il tutto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In caso di mancata intesa, la situazione può essere risolta con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

4) regolazione delle modalità con cui i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

Di notevole rilevanza è il fatto che le città metropolitane sono costituite alla data di entrata in vigore della legge 56 nel territorio delle omonime province.

Le specificità di Roma capitale, già espresse sopra, si accompagnano, alle particolarità della città metropolitana di Reggio Calabria. Questa viene costituita alla scadenza naturale degli organi della provincia o, comunque, entro trenta giorni dalla decadenza o dallo scioglimento anticipato degli stessi organi, non entra comunque in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria.

In sostanza, i termini per la creazione della città metropolitana calabrese, sono rideterminati, si sostituiscono quelli della data di costituzione a quelli della entrata in vigore della legge Delrio.

Un passo importante è la redazione di una proposta di statuto per le varie città metropolitane, in questo caso è il sindaco del comune capoluogo che indice le elezioni per una conferenza statutaria. La conferenza è costituita da un numero di componenti pari a quelli previsti per il consiglio metropolitano e viene eletta in conformità alle

88 disposizioni che regolano l’elezione del consiglio stesso. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo, i lavori devono terminare entro il 30 settembre 2014, data entro la quale la proposta di statuto deve essere trasmessa al consiglio metropolitano.

Il presidente della provincia e la giunta provinciale, che siano in carica alla data di entrata in vigore della legge 56, restano in carica, anche se a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014, potendo svolgere atti solo di ordinaria amministrazione o atti urgenti e improrogabili, nei limiti di quanto previsto per la gestione provvisoria degli enti locali, dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Fino alla fine del 2014 è il presidente della provincia che svolge le funzioni del consiglio provinciale.

Caso particolare si verifica se alla data di entrata in vigore della legge Delrio la provincia sia commissariata, in tale evenienza il commissariamento viene prorogato fino al 31 dicembre 2014.

Le elezioni del consiglio metropolitano si devono svolgere entro il 30 settembre 2014, vengono indette dal sindaco del comune capoluogo e portano all’insediamento del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana.

È il consiglio che entro il 31 dicembre 2014 deve approvare lo statuto dell’ente.

Dal primo gennaio 2015, le città metropolitane subentrano alle omonime province, succedono a queste in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno. A decorrere dalla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto ed i propri organi.

Se, alla data del primo gennaio 2015, lo statuto della città metropolitana non risulti ancora approvato, verrà applicato lo statuto della provincia. In questo caso le disposizioni dello statuto della

89 provincia, relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale, si applicano al sindaco metropolitano, le disposizioni relative al consiglio provinciale, si applicano al consiglio metropolitano.