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Le Province nella legge n.56 del

CAPITOLO II: LA LEGGE DELRIO

II.I.I Le Province nella legge n.56 del

Le norme riguardanti le province assumono una parte rilevante nella legge Delrio, in quanto vi sono dedicati i commi da 51 a 100, dell’unico articolo. Da sottolineare, però, che tali norme non si applicano alle province autonome di Trento e Bolzano ed alla regione Valle d’Aosta.

La province, le quali saranno disciplinate dalla legge 56 fin quando non ci sarà una successiva riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione, si vedranno riconosciute particolari forme di autonomia dalla legislazione statale o regionale, nelle materie indicate dai commi terzo e quarto dell’articolo 117 della Costituzione, pur restando ferme le funzioni regionali in tali materie, ed in altri ambiti, indicati dall’articolo 118 della Costituzione.

Lo stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono funzioni provinciali, sempre nel rispetto dell’articolo 118, per conseguire finalità come: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti

68 territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.

Inoltre, vengono valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali.

Le funzioni, che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali, continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per le funzioni di competenza statale, oppure è stabilita dalla regione per le funzioni di competenza regionale.

Nei casi in cui le disposizioni normative regionali o statali ricadano in settori che prevedono servizi di rilevanza economica e attribuzione di funzioni organizzative, degli stessi servizi, sia di competenza comunale che provinciale, ad agenzie o ad enti, che operano in ambito provinciale o sub provinciale, devono essere applicate delle disposizioni sul coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto dell’articolo 117. Tali norme prevedono sostanzialmente: 1) che con legge statale o regionale, a seconda delle competenze, o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si sopprimano le agenzie o gli enti sopra citati e che le funzioni vengano attribuite alle province; con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nel rispetto dei principi di adeguatezza e di sussidiarietà, valorizzando il più possibile le autonomie funzionali;

2) che per le regioni che, approvando leggi, riorganizzino le funzioni e di conseguenza sopprimano uno o più enti o agenzie, siano previste misure premiali, concesse con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di conferenza unificata, senza oneri per la finanza pubblica.

69 II.I.II Gli organi delle nuove province

Gli organi dei nuovi enti provinciali, come prima accennato, sono tre.

Il presidente della provincia, viene eletto per quattro anni, dai consiglieri dei comuni della provincia e dai sindaci con voto diretto, libero e segreto. Sono eleggibili i sindaci dei comuni della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

La presentazione delle candidature avviene sulla base di liste sottoscritte da almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto.

La votazione avviene in un’unica giornata, in un unico seggio elettorale, appositamente costituito presso la sede della provincia, dalle ore otto alle venti.

Ogni elettore può votare per un unico candidato alla carica di presidente della provincia, risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, in caso di parità verrà eletto il candidato più giovane. Ciascun voto viene ponderato, sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere l’elettore.

Il presidente decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

Il presidente può nominare un vice presidente (scegliendolo tra i consiglieri provinciali), in tal caso deve provvedere a stabilire quali sono le funzioni che gli vengono delegate e deve darne immediata comunicazione al consiglio.

Inoltre, il vice presidente svolge le funzioni del presidente, ogni volta in cui questi ne sia impedito.

Il presidente può assegnare deleghe a consiglieri provinciali, rispettando però sempre il principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

70 Il vertice del potere esecutivo provinciale, inoltre, rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il secondo organo di governo degli enti di area vasta, previsto dalla legge Delrio, è il consiglio provinciale.

Il consiglio, viene eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni della provincia, dura in carica due anni. Sono eleggibili come consiglieri i sindaci ed i consiglieri comunali in carica.

Le liste elettorali devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero complessivo dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, tali liste devono essere sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere presente in misura maggiore al sessanta per cento del numero dei candidati, altrimenti l’ufficio elettorale procede alla cancellazione dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, iniziando dall’ultimo della lista. Se, dopo l’operazione di cancellazione dei nomi, la lista dovesse contenere un numero di candidati inferiore a quello minimo richiesto, risulterà inammissibile.

Il consiglio viene eletto con voto libero, diretto e segreto attribuito ai candidati presenti nelle liste, in un unico collegio elettorale, che corrisponde al territorio della provincia, in un’unica giornata.

Gli elettori esprimono un solo voto, per uno dei candidati, anche qui vi sarà ponderazione del voto, come avviene per l’elezione del presidente.

Sarà l’ufficio elettorale a determinare la cifra individuale ponderata ottenuta dai singoli candidati, sulla base dei voti espressi e proclamerà i candidati eletti, i quali hanno conseguito le maggiori cifre individuali ponderate. In caso di parità verrà eletto il candidato appartenente al

71 sesso meno rappresentato tra gli eletti, se si dovesse verificare un’ulteriore parità sarà proclamato eletto il candidato più giovane.

I seggi rimasti vacanti, per qualsiasi motivo, vengono attribuiti al candidato, che nella medesima lista ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.

In ogni caso la cessazione dalla carica comunale comporta anche la decadenza da consigliere provinciale. Non si considera, però, cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

Le prime elezioni dei nuovi consigli provinciali vengono previste entro il 30 settembre 2014, per le province il cui mandato si conclude nel 2014, per le altre, entro trenta giorni dalla scadenza per termine del mandato o dalla decadenza o dallo scioglimento anticipato degli organi provinciali. Saranno sicuramente eleggibili i consiglieri provinciali uscenti.

Quei consigli rinnovati già nel 2014 hanno il compito, entro la fine dello stesso anno, di svolgere le funzioni relative alle modifiche statutarie ed agli atti preparatori necessari per l’applicazione della legge Delrio.

Entro il 31 dicembre 2014 quindi l’assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio, approva le modifiche e sempre entro lo stesso termine, si procede con l’elezione del presidente dell’ente.

In caso di mancata approvazione delle modifiche allo statuto, entro il 30 giugno 2015, viene applicata una procedura, prevista per l’esercizio del potere sostitutivo, dalla legge n. 131 del 2003.

In deroga a quanto appena esposto, può accadere, che il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge n.56, o il commissario se la provincia fosse commissariata, resti in carica, a titolo gratuito, per l’ordinaria amministrazione, nei limiti di quanto previsto per la gestione provvisoria degli enti locali dal testo unico e

72 per gli atti urgenti e indifferibili, fino all’elezione del nuovo presidente, comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

La composizione del consiglio varia al variare della popolazione della provincia: nelle province con popolazione superiore a 700 mila abitanti vi sono sedici consiglieri, oltre al presidente; nelle province con popolazione compresa tra i 300 mila ed i 700 mila abitanti vi sono dodici consiglieri ed infine nelle province con popolazione inferiore a 300 mila abitanti vi sono solo dieci consiglieri.

Funzioni di questo organo di indirizzo e controllo sono: proporre all’assemblea lo statuto; approvare regolamenti, piani e programmi; approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente; esercitare le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Gli schemi di bilancio vengono adottati dal consiglio, su proposta del presidente, poi vengono sottoposti all’assemblea dei sindaci; dopo la votazione di questo organo, i bilanci vengono approvati in via definitiva dal consiglio.

Terzo ed ultimo organo governativo è l’assemblea dei sindaci dei comuni della provincia.

L’assemblea ha poteri propositivi, consultivi e di controllo.

Competenza di questo organo è, anche, adottare o respingere lo statuto, proposto dal consiglio e le successive modificazioni di quest’ultimo, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Gli statuti delle province possono prevedere, d’intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento, collegati agli organi provinciali, senza oneri per la finanza pubblica.

Di notevole importanza la previsione per cui gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

73 II.I.III Le funzioni delle nuove province

Passando ad analizzare le funzioni dei nuovi enti di area vasta, specificate nei commi 51-52-53, articolo 1 della legge n.56, si possono rintracciare diverse competenze, che vengono suddivise in sei ambiti:

1) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

2) la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, l’autorizzazione ed il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, la costruzione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerenti;

3) la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

4) la raccolta e la elaborazione di dati, l’assistenza tecnico amministrativa degli enti locali;

5) la gestione dell’edilizia scolastica;

6) il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Altre funzioni fondamentali aggiuntive esercitate dalle nuove province sono:

1) la cura dello sviluppo strategico del territorio e la gestione di servizi in forma associata, in base alle specificità del territorio stesso;

2) la cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri stati, con esse confinanti, il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

Le province possono, inoltre, d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

74 Come devono essere, materialmente, riorganizzate le competenze provinciali, è previsto dalla legge Delrio, al comma 91, dell’articolo1, entro tre mesi dall’ entrata in vigore della legge stessa e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni, individuano le relative competenze, mediante accordo in Conferenza unificata.

Per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, riguardanti l’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, dalle province ai nuovi enti che le sostituiscono, garantendo i rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato che siano, i criteri sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e della pubblica amministrazione e dell’economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Le risorse finanziarie spettanti alle province devono essere trasferite agli enti che subentrano ad esse, per rendere possibile l’esercizio delle funzioni attribuite a tali enti.

Per quanto riguarda, invece, le risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Infine, il decreto del Presidente del Consiglio dispone per le funzioni ammnistrative delle province nelle materie di competenza statale.

Nei casi di mancato raggiungimento dell’accordo o dell’intesa, di cui si diceva sopra, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dispone circa le funzioni amministrative delle province, di competenza statale.

Con il decreto presidenziale possono, anche, essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità e la facoltà di assumere delle province, purché venga rispettato l’obiettivo di fondo complessivo e ciò non comporti ulteriori oneri per la finanza pubblica.

75 Per portare a termine correttamente il trasferimento delle funzioni, affinché il riordino sia efficace, vi sono delle disposizioni da rispettare: 1) il personale, che viene trasferito mantiene la sua posizione economica e giuridica, sia in riferimento al trattamento economico fondamentale che a quello accessorio, non perde neanche l’anzianità di servizio maturata; le risorse necessarie a mantenere tale situazione vengono trasferite al nuovo ente; le risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio e quelle che garantiscono la progressione economica orizzontale (nel rispetto delle condizioni contrattuali vigenti), vanno a costituire fondi economici specifici, destinati al personale trasferito dal vecchio al nuovo ente, insieme a fondi generali di risorse decentrate per il personale delle varie categorie e dirigenziale. Le retribuzioni di risultato, le indennità accessorie ed i compensi di produttività del personale trasferito, restano determinati dai precedenti rapporti contrattuali e non possono subire un incremento fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo, che viene sottoscritto successivamente alla stipulazione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro dall’entrata in vigore della legge 56.

2) Il trasferimento di proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l’ente che subentra, però, nei diritti relativi a partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita, può provvedere alla dismissione, utilizzando una procedura semplificata, stabilita con decreto del Ministro dell’economia.

3) il nuovo ente di area vasta, che subentra alla provincia, succede al precedente ente anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compresi i contenziosi; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; inoltre, avviene il passaggio anche di quelle risorse incassate, relative a pagamenti non ancora effettuati, se questi rientrano nei rapporti trasferiti.

76 4) Gli effetti che derivano dal trasferimento delle funzioni non rilevano ai fini della disciplina sull’indebitamento per gli enti subentranti, né gli effetti di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del passaggio di funzioni, può determinare inadempimenti dell’ente subentrante, sia nell’ambito di variazioni compensative a livello regionale che tra livelli regionali o locali e livello statale. Le modalità vengono individuate con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, la quale stabilisce idonei strumenti di monitoraggio.

Il Governo ha la delega per adottare uno o più decreti legislativi, sentito il parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in tema di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio degli stessi enti.

Nel portare a termine tale operazione il Governo deve seguire dei principi e criteri direttivi, che sono sostanzialmente due: applicare, in modo coordinato, i principi di riordino delle funzioni presenti nella legge 56 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la necessità di diversa attribuzione, per difendere esigenze di tutela dell’unità giuridica ed economica della Repubblica ed in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni, riguardanti i diritti civili e sociali;

le risorse finanziarie (quelle già spettanti alle province ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni fondamentali) vengono attribuite al soggetto che subentra nelle funzioni trasferite, sia in relazione ai rapporti attivi che a quelli passivi, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

77 Per quanto concerne la figura del commissario provinciale o di eventuali sub commissari, le norme da tenere in considerazione sono rintracciabili nel testo unico, nel decreto legislativo n. 270 del 1999 e nel regolamento contenuto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 60 del 2013. Tali norme, disciplinano i requisiti in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari in particolari occasioni, le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Continuando ad analizzare la figura dei commissari, va detto, che i prefetti, nella procedura di nomina dei sub commissari a supporto dei commissari straordinari dell’ente provinciale, devono avvalersi di dirigenti o di funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi. Gli eventuali sub commissari, nominati seguendo criteri differenti da quello appena riportato, decadono dalla data di entrata in vigore della legge 56.