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L’attuazione della legge Delrio nel Lazio

REGIONALE DELLA LEGGE DELRIO

III.I Due regioni: Lazio e Toscana

III.I.II L’attuazione della legge Delrio nel Lazio

La regione Lazio ha provveduto all’attuazione della legge 56/2014, mediante la legge n. 17 del 31 dicembre 2015.

La riallocazione delle funzioni non fondamentali della città metropolitana di Roma capitale e delle province, nonché la determinazione delle modalità di assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie connesse, viene affrontata dalla legge di stabilità regionale 2016, in particolare dall’articolo 7 di quest’ultima.

La disposizione è transitoria, viene adottata, infatti, “nelle more dell’approvazione della disciplina relativa al conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma capitale e ai comuni nonché alla città metropolitana di Roma capitale”, disciplina che, viene precisato, dovrà essere approvata entro il 28 febbraio 2016.

146 La legge regionale statuisce che le funzioni non fondamentali, esercitate dalle province e dalla città metropolitana di Roma capitale, saranno svolte dalla regione Lazio; si tratta delle funzioni in materia di: servizi sociali, formazione professionale, agricoltura, turismo, beni- servizi e attività culturali, viabilità, servizi e politiche attive per il lavoro, istruzione, sanità, caccia e pesca.

Alcune funzioni fanno eccezione e sono elencate ai commi 3, 5, 6 e 7, dell’articolo 7.

La regione può esercitare le predette funzioni anche ricorrendo a forme di delega, di avvalimento e a convenzioni con i soggetti, di volta in volta, interessati. Le deleghe dovranno indicare le risorse necessarie a coprire le spese per il funzionamento degli uffici, per il personale e per i beni mobili strumentali all’esercizio della funzione amministrativa.

Affinché si possa adeguare la legislazione di settore alle disposizioni dell’articolo 7, la regione deve adottare una o più proposte di legge o di modifica di piani o programmi.

È necessaria, inoltre, una delibera della giunta regionale, per individuare la “struttura regionale subentrante nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all’esercizio degli stessi, nonché gli enti pubblici dipendenti cui sono assegnate le risorse umane in soprannumero”.

L’assegnazione delle risorse deve avvenire tenendo conto del personale impiegato nelle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1, comma 89, della legge 56/2014, seguendo i criteri fissati dal D.P.C.M. del 26 settembre 2014 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali) e dall’art. 1, comma 423, della legge 190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

147 dello Stato “legge di stabilità 2015”); dei beni mobili ed immobili, da identificare seguendo le disposizioni della legge 56 del 2014 e dei provvedimenti di attuazione ad essa relativi o comunque connessi alla stessa legge, come il D.P.C.M. sopra citato (art. 2, comma 2).

Per il personale di polizia provinciale che risulti in soprannumero, sarà utilizzata la mobilità e sarà riallocato nelle province e nella città metropolitana di Roma capitale, affinché svolga compiti di polizia connessi alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino.

La delibera della giunta regionale, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale 2016, dopo aver sentito la commissione consiliare competente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previa verifica con le province interessate e con la città metropolitana di Roma capitale, sarà, poi, pubblicata.

Proprio dalla data di pubblicazione della delibera “la regione subentra nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi” previsti dall’ art. 7 della legge n. 17 del 2015.

Da sottolineare che, fino alla data di subentro, le funzioni riordinate vengono svolte dalle province e dalla città metropolitana di Roma capitale, come statuito dall’art. 1, comma 89, della legge 56/2014 e dall’art. 7, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Le funzioni ed i compiti amministrativi vengono finanziati dalla regione, nel rispetto del limite delle risorse finanziarie previste dalla legislazione, che vige alla data di adozione della deliberazione della giunta regionale. Tali risorse confluiscono in un “Fondo per la riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale”.

La giunta regionale deve individuare le risorse, cui si faceva cenno sopra, stabilire i criteri di ripartizione del fondo, consultandosi con la competente commissione consiliare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 17/2015.

148 In concreto, ad ogni ente subentrante vengono consegnati gli atti riguardanti le funzioni ed i compiti amministrativi che deve svolgere, relativi ai procedimenti in corso, fanno, però, eccezione quelli che richiedono un impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso, alla data del trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge regionale n. 17.

Il trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale della città metropolitana di Roma capitale e delle province, collocato presso la regione, viene quantificato in 20,36 milioni di euro e, ad eccezione di quanto deciso nell’Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di area vasta e della città metropolitana di Roma capitale (2 novembre 2015), vi si provvede con vari fondi.

La retribuzione dei dirigenti, i compensi per la produttività e le indennità accessorie è stabilito che restino determinate negli importi goduti prima del trasferimento o della ricollocazione presso la regione Lazio, senza poter essere aumentati prima dell’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo, sottoscritto in seguito al primo contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 17.

L’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio del personale, dirigenziale e non, deciso con contrattazione collettiva decentrata, con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigenziale del comparto regioni ed autonomie locali e dell’area II della dirigenza non viene mutato; le risorse del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, invece, risultano ridotte del dieci per cento, a fronte di un corrispondente aumento delle risorse stabili previste dal “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” ai sensi dell’art. 15 del CCNL del primo aprile 1999, integrato dall’art. 4 del CCNL del 5 ottobre 2001. Le stesse

149 disposizioni vengono applicate al personale della giunta regionale, del consiglio regionale e degli enti regionali, come riportato nel comma 18 dell’art. 7, della legge di stabilità regionale 2016.

Per far fronte alla copertura delle funzioni e dei compiti amministrativi vengono istituiti vari programmi, missioni e fondi. Ad esempio: il “Fondo per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la viabilità regionale” in cui confluiscono le risorse in conto capitale pari a 5 milioni di euro per il 2016 e altrettanti per il 2017; il “Fondo per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i beni, i servizi e le attività culturali” in cui confluiscono le risorse pari ad un milione di euro per il 2016 ed altrettanto per il 2017; altre risorse vengono previste per le spese di funzionamento conseguenti all’incremento del personale trasferito presso la regione.

La gestione e la programmazione dei servizi e delle politiche attive per il lavoro vengono esercitate dalla regione, dopo aver stipulato una convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della legge n. 125 del 2015 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) e degli articoli 11 e 33 del decreto legislativo n. 150 del 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

Poi la regione, mediante altre convenzioni con la città metropolitana di Roma capitale e con le province, stabilisce i principi comuni di gestione amministrativa dei servizi e delle politiche attive del lavoro.

Altre risorse possono essere iscritte nella programmazione 2014- 2020, i programmi vengono finanziati dai fondi comunitari dopo aver verificato la coerenza con gli interventi previsti. Tali risorse non

150 possono, comunque, apportare una cifra inferiore a dieci milioni di euro annui.

La regione, infine, trasferite le funzioni, adotta una o più proposte di legge e modifiche di programmi e di piani, per adeguare la programmazione e la legislazione di settore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17.

Tutte le proposte cui si è appena accennato devono essere adottate nel rispetto di criteri quali: la semplificazione dei procedimenti amministrativi, ponendosi l’obiettivo di ridurre le fasi procedimentali e le amministrazioni interessate a questi procedimenti; l’individuazione tassativa delle funzioni fondamentali delle province e della città metropolitana di Roma capitale, che per assicurarne lo svolgimento unitario vengono trasferite alla regione; l’assegnazione della generalità delle funzioni ai comuni, tranne quelle che devono rimanere alla città metropolitana di Roma capitale, affinché questa ne assicuri l’esercizio unitario.

L’articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 17 elenca le funzioni ed i compiti amministrativi che rimangono di competenza della città metropolitana di Roma capitale e delle province, si tratta di: assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore; assistenza ai disabili sensoriali ai sensi della legge n. 67 del 1993 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale); concorso alla programmazione della rete dei servizi territoriali, promozione e realizzazione delle azioni a carattere sociale e culturale per l’inclusione dei cittadini immigrati, dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione umanitaria, sociale e internazionale, dei loro familiari e dei rifugiati, in concorso con la regione, lo Stato ed i comuni; promozione di iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, concorso alla programmazione della rete degli interventi, realizzazione, finanziamento e coordinamento dei servizi finalizzati alla tutela ed alla protezione delle

151 donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con la regione, lo Stato ed i comuni, ai sensi della legge regionale n. 4 del 2014 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna).

Alla città metropolitana di Roma capitale ed alle province restano affidate le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di viabilità, la regione, però, si vede riconosciuta la competenza ad esercitare la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale.

Alle province ed alla città metropolitana di Roma capitale viene delegata la gestione delle istituzioni formative, ai sensi della legge regionale n. 5 del 2105 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), previa convenzione con la regione.

Per quanto riguarda le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di servizi ed attività culturali, questi, restano di competenza della città metropolitana di Roma capitale; le province, tramite convenzione con la regione, però, si vedono attribuire la gestione dei servizi culturali e scientifici, già istituiti presso tali enti.

Il comma 26 conclude l’articolo 7, della legge regionale n. 17 del 2015, la disposizione è di forte impatto: “Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo”.

III.II Conclusioni

I due metodi utilizzati da Toscana e Lazio sono, certamente, opposti.

Il primo, quello della regione Toscana, più accurato e tempestivo (prima regione ad emanare una legge di attuazione della normativa

152 56/2014), consta di una legge regionale pensata appositamente per applicare la legge Delrio.

Il secondo, quello usato dalla regione Lazio, a prima vista risulta meno tempestivo (ultima regione a provvedere all’applicazione della normativa 56/2014), ma, anche meno specifico, in quanto un solo articolo si incarica di procedere all’attuazione della legge Delrio, inserito nel più ampio contesto della legge regionale di stabilità.

Nel complesso, considerando la generale problematicità nell’affrontare il tema della riforma e della riorganizzazione degli enti locali, propria del nostro sistema, la normativa Delrio e la sua attuazione, avvenuta in tutte le regioni a statuto ordinario, nel giro di poco più di un anno, può, forse, rappresentare un punto di svolta ed una nuova prospettiva, più concreta (proprio quello di cui avrebbero bisogno i cittadini), nel modo in cui ci si pone verso il riordino delle funzioni, nonché nei confronti della razionalizzazione dei vari livelli amministrativi e politici.

A questo punto, non resta che attendere l’esito del referendum costituzionale, previsto per il prossimo 4 dicembre.

Certi, comunque, che, anche una vittoria del “NO” non debba portare con sé un blocco del processo riformatore, anzi, con un governo legittimamente eletto dal popolo sovrano e con delle proposte di legge largamente condivise, come dovrebbero essere le leggi che modificano la Costituzione, forse, potrebbe risultare meno complicato giungere ad una riforma costituzionale compiuta, che incontri il favore dei cittadini, ricollocandoli nella giusta posizione di “principi” della scena politica della nazione.

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BIBLIOGRAFIA