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Un discorso a parte merita l’ipotesi della cessione d’azienda (artt. 2558 ss. c.c.) la quale configura una vicenda non assimilabile alla cessione del contratto. La cessione di azienda, infatti, realizza i propri effetti, che consistono nel trasferimento di un complesso di rapporti contrattuali in corso, indipendentemente dal consenso del contraente ceduto. Pertanto il medesimo effetto del trasferimento di un rapporto contrattuale si verifica nel contesto di un più ampio trasferimento, relativo ad un’universalità di rapporti, che si realizza in virtù di un accordo bilaterale, concluso a differenza che nella cessione del contratto, senza la partecipazione contraente ceduto (per cui la tutela dell’interesse del contraente ceduto a non subire modificazioni nella propria sfera giuridica a prescindere dalla propria volontà - che nella cessione del contratto è assicurata dall’art. 1406 c.c. mediante la previsione della necessità che egli presti il proprio consenso alla cessione - è molto più limitata, invece, nella cessione di azienda, ossia relativamente ai contratti stipulati con un imprenditore che hanno per oggetto prestazioni inerenti all’esercizio dell’impresa, per i quali l’art. 2558, comma 2, prevede soltanto la possibilità per il terzo contraente di esercitare il diritto di recesso).

Ne consegue che nella fattispecie della cessione d’azienda, il fenomeno del trasferimento automatico del rapporto compromissorio appare, secondo gli stessi principi che la governano, compatibile con la natura, la struttura e gli effetti della fattispecie, tanto da potersi giustificare più agevolmente rispetto alla fattispecie della cessione del contratto109.

Tra gli argomenti posti a sostegno di tale conclusione si richiamano, in primo luogo, il carattere globale ed unitario della cessione del complesso dei rapporti in corso facenti capo all’azienda, tanto che la cessione dell’azienda si configura come una vendita di universalità di cose; in secondo luogo, la struttura bilaterale della fattispecie, alla quale non partecipa il contraente ceduto per cui se il cessionario su non subentrasse automaticamente nel rapporto compromissorio, il ceduto (come si vedrà anche nel capitolo seguente sulla cessione del credito) verrebbe ad essere privato della possibilità di ricorrere agli arbitri per effetto di un negozio cui egli non ha partecipato110.

                                                                                                               

109 RESCIGNO, Arbitrato e autonomia contrattuale, in Rivista arbitrato, 1991, pp. 28 ss. 110 CARLEO,La successione nel rapporto compromissorio, cit., p. 696.

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La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la clausola compromissoria inserita in un contratto che circoli, in caso di cessione d’azienda ai sensi dell’art. 2558 c.c., sia automaticamente “trasferita” insieme a tutti i contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda ceduta.

Si afferma, infatti, che la cessione dei contratti conseguente alla cessione d’azienda si verifica in modo automatico e, quindi, a differenza dell’ipotesi generale della cessione del contratto (art. 1406 c.c.), prescinde dalla volontà delle parti stipulanti e non richiede neppure il consenso del contraente ceduto. Ne consegue che anche la clausola compromissoria si trasferisce in capo al cessionario dell’azienda sulla base del medesimo automatismo contemplato dall’art. 2558 c.c.111.

                                                                                                               

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CAPITOLO IV

L

A CIRCOLAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NELLA CESSIONE DEL CREDITO

SOMMARIO:1. Premessa; 2. La cessione del credito; 2.1 La natura giuridica; 2.2 La natura dei crediti e i divieti di cessione; 2.3 La causa della cessione; 2.4 L’oggetto della cessione; 2.5 La struttura della cessione; 2.6 Le eccezioni; 2.7 Il factoring; 3. La cessione del credito derivante da un contratto in cui è inserita una clausola compromissoria; 3.1 La tesi dell’inoperatività della clausola tra debitore ceduto e cessionario; 3.2 La circolazione automatica della clausola compromissoria; 3.3 La tesi giurisprudenziale della circolazione «a senso unico» della clausola arbitrale; 3.3.1 Le critiche della dottrina; 4. L’evoluzione giurisprudenziale; 5. Ulteriori ipotesi di circolazione della clausola compromissoria:

factoring, delegazione, espromissione, accollo, fideiussione e contratto a favore di terzi.

1. Premessa.

Proseguendo l’analisi delle ipotesi di successione nel rapporto compromissorio, nel presente capitolo si cercherà di affrontare la dibattuta questione se, in caso di cessione del credito avente fonte in un contratto contenente una clausola arbitrale, il cessionario del credito stesso subentri nel rapporto compromissorio e, cioè, se le eventuali liti tra cessionario e debitore ceduto debbano essere composte attraverso l’arbitrato.

Il problema, è bene precisare, presenta dei profili diversi rispetto a quelli esaminato nel precedente capitolo in tema di cessione del contratto, in quanto – a differenza della disciplina di cui agli artt. 1406 ss. c.c. – il negozio di cessione del credito si realizza senza il consenso del debitore ceduto (art. 1260, comma 1, c.c.); in secondo luogo, perché nell’ipotesi in esame viene trasferita solo una “parte” del rapporto contrattuale. Nonostante la sussistenza di tali diversità, però, le soluzioni adottate il tema di cessione del credito appaiono sempre, o comunque nella maggior parte dei casi, influenzate dalle diverse teorie formulate in tema di cessione del contratto contenente una clausola compromissoria.

Nei successivi paragrafi, quindi, tentando di mantenere distinti i profili che caratterizzano i due istituti, si farà riferimento, alla tesi dottrinale e giurisprudenziale favorevole alla permanenza del rapporto compromissorio, sulla base del rilievo per cui un negozio concluso senza la partecipazione del debitore non può alterare la sfera giuridica di quest’ultimo; nonché all’opinione minoritaria che giunge a conclusione opposta, ritenendo, invece, che il debitore ceduto non possa essere costretto a litigare in

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arbitri con un soggetto diverso da quello con il quale ha stipulato la clausola compromissoria.

Particolare attenzione, infine, verrà prestata alla soluzione di matrice giurisprudenziale favorevole ad una circolazione, per così dire, «a senso unico» della clausola compromissoria, che ha suscitato un notevole dibattito dottrinale e che, ad oggi, non risulta modificata o superata da alcuna pronuncia, né di merito, né di legittimità.

Prima di esaminare tali opzioni interpretative, però, appare opportuno esaminare la disciplina della cessione del credito, soffermandosi in particolare, così come nel precedente capitolo in tema di cessione del contratto, sulla natura, sull’oggetto della cessione e sul regime delle eccezioni opponibili.