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3. La cessione del contratto cui accede una clausola compromissoria

3.3 Il dibattito giurisprudenziale

Alla varietà delle tesi sostenute in dottrina in merito alla circolazione della clausola compromissoria nell’ipotesi in cui il contratto cui essa acceda divenga oggetto di cessione, corrispondono altrettanti orientamenti giurisprudenziali. In questa sede si cercherà, pertanto, di richiamare le pronunce di maggior rilievo al fine di verificare se sia possibile tracciare un’evoluzione sul tema in esame che consenta di ritenere una tesi prevalente sulle altre.

Può evidenziarsi che le pronunce più risalenti101 avevano ritenuto che la cessione del contratto in cui era contenuta una clausola compromissoria determinasse l’automatico trasferimento della clausola. Sulla base di tali pronunce, si era consolidato un orientamento giurisprudenziale per il quale la cessione del contratto, realizzando una                                                                                                                

100 CAVALLINI,op. ult. cit., p. 481.

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successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale mediante la sostituzione di un nuovo soggetto nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti, comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri le controversi insorte tra le parti.

La Cassazione102 ha, infatti, ritenuto che la clausola compromissoria può trasferirsi al cessionario del contratto anche se non espressamente accettata da questo. Tuttavia, la Suprema Corte, in questa occasione, non è giunta ad affermare che ciò costituisca la regola, ma si è limitata a puntualizzare che «il negozio di cessione del contratto, se non comporta automaticamente la successione nel compromesso, non esclude neppure in modo automatico»103.

Tale tendenza, accolta favorevolmente da una parte rilevante della dottrina è stata invertita da una pronuncia a Sezioni Unite104 che ha negato, seppur in un obiter dictum, l’automatico trasferimento della clausola compromissoria che acceda ad un contratto che venga ceduto, conseguentemente ritenendo che né il contraente ceduto, né il cessionario possano avvalersi di detta clausola.

Sulla scia della pronuncia a Sezioni Unite, una successiva sentenza del 2003105, argomentando dall’autonomia della clausola compromissoria ai sensi dell’art. 808 c.p.c., ha escluso che la cessione del contratto contenente la clausola compromissoria comporti altresì, in difetto di specifico accordo tra le parti, l’automatica cessione della clausola stessa.

                                                                                                               

102 Cass., 16 febbraio 1993, n. 1930, cit.

103 La lettura della motivazione chiarisce come la Corte abbia soltanto statuito su una fattispecie del tutto particolare, relativa ad una clausola compromissoria inserita in un contratto preliminare di compravendita, senza intendere di modificare il consolidato orientamento accolto nel testo. Al riguardo, si richiama il passo in cui la Corte enuncia che «la volontà delle parti manifestata nel negozio di cessione, emerge della funzione del compromesso nell’ambito della disciplina complessiva della fattispecie ceduta. Nella specie, infatti, la clausola diretta regolare le modalità di attuazione e costituisce parte integrante del preliminare di vendita. La scissione tra il preliminare e il negozio di vendita, astrattamente possibile, in concreto non sussiste. In realtà, per effetto della pattuizione intervenuta, i due negozi vengono considerati indissolubilmente connessi, essendo il secondo diretto regolare l’esecuzione del primo».

104 Cass. S.U., 17 dicembre 1998, n. 12616, in Foro it., 1999, I, p. 2979 ss.

105 Cass., 19 settembre 2003, n. 13893, in Corr. Giur., 2003, pp. 1583 ss., con nota critica di MARICONDA,

Cessione del credito e clausola compromissoria: le inaccettabili conclusioni della cassazione, e in Riv. arb., 2004, pp. 467 ss., con nota diPETRILLO, Circolazione della clausola compromissoria in ipotesi di

cessione del credito; tale pronuncia, sulla base dei principi affermati in merito alla circolazione della

clausola compromissoria nell’ipotesi di cessione del contratto, ha ritenuto anche che, e a maggior ragione, sarebbe escluso che il subentro automatico nella clausola possa verificarsi a favore del mero cessionario del credito protagonista di una vicenda di contenuto ed effetti assai minori; ciò a differenza del debitore ceduto il quale potrebbe invocare nei confronti del cessionario la clausola compromissoria.

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Giova evidenziare che tale nuovo orientamento è stato fondato pressoché esclusivamente sul principio di autonomia della clausola compromissoria, il più delle volte richiamato genericamente, senza una specifica analisi delle ragioni poste a sostegno della c.d. autonomia.

Un più recente orientamento giurisprudenziale106 ha ritenuto che la clausola compromissoria non possa essere trasferita nell’ipotesi di cessione del contratto quando manchi il consenso espresso del contraente ceduto: secondo la Corte non sarebbe sufficiente l’accordo raggiunto sulla cessione del contratto dal momento che la clausola compromissoria è autonoma rispetto al contratto in cui è inserita, con la conseguenza che «la sua accettazione da parte del ceduto deve essere conforme alle regole formali che fanno conseguire una rinuncia alla giurisdizione dello Stato». Si afferma, quindi, la necessità perché la clausola compromissoria circoli unitamente al contratto cui è apposta, che il contraente ceduto aderisca esplicitamente alla clausola compromissoria107.

Tuttavia, non può ritenersi che tale ultimo orientamento sia da considerarsi prevalente in quanto continuano a seguirsi sul tema in questione contrastanti pronunce108 che a volte negano e a volte ammettono l’automatico trasferimento della clausola compromissoria.

A ciò si aggiunga che manca nell’ordinamento un’indicazione chiara, che allo stato dei fatti dovrebbe provenire dalla suprema Corte, sull’orientamento da seguire per la soluzione dei problemi di circolazione della clausola compromissoria.

Alla luce del delineato quadro giurisprudenziale, quindi, può affermarsi che il dibattito sull’automaticità o meno del trasferimento della clausola compromissoria non può ancora ritenersi concluso.

                                                                                                               

106 Cass., 22 marzo 2007, n. 7652, in Corr giur., 2007, p. 1227, con nota di ROCCHIO, Circolazione della

clausola compromissoria e cessione d’azienda.

107 La sentenza non affronta specificamente il problema se analoga adesione debba essere data anche dal cessionario, ma sembrerebbe esprimersi nel senso di ritenere che la necessità dell’adesione del cessionario vada verificata caso per caso.

108 Tra le ultime pronunce favorevoli all’automatico trasferimento si ricorda Cass., 28 ottobre 2011, n. 22522, «la cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'attuazione, l’interpretazione e la risoluzione del contratto».

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