2. Le ipotesi di successione nel rapporto compromissorio
2.4 La successione a titolo particolare
Come anticipato nel corso della presente trattazione, all’analisi delle principali forme di successione a titolo particolare in un rapporto giuridico cui accede una clausola compromissoria saranno dedicati i successivi capitoli. In questa sede, però, appare opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale richiamando le osservazioni svolte da un’autorevole dottrina in merito al problema dell’efficacia del patto compromissorio nei confronti del successore a titolo particolare, che acquista a titolo derivativo il diritto costituente il presupposto dell’azione arbitrale55.
Ai fini di una corretta impostazione del problema in esame, tale dottrina parte dalla definizione delle nozioni di avente causa e dei suoi rapporti con la successione.
In particolare, accogliendo la tradizionale definizione secondo cui avente causa è «colui che acquista a titolo derivativo»56, sottopone a critica le singole caratteristiche: precisa, infatti, che si tratta pacificamente di un fenomeno di successione in una determinata e specifica posizione giuridica o in un determinato e specifico complesso di posizioni giuridiche, in contrapposizione con la successione universale, caratterizzata dal subentro nella totalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius.
Quanto al carattere necessariamente derivativo – in particolare in relazione all’art. 2909 c.c. –, si evidenzia il dibattito dottrinale, diviso tra coloro57 che ritengono indispensabile la natura derivativa dell’acquisto dell’avente causa, affinché se ne possano trarre i corollari circa l’efficacia dell’accertamento sulla posizione giuridica del dante causa nei confronti del successore; e coloro i quali ritengono58 che l’acquisto a titolo originario può venire in rilievo, non con riguardo alla sussistenza del diritto acquistato, bensì alla sua conformazione o al suo modo di essere.
Si afferma, inoltre, che un ulteriore requisito per poter parlare di successore-avente causa in senso proprio riguarda l’identità degli elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto giuridico di cui diviene titolare l’avente causa, rispetto a quello del dante causa. Tale requisito consente di escludere dall’area dei successori tutti
55 Si fa riferimento all’importante indagine svolta da ZUCCONI GALLI FONSECA, La convenzione arbitrale
rituale rispetto ai terzi, cit., pp. 426 ss.
56 Si richiama, sul punto, LUISO, Sul concetto di “avente causa”, dell’art. 2909 c.c., in Studi in onore di
Tito Carnacini, Milano, 1984, p. 1084; MESSINEO, Contratto in genere, in Trattato di dir. civ., diretto da CICU e MESSINEO, II, Milano, 1972, p. 115, che afferma che l’avente causa non può essere sempre definito parte, ma, piuttosto, subparte, perché deriva la propria posizione dalle parti.
57 PROTO PISANI, Opposizione di terzo ordinaria, Napoli, 1964, pp. 127 ss. 58 LUISO, Sul concetto di avente causa, cit., p. 1050.
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coloro che sono titolari di rapporti strettamente connessi, dipendenti, ma pur sempre oggettivamente differenti rispetto a quello dedotto in giudizio e consente altresì di poter parlare di derivatività come correlazione tra perdita e acquisto e di porre in rilievo la continuazione del rapporto giuridico59.
Sulla base di tale premesse, la dottrina in questione ritiene che affinché possa dirsi realizzata la successione nel patto arbitrale occorre verificare che il terzo sia succeduto, in via derivativa, nell’identico rapporto giuridico che le parti originarie hanno assoggettato ad arbitrato, in modo tale che si possa inferire la perdita, in capo al dante causa, della legittimazione a compromettere per la tutela di quel diritto, conseguenza della fattispecie acquisto-perdita che caratterizza la successione con identità oggettiva60.
La successione, in altri termini, deve presentare il necessario requisito della perfetta identità oggettiva del rapporto giuridico.
Da tale affermazione, si evidenziano interessanti risvolti applicativi: nel caso in cui la clausola compromissoria riguardi il fascio di rapporti giuridici che nasce da un determinato contratto, il trasferimento automatico del patto arbitrale potrà avvenire soltanto se il terzo subentri nei rapporti contrattuali attraverso la cessione del contratto medesimo.
Il patto arbitrale, infatti, comprende – almeno potenzialmente – l’intero complesso dei rapporti che si costituiscono, modificano o estinguono, compresa la sorte stessa del contratto tra le parti contraenti: pertanto, solo succedendo in questa posizione, opera anche il trasferimento della correlativa tutela arbitrale.
Tale assunto rileva con riferimento al problema delle vendite a catena: si tratta, infatti, di stabilire se il successivo compratore del bene erediti anche la clausola compromissoria convenuta tra le originarie parti del contratto di vendita. Al riguardo, si ritiene che nel caso della rivendita non vi è identità oggettiva tra il rapporto giuridico cui si riferisce la clausola compromissoria (cioè il fascio dei rapporti contrattuali) e quello in cui subentra l’avente causa, potendosi se mai raffigurare un nesso di
59 Per quanto riguarda le applicazioni concrete dell’identità oggettiva fra rapporti, sulle quali non vi è accordo in dottrina, si rinvia alle considerazioni svolte dall’A. nell’opera in esame, ZUCCONI GALLI
FONSECA, La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi, cit. pp. 429-432. 60 PROTO PISANI, Opposizione, cit. p. 135.
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pregiudizialità61, il quale non da luogo a successione62. Si esclude, pertanto, l’operatività della clausola compromissoria con riferimento al successivo compratore del bene, in quanto non vi è una successione nei diritti – e nelle correlate azioni – contrattuali, dall’uno all’altro anello della catena.
Allo stesso modo, può dirsi che nessuna successione, né nel rapporto giuridico, né nel patto compromissorio correlato, avviene nel caso del contratto derivato o subcontratto, avente ad oggetto la attribuzione, in tutto o in parte, al terzo del godimento di una cosa (sublocazione) o del compimento di una obbligazione (subappalto): il subconcedente non perde, ma cumula la sua posizione di originario contraente del contratto base, per cui potrà, al limite, porsi, ancora una volta un problema di pregiudizialità-dipendenza tra rapporti.
La clausola compromissoria contenuta nel contratto base, dunque, non esplica alcun vincolo diretto nei confronti del subcontratto, salva la possibilità per il terso investito degli effetti del lodo di aderire al patto compromissorio e partecipare, così, alla formazione dell’atto decisorio63.
61 Si evidenzia che la pregiudizialità tra rapporti giuridici, da sola, non può giustificare l’estensione del contratto pregiudiziale al terzo contraente del negozio pregiudicato, perché vi osta l’art. 1372 c.c.
62 PROTO PISANI, Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile, in Foro it., 1985, I, pp. 2385 ss.; GAMBINERI, Garanzia e processo, Milano, 2001, pp. 175 ss.
63 ZUCCONI GALLI FONSECA, La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi, cit. p.439 e più approfonditamente pp. 475 ss.
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CAPITOLO III
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A CIRCOLAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NELLA CESSIONE DEL CONTRATTOSOMMARIO:1.Premessa; 2. La cessione del contratto; 2.1 La natura della cessione e il consenso del contraente ceduto; 2.2 L’oggetto della cessione; 2.3 La causa; 2.4.I rapporti tra contraente ceduto e cessionario; 2.5 La cessione ex lege del contratto; 3. La cessione del contratto cui accede una clausola compromissoria; 3.1 Il trasferimento automatico della clausola compromissoria; 3.2 La specifica accettazione della clausola compromissoria e il principio di autonomia; 3.3 Il dibattito giurisprudenziale; 4. La cessione d’azienda.
1. Premessa
Dopo aver affrontato, partendo da una prospettiva generale, il tema della successione nel rapporto compromissorio, nel presente capitolo si cercherà di esaminare le diverse soluzioni fornite dalla giurisprudenza e dalla dottrina ad una delle ipotesi di maggiore frequenza applicativa di successione nel rapporto compromissorio: la cessione del contratto cui accede una clausola compromissoria.
In particolare, si evidenzierà il dibattito, che possiamo ritenere ancora non concluso, circa l’automaticità o meno della circolazione della clausola compromissoria per effetto della cessione del contratto in cui essa è inserita. Si esaminerà, quindi, sia la teoria secondo cui la successione nel patto compromissorio consegue quale effetto, in re ipsa, del trasferimento nell’intera posizione giuridica derivante dal contratto ceduto, sia quella secondo cui è necessaria una specifica manifestazione di volontà ai fini dell’efficacia del vincolo derivante dalla stessa clausola compromissoria.
Prima, però, di entrare nel merito delle questioni appena accennate, appare opportuno svolgere qualche considerazione in relazione alla disciplina dettata dal Codice Civile per le ipotesi di cessione del contratto, stante la rilevanza che le previsioni codicistiche possono assumere con riferimento al tema in esame, soffermandosi, in particolare, sul ruolo del consenso nella fattispecie di cessione e sul regime delle eccezioni opponibili.