Opposizione verso
L’IDENTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
la richiesta di archiviazione emessa il ... e notificata il ... con la quale il Pubblico Ministero di ..., nel procedimento a carico di ... (ignoti o ...) chiedeva l’archiviazione (totale o parzia-le) per il/i reato/i di cui all’art. ...
Nella realtà è relativamente facile identificare il provvedimento che si impugna o contro cui si propone opposizione anzitutto attraverso i numeri di ruolo (del Registro Generale delle notizia di reato, RGNR).
In sede di esame, in mancanza di tali indicazioni deve essere indicata sempre l’autorità emittente, e se disponile in traccia, soprattutto la data della notificazione alla persona offesa, da cui decor-rono i dieci giorni entro i quali, a pena di inammissibilità, è possibile proporre l’opposizione. Per identificare il provvedimento che si oppone, anche al fine di rendere edotto (il giudice nella realtà) i Commissari (in sede di esame) è poi opportuno sintetizzare il contenuto della richiesta di archiviazione: sintesi che è altresì utile per puntualizzare l’oggetto della propria censura.
LE RICHIESTE
Chiede che la richiesta di archiviazione, previa fissazione dell’udienza, sia rigettata e (for-mulata l’imputazione ovvero)
disposta la prosecuzione delle indagini, con riferimento agli atti investigativi sottoindicati Si ricordi che non sempre le richieste si collocano all’inizio dell’atto. Come nella realtà l’antici-pazione delle richieste facilita la lettura all’organo cui l’atto è indirizzato, così, tuttavia, anche
in sede di esame, specie per organizzare sin dall’inizio il proprio elaborato, può essere utile anticiparle (e comunque ripeterle) alla fine.
Si rammenti, inoltre, che, poiché ai sensi dell’art. 410, comma 1, c.p.p. la persona offesa con l’opposizione chiede «la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inam-missibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova» è assoluta-mente indispensabile indicare quali siano gli atti che il pubblico ministero nella sua attività procedimentale ha omesso e che devono, pertanto, essere svolti.
La legge richiede l’indicazione degli elementi di indagine suppletiva ai fini dell’ammissibilità della richiesta, circostanza che non esclude che l’opponente possa comunque chiedere, là ove il giudice ritenga le indagini esaurienti, anche la “formulazione coatta dell’accusa”.
I MOTIVI PER CUI SI IMPUGNA
Per i seguenti motivi a. Premessa
Come nella realtà un “sommario” è efficace per rappresentare al giudice che dovrà leggere l’atto le proprie ragioni nel modo più semplice, così in sede di esame, anche in un atto che può essere relativamente facile quale una opposizione alla richiesta di archiviazione, è più che opportuna una Premessa ove sintetizzare gli argomenti da sviluppare: o meglio ancora la cor-retta individuazione della problematica che si andrà a trattare. Nel caso dell’opposizione, lo si ripete, l’erroneità e/o l’infondatezza della richiesta di archiviazione del pubblico ministero. b. Motivi
Più in particolare, due sono i profili relativamente ai quali il rappresentante dell’accusa può avere eluso l’obbligo costituzionalmente imposto dell’azione penale e quindi aver sbagliato nel chiedere l’archiviazione del procedimento. Il pubblico ministero può aver esaurientemen-te investigato, ma aver inesaurientemen-terpretato male le risultanze istruttorie; può invece, pur avendo qua-lificato correttamente l’ipotesi delittuosa sottoposta al suo esame, aver omesso tutte o parte delle investigazioni necessarie.
Anche nel primo caso, a pena di inammissibilità, la persona offesa deve indicare le indagini suppletive da svolgere; ma l’argomentazione, ovviamente sarà incentrata soprattutto sulla ri-levanza penale del fatto accertato. Nella seconda ipotesi, invece, dovranno anzitutto indivi-duarsi le indagini omesse.
Nella realtà, l’uno e l’altro profilo possono ovviamente coesistere, specie nel caso di procedi-mento cumulativo e/o relativo ad una pluralità di addebiti e/o di indagati.
Ciò che rileva, nella pratica come in sede di esame è la necessità di convincere l’organo giu-risdizionale di controllo, che la richiesta del pubblico ministero è diretta proprio ad eludere l’obbligo costituzionale in tema di azione penale, vuoi perché le indagini svolte sono del tutto incomplete, vuoi perché i fatti accertati hanno rilevanza penale.
c. Conclusioni
In fine è sempre opportuno riproporre le richieste, sintetizzando anche le richieste “istrutto-rie” al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità.
Eventuale nomina Firma
Luogo e data
2.4 Il riesame o l’appello di una misura cautelare personale al Tribunale
del riesame (cd. Tribunale della libertà)
A CHI INDIRIZZARE L’ATTO
Al Tribunale del riesame di ...
L’atto di parte si indirizza per definizione ad una Autorità; senza tale identificazione l’atto è inesistente.
In caso di riesame (art. 309 c.p.p.) o di appello al Tribunale del riesame (art. 310 c.p.p.) l’au-torità cui ci si rivolge è il Tribunale del riesame che, dal punto di vista territoriale, si individua ne «il tribunale del luogo in cui ha sede la corte d’appello o la sezione distaccata della corte d’appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza» (art. 309, comma 7, c.p.p. richiamato dall’art. 310, comma 2, c.p.p.).
QUALE ATTO SI PROPONE
Riesame/Appello al Tribunale del riesame (art. 309 o art. 310 c.p.p.)
Dopo avere individuato l’Autorità a cui ci si rivolge è essenziale dare un nome all’atto; anche con il pericolo di apparire ripetitivi, è indispensabile indicarlo.
Dinnanzi al Tribunale del riesame, in tema di misure cautelari personali può proporsi sia il riesame sia l’appello, rispettivamente disciplinati dagli artt. 309 e 310 c.p.p. Perché le ipotesi sono duplici e alternative, è opportuno indicare l’articolo del codice di rito relativo all’impu-gnazione che si propone.
DA CHI PROVIENE L’ATTO
Il sottoscritto avvocato, difensore di Tizio, come da nomina in atti .../come da nomina in calce ...
Tizio, assistito dall’avv. ... come da nomina in calce
Qualsiasi impugnazione è inammissibile se non è proposta da «chi non è legittimato o non vi ha interesse» (art. 591, comma 1, lett. a, c.p.p.). Salvo casi eccezionali (ad esempio in caso di richiesta di patteggiamento, per proporre la quale il difensore deve essere munito di procura speciale), «al difensore competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all’imputato» (art. 99, comma 1, c.p.p.).
Di regola è il difensore che redige e sottoscrive l’atto ma nel caso del Tribunale del riesame non è infrequente che l’atto sia proposto direttamente dall’indagato.
Nella prima ipotesi, nella realtà, di solito il difensore è quello già nominato in atti. Nella simu-lazione, in sede esame, spesso il difensore è nominato per quel determinato atto: si allegherà pertanto atto di nomina.
Si ricordi che nel rito penale non vi sono particolari formalità: il difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.p. «è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata». Ai sensi del comma 3 di questa disposizione, inoltre, «la nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2».
CHE COSA SI IMPUGNA
Propone riesame/appello verso
IDENTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO E DELLE PARTI DEL PROVVEDI-MENTO CHE SI IMPUGNANO
Il provvedimento con il quale era disposta la misura coercitiva (art. 280 c.p.p.)
della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) o in luogo di cura (art. 286 c.p.p.) degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.)
del divieto o obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.)
dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.) che ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.)
del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.) del divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.)
provvedimento emesso il ... eseguita il ... notificata il ...
Il provvedimento con il quale era disposta la misura interdittiva (art. 287 c.p.p.)
della sospensione dall’esercizio dell’attività dei genitori (art. 288 c.p.p.) della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio servizio (art. 289 c.p.p.)
del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p.) la misura coercitiva (art. 280 c.p.p.)
provvedimento emesso il ... eseguito il ... notificato il ...
Il provvedimento che ha modificato e/o sostituito la misura cautelare personale o ha riget-tato la richiesta di misura cautelare2
Nella realtà è relativamente facile identificare il provvedimento che si impugna o contro cui si propone opposizione anzitutto attraverso i numeri di ruolo (del Registro Generale delle notizia di reato, RGNR).
L’indicazione delle date in cui il provvedimento è stato emesso e/o eseguito consente di ve-rificare il rispetto del termine, che la legge prevede a pena di inammissibilità, di 10 giorni (a
2 Ex art. 310 c.p.p. sono appellabili tutte le ordinanza emesse in sede di misura cautelari persona, diverse da quelle coercitive, per cui è ammesso il riesame.
decorrere dalla esecuzione o dalla notificazione del provvedimento) per la proposizione del riesame (che non richiede contestualmente i motivi) o dell’appello (che invece richiede i mo-tivi contestuali) al Tribunale del riesame.
In sede di esame, in mancanza di tali indicazioni di carattere temporale (di solito non presenti nella traccia) deve essere indicata sempre l’autorità emittente (il Giudice o l’Autorità giudizia-ria che ha emesso o il provvedimento cautelare). Ai sensi dell’’art. 581, comma 1, c.p.p. anche tale indicazione è prevista a pena di inammissibilità.
L’art. 581, comma 1, lett. a, prescrive a pena di inammissibilità che ogni impugnazione specifichi «i capi e i punti della decisione a cui si riferisce l’impugnazione». (Come è noto, il capo individua la singola imputazione, ovvero la singola “accusa” rivolta ad ogni singolo imputato: il punto costituisce una singola parte del capo, ovvero del reato: condotta, even-to, nesso di causalità, elemento soggettivo, circostanze aggravanti ed attenuanti, profili sanzionatori).
In caso di riesame si deve, più precisamente, individuare l’oggetto dell’impugnazione: la misura cautelare personale che si impugna, ovvero, ex art. 309 c.p.p. l’ordinanza che di-spone una misura coercitiva; il provvedimento che si impugna ex art. 310 c.p.p. vale a dire l’ordinanza che dispone una misura interdittiva e qualsiasi ordinanza «in materia di misure cautelari personali».
L’indicazione è essenziale in sede di appello, che, diversamente che dal riesame, è impugna-zione ad effetto devolutivo.
Il riesame ha invece natura totalmente devolutiva.
LE RICHIESTE
Chiede che, previo annullamento del provvedimento impugnato, che l’indagato sia rimes-so in libertà e, in subordine, che sia applicata una misura meno grave
Anche le richieste devono essere contenute nell’atto di impugnazione a pena di inammissibi-lità (art. 581, comma 1, lett. b, c.p.p.).
Non sempre le richieste si collocano all’inizio dell’atto.
Come nella realtà l’anticipazione delle richieste facilita la lettura all’organo cui l’atto è indi-rizzato, così, tuttavia, anche in sede di esame, specie per organizzare sin dall’inizio il proprio elaborato, può essere utile anticiparle (e comunque ripeterle) alla fine.
In sede di riesame «il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, an-nulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso» (art. 309, comma 9, c.p.p.).
La disciplina dell’appello non prevede una simile norma: i caratteri della decisione del tribu-nale del riesame in sede di appello varieranno dunque a seconda della tipologia del provve-dimento impugnato e delle richieste proposte. L’appello cautelare potrà essere definito con ordinanza di inammissibilità, o con ordinanza di conferma o riforma (integrale o parziale) del provvedimento impugnato.
I MOTIVI PER CUI SI IMPUGNA
Per i seguenti motivi Indice
a. Svolgimento del processo o premessa
A pena di inammissibilità l’atto di impugnazione deve contenere «i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta» (art. 581, comma 1, lett. c, c.p.p).
Solo in sede di appello i motivi devono essere contestuali: tale differenza, essenziale nella re-altà, non rileva in sede di esame quando, comunque, là ove la traccia proponga di redigere un atto di riesame si aspetta che sia redatto, ovviamente, comprensivo di motivi.
Entro tale cornice di riferimento non esiste un’unica forma di atto di riesame o di appello. Non sempre è neppure utile predisporre un Indice.
Come nella realtà un indice è efficace per rappresentare al giudice che dovrà leggere l’atto di impugnazione le proprie ragioni nel modo più semplice, specie se si tratta di atto articolato e con numerosi motivi, così in sede di esame l’indice, tuttavia, può costituire l’utile traccia lungo cui muoversi al fine di articolare logicamente e giuridicamente i diversi argomenti. Talvolta può anche risultare opportuno riassumere lo svolgimento del processo (“Svolgimento del processo”) oppure premettere una sintesi delle risultanze che emergono dal provvedimento ablativo. Una simile “Premessa” può essere decisiva per fare chiarezza nella problematica prospettata dalla traccia, per riassumere i dati a disposizione.
Il riesame (e l’appello) al tribunale del riesame sono diretti a contestare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge che legittimano la limitazione della libertà personale: i gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p., nei limiti di pena edittale previsti per ciascuna misura), e le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p., pericolo di fuga, pericolo di inquinamento della prova, pericolo di reiterazione di reato) nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza (art. 275 c.p.p.).
b. Questioni processuali che possono precludere la valutazione del merito
Anche in sede di riesame (o appello) cautelare è preliminare alla discussione in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per quel determinato provvedimento la verifica del rispetto delle norme processuali.
In particolare, si ricordi sempre che l’inosservanza dei termini per la proposizione della impu-gnazione, comporta la declaratoria di inammissibilità della stessa.
In sede di riesame, inoltre, l’omesso rispetto del termine previsto per la trasmissione al Tribu-nale del riesame degli atti presentati dal pubblico ministero in occasione della richiesta (cin-que giorni, art. 309, comma 5, c.p.p.) o di (cin-quello previsto per la decisione (che deve essere resa entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, art. 309, comma 9, c.p.p.) comporta l’inefficacia della misura (art. 309, comma 10, c.p.p.)
c. Le invalidità processuali
Anche in sede di riesame (o appello) deve verificarsi la legittima ricostruzione dei fattipre-supposti della misura, nel rispetto delle norme processuali previste dal codice di rito a pena
di nullità degli atti (cfr. art. 177 ss. c.p.p.) e inutilizzabilità della prova (art. 191 c.p.p.): tanto più che l’art. 273, comma 1 bis, c.p.p., intitolato “condizioni generali di applicabilità della misura” dalla riforma del 2001 specifica che «nella valutazione due gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli artt. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271 comma 1».
Tra le nullità è bene verificare sempre il rispetto del diritto di difesa (art. 178, comma 1, lett. c). Tra le seconde, anche perché trattasi di ipotesi oggetto di innumerevoli pronunce di legittimità, deve essere rimarcata l’ipotesi delle intercettazioni illegittime e quindi inutilizza-bili, perché assunte senza il rispetto della disciplina prevista dal codice, come così prevede l’art. 271 c.p.p.
d. La discussione in diritto sui presupposti che devono sussistere per il provvedimento ablativo
Ora è possibile discutere dei presupposti che dovrebbero legittimare il provvedimento coer-citivo. In particolare, a seconda delle ipotesi per cui si procede, si deve argomentare in ordine alla sussistenza:
t dei gravi indizi di colpevolezza. A questo proposito si deve sempre ricordare che nella valutazione dei gravi indizi «si applicano le disposizioni degli artt. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271 comma 1» (art. 273, comma 2, c.p.p.) vale a dire: le norme relative alla natura degli indizi («gravi, precisi e concordanti») e alla necessaria corroboration delle dichiarazione dei coimputati, le disposizioni concernenti l’inutilizzabilità della te-stimonianza indiretta qualora il dichiarante non indichi la persona da cui provengono le sue informazioni de auditu ovvero delle intercettazioni disposte fuori dai casi previsti dalla legge.
t di almeno una delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. t del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.
L’ordine degli argomenti è quello indicato: se non sussistono i gravi indizi di reato, viene meno l’esigenza di verificare l’esistenza delle esigenze cautelari.
Come nella realtà, peraltro, una ben precisa ed esplicita organizzazione degli argomenti e delle relative richieste non esclude la necessità di indicarle tutte, secondo la rispettiva dipen-denza logica. Poiché, logicamente prima che giuridicamente, la dimostrazione dell’insussi-stenza del primo elemento è assorbente rispetto alla prova dell’infondatezza del secondo e del terzo, le richieste volte all’annullamento della misura per insussistenza delle esigenze cautelari e per inosservanza dei principi di proporzionalità e adeguatezza (queste ultime dirette anche a sollecitare una misura meno afflittiva) seguiranno quella fondata sulla insus-sistenza dei gravi indizi.
Nell’ambito del diritto processuale penale, a differenza di molte ipotesi proprie del diritto civile, è necessario e opportuno prospettare al giudicante tutte le diverse ipotesi, seppure logicamente trattate come ipotesi via via subordinate.
e. Conclusioni
Si ribadiranno le richieste. Eventuale nomina Luogo e data Firma
2.5 Il riesame o l’appello di una misura cautelare reale o di un sequestro
probatorio al Tribunale del riesame (cd. Tribunale della libertà)
A CHI INDIRIZZARE L’ATTO
Al Tribunale del riesame di ...
L’atto di parte si indirizza per definizione ad una autorità; senza tale identificazione l’atto è inesistente.
In caso di riesame (art. 309 c.p.p., richiamato dagli artt. 257, 355 , 318, 322, 324 c.p.p. − in tema di sequestri) o di appello al Tribunale del riesame (art. 310 richiamato dall’art. 322 bis c.p.p. in tema di sequestro conservativo) l’autorità cui ci si rivolge è il Tribunale del riesame che, dal punto di vista territoriale, si individua ne «il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento» (art. 324, comma 5, c.p.p.) in caso di sequestro probatorio (art. 257, 355 c.p.p.), conservativo (art. 318 c.p.p.) e preventivo (sia in caso di riesame ex art. 322 c.p.p. sia in caso di appello al tribunale del riesame ex art. 322 bis c.p.p.).
QUALE ATTO SI PROPONE
Riesame (artt. 257 c.p.p. / 355 c.p.p. / 318 c.p.p. / 322 c.p.p. / 324 c.p.p.) o Appello (art. 322 bis c.p.p.)
Dopo avere individuato l’Autorità a cui ci si rivolge è essenziale dare un nome all’atto; anche con il pericolo di apparire ripetitivi, è indispensabile indicarlo.
In caso di sequestri, solo in un caso la legge prevede l’appello al tribunale del riesame con il mezzo dell’appello (a proposito delle ordinanze in materia di sequestro preventivo ex art. 322 bis c.p.p.); negli altri casi si parla sempre di riesame (cfr. art. 257, 318, 322, 324, 355 c.p.p.). Proprio perché le ipotesi sono molteplici, è opportuno indicare l’articolo del codice di rito relativo all’impugnazione che si propone.
Il sottoscritto avvocato, difensore di Tizio, come da nomina in atti .../come da nomina in calce ...
Tizio, assistito dall’avv. ... come da nomina in calce
Qualsiasi impugnazione è inammissibile se è proposta da «chi non è legittimato o non vi ha interesse» (art. 591, comma 1, lett. a, c.p.p.)
Salvo casi eccezionali (ad esempio in caso di richiesta di patteggiamento, per proporre la quale il difensore deve essere munito di procura speciale), «al difensore competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all’imputato» (art. 99, comma 1, c.p.p.).
Di regola è il difensore che redige e sottoscrive l’atto ma nel caso del Tribunale del riesame non è infrequente che l’atto sia proposto direttamente dall’indagato ovvero: da «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione» (art. 257, 322, 322 bis, 355 c.p.p.), da «chiunque vi abbia interesse» (art. 318 c.p.p.), o dall’«inte-ressato » (art. 324 c.p.p.).
In sede di esame, se la traccia lo richiede, può essere opportuno redigere l’atto in prima per-sona, quale privato “interessato” con l’assistenza del difensore, come da nomina in calce, che autenticherete.
Quando si tratta di un atto presentato dal difensore dell’indagato/imputato di solito il di-fensore, nella realtà, è quello già nominato in atti. Nella simulazione dell’atto in sede di esa-me, tuttavia, spesso il difensore è nominato per quel determinato atto: si allegherà pertanto atto di nomina. Si ricordi che nel rito penale non vi sono particolari formalità: la nomina del difensore di fiducia dell’indagato, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.p. «è fatta con dichia-razione resa all’autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata».
Da analoghe libertà di forme è caratterizzata la nomina del difensore del terzo, interessato o avente diritto alla restituzione della cosa in sequestro.
CHE COSA SI IMPUGNA
Propone riesame/appello avverso
L’IDENTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO E DELLE PARTI DEL PROVVE-DIMENTO CHE SI IMPUGNA
il provvedimento con il quale l’autorità giudiziaria (il pubblico ministero di .../il giudice di ...) disponeva il sequestro (art. 253 c.p.p.) del corpo del reato e/o delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti ovvero di ...
il provvedimento con il quale il pubblico ministero convalidava il sequestro probatorio effettuato dalla Polizia giudiziaria (art. 355 c.p.p.) di ...
il provvedimento (decreto) con il quale il giudice disponeva il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) di ...
il provvedimento con il quale era rigettata la richiesta di revoca (ex art. 32, comma 3, c.p.p.) di sequestro preventivo
il provvedimento con il quale il giudice disponeva sequestro conservativo (art. 318 c.p.p.)
Nella realtà è relativamente facile identificare il provvedimento che si impugna o contro cui