I MOTIVI PER CUI SI IMPUGNA
2.2 Il ricorso in cassazione
A CHI INDIRIZZARE L’ATTO
Alla Suprema Corte di Cassazione - Roma
L’atto di parte si indirizza per definizione ad una autorità; senza tale identificazione l’atto è inesistente. La Corte di Cassazione è organo unico, con sede a Roma.
QUALE ATTO SI PROPONE
Ricorso per Cassazione
Dopo avere individuato l’autorità a cui ci si rivolge è essenziale dare un nome all’atto; anche con il pericolo di apparire ripetitivi, è indispensabile indicarlo.
Poiché le competenze della Cassazione sono molte ed eterogenee, può essere opportuno indi-care le relative norme del codice di rito. La Corte, ad esempio, è anche giudice dei conflitti di competenza e di giurisdizione (artt. 28 ss. c.p.p.), e della richiesta di rimessione del processo (art. 45 ss. c.p.p.)1 ed è l’organo competente a conoscere il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625 bis c.p.p.).
Si ricordi, inoltre, che, in luogo di appellare una sentenza, è anche possibile proporre «di-rettamente ricorso per cassazione» (ricorso per saltum, art. 569 c.p.p.). In tal caso, tuttavia,
1 La Cassazione, più in particolare, ha una molteplicità di competenze: dalla sospensione del processo per la pendenza di questioni pregiudiziali (artt. 3 e 479 c.p.p.) alla ricusazione del giudice (art. 41 c.p.p.); dalla sospensione del procedimen-to per incapacità dell’imputaprocedimen-to (art. 71, comma 3, c.p.p.) alle decisioni prese in esiprocedimen-to a camera di consiglio (art. 127, comma 7, c.p.p.) sino alla restituzione nel termine (art. 175, comma 6, c.p.p.). Può essere adita in occasione dell’archiviazione (art. 409 comma 6), in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 437 c.p.p.), di provvedimenti incidentali nel giudizio di revisione (artt. 634, comma 2, e 635, comma 2, c.p.p.) e di richiesta di riparazione dell’errore giudiziario (art. 646, comma 3, c.p.p.). Può intervenire in relazione ai provvedimenti assunti in esito ai procedimenti di esecuzione penale oppure di sorveglianza (artt. 666 e 678) ed in relazione ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
il ricorso non può essere presentato per i motivi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) c.p.p.: ovvero, rispettivamente, né per mancata assunzione di una prova decisiva né per vizio di motivazione. La ratio è ovvia: quelli sono i motivi che maggiormente si prestano ad aperture in un (inammissibile) giudizio di merito.
DA CHI PROVIENE L’ATTO
Il sottoscritto avvocato, difensore di Tizio, come da nomina in atti.../come da nomina in calce...
Il sottoscritto avvocato, procuratore e difensore della costituita parte civile...
Qualsiasi impugnazione è inammissibile se non è proposta da «chi non è legittimato o non vi ha interesse» (art. 591, comma 1, lett. a, c.p.p.)
Salvo casi eccezionali (ad esempio in caso di richiesta di patteggiamento, per proporre la quale il difensore deve essere munito di procura speciale), «al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato» (art. 99, comma 1, c.p.p.). Di regola è il difensore che redige e sottoscrive l’atto.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione; la parte può anche proporre ricorso personalmente (art. 613 c.p.p.).
Quando si tratta di un atto presentato dal difensore dell’imputato di solito, nella realtà, il difensore è quello già nominato in atti. Nella simulazione dell’atto in sede esame, tuttavia, spesso il difensore è nominato per quel determinato atto: si allegherà pertanto atto di nomina,
specificando che si tratta di difensore abilitato al patrocino davanti alla Corte di Cassazione.
Si ricordi che in penale non vi sono particolari formalità: la nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.p., «è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata».
La parte civile che si costituisce personalmente o per mezzo di un procuratore speciale (cfr. art. 76 e 78 c.p.p.) «sta in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abi-litata» (art. 100, comma 1, c.p.p.). Anche in caso di ricorso per cassazione, poiché «la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa una volontà diversa (art. 100, comma 3, c.p.p.)», è opportuno riproporre in calce la procura ad litem.
Nella simulazione dell’atto in sede di esame la soluzione più semplice può essere quella della redazione dell’atto da parte della parte personalmente: a questo proposito, tuttavia, si ricordi che la persona offesa non è parte in senso processuale.
CHE COSA SI IMPUGNA
Propone ricorso in cassazione avverso
la sentenza emessa il ... da ... la cui motivazione è stata redatta entro ... e quindi (se del caso) notificata il ... a ....
la misura cautelare emessa il ... da .... l’ordinanza emessa il ... da ...
Nella realtà è relativamente facile identificare il provvedimento che si impugna o contro cui si propone opposizione anzitutto attraverso i numeri di ruolo (del Registro Generale delle notizia di reato, RGNR).
In caso di sentenza, l’indicazione delle date relative alla pubblicazione e alla redazione della motivazione (quando non sia contestuale) è a sua volta essenziale per l’applicazione delle disposizioni che, a pena di inammissibilità, indicano i termini entro cui deve essere proposta l’impugnazione ovvero, nel caso di specie, il ricorso per cassazione. L’art. 544 c.p.p. disciplina i termini per la redazione della motivazione; l’art. 548 c.p.p. regola le eventuali notificazioni e/o comunicazioni alle parti quando la motivazione non è depositata nei termini previsti dal-la legge o indicati dal giudice; l’art. 585 c.p.p., infine, indica i termini per le impugnazioni, diversificandoli appunto alla luce del tempo che è stato necessario al giudice per redigere la motivazione, anche considerando i successivi avvisi (se e quando dovuti) alle parti.
Per quanto riguarda invece gli altri (molteplici) provvedimenti che possono essere impugnati con ricorso per cassazione, di solito si tratta di termini predefiniti, essenziale nella realtà ma di difficile rilevanza in sede di simulazione in caso di esame. In tal caso è necessario e suffi-ciente indicare la tipologia del provvedimento che si impugna: ad esempio il provvedimento con cui il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare in carcere (impugnabile in cassazione ai sensi dell’art. 311 c.p.) ovvero l’ordinanza emessa a seguito di procedimento in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.).
In sede di esame, in mancanza di tali indicazioni di carattere temporale (di solito non presenti nella traccia) deve essere specificata sempre almeno l’autorità emittente. L’art. 581, comma 1, c.p.p. prevede che anche tale indicazione sia dovuta a pena di inammissibilità.
L’IDENTIFICAZIONE DELLA PARTE DEL PROVVEDIMENTO CHE SI IMPUGNA Con riguardo ai capi ... ed ai punti ...
L’art. 581, comma 1, lett. a prescrive a pena di inammissibilità che ogni impugnazione speci-fichi «i capi e i punti della decisione a cui si riferisce l’impugnazione».
L’indicazione è essenziale nelle impugnazioni a carattere devolutivo quale è anche il ricorso per cassazione.
Il capo individua la singola imputazione, ovvero la singola “accusa” rivolta ad ogni
singo-lo imputato. È irrilevante che, nella realtà, tale imputazione possa poi essere formalmente
espressa unitariamente, con l’iniziale riferimento all’art. 81 c.p., in caso di concorso formale o di reato continuato a carico di un unico imputato di più reati, ovvero con il richiamo agli artt. 110 o 113 c.p. (a seconda che si contesti il concorso doloso o quello colposo) in presenza anche di un solo reato ma nei confronti di più imputati. Ogni singolo reato, unito o meno inconcorso formale o in continuazione, addebitato ad un singolo imputato, che vi sia o meno un’ipotesi concorsuale, costituisce un capo.
In sede di esame è difficile che vi sia una vera e propria “formulazione dell’imputazione” così come accade nella realtà, ove l’accusa consiste nella chiara e precisa descrizione del fatto uni-tamente all’indicazione delle norme di legge che si assumono violate. Di regola la traccia lascia al candidato il compito di individuare, nel fatto descritto, le norme violate.
Il punto costituisce una singola parte del capo, ovvero del reato: condotta, evento, nesso di
causalità, elemento soggettivo, circostanze aggravanti e attenuanti, profili sanzionatori.
Sia nella realtà, sia in sede di esame, può accadere che certi punti non possano né debbano essere contestati, in quanto pacifici. Ad esempio si può decidere di non contestare la condotta di una certa imputazione, ma di censurare la sussistenza del nesso di causalità; in altri casi, non controverso l’accadimento, è invece necessario discutere la sussistenza del dolo (se del caso argomentando che si tratta di fattispecie meramente colposa che non integra alcuna fattispecie penalmente rilevante).
Non è necessario impugnare sempre e comunque tutti i capi e tutti i punti che qualificano un reato. La correttezza dell’atto si misura anche sulle scelte che, caso per caso, appaiono più opportune in una difesa efficace.
LE RICHIESTE
Chiede l’annullamento, con o senza rinvio, del provvedimento impugnato
Anche le richieste devono essere contenute nell’atto di impugnazione a pena di inammissibi-lità (art. 581, comma 1, lett. b, c.p.p.). Non sempre le richieste si collocano all’inizio dell’atto. Come nella realtà l’anticipazione delle richieste facilita la lettura all’organo cui l’atto è indirizza-to, così, tuttavia, anche in sede di esame, specie per organizzare sin dall’inizio il proprio elabora-to, può essere utile anticiparle, e poi ripeterle anche alla fine.
Poiché la Corte di Cassazione è giudice di sola legittimità, non può, ovviamente, chiedersi una pronuncia di merito. Il giudizio della Corte è diretto esclusivamente a verificare la correttezza del provvedimento impugnato, ovvero a verificare se il provvedimento impugnato è stato reso nel rispetto delle norme di legge, di diritto penale sostanziale e processuale.
L’accertamento della sussistenza di uno dei vizi (tassativamente previsti) che si possono denun-ciare di fronte alla Corte di legittimità, comporta l’annullamento del provvedimento viziato, allorché, ovviamente, il vizio sia stato determinante per la decisione impugnata. Spetterà ad un altro giudice di merito (il giudice del rinvio) emettere una nuova pronuncia, «uniformandosi alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa» (art. 627, comma 3, c.p.p.).
Le richieste di annullamento, con o senza rinvio, sono strettamente connesse ai motivi per cui si impugna.
L’annullamento senza rinvio (art. 620 c.p.p.) viene disposto tutte le volte in cui è inutile un ul-teriore processo. È il caso del venir meno della norma incriminatrice (il fatto non è più previ-sto dalla legge come reato) o della sussistenza di una preclusione processuale (il reato è estinto o l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita). Rientrano in questa categoria anche i provvedimenti che il giudice ordinario non aveva potere di emettere (ad esempio perché attribuiti alla pubblica amministrazione o perché in relazione ad un fatto per cui il pubblico ministero non aveva esercitato azione penale), l’errore di persona, nonché «ogni altro caso in
cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazio-ne della pena o dare i provvedimenti determinazio-necessari» (art. 620, comma 1, lett. l, c.p.p.).
L’annullamento con rinvio deve essere pronunciato in tutti gli altri casi (art. 623 c.p.p.). La Corte può anche limitarsi a rettificare la sentenza impugnata, senza pronunciare annul-lamento, per correggere la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo ovvero quando deve applicare una legge più favorevole all’imputato qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto (art. 619 c.p.p.).
Diversamente da quanto si è osservato in occasione dell’atto di appello, nel caso del ricorso non sempre è possibile prospettare una molteplicità di richieste, se del caso graduate in or-dine decrescente (dalla richiesta di proscioglimento pieno alla mitigazione del trattamento sanzionatorio). Non trattandosi di un nuovo giudizio di merito, ma di un giudizio meramente rescindente, l’annullamento può essere ottenuto anche per uno solo dei molteplici motivi prospettati. Semmai, come si osserverà a breve, è sempre opportuno ordinare secondo la pro-spettiva più efficace, i motivi che giustificano il ricorso.
I MOTIVI PER CUI SI IMPUGNA
Per i seguenti motivi Premessa
Assenza dei presupposti processuali Abuso di potere
Error in iudicando Error in procedendo
Mancata assunzione di una prova decisiva Vizio di motivazione
Conclusioni Indice
Ai sensi dell’art. 606 c.p.p. il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i seguenti motivi:
«a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o am-ministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inam-missibilità o di decadenza;
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2 c.p.p.;
e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
Ai sensi del comma 3 della predetta disposizione «il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero (...) per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello».
Evidentemente possono essere proposti più motivi qualificabili all’interno della medesima tipologia di vizio (è abbastanza frequente, nella realtà, ad esempio, che un ricorso contenga due o più motivi attinenti al medesimo vizio di motivazione, seppur con argomenti diversi). Anche per il ricorso per cassazione non esiste un’unica forma di atto sotto il profilo dell’ordine con cui si presentano i diversi argomenti.
La tassatività dei motivi per cui si può presentare ricorso per cassazione, tuttavia, parados-salmente, agevola la predisposizione dell’atto che non può mai essere diretto a sollecitare alla Cassazione una rivalutazione nel merito delle prove.
In tal caso un indice è assolutamente indispensabile per rappresentare ai Supremi Giudici in modo ordinato gli argomenti di ricorso, di volta in volta ricondotti ad uno o più dei vizi tassativamente previsti.
Sia nella realtà sia in sede di esame, in particolare, l’approccio all’atto deve essere condotto proprio interrogandosi sulla sussistenza di uno dei particolari motivi di ricorso espressamente previsti dalla legge.
a. Premessa
Nella realtà, di fronte alla Corte di Cassazione, che non conosce e, di regola, non può cono-scere gli atti del processo di merito, ma che ha disposizione solo i provvedimenti impugnati, è essenziale riassumere, anche sinteticamente, lo svolgimento del processo e le modalità con cui il Giudice del provvedimento contro cui si ricorre ha argomentato una certa decisione. In sede di esame una premessa è utile per fare chiarezza tra i dati offerti dalla traccia specie quando, come spesso accade, ci si trova di fronte a indicazioni non sempre univoche. La trac-cia non ammette integrazioni che non siano direttamente desumili da quanto offerto dal dato testuale. Non ci si può, ovviamente, “inventare” un testimone d’alibi mai esaminato prima. È tuttavia indispensabile chiarire quale sia la problematica centrale dell’atto da redigere: ad esempio la rilevanza della inutilizzabilità delle intercettazioni sulla dichiarazione di colpevo-lezza dell’imputato ovvero l’erronea qualificazione giuridica dei dati di fatto a disposizione. b. Assenza dei presupposti processuali
Come accade con riguardo all’atto di appello, anche in Cassazione possono essere fatte valere tutte quelle questioni, preliminari all’esame della correttezza e della legittimità della decisione, che interessano la stessa sussistenza del potere di procedere e che possono comportare l’an-nullamento senza rinvio della decisione impugnata. È il caso, tra l’altro, della mancanza delle condizioni di procedibilità o dell’estinzione del reato. Questo motivo logicamente precede tutti gli altri.
c. Abuso di potere
È vizio che ricorre di rado (art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.).
È ipotizzabile quando il giudice: esercita una funzione legislativa, creando per analogia unanorma incriminatrice oppure abrogando una statuizione vigente; usurpa una funzione amministrativa, adottando, revocando o annullando provvedimenti amministrativi; ovvero ancora adotta un
provvedimento non consentito ai pubblici poteri, ad es. violando il regime delle immunità o pronunciandosi su una questione spettante ad un’autorità straniera.
Quando si ricorre all’art.606 c.p.p. come griglia per la redazione di un qualsiasi atto di imputazione, il motivo rileva allorché si debba discutere un provvedimento di coercizione reale di cui è dubbia la natura.
d. Error in iudicando
L’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, ricomprende tutte le questioni relative all’interpretazione della disposizione di diritto sostanziale.
È uno dei vizi (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) più frequentemente lamentati e spazia dalle problematiche inerenti il concorso di norme e l’applicazione del principio di specialità alla ricostruzione dei singoli presupposti della fattispecie penalmente rilevanti (si pensi alla “viola-zione di legge” a proposito dell’abuso di ufficio o alla qualifica“viola-zione, in tema di reati propri, di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio), dal concetto di “concorso esterno” nel reato associativo alla sussistenza o meno di un’ipotesi aggravata o di un’attenuante. È il vizio in relazione a cui la Corte è chiamata ad esercitare il suo ruolo nomofilattico.
Il problema della corretta qualificazione giuridica di una fattispecie concreta, per definizione cristallizzata nella relativa ricostruzione effettuata dal giudice di merito di fronte al giudice della legittimità, è operazione frequentissima.
Sia il codice penale sia le fattispecie di leggi speciali sono tendenzialmente organizzate tra fattispecie punite più o meno gravemente, sia dal punto di vista sanzionatorio, sia dal punto di vista della relativa procedibilità (d’ufficio o a querela). Nell’attività di ogni giorno sia in sede di esame accade spesso che la questione sottoposta al legale o al candidato coinvolga proprio la riconducibilità della fattispecie descritta ad un’ipotesi meno grave nel senso indicato. Altrettanto frequente è il caso in cui si chieda di discutere, alla luce dei principi generali del codice penale, ad esempio il concorso di norme o le forme di manifestazione del reato, una determinata fattispecie incriminatrice.
Ciò che rileva, nella realtà e nella simulazione, non è la conoscenza di quella determinata ipo-tesi nel dettaglio, ma il suo esatto inquadramento nel sistema di diritto penale, al fine di poter legittimamente e correttamente sostenere che il caso sottoposto all’attenzione del legale può essere diversamente qualificato, sino ad escludere, talvolta, la stessa rilevanza penale. Nell’ambito dei vizi di diritto penale sostanziale ricade anche l’erronea applicazione del trat-tamento sanzionatorio (art. 133 c.p.). A questo proposito potrebbe anche prospettarsi un annullamento solo in punto pena: caso tuttavia poco frequente perché consolidato il principio secondo cui la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
e. Error in procedendo
Il vizio (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.) concerne tutte forme di invalidità processuali, l’inammissibilità e la decadenza relative agli atti di parti, le nullità concernenti gli atti e l’inuti-lizzabilità relativa alle prove. Non rilevano, ovviamente, tutte quelle difformità dalla disciplina prevista dal codice di rito che integrano mere irregolarità.
inu-tilizzabilità della prova. Tra le prime è bene controllare sempre il rispetto del diritto di difesa (art. 178, comma 1, lett. c). Tra le seconde ci si ricordi di verificare, oltre la disposizione di carattere generale (art. 191 c.p.p.) la inutilizzabilità conseguente all’inosservanza dei termini previsti per la durata delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.), quella relativa all’interroga-torio dell’imputato anche come “teste-assistito” (art. 63, 64, 197 e 197 bis, 210 c.p.p.) nonché l’inutilizzabilità prevista per la disciplina specificatamente dettata in tema di intercettazioni (art. 271 c.p.p.).
In caso di ricorso per Cassazione in particolare, ma l’osservazione può valere per qualsiasi altra impugnazione, il vizio dell’errore in procedendo rileva nella misura in cui abbia inciso sulla decisione che si impugna.
L’argomentazione in ordine alla sussistenza del vizio deve quindi essere sorretta da una con-testuale valutazione sulla sua rilevanza al fine di una pronuncia diversa da quella resa in base all’atto viziato.
Rimangono naturalmente escluse da queste considerazioni le nullità generali che, là dove in-cidono sulla correttezza dello stesso iter processuale ovvero interessano un atto propulsivo, di regola comportano la regressione del procedimento al momento in cui è stato compiuto l’atto viziato, con la caducazione di tutti gli atti successivamente compiuti sulla base del primo. Anche in sede di esame, dove, non disponendo del provvedimento da impugnare, si deve ragionare sui laconici dati offerti dalla traccia, è opportuno considerare sempre, in uno con l’analisi del diritto sostanziale, i profili processuali.
Talvolta la riconducibilità della fattispecie concreta descritta dal prospettato delitto ad una