La produzione giurisprudenziale sulla materia della guida in stato di ebbrezza appare ingente, e proporzionale sia all’incidenza numerica dei casi di commissione della fattispecie, sia alla frequenza con cui − subìto il sequestro dell’autovettura di proprietà − l’indagato fa ricorso all’Autorità giudiziaria auspicando alla sua restituzione.
Cass. pen., sez. IV, 3.4.2009, n. 38179, in Archivio giur. circol. e sinistri 2010, 5, 430
In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcol emico superiore a 1,5 gr/litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 della legge n. 125 del 2008, che l’ha introdotta.
Cass. pen., sez. IV, 16.12.2009, n. 1861 in Guida al diritto 2010, 10, 92
La confisca del veicolo, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strad., ha natura obbligatoria, come risulta sia dalla terminologia usata (“è sempre disposta c”), sia dal richiamo al comma 2 dell’art. 240 c.p., e da ciò deriva che, nel caso di sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p. ai fini della successiva confisca, l’esistenza del periculum, cui l’emissione di tale misura cautelare reale è subordinata, è presunta per legge e non deve essere accertata caso per caso, e deriva altresì che non può essere disposta la restituzione del veicolo prima della sentenza definitiva, a meno che non vengano meno i presupposti per ritenere esistente il fumus. La combinazione stato di ebbrezza e provocazione di incidente comporta la confisca obbligatoria anche nel caso di ebbrezza di fascia minima (0,55 gr/l) di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), cod. strad.
Cass. pen., sez. IV, 18.3.2010, n. 25533, in Guida al diritto 2010, 43, 96
La confisca obbligatoria del veicolo, introdotta, con il c.d. decreto sicurezza di cui al d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento nelle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma,2 lett. c) cod. strad.: tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro), non è applicabile retroattivamente, in ragione della natura sanzionatoria e repressiva che caratterizza tale misura ablativa (cfr. C. Cost., sent. 4 giugno 2010, n. 196; sez. un. 25 febbraio 2010, Proc. Rep. trib. Pordenone in proc. C.).
Cass. pen., sez. un., 25.2.2010, n. 23428, in Guida al diritto 2010, 27, 69
accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza pa-trimoniale, bensì una sanzione penale accessoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che pertanto la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione).
[In senso conforme Cass. pen., 29.4.2009, n. 32916; in senso contrario Cass. pen., 19.1.2010, n. 12406; Cass. pen., 2.10.2009, n. 1539]
In senso difforme: Cass. pen. n. 38179/2009, Cass. pen. n. 32937/2009, Cass. pen. n. 9986/2009.
Cass. pen., sez. IV, 25.11.2010, n. 45365, in CED Cass. pen. 2010, rv 249071
Il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 33 legge n. 120 del 2010, deve disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato d’ebbrezza, pur se essa ha acquisito natura di natura di sanzione amministrativa accessoria, ed a nulla rilevando che il veicolo non sia stato in precedenza sottoposto a sequestro.
Trib. Brescia, sez. riesame, 21.9.2010, in Resp. civ. e prev. 2011, 2, 309
Anche a seguito della legge n. 210/2010 la confisca del veicolo, prevista per il più grave reato di guida in stato di ebbrezza, conserva la natura di sanzione penale e non acquista la diversa natura di sanzione amministrativa, perché deve ancora essere disposta con la sentenza penale di condanna e non dall’autorità amministrativa, mentre il richiamo all’art. 224-ter cod. str., introdotto nell’art. 186, comma 2, lett. c), dalla legge n. 210/2010, deve ritenersi limitato alle sole modalità del sequestro amministrativo, con la conseguenza che nulla viene in-novato in ordine ai presupposti del sequestro preventivo penale, disciplinato dall’art. 321 c.p.p., anche tenendo presente che sequestro penale e sequestro amministrativo possono sovrapporsi.
Cass. pen., sez. IV, 22.9.2010, n. 38569, in Diritto & Giustizia, 2010
In tema di guida in stato di ebbrezza, spetta, in forza del richiamo all’art. 224 ter cod. strad. operato dall’art. 186 (come modificato dall’art. 33 legge n. 120 del 2010), all’autorità amministrativa e non al giudice penale disporre il sequestro del veicolo ai fini della confisca dello stesso. (Fattispecie di annullamento senza rinvio dell’ordinanza di sequestro preventivo disposta a norma dell’art. 321, comma 2, c.p.p., dal giudice penale anteriormente all’entrata in vigore della suddetta modifica).
Cass. pen., sez. IV, 6.10.2010, n. 41080, in CED Cass. pen. 2010, rv 248912
La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, in seguito alla novella di cui alla l. n. 120 del 2010, ha natura di sanzione amministrativa accessoria, non più, come in precedenza, di pena accessoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato che va annullata con rinvio la sentenza di patteggiamento che, vigente la disciplina antecedente alla citata novella, abbia omesso di ordinare la con-fisca, in quanto l’intervenuta trasformazione della natura giuridica di essa non comporta alcuna violazione del principio di legalità previsto in tema di sanzioni amministrative).
Cass. pen., sez. IV, 13.10.2010, n. 44895, in CED Cass. pen. 2010, rv 249063
Il sequestro preventivo del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato d’ebbrezza, dispo-sto prima dell’entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 (che ha mutato la natura giuridica della confisca prevista in tali casi, qualificandola come sanzione amministrativa accessoria), mantiene ferma la sua efficacia nel caso di infondatezza del ricorso in cassazione proposto dall’imputato.
Cass. pen., sez. IV, 14.10.2010, n. 41091, in Resp. civ. e prev. 2011, 2, 302
A seguito della legge n. 120/2010 e, in particolare, del richiamo all’art. 224 ter cod. strad., introdotto nell’art. 186, comma 2, lett. c), la confisca del veicolo prevista per il più grave reato di guida in stato di ebbrezza, è stata trasformata da sanzione penale a sanzione amministrativa accessoria, ma deve essere comunque applicata dal giudice, anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della novella, pur in assenza di disciplina transitoria, in applicazione dell’art. 2, comma 4, c.p., perché la successione di leggi non ha comportato alcuna depenalizzazione del reato e la nuova sanzione amministrativa risulta omogenea e di fatto indistinguibile da quella penale, dovendosi pertanto ravvisare continuità tra le due sanzioni accessorie, mentre in relazione alle procedure incidentali pendenti in tema di sequestro preventivo deve ritenersi che il principio della perpetuatio iurisdictionis e le maggiori garanzie offerte dalla procedura penale, consentano alla S.C. adita di esaurire l’iter e quindi pronunziarsi.
In senso conforme Cass. pen., 4.11.2010, n. 40523; in senso contrario limitatamente alla permanenza della giurisdizione penale riguardo alle procedure pendenti Cass. pen., 21.9.2010, n. 38561
Trib. Pisa 15.10.2010, in Resp. civ. e prev. 2011, 2, 306
A seguito della legge n. 120/2010 e, in particolare, del richiamo all’art. 224 ter cod. str., introdotto nell’art. 186, comma 2, lett. c), la confisca del veicolo prevista per il più grave reato di guida in stato di ebbrezza, è stata trasformata da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa accessoria, con la conseguenza che può essere disposta solo dal Prefetto, al quale la sentenza di condanna deve essere comunicata, e che deve essere revocato il sequestro preventivo del veicolo, in precedenza disposto a norma dell’art. 321, comma 2, c.p.p., salva la possibilità per l’autorità amministrativa competente di disporre un sequestro amministrativo, in base alle nuove norme.
In senso conforme Trib. Roma, Sez. riesame, 16 settembre 2010; in senso contrario riguardo alla necessità di disporre la revoca del sequestro Cass. pen., 4 novembre 2010, n. 40523; Cass. pen., 21 settembre 2010, n. 38561.
Cass. pen., sez. IV, 4.11.2010, n. 40523, in CED Cass. pen. 2010, rv 248858
La confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza ha assunto, a seguito delle modifiche apportate all’art. 186 cod. strada dalla legge n. 120 del 2010, natura di sanzione amministrativa accessoria.
Dottrina
Per una disamina completa dell’excursus storico della materia, le fonti dottrinali sono eviden-temente moltissime.
− BENINI-DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, Celt Casa Editrice La Tri-buna, 2009;
− MEREU, «L’accertamento dello stato di ebbrezza tra vecchie e nuove incertezze interpretative», in Resp. Civ. e prev., 2008, 7-8, 1506
− MORELLI, «La guida in stato di ebbrezza alla luce della recente evoluzione normativa e giurisprudenzia-le», in www.altalex.it del 3 marzo 2009
− PISTORELLI, «La confisca del veicolo in caso di rifiuto dei test alcolimetrici tra interpretazioni giurispru-denziali ed innovazioni legislative», in Cass. pen., 2011, 1,57
Conclusioni
Per quanto attiene al merito della questione, il legale dovrà approfondire con il cliente gli aspetti fattuali che possano convincere il giudice che Tizio non ha simulato l’espirazione, e quindi non si è di fatto rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, ma realmente non è stato in grado di fornire risultati idonei all’accertamento del suo eventuale stato di ebbrezza.
Quanto al parere più immediato, concernente le possibilità di riavere l’automobile sequestra-ta, il legale dovrà prospettare l’alternativa tra il rimedio dell’istanza al Pm e del riesame avanti al Tribunale della Libertà, facendo però presente che − allo stato − sono invero scarse le ciance di esito favorevole.
La giurisprudenza di legittimità prevalente si è dapprima orientata nel senso di riconoscere alla confisca del veicolo natura di misura di sicurezza patrimoniale, in ragione dell’espresso riferimento all’art. 240 comma 2 c.p. (Cass., sez. IV, 27.1. 2009 n. 9986, rv 243297; sez. IV, 4.6.2009, rv 244977; sez. IV 19.1.2010, n. 12405, rv 246801).
Svolgimento del parere per esteso
Tizio riferisce di essere stato, nel maggio 2010, sottoposto a test alcoli metrico ma, poiché non è riuscito a soffiare in modo idoneo alle rilevazioni dell’eventuale stato di ebbrezza, è stato denunciato per rifiuto e gli è stata sequestrata la macchina.
Alla fattispecie è nel merito applicabile la disciplina della guida in stato di ebbrezza introdotta nel 2009, che ha ripristinato il reato di rifiuto (depenalizzato invece nel 2007), tenuto conto anche delle importanti sentenze del 2010 nonché della successiva Novella.
Il punto cruciale appare riferibile al sequestro e alla confisca, entrambi applicabili anche alla ipotesi di reato del rifiuto. Inizialmente tale confisca è stata considerata dalla Giurisprudenza come misura di sicurezza, col risultato di essere ritenuta ammissibile anche in relazione a violazioni consumate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 92/2008. Le misure di sicurezza, infatti, sono sottratte al principio costituzionale di irretroattività della legge penale, e ad esse va invece richiamato il dettato dell’art. 200, comma 1, c.p., per cui sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
Ma quest’ultima qualificazione ha suscitato non pochi dubbi di legittimità, atteso che la con-fisca del veicolo, fin dalla sua introduzione, ha mostrato contenuto più tipicamente puniti-vo piuttosto che cautelare, non potendosi seriamente sostenere che l’espropriazione potesse prevenire la commissione di nuovi reati. Non per nulla, sul punto è scesa la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale nel 2010.
Prima della Consulta, però, con altra fondamentale pronuncia in materia, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione, che hanno sostenuto come il richiamo all’art. 240 c.p. non fosse significativo dell’attribuzione alla confisca della natura di misura di sicurezza, bensì della volontà del legislatore di renderla obbligatoria.
Così infatti si esprimono: «Risulta (...) chiaro che il richiamo all’art. 240 comma 2 c.p., operato dall’art. 186, comma 2, cds, sia stato effettuato esclusivamente per affermare la natura obbli-gatoria della sanzione della confisca del veicolo da tale norma prevista, e non qualificare tale sanzione come una misura di sicurezza patrimoniale in senso tecnico».
Inoltre hanno ritenuto che, malgrado la diversa formulazione (manca infatti il richiamo all’art. 240 c.p.) anche nel caso di rifiuto di sottoporsi all’esame (art. 186, comma 7) la prevista confi-sca abbia la medesima natura di sanzione penale accessoria obbligatoria.
Ne consegue che detta sanzione è certamente soggetto al divieto di applicazione retroattiva, ma è comunque obbligatoria.
Dal canto suo, la Corte Costituzionale, investita del problema relativo alla possibilità di appli-care retroattivamente (con riferimento all’art. 200, comma 1, c.p.) la confisca del veicolo nel caso in cui l’art. 186 − nella formulazione conseguente alla modifiche intervenute in precedenza la consenta in considerazione della sua natura di misura di sicurezza − ha anzitutto ritenuto che non fosse risolvibile in via interpretativa il problema con l’affermazione della non retroattività della confisca. Il giudice delle leggi ha poi richiamato la giurisprudenza della medesima Corte che aveva affermato come la confisca potesse assumere, in relazione alle varie ipotesi previste da diverse leggi, natura diversa (pena o misura di sicurezza) a seconda delle finalità perseguite (reazione a reato commesso o salvaguardia di esigenze attinenti alla pericolosità della persona). La Corte ha poi considerato che dovesse essere ritenuta la natura sanzionatoria della confisca del veicolo nel caso previsto dall’art. 186 e che, per evitare il rischio di applicazione
retroat-tiva della norma, fosse sufficiente eliminare il richiamo all’art. 240 c.p. contenuto nell’art. 186. Il fatto ascritto a Tizio risale al maggio 2010, ma trovasi ancora sub judice ai nostri giorni, ergo va considerato che il quadro normativo è però nuovamente mutato con l’entrata in vigore del-la legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha innovato del-la precedente disciplina del codice deldel-la strada in relazione alle sanzioni accessorie.
In particolare, per quanto riguarda la confisca del veicolo appartenente alla persona a cui sia addebitato il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’art. 33 comma 1 legge n. 120 ha modificato l’art. 186, comma 2, lett. c) inserendo un ultimo pe-riodo che contiene la previsione che,ai fini del sequestro (disciplinato dalla medesima norma che prevede anche al confisca del veicolo) si applichino le disposizione di cui all’art. 224 ter. Quest’ultima disposizione qualifica espressamente la confisca come sanzione amministrativa accessoria e prevede che, nelle ipotesi di reato cui consegue tale sanzione (quindi non solo gli artt. 186 e 187, ma anche l’art. 9 ter in tema di divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) l’agente o l’organo accertatore procedano al sequestro ai sensi dell’art. 213 cod. strad. La giurisprudenza successiva alla legge n. 120 del 2010 ha risentito della suddetta nuova qua-lifica di sanzione amministrativa accessoria, attribuita dall’art. 224 ter cod. strad. (introdotto con la legge in esame) e ne ha tratto effetti assai rilevanti sulla possibilità di disporre il seque-stro preventivo del veicolo.
Si sostiene infatti che il sequestro in parola non sia consentito se disposto ai fini dell’applica-zione della confisca del bene (art. 321, comma 2, c.p.p.): in questo caso si fuoriesce palesemen-te dall’ambito di applicazione della misura caupalesemen-telare reale, essendo evidenpalesemen-te che la confisca cui fa riferimento la norma processuale è quella avente natura penale mentre la confisca, pur conservando il carattere di obbligatorietà, ha assunto oggi natura di sanzione amministrativa; con la conseguenza che il sequestro preventivo penale non potrà più essere disposto nel caso di confisca obbligatoria.
Se invece il sequestro preventivo venne disposto perché la libera disponibilità del veicolo può agevolare la commissione di altri reati (art. 321, comma 1, c.p.p.), il sequestro preventivo conserverà il suo attuale ambito di applicazione, fermo restando che la confisca, ancorché di-sposta dal giudice penale, non muterà la sua natura amministrativa (Cass., sez. I, 13.10.2010, n. 44895).
Il problema di maggior complessità è però quello che riguarda il diritto intertemporale in mancanza di norme transitorie contenute nella nuova legge.
In particolare occorre verificare quale sia la sorte dei sequestri preventivi disposti anterior-mente all’entrata in vigore della nuova disciplina, fermo restando che per il periodo successivo non potrà più essere disposto il sequestro preventivo penale nel caso di confisca obbligatoria, ma solo sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 1, c.p.p.
Sul punto la Cassazione ha seguito diversi indirizzi, pur all’interno della medesima sezione: a) una corrente interpretativa, rappresentata per cominciare dalla sentenza n. 40523 del 4.11.2009, Gibellini, ha affermato l’orientamento per cui il sequestro preventivo, anterior-mente disposto, mantiene ferma la sua efficacia se, pur disposto nell’egida di una norma pre-vigente, risponde anche ai requisiti di quella intervenuta.
La Cassazione (con la sent. n. 40523) fornisce la seguente motivazione: «Va intanto premes-so che la situazione creatasi all’indomani della modifica legislativa, che ci interessa, è diversa rispetto a quella di cui si erano occupate le Sezioni Unite con sentenza 16.3.1994 n. 7394,
quando si erano occupate di un’ipotesi di trasformazione di un illecito penale in illecito amministrativo.
Nella materia della guida in stato di ebbrezza non è intervenuta una depenalizzazione, bensì il solo mutamento della sanzione accessoria, che da penale è riqualificata amministrativa, dal che non risulta richiamabile nell’apparato sanzionatorio contemplato dall’art. 17 c.p.
In siffatto contesto deve ritenersi, per il principio del favor rei, applicabile la nuova disciplina di tale sanzione accessoria, posto che il trattamento amministrativo sarebbe, per definizione, più favorevole all’imputato rispetto a quello penale».
Si impone quindi al giudice di valutare ora se l’atto compiuto sia, anzitutto, rispondente alle regole sostanziali e procedimentali vigenti all’epoca e, successivamente, se sia conforme anche ai requisiti sostanziali, di natura amministrativa, richiesti allo stato per procedere a sequestro e confisca amministrativi.
La novella non ha abrogato l’istituto del sequestro prodromico alla confisca, ma ne ha modi-ficato la qualificazione giuridica. Secondo il principio tempus regit actum, il sequestro − per essere dapprincipio ritenuto lecito − deve essere stato disposto secondo le regole vigenti al momento, e la misura resta valida, imponendosi al giudice di valutare ora se l’atto compiuto sia conforme anche ai requisiti sostanziali di natura amministrativa allo stato richiesti.
Il principio così espresso è noto come perpetuatio jurisdictionis: compete al giudice penale (anche alla Cassazione) valutare la legittimità del sequestro sotto il profilo amministrativo, accertamento coincidente con quello, in precedenza attribuitogli, di verificare l’esistenza del fumus commissi delicti e dunque l’esistenza di una guida compiuta nelle condizioni previste dagli artt. 186 comma 2 lett. c) e 187 cod. strad.
In mancanza di norme transitorie, il venir meno della natura penale della confisca comporta l’applicazione dell’art. 2 comma 4 c.p., con la conseguenza che nei casi di consumazione del reato avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova legge, si applicherà la nuova e più favorevole disciplina, che ha trasformato la sanzione penale in una a carattere amministrativo (Cass., sez. I, 22.9.2010, n. 38570).
In particolare, devono essere valorizzate quelle decisioni che rigettano i ricorsi quando i pre-detti, appuntandosi contro sequestri finalizzati alla confisca, svolgano doglianze in merito ai soli presupposti di questa e non affrontino, come ora invece necessario, le tematiche di cui all’art. 321 comma 1 c.p.p. (v. la n. 44895/10).
Al contrario, quando il ricorrente − per esempio − lamenti il carattere manifestamente ap-parente della prognosi di pericolosità, addotto a sostegno della cautela, oppure sostenga che “il pericolo di perpetuazione delle conseguenze del reato” si appalesi meramente sussidiario e riempitivo nonché fondato su una motivazione sostanzialmente insufficiente e meramen-te tralaticia dell’enunciato normativo e rappresenti, in conclusione, una mera supposizione, la Cassazione (e prima d’essa il Tribunale del Riesame) potrà accogliere il ricorso (Cass. n. 38570/2010) rimettendo in termini l’imputato per formulare opposizione davanti all’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 205 cod. strad. richiamato espressamente dall’art. 224, comma 5, cod. strad.
Quanto appena sostenuto varrà in particolare nelle ipotesi di veicolo in comproprietà: in una vicenda giudiziaria sul punto, infatti, la Cassazione è tornata a ribadire che oggi, sulla scorta delle disposizioni introdotte dalla legge n. 120 del 2010, il giudice penale non può più procedere al sequestro preventivo dell’automobile in vista della confisca, competenza questa oggi affidata
all’autorità amministrativa. Il presupposto legittimante il sequestro ora non è più da rinvenire nell’art. 321, comma 2, c.p.p. e il giudice penale ora difetta di giurisdizione in merito. Il vincolo reale non può automaticamente caducarsi, se disposto nell’osservanza delle norme procedurali vigenti al momento della sua imposizione: va in tal caso assicurato il diritto dell’in-teressato al vaglio nella sede amministrativa cui la legge ha attribuito competenza esclusiva, il che comporta anche il diritto alla notifica di copia della sentenza (se di Cassazione) o ordi-nanza (se del Riesame) ai fini di un’eventuale opposizione ex art. 205 c. strad. (Cass., sez. I,