3.6 L’ART 2 COMMA 2: I CASI DI DISAPPLICAZIONE DEL COMMA 1 164
3.6.1 Le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da
rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
Si tratta senza dubbio del caso di esclusione più rilevante, anche dal punto di vista delle implicazioni sistematiche.
In buona sostanza, con tale previsione, il legislatore delegato autorizza l’autonomia collettiva a selezionare e tipizzare rapporti ai quali pur in presenza dei requisiti di cui al comma 1, non si applicherà la disciplina del lavoro subordinato.
252 Pessi R., Op. Ult cit, p. 15/16.
Precisiamo subito che, ovviamente, tale potere di regolazione in materia è limitato ai casi in cui sussistano meramente i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 2 e non impedisce al giudice di verificare la sussistenza dei requisiti della subordinazione e di convertire il
rapporto in lavoro subordinato253.
Anche nei limiti sopra precisati la previsione ha sollevato dubbi di compatibilità con il principio della indisponibilità del tipo lavoro
subordinato affermato dalla Corte Costituzionale254.
Per tale principio «non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato»
Per quanto in dottrina è stato sostenuto anche il contrario255, sembra
che la questione costituisca un solido argomento a favore della tesi opposta a quelle per cui l’art. 2, comma 1 incide sulla fattispecie della subordinazione.
253 La precisazione è stata fatta propria anche dalla già citata Circolare Ministeriale 3/2016: “…anche rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove tuttavia non sarà sufficiente verificare una etero-‐ organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-‐direzione ai sensi dell'art. 2094 C.c. Ciò in virtù di quanto espressamente previsto dalla giurisprudenza in ordine alia "indisponibilità della tipologia contrattuale" (v.
ad es. Corte Cost. sent. n. 121/1993 e n. 115/1994) e in ragione del fatto
che le stesse costituiscono delle eccezioni all' applicazione del solo regime di cui al comma 1 dell'art. 2”
254 Corte Cost., 29 marzo 1993, n. 121, in Foro.it., 1993, I, c. 2432 e ss.; Corte Cost., 31 marzo 1994, n. 115, in Foro.it., 1994, I, c. 2656 e ss.
255 Novella M., Subordinazione, eterorganizzazione. Collaborazioni
Infatti soltanto la subordinazione fissata dall’art. 2094 c.c. stabilirebbe i confini del campo di applicazione delle tutele di rango costituzionale intoccabili dal legislatore e a fortiori dall’autonomia contrattuale, individuale e collettiva. Per contro, i confini stabiliti dall’art. 2, comma 1, sarebbero mobili e aperti alle modifiche
legislative256
La più autorevole dottrina ha osservato che con tale previsione il decreto delegato “estende il rinvio alla contrattazione alla generalità delle possibili collaborazioni e dà solo l’indicazione che tale contrattazione non può essere generica, ma deve prevedere per tali figure una disciplina specifica, legata alle particolari esperienze del settore. Si tratta di un vincolo di scopo che conferma una tendenza alla funzionalizzazione di questa contrattazione per delega e che sul piano pratico può orientare i sindacati tradizionali a dar vita a una contrattazione specializzata per i vari tipi di collaborazioni”257 .
Il rinvio è limitato ai contratti stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi per cui, in difetto, non può
scattare l’esenzione dalla applicazione del comma 1, art. 2258.
Ai fini della validità dell’esclusione andrà inoltre verificata in concreto la sussistenza delle «particolari esigenze produttive ed organizzative del settore» ed al contempo l’esistenza di un adeguato
256 Per tutti si veda Razzolini O., op. ult. Cit., p. 22. 257 Treu T. Op. ult. Cit.
258 Si veda, in proposito, la risposta all’interpello n. 27/2015 da parte del Ministero del lavoro in data 15 dicembre 2015, il quale ha precisato che «a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, ancorché disciplinati da un contratto collettivo (evidentemente privo dei requisiti in questione), si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato»
regolamento del trattamento sia economico, sia normativo.
L’esperienza precedente con la contrattazione relativa al settore dei Call Center ci insegna che spesso le particolari esigenze consistono nella crisi del settore e nel rischio che il datore di lavoro cessi l’attività o la trasferisca all’estero.
Questo tipo di contrattazione produce in genere forme di tutela di molto deteriori rispetto al trattamento previsto nell’ambito del lavoro subordinato, senza nemmeno lasciare adeguati spazi di autonomia al prestatore di lavoro.
Peraltro, nel settore dei call center259 sono già stati siglati accordi
ai sensi della nuova disciplina del D.lgs. n. 81, che, oltre ad individuare i criteri per la determinazione del trattamento economico, hanno individuato "nel progetto" il trattamento normativo di tali lavoratori.
D’altra parte, come osservato in precedenza, i mutati assetti legislativi potrebbero invece promuovere una contrattazione collettiva più improntata a coniugare le esigenze dell’autonomia con quelle dell’organizzazione del lavoro e rivelarsi particolarmente innovative e interessanti.
Piuttosto qualche perplessità può sorgere in relazione alla scarsa sindacalizzazione dei lavoratori autonomi e al sostanziale disinteresse per il settore da parte delle associazioni sindacali nazionali, per il che è giusto chiedersi quale associazione sindacale possa realmente
considerarsi rappresentativa della categoria260.
259 Accordo tra Assocall e Ugl Terziario del 6 luglio 2015. Accordo del 5 novembre 2015, di aggiornamento del Protocollo d’intesa del 3 dicembre 2012, stipulato tra Unirec, Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs.
260 Nidil-‐Cgil e Uiltemp hanno sottoscritto, unitamente alle organizzazioni non governative AOI e LINK 2007, un accordo volto ad aggiornare quello precedente sottoscritto il 24 marzo 2013 anche da parte di Felsa Cisl, in tema di collaborazioni a progetto con la finalità di permettere la estensione della operatività del primo accordo e delle tutele stabilite dal decreto legislativo n. 276 del 2003 a seguito della abrogazione delle disposizioni in
Per certi versi c’è da rimpiangere la scelta originaria fatta nello schema del decreto delegato (e poi modificata in sede di redazione del testo definitivo) di riservare la contrattazione al livello confederale
delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative261.
3.6.2 Le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni