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Le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da

3.6   L’ART 2 COMMA 2: I CASI DI DISAPPLICAZIONE DEL COMMA 1 164

3.6.1   Le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da

rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

Si tratta senza dubbio del caso di esclusione più rilevante, anche dal punto di vista delle implicazioni sistematiche.

In buona sostanza, con tale previsione, il legislatore delegato autorizza l’autonomia collettiva a selezionare e tipizzare rapporti ai quali pur in presenza dei requisiti di cui al comma 1, non si applicherà la disciplina del lavoro subordinato.

                                                                                                                          252  Pessi  R.,  Op.  Ult  cit,  p.  15/16.  

Precisiamo subito che, ovviamente, tale potere di regolazione in materia è limitato ai casi in cui sussistano meramente i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 2 e non impedisce al giudice di verificare la sussistenza dei requisiti della subordinazione e di convertire il

rapporto in lavoro subordinato253.

Anche nei limiti sopra precisati la previsione ha sollevato dubbi di compatibilità con il principio della indisponibilità del tipo lavoro

subordinato affermato dalla Corte Costituzionale254.

Per tale principio «non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato»

Per quanto in dottrina è stato sostenuto anche il contrario255, sembra

che la questione costituisca un solido argomento a favore della tesi opposta a quelle per cui l’art. 2, comma 1 incide sulla fattispecie della subordinazione.

                                                                                                                         

253     La   precisazione   è   stata   fatta   propria   anche   dalla   già   citata   Circolare   Ministeriale   3/2016:   “…anche   rispetto   a   tali   collaborazioni   rimane   astrattamente   ipotizzabile   la   qualificazione   del   rapporto   in   termini   di   subordinazione,  laddove  tuttavia  non  sarà  sufficiente  verificare  una  etero-­‐ organizzazione   del   lavoro   ma   una   vera   e   propria   etero-­‐direzione   ai   sensi   dell'art.   2094   C.c.   Ciò   in   virtù   di   quanto   espressamente   previsto   dalla   giurisprudenza  in  ordine  alia  "indisponibilità  della  tipologia  contrattuale"  (v.  

ad  es.  Corte  Cost.  sent.  n.  121/1993  e  n.  115/1994)  e  in  ragione  del  fatto  

che  le  stesse  costituiscono  delle  eccezioni  all'  applicazione  del  solo  regime   di  cui  al  comma  1  dell'art.  2”  

254  Corte  Cost.,  29  marzo  1993,  n.  121,  in  Foro.it.,  1993,  I,  c.  2432  e  ss.;  Corte   Cost.,  31  marzo  1994,  n.  115,  in  Foro.it.,  1994,  I,  c.  2656  e  ss.    

255  Novella   M.,   Subordinazione,   eterorganizzazione.   Collaborazioni  

Infatti soltanto la subordinazione fissata dall’art. 2094 c.c. stabilirebbe i confini del campo di applicazione delle tutele di rango costituzionale intoccabili dal legislatore e a fortiori dall’autonomia contrattuale, individuale e collettiva. Per contro, i confini stabiliti dall’art. 2, comma 1, sarebbero mobili e aperti alle modifiche

legislative256

La più autorevole dottrina ha osservato che con tale previsione il decreto delegato “estende il rinvio alla contrattazione alla generalità delle possibili collaborazioni e dà solo l’indicazione che tale contrattazione non può essere generica, ma deve prevedere per tali figure una disciplina specifica, legata alle particolari esperienze del settore. Si tratta di un vincolo di scopo che conferma una tendenza alla funzionalizzazione di questa contrattazione per delega e che sul piano pratico può orientare i sindacati tradizionali a dar vita a una contrattazione specializzata per i vari tipi di collaborazioni”257 .

Il rinvio è limitato ai contratti stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi per cui, in difetto, non può

scattare l’esenzione dalla applicazione del comma 1, art. 2258.

Ai fini della validità dell’esclusione andrà inoltre verificata in concreto la sussistenza delle «particolari esigenze produttive ed organizzative del settore» ed al contempo l’esistenza di un adeguato                                                                                                                          

256  Per  tutti  si  veda  Razzolini  O.,  op.  ult.  Cit.,  p.  22.   257  Treu  T.  Op.  ult.  Cit.  

258  Si  veda,  in  proposito,  la  risposta  all’interpello  n.  27/2015  da  parte  del   Ministero  del  lavoro  in  data  15  dicembre  2015,  il  quale  ha  precisato  che  «a   partire   dal   2016,   ai   rapporti   di   collaborazione   “che   si   concretano   in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente   personali,   continuative   e   le   cui   modalità   di   esecuzione   sono   organizzate   dal   committente   anche   con   riferimento   ai   tempi   e   al   luogo   di   lavoro”,   ancorché   disciplinati   da   un   contratto   collettivo   (evidentemente   privo   dei   requisiti   in   questione),   si   applicherà  la  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  subordinato»    

regolamento del trattamento sia economico, sia normativo.

L’esperienza precedente con la contrattazione relativa al settore dei Call Center ci insegna che spesso le particolari esigenze consistono nella crisi del settore e nel rischio che il datore di lavoro cessi l’attività o la trasferisca all’estero.

Questo tipo di contrattazione produce in genere forme di tutela di molto deteriori rispetto al trattamento previsto nell’ambito del lavoro subordinato, senza nemmeno lasciare adeguati spazi di autonomia al prestatore di lavoro.

Peraltro, nel settore dei call center259 sono già stati siglati accordi

ai sensi della nuova disciplina del D.lgs. n. 81, che, oltre ad individuare i criteri per la determinazione del trattamento economico, hanno individuato "nel progetto" il trattamento normativo di tali lavoratori.

D’altra parte, come osservato in precedenza, i mutati assetti legislativi potrebbero invece promuovere una contrattazione collettiva più improntata a coniugare le esigenze dell’autonomia con quelle dell’organizzazione del lavoro e rivelarsi particolarmente innovative e interessanti.

Piuttosto qualche perplessità può sorgere in relazione alla scarsa sindacalizzazione dei lavoratori autonomi e al sostanziale disinteresse per il settore da parte delle associazioni sindacali nazionali, per il che è giusto chiedersi quale associazione sindacale possa realmente

considerarsi rappresentativa della categoria260.

                                                                                                                         

259  Accordo   tra   Assocall   e   Ugl   Terziario   del   6   luglio   2015.   Accordo   del   5   novembre  2015,  di  aggiornamento  del  Protocollo  d’intesa  del  3  dicembre   2012,  stipulato  tra  Unirec,  Fisascat  Cisl,  Filcams  Cgil,  Uiltucs.    

260  Nidil-­‐Cgil  e  Uiltemp  hanno  sottoscritto,  unitamente  alle  organizzazioni   non  governative  AOI  e  LINK  2007,  un  accordo  volto  ad  aggiornare  quello   precedente   sottoscritto   il   24   marzo   2013   anche   da   parte   di   Felsa   Cisl,   in   tema  di  collaborazioni  a  progetto  con  la  finalità  di  permettere  la  estensione   della   operatività   del   primo   accordo   e   delle   tutele   stabilite   dal   decreto   legislativo  n.  276  del  2003  a  seguito  della  abrogazione  delle  disposizioni  in  

Per certi versi c’è da rimpiangere la scelta originaria fatta nello schema del decreto delegato (e poi modificata in sede di redazione del testo definitivo) di riservare la contrattazione al livello confederale

delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative261.

3.6.2 Le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni