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La durata determinata o determinabile 75

2.5   LA FORMA TIPICA A PROGETTO, PROGRAMMA O FASE DI ESSO 70

2.5.3.   La durata determinata o determinabile 75

Altro elemento che il contratto a progetto deve contenere è l’indicazione della durata, determinata o determinabile della

                                                                                                                          86  Lav.  giur.  2006,  3,  273  

prestazione di lavoro.

Una delle maggiori novità della Riforma del 2003 è infatti e senza dubbio l’esclusione della possibilità di stipulare collaborazioni a tempo indeterminato.

L’art. 62 lett. A, prevede infatti per la nuova tipologia contrattuale “l’indicazione della durata, determinata o determinabile della prestazione di lavoro”.

Anche l’art. 6688 della riforma in questione, al comma 2, nel

regolare i diritti del collaboratore a progetto in caso di malattia e infortunio, contempla esclusivamente l’ipotesi della durata “determinata o determinabile” del rapporto, evidentemente reputandosi inammissibile un’alternativa a tempo indeterminato.

Probabilmente il legislatore del 2003 con tale cambiamento ha voluto conferire un carattere di maggiore concretezza al progetto, e soprattutto al risultato da raggiungere, in quanto, dopo la riforma, viene richiesto alle parti non solo di specificare il contenuto dell’incarico, ma anche di prevedere all’atto pratico come lo stesso si svolgerà per pattuire in maniera più precisa la durata del contratto.

Il termine in questione è da considerare elemento essenziale e caratterizzante della fattispecie, classificato come “termine di adempimento” ossia termine entro il quale deve essere raggiunto il risultato della prestazione.

                                                                                                                         

88  Recita   il   secondo   comma   dell’art.   66,   sotto   la   rubrica:   “Altri   diritti   del  

collaboratore   a   progetto”   che   “salva   diversa   previsione   del   contratto   individuale,  in  caso  di  malattia,  infortunio  la  sospensione  del  rapporto  non   comporta   una   proroga   della   durata   del   contratto,   che   si   estingue   alla   scadenza.   Il   committente   può   comunque   recedere   dal   contratto   se   la   sospensione  si  protrae  per  un  periodo  superiore  ad  un  sesto  della  durata   stabilita   nel   contratto,   quando   essa   sia   determinata,   ovvero   superiore   a   trenta  giorni  per  i  contratti  di  durata  determinabile”.  

Ciò ci porta ad analizzare quali possano essere le conseguenze dell’eventualità in cui le parti omettano di indicare una data per l’adempimento

Sicuramente, non trattandosi di un elemento accessorio della fattispecie contrattuale, non può essere possibile applicare l’art.1183

c.c. 89, ossia la norma posta nell’ipotesi di mancata indicazione del

termine da parte dei contraenti di una obbligazione; nel nostro caso il giudice non potrebbe sostituirsi alla volontà delle parti nella

determinazione degli elementi essenziali del contratto in esame.90

                                                                                                                         

89  Recita  l’art.  1183  c.c.  sotto  la  rubrica  “Tempo  dell’adempimento”,  che  “se  

non   è   determinato   il   tempo   in   cui   la   prestazione   deve   essere   eseguita,   il   creditore  può  esigerla  immediatamente.  Qualora  tuttavia,  in  virtù  degli  usi   o   per   la   natura   della   prestazione   ovvero   per   il   modo   o   il   luogo   dell’esecuzione,  sia  necessario  un  termine,  questo,  in  mancanza  di  accordo   delle  parti,  è  stabilito  dal  giudice.  Se  il  termine  per  l’adempimento  è  rimesso   alla  volontà  del  debitore,  spetta  ugualmente  al  giudice  di  stabilirlo  secondo   le  circostanze;  se  è  rimesso  alla  volontà  del  creditore,  il  termine  può  essere   fissato  su  istanza  del  debitore  che  intenda  liberarsi”  

90  A  questo  proposito  possiamo  notare  come  un  problema  analogo  si  sia  già   presentato   per   altre   fattispecie   in   cui   il   termine   sia   da   considerarsi   parimenti  elemento  essenziale,  citando  la  sentenza  della  Suprema  Corte  di   Cassazione  in  materia  del  mutuo,  n.  1624  del  23/06/1964,  chiarendo  che   “in  tema  di  adempimento  delle  obbligazioni,  a  norma  dell’art.  1183,  primo  

comma   seconda   ipotesi   c.c.,   nel   caso   in   cui,   non   essendo   determinato   il   tempo  in  cui  la  prestazione  deve  essere  eseguita,  sia  necessario  un  termine   in   virtù   degli   usi   o   per   la   natura   della   prestazione,   ovvero   per   il   luogo   dell’esecuzione,   detto   termine,   in   mancanza   di   accordo   delle   parti,   è   stabilito  dal  giudice.  Se  Trattasi  di  rapporto(  quale  nella  specie  il  mutuo)  in   cui   la   determinazione   temporale   assurge   ad   elemento   essenziale   o   insostituibile   (essenzialità   strutturale),   nel   senso   che,   se   esso   non   fosse   stabilito  non  si  avrebbe  quel  tipo  di  contratto,  in  tale  ipotesi,  la  sentenza  del   giudice  non  serve  a  determinare,  con  una  sentenza  costitutiva,  un  elemento   di  cui  il  contratto  manca,  ma  non  può  avere  per  oggetto  la  ricerca  di  una   volontà   non   espressa   dalle   parti   circa   un   termine   implicito,   da   accertarsi   avuto   riguardo   alle   circostanze   o   alla   natura   delle   prestazioni   ecc.   In   tali  

La presenza dell’elemento della durata determinata o determinabile non è di per sé sufficiente ad annoverare il contratto di lavoro a progetto tra i contratti di durata. Sembra infatti che l’indicazione di tale durata ha il significato di un termine massimo di scadenza posto a

favore del prestatore.

Il termine della collaborazione potrà essere dunque rappresentato dall’indicazione di una data (termine certus an certus quando) ovvero dal verificarsi di un determinato evento (termine certus an incertus quando).

Non del tutto convincente è la visione di alcuni autori, i quali, individuando la novità di tale disposizione nel fatto che in un contratto di lavoro autonomo venga richiesta un’indicazione preventiva della durata della prestazione di lavoro, questa può essere determinata solo sulla base dell’orario di lavoro in cui si svolge o della sommatoria del

tempo impiegato a svolgerla91.

Tra l’altro questo giudizio è condiviso anche da una sentenza

amministrativa92, la quale precisa discutibilmente che “affermare che

l’orario di lavoro è irrilevante (ovviamente non in senso assoluto, né in vista della determinazione della retribuzione in fine spettante) non significa affatto che alle parti di un «contratto a progetto» sia precluso di accordarsi su una prestabilita misura temporale della prestazione, ritenuta necessaria ai fini dello specifico obiettivo contrattualmente

                                                                                                                         

ipotesi  la  pronuncia  del  giudice  ha  natura  di  semplice  accertamento”;  cfr.  

Cass.  Sent.  N.  4092  del  18  giugno  1986  

91  F.   Lunardon,   Lavoro   a   progetto   e   lavoro   occasionale,   in   F.   Carinci   (coordinato  da),  Commentario  al  d.  lgs,  10  settembre  2003,  n.  276,  Milano,   2004,  vol  IV,  Tipologie  contrattuali  a  progetto  e  occasionali,  p.  31  

92  Consiglio  di  Stato  3  aprile  2006,  n.  1743,  in  www.csmb.unimo.it;  Sul  punto   si  veda  anche  M.  Tiraboschi,  Accordi  liberi  per  l’orario,  nota  a  Consiglio  di  

individuato”.

Da ultimo, è opportuno dire che anche dopo la scadenza della durata contrattuale, come pure nel caso di raggiungimento anticipato del risultato, nulla vieti che le parti si accordino per proseguire il rapporto lavorativo con un ulteriore progetto. Inoltre in seguito alla decorrenza del termine può essere ammessa una proroga nel caso in cui sia necessario un altro periodo di tempo per portare a termine l’incarico conferito.

2.5.4. La specificazione del progetto o programma di lavoro o fasi