2.5 LA FORMA TIPICA A PROGETTO, PROGRAMMA O FASE DI ESSO 70
2.5.3. La durata determinata o determinabile 75
Altro elemento che il contratto a progetto deve contenere è l’indicazione della durata, determinata o determinabile della
86 Lav. giur. 2006, 3, 273
prestazione di lavoro.
Una delle maggiori novità della Riforma del 2003 è infatti e senza dubbio l’esclusione della possibilità di stipulare collaborazioni a tempo indeterminato.
L’art. 62 lett. A, prevede infatti per la nuova tipologia contrattuale “l’indicazione della durata, determinata o determinabile della prestazione di lavoro”.
Anche l’art. 6688 della riforma in questione, al comma 2, nel
regolare i diritti del collaboratore a progetto in caso di malattia e infortunio, contempla esclusivamente l’ipotesi della durata “determinata o determinabile” del rapporto, evidentemente reputandosi inammissibile un’alternativa a tempo indeterminato.
Probabilmente il legislatore del 2003 con tale cambiamento ha voluto conferire un carattere di maggiore concretezza al progetto, e soprattutto al risultato da raggiungere, in quanto, dopo la riforma, viene richiesto alle parti non solo di specificare il contenuto dell’incarico, ma anche di prevedere all’atto pratico come lo stesso si svolgerà per pattuire in maniera più precisa la durata del contratto.
Il termine in questione è da considerare elemento essenziale e caratterizzante della fattispecie, classificato come “termine di adempimento” ossia termine entro il quale deve essere raggiunto il risultato della prestazione.
88 Recita il secondo comma dell’art. 66, sotto la rubrica: “Altri diritti del
collaboratore a progetto” che “salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia, infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile”.
Ciò ci porta ad analizzare quali possano essere le conseguenze dell’eventualità in cui le parti omettano di indicare una data per l’adempimento
Sicuramente, non trattandosi di un elemento accessorio della fattispecie contrattuale, non può essere possibile applicare l’art.1183
c.c. 89, ossia la norma posta nell’ipotesi di mancata indicazione del
termine da parte dei contraenti di una obbligazione; nel nostro caso il giudice non potrebbe sostituirsi alla volontà delle parti nella
determinazione degli elementi essenziali del contratto in esame.90
89 Recita l’art. 1183 c.c. sotto la rubrica “Tempo dell’adempimento”, che “se
non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi”
90 A questo proposito possiamo notare come un problema analogo si sia già presentato per altre fattispecie in cui il termine sia da considerarsi parimenti elemento essenziale, citando la sentenza della Suprema Corte di Cassazione in materia del mutuo, n. 1624 del 23/06/1964, chiarendo che “in tema di adempimento delle obbligazioni, a norma dell’art. 1183, primo
comma seconda ipotesi c.c., nel caso in cui, non essendo determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, sia necessario un termine in virtù degli usi o per la natura della prestazione, ovvero per il luogo dell’esecuzione, detto termine, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se Trattasi di rapporto( quale nella specie il mutuo) in cui la determinazione temporale assurge ad elemento essenziale o insostituibile (essenzialità strutturale), nel senso che, se esso non fosse stabilito non si avrebbe quel tipo di contratto, in tale ipotesi, la sentenza del giudice non serve a determinare, con una sentenza costitutiva, un elemento di cui il contratto manca, ma non può avere per oggetto la ricerca di una volontà non espressa dalle parti circa un termine implicito, da accertarsi avuto riguardo alle circostanze o alla natura delle prestazioni ecc. In tali
La presenza dell’elemento della durata determinata o determinabile non è di per sé sufficiente ad annoverare il contratto di lavoro a progetto tra i contratti di durata. Sembra infatti che l’indicazione di tale durata ha il significato di un termine massimo di scadenza posto a
favore del prestatore.
Il termine della collaborazione potrà essere dunque rappresentato dall’indicazione di una data (termine certus an certus quando) ovvero dal verificarsi di un determinato evento (termine certus an incertus quando).
Non del tutto convincente è la visione di alcuni autori, i quali, individuando la novità di tale disposizione nel fatto che in un contratto di lavoro autonomo venga richiesta un’indicazione preventiva della durata della prestazione di lavoro, questa può essere determinata solo sulla base dell’orario di lavoro in cui si svolge o della sommatoria del
tempo impiegato a svolgerla91.
Tra l’altro questo giudizio è condiviso anche da una sentenza
amministrativa92, la quale precisa discutibilmente che “affermare che
l’orario di lavoro è irrilevante (ovviamente non in senso assoluto, né in vista della determinazione della retribuzione in fine spettante) non significa affatto che alle parti di un «contratto a progetto» sia precluso di accordarsi su una prestabilita misura temporale della prestazione, ritenuta necessaria ai fini dello specifico obiettivo contrattualmente
ipotesi la pronuncia del giudice ha natura di semplice accertamento”; cfr.
Cass. Sent. N. 4092 del 18 giugno 1986
91 F. Lunardon, Lavoro a progetto e lavoro occasionale, in F. Carinci (coordinato da), Commentario al d. lgs, 10 settembre 2003, n. 276, Milano, 2004, vol IV, Tipologie contrattuali a progetto e occasionali, p. 31
92 Consiglio di Stato 3 aprile 2006, n. 1743, in www.csmb.unimo.it; Sul punto si veda anche M. Tiraboschi, Accordi liberi per l’orario, nota a Consiglio di
individuato”.
Da ultimo, è opportuno dire che anche dopo la scadenza della durata contrattuale, come pure nel caso di raggiungimento anticipato del risultato, nulla vieti che le parti si accordino per proseguire il rapporto lavorativo con un ulteriore progetto. Inoltre in seguito alla decorrenza del termine può essere ammessa una proroga nel caso in cui sia necessario un altro periodo di tempo per portare a termine l’incarico conferito.
2.5.4. La specificazione del progetto o programma di lavoro o fasi