• Non ci sono risultati.

L’AREA DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE COME

CONTINUATIVE COME “CATEGORIA APERTA” E IN DIFETTO DI UNA DISCIPLINA SOSTANZIALE COMUNE SALVO ALCUNE ECCEZIONI

 

In assenza di statuizioni di carattere sostanziale, non si può non concordare con l’opinione che nelle collaborazioni coordinate e continuative vede rappresentata più “una figura indicativa” ovvero un

                                                                                                                         

agire   per   il   pagamento   del   compenso;   il   collaboratore   potrà   al   massimo   ripetere  le  anticipazioni  effettuate  per  conto  del  committente.  

“modello aperto” che “una fattispecie negoziale tipica”40.

Parimenti, l’espressione “lavoro parasubordinato è indicativa di una serie di rapporti, aventi ad oggetto prestazioni di lavoro, che conservano la loro specifica disciplina sostanziale oltre a ricevere una regolamentazione supplementare, di tipo garantista, che ha il momento culminante nella tutela processuale coincidente con quella prevista per i lavoratori dipendenti.

Per quanto in più occasioni si è tentato di estendere a tale area le tutele del rapporto di lavoro subordinato i risultati sono stati molto limitati.

La stessa legge sul processo del lavoro ha esteso ai rapporti de quo la norma di natura sostanziale di cui all’art. 429 c.p.c. concernente il diritto al risarcimento del danno da svalutazione monetaria con la

maggiorazione per gli interessi di mora sulle somme rivalutate41.

Un certo contrasto giurisprudenziale si è invece registrato negli anni ‘80 e ‘90 relativamente all’applicabilità dell’art. 2113 c.c.,

relativo al regime di invalidità delle rinunzie e transazioni42.

La Giurisprudenza ha inteso applicare a tale tipologia contrattuale il regime speciale in materia di prescrizione e la tutela delle prestazioni di fatto contemplata nell’art. 2126 c.c.

                                                                                                                         

40  Cfr.  F.  Lunardon.,  Lavoro  a  progetto  e  lavoro  occasionale  in  Commentario  

al  Dlgs.  10  settembre  2003,  276,  Ipsoa  2004.  

41Cfr.  Corte  Cost.,  10  maggio  1978,  n.  65,  Foro.IT.  1978,  dove  si  argomenta   per  l’assimilazione  al  lavoro  subordinato  –  in  vista  del  vantaggio  stabilito   dall’art.  429,  c.  3,  c.p.c.  dei  soli  rapporti  di  lavoro  autonomo  attuati  con  una   prestazione  d’opera  continuativa,  coordinata  e  prevalentemente  personale   (e  non  già  di  tutti  i  rapporti  di  lavoro  autonomo  restanti,  rispetto  a  cui,  di   conseguenza,  è  legittimamente  negata  la  rivalutazione  del  credito.  Si  veda   pure.  Cass.  8838/1992.  

42  Cfr.   in   senso   favorevole   Cass.   4872/1996   e   in   segno   contrario   Cass.   2426/1995.  

Per quanto riguarda le norme sostanziali dell’apparato garantistico del lavoro subordinato non espressamente richiamate, la giurisprudenza prevalente tende ad escluderne l’applicabilità, affermando che l’estensione del rito speciale del lavoro ai rapporti di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. non implica anche l’estensione ad essi di tutti gli istituti sostanziali propri del rapporto di lavoro subordinato, ma solo di quelli previsti espressamente dallo stesso testo della l. n.

533.43

Così è costante l’orientamento che esclude l’applicabilità dell’art.

36 Cost. 44, della presunzione di onerosità propria del lavoro

subordinato, dell’art. 2103 c.c., dell’art. 2751 bis c.c., n.1, relativo al privilegio per le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai lavoratori subordinati, dell’art. 2948 c.c., n. 4, in relazione alla prescrizione, dell’art. 2116 c.c. sull’automatismo delle prestazioni previdenziali, dell’art. 21 n. 604/1966 sulla forma scritta del licenziamento, della disciplina limitativa dei rapporti a termine

introdotta con la l. n. 230/1962.45

Alcune decisioni apparentemente sono sembrate di segno opposto, come ad esempio, quelle che hanno ritenuto applicabile all’agente

l’istituto del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.46

Ma in realtà si tratta di applicazione non tanto di istituti propri del rapporto di lavoro subordinato, ma di principi generali comuni a tutti i casi di recesso da rapporti contrattuali di durata. Parimenti non può                                                                                                                          

43  Cass.  21Marzo  1996,  n.  2420,  NGL,  1996,  506;  Cass.  2Marzo  1995  n.  2426,   NGL,  1995,  629;  Cass.  20  agosto  1982  n.  5446.  

44  Cass.  26  luglio  1990,  7543,  DPL,  1991,  62;  Cass.  11Maggio  1991,  n.5291,   DPL,  1991,  1887  

45  Cass.  29  Maggio  1976,  n.  1939  

46  Cass.   14   aprile   1975,   n.   1340;   Cass.   30   gennaio   1989,   n.   57;   Cass.   27   febbraio  1989,  n.  107;  Cass.  6  Aprile  1990,  n.  2879.  

essere considerata espressione di un generale principio di applicabilità delle norme sul rapporto di lavoro subordinato la decisione che ha riconosciuto ai medici convenzionati con l’I.n.a.m. il diritto di

sciopero 47, in quanto tale sentenza di basa su di una più ampia

ricostruzione del concetto di controversia collettiva e di attività sindacale rispetto a quelle tradizionali.

Del resto, in relazione all’astensione dell’attività difensiva da parte

degli avvocati, la Corte Costituzionale48 ha precisato che la protesta

collettiva di lavoratori autonomi non può comunque configurarsi come esercizio del diritto di sciopero e quindi non ricade sotto la specifica protezione dell’art. 40 Cost., anche se essa rientra nella più estesa area connessa alla libertà di associazione e attività sindacale.

Maggiori perplessità ci sono a proposito dell’applicabilità dell’art. 2126 c.c. in ordine al riconoscimento dei rapporti lavorativi di fatto pure in presenza di un contratto non valido. Prima della sentenza delle S.U. del 1987, alcune pronunce si erano espresse in senso favorevole, ritenendo la norma applicabile a tutti i rapporti vicini all’area della subordinazione, anche in base all’art. 35 Cost. che tutela il lavoro in tutte le sue forme e non può essere circoscritto al solo lavoro

subordinato in senso stretto49.

Una posizione intermedia era quella di una isolata sentenza della Cassazione che ha ritenuto applicabile la norma in questione ai soli rapporti parasubordinati che non comportino l’esercizio di una professione intellettuale per la quale è necessaria l’iscrizione in

                                                                                                                         

47  Cass.  29  giugno  1978,  n.  3278,  FI,  1978,  I,  1626  

48  Corte  Cost.  27  maggio  1996,  n.  171,  ADL,  1997,  n.4,  394  

49  Cass.  12  novembre  1983,  n.  6730,  FI;  1984,  I,  92;  Cass.  20  marzo  1987,  n.   2802  

apposito albo o elenco50.

Vi è stato poi un ulteriore intervento delle S.U. 51che sembrava

aver risolto il conflitto, avendo negato l’applicabilità della norma in questione a proposito della nullità del contratto di agenzia per mancanza di iscrizione dell’agente nel ruolo.

Senonché, anche successivamente, c’è stata alternanza di sentenze

prima del definitivo assestamento in senso negativo 52

Infine è da segnalare che con sentenza del 29 gennaio 1998 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 2751 bis c.c. limitatamente alla parola “intellettuale” per cui i crediti relativi agli ultimi due anni di prestazione di tutti i prestatori d’opera godono del privilegio generale sui mobili di cui al n. 2 dell’art. 2751 bis c.c.