CONTINUATIVE COME “CATEGORIA APERTA” E IN DIFETTO DI UNA DISCIPLINA SOSTANZIALE COMUNE SALVO ALCUNE ECCEZIONI
In assenza di statuizioni di carattere sostanziale, non si può non concordare con l’opinione che nelle collaborazioni coordinate e continuative vede rappresentata più “una figura indicativa” ovvero un
agire per il pagamento del compenso; il collaboratore potrà al massimo ripetere le anticipazioni effettuate per conto del committente.
“modello aperto” che “una fattispecie negoziale tipica”40.
Parimenti, l’espressione “lavoro parasubordinato è indicativa di una serie di rapporti, aventi ad oggetto prestazioni di lavoro, che conservano la loro specifica disciplina sostanziale oltre a ricevere una regolamentazione supplementare, di tipo garantista, che ha il momento culminante nella tutela processuale coincidente con quella prevista per i lavoratori dipendenti.
Per quanto in più occasioni si è tentato di estendere a tale area le tutele del rapporto di lavoro subordinato i risultati sono stati molto limitati.
La stessa legge sul processo del lavoro ha esteso ai rapporti de quo la norma di natura sostanziale di cui all’art. 429 c.p.c. concernente il diritto al risarcimento del danno da svalutazione monetaria con la
maggiorazione per gli interessi di mora sulle somme rivalutate41.
Un certo contrasto giurisprudenziale si è invece registrato negli anni ‘80 e ‘90 relativamente all’applicabilità dell’art. 2113 c.c.,
relativo al regime di invalidità delle rinunzie e transazioni42.
La Giurisprudenza ha inteso applicare a tale tipologia contrattuale il regime speciale in materia di prescrizione e la tutela delle prestazioni di fatto contemplata nell’art. 2126 c.c.
40 Cfr. F. Lunardon., Lavoro a progetto e lavoro occasionale in Commentario
al Dlgs. 10 settembre 2003, 276, Ipsoa 2004.
41Cfr. Corte Cost., 10 maggio 1978, n. 65, Foro.IT. 1978, dove si argomenta per l’assimilazione al lavoro subordinato – in vista del vantaggio stabilito dall’art. 429, c. 3, c.p.c. dei soli rapporti di lavoro autonomo attuati con una prestazione d’opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale (e non già di tutti i rapporti di lavoro autonomo restanti, rispetto a cui, di conseguenza, è legittimamente negata la rivalutazione del credito. Si veda pure. Cass. 8838/1992.
42 Cfr. in senso favorevole Cass. 4872/1996 e in segno contrario Cass. 2426/1995.
Per quanto riguarda le norme sostanziali dell’apparato garantistico del lavoro subordinato non espressamente richiamate, la giurisprudenza prevalente tende ad escluderne l’applicabilità, affermando che l’estensione del rito speciale del lavoro ai rapporti di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. non implica anche l’estensione ad essi di tutti gli istituti sostanziali propri del rapporto di lavoro subordinato, ma solo di quelli previsti espressamente dallo stesso testo della l. n.
533.43
Così è costante l’orientamento che esclude l’applicabilità dell’art.
36 Cost. 44, della presunzione di onerosità propria del lavoro
subordinato, dell’art. 2103 c.c., dell’art. 2751 bis c.c., n.1, relativo al privilegio per le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai lavoratori subordinati, dell’art. 2948 c.c., n. 4, in relazione alla prescrizione, dell’art. 2116 c.c. sull’automatismo delle prestazioni previdenziali, dell’art. 21 n. 604/1966 sulla forma scritta del licenziamento, della disciplina limitativa dei rapporti a termine
introdotta con la l. n. 230/1962.45
Alcune decisioni apparentemente sono sembrate di segno opposto, come ad esempio, quelle che hanno ritenuto applicabile all’agente
l’istituto del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.46
Ma in realtà si tratta di applicazione non tanto di istituti propri del rapporto di lavoro subordinato, ma di principi generali comuni a tutti i casi di recesso da rapporti contrattuali di durata. Parimenti non può
43 Cass. 21Marzo 1996, n. 2420, NGL, 1996, 506; Cass. 2Marzo 1995 n. 2426, NGL, 1995, 629; Cass. 20 agosto 1982 n. 5446.
44 Cass. 26 luglio 1990, 7543, DPL, 1991, 62; Cass. 11Maggio 1991, n.5291, DPL, 1991, 1887
45 Cass. 29 Maggio 1976, n. 1939
46 Cass. 14 aprile 1975, n. 1340; Cass. 30 gennaio 1989, n. 57; Cass. 27 febbraio 1989, n. 107; Cass. 6 Aprile 1990, n. 2879.
essere considerata espressione di un generale principio di applicabilità delle norme sul rapporto di lavoro subordinato la decisione che ha riconosciuto ai medici convenzionati con l’I.n.a.m. il diritto di
sciopero 47, in quanto tale sentenza di basa su di una più ampia
ricostruzione del concetto di controversia collettiva e di attività sindacale rispetto a quelle tradizionali.
Del resto, in relazione all’astensione dell’attività difensiva da parte
degli avvocati, la Corte Costituzionale48 ha precisato che la protesta
collettiva di lavoratori autonomi non può comunque configurarsi come esercizio del diritto di sciopero e quindi non ricade sotto la specifica protezione dell’art. 40 Cost., anche se essa rientra nella più estesa area connessa alla libertà di associazione e attività sindacale.
Maggiori perplessità ci sono a proposito dell’applicabilità dell’art. 2126 c.c. in ordine al riconoscimento dei rapporti lavorativi di fatto pure in presenza di un contratto non valido. Prima della sentenza delle S.U. del 1987, alcune pronunce si erano espresse in senso favorevole, ritenendo la norma applicabile a tutti i rapporti vicini all’area della subordinazione, anche in base all’art. 35 Cost. che tutela il lavoro in tutte le sue forme e non può essere circoscritto al solo lavoro
subordinato in senso stretto49.
Una posizione intermedia era quella di una isolata sentenza della Cassazione che ha ritenuto applicabile la norma in questione ai soli rapporti parasubordinati che non comportino l’esercizio di una professione intellettuale per la quale è necessaria l’iscrizione in
47 Cass. 29 giugno 1978, n. 3278, FI, 1978, I, 1626
48 Corte Cost. 27 maggio 1996, n. 171, ADL, 1997, n.4, 394
49 Cass. 12 novembre 1983, n. 6730, FI; 1984, I, 92; Cass. 20 marzo 1987, n. 2802
apposito albo o elenco50.
Vi è stato poi un ulteriore intervento delle S.U. 51che sembrava
aver risolto il conflitto, avendo negato l’applicabilità della norma in questione a proposito della nullità del contratto di agenzia per mancanza di iscrizione dell’agente nel ruolo.
Senonché, anche successivamente, c’è stata alternanza di sentenze
prima del definitivo assestamento in senso negativo 52
Infine è da segnalare che con sentenza del 29 gennaio 1998 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 2751 bis c.c. limitatamente alla parola “intellettuale” per cui i crediti relativi agli ultimi due anni di prestazione di tutti i prestatori d’opera godono del privilegio generale sui mobili di cui al n. 2 dell’art. 2751 bis c.c.