3.1 LE INTENZIONI DEL LEGISLATORE TRA LEGGE DELEGA E DECRETO
3.1.3. Le indicazioni della legge delega in materia di collabo-‐razioni coordinate e
Le indicazioni maggiormente rilevanti l’area in esame sono le seguenti.
All’art. 1, comma 2, lett. b) n.3:
universalizzazione del campo di applicazione dell'Aspi, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
All’art. 1, comma 7, lett. a) e g):
Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi in
coerenza con la regolazione dell'Unione Europea e le convenzioni internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
….
g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; …
Il senso di tali indicazioni sembra inequivocabile nel delegare al Governo di legiferare in merito a tutte le collaborazioni coordinate e continuative assicurando momentaneamente a tutte loro i benefici dell’ASPI e di un compenso orario minimo, in vista di successive disposizioni che dovranno promuoverne il definitivo superamento, con il fine ultimo di sostenere forme di lavoro a tempo indeterminato e rinvigorire le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro soprattutto da parte dei giovani.
In realtà nell’intervento in senato del Ministro del Lavoro Poletti in sede di discussione del Jobs Act, più sfumatamente, si metteva in luce la prospettiva dell’eliminazione delle “forme meno utili e più precarizzanti quali il contratto di collaborazione a progetto. Naturalmente questa azione, che va estesa a tutte le forme contrattuali, dovrà tener conto delle diverse finalità di ogni forma contrattuale anche in relazione alle effettive opzioni alternative che la
nuova disciplina renderà disponibili”. 214
Viceversa la versione definitiva che accomuna la sorte di tutte le forme di collaborazione coordinata e continuativa sia nelle maggiori tutele iniziali che nella prospettiva di superamento è stata il frutto degli emendamenti approvati alla Camera.
Anche se, nei lavori della Commissione lavoro della Camera era stato comunque precisato che per “superamento” delle collaborazioni coordinate e continuative si intendeva eliminazione per il contratto a
progetto e inserimento in altro ambito di tutele per le altre forme215.
La dottrina ha comunque ignorato del tutto la portata di tali disposizioni e invece si è subito interessata alla questione relativa alla estensione o meno della delega alla fattispecie del lavoro subordinato, e cioè dell’art. 2094 c.c., oltre che della possibile sorte del contratto a progetto.
Sotto il primo profilo è stato autorevolmente rilevato che la direttiva di cui al punto 7 a) della delega è sufficientemente ampia da
comprendere tutti i lavori subordinati e autonomi216.
Sotto il secondo profilo è stato ipotizzato e promosso: il superamento attraverso la definizione dell’area del lavoro economicamente dipendente ove fare confluire tutte le forme
214 Come Rilevato da A. Perulli in, Il lavoro autonomo, le collaborazioni
coordinate e continuative e le prestazioni organizzate dal committente, in
WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT n. 272/2015 che ivi cita G. Poletti,
Intervento del Ministro del Lavoro al Senato il giorno 8 ottobre 2014, in sede di discussione del d.d.l. S. 1428, in http://www. Senato.it, p 1 ss.
215 Relazione Ichino alla Commissione Lavoro della Camera del 26.11.2014 reperibile in www.pietroichino.it.
216 Treu T., Jobs act Il riordino dei tipi contrattuali, in Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali n. 146/2015/2.
contrattuali riconducibili all’art. 409 c.p.c.217, ovvero attraverso
l’assorbimento nel contratto a tutele crescenti 218 , ovvero la
conversione attraverso una presunzione di subordinazione219.
Sotto tale aspetto la fase di passaggio tra la legge delega e la promulgazione del decreto delegato è stata caratterizzata dal sovrapporsi di indicazioni del tutto contraddittorie provenienti non solo dalla dottrina ma anche dalla politica e dal mondo sindacale.
Pochi autori si sono invece cimentati nella disamina di quanto disposto per le collaborazioni coordinate e continuative con riferimento al salario minimo.
L’indicazione è stata ingiustamente tacciata di avere una formulazione contorta e in parte contraddittoria e invece sembra soddisfare perfettamente l’esigenza di assicurare subito, e quindi anche in via sperimentale e (per quanto riguarda l’area che ci interessa) temporanea, un compenso minimo a tutte le forme di collaborazione coordinata e continuativa.
Tale esigenza era stata già prevista, con riferimento ai lavoratori a progetto, dal Legislatore del 2012 il quale era stato anche più generoso, indicando come retribuzione minima quella della contrattazione di settore eventualmente esistente ovvero comunque non inferiore a quella prevista dai CCNL del settore per i lavoratori subordinati.
217 PERULLI A., Un Jobs Act per il lavoro autonomo: verso una nuova
disciplina della dipendenza economica?, in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D'Antona”.IT, n. 235/2015
218 F. Santoni, La revisione della disciplina dei rapporti di lavoro, in F. Carinci (a cura di) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, 2014
Rispetto a quella previsione quindi la legge delega sembra fare un passo indietro ma esso risulta ampiamente compensato dal fatto che la tutela viene assicurata a tutta l’area delle collaborazioni e quindi andrebbe a coprire anche le fattispecie escluse dalla disciplina dell’art. 61 D.lgs. 276/2003 e successive modifiche.
L’indicazione riferita al salario orario minimo sembra svolgere, del resto, la fondamentale funzione di equilibrare il sistema, salve le difficoltà nella sua traduzione in pratica per quelle fattispecie di collaborazione in cui è difficile o impossibile definire con precisione
i tempi di lavoro220.
3.1.4. I presunti problemi di costituzionalità della legge delega.