2.5 LA FORMA TIPICA A PROGETTO, PROGRAMMA O FASE DI ESSO 70
2.5.2. La forma scritta 72
In primis, il contratto deve essere stipulato “in forma scritta … ai fini della prova”, e ciò induce a ritenere che tale requisito sia necessario ai soli fini probatori e non per l’esistenza del contratto stesso.
La distinzione è di estrema importanza poiché laddove la forma scritta è richiesta per la validità del contratto essa diventa “elemento essenziale” del contratto ex art. 1325, n. 4, c.c. e la sua mancanza potrebbe comportare la nullità dello stesso, con la sola possibilità di azionare i rimedi civilistici generali quali l’azione per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Se invece la forma scritta di un contratto è richiesta ad probationem, l’atto compiuto senza l’osservanza della forma stabilita dalla legge non è nullo e l’unica conseguenza dell’inosservanza della
forma è la limitazione della prova testimoniale.81
80 L’ART. 62 DEL DECRETO LEGISLATIVO 276/2003, rubricato “Forma”, recita: “Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve
contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.”
81 A. Torrente e P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, tredicesima edizione, pp. 291-‐292
Il contratto pertanto resta valido ma manca il documento dal quale risultino la sua esistenza e il suo contenuto.
In tali casi sono notevolmente ridotti gli strumenti di prova a disposizione: pur essendo ammesso il giuramento decisorio e la confessione, è precluso il ricorso alle prove più consuete, quali appunto quella testimoniale e per presunzione, a meno che “il contraente non abbia senza sua colpa perduto il documento che ne forniva la prova” (ex art. 2724, n.3, c.c.).
Se la prova dell’esistenza e del contenuto non viene attinta con i più limitati mezzi ammessi, sarà possibile accertare che è venuto ad
esistenza un diverso contratto, se ne sussistono gli elementi82.
Pertanto è da ritenersi che la forma scritta per il contratto di lavoro
a progetto sia richiesta ad probationem83.
Si è detto infatti che la richiesta del vincolo formale in questione sembra inquadrarsi nella “tendenza al neo- formalismo contrattuale
tipica della nuova legislazione speciale”84, in cui il requisito di forma
è posto sia a tutela dei soggetti contrattualmente più deboli, sia a
82 M. Pedrazzoli, Tipologie contrattuali a progetto e occasionali (introduzione) in il nuovo mercato del lavoro: commento al d. lgs. 10
settembre 3003, n. 276 di L. Montuschi, Zanichelli Bologna 2004, p. 757
83 In tal senso G. Santoro Passarelli, Prime chiose alla disciplina del lavoro a
progetto, in ADL, 2004, p. 42; M. Pedrazzoli, op. cit. p. 739 e ss. ; G. Leone, Le collaborazioni (coordinate e continuative) a progetto, in Riv. Giur. Lav.,
2004, p. 101; A. Perulli, Tipologie contrattuali a progetto e occasionali, in E. Gragnoli, A. Perulli (a cura di), La riforma del mercato del lavoro e i nuovi
modelli contrattuali, commentario al d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
In senso contrario invece L. De Angelis, La morte apparente delle
collaborazioni coordinate e continuative, op. cit.; E. Ghera, Sul lavoro a progetto, Riv. It. dir. lav., 2005, I, p. 208
garantire la certezza e la trasparenza delle relazioni giuridiche.85 La forma scritta del contratto in questione, visti gli elementi che lo stesso deve contenere, sembra inoltre essere volta a determinare una certezza in ordine al contenuto del contratto, limitando, da un lato la libertà del collaboratore, dall’altro quella del committente, stabilendo delle garanzie minime in favore del primo.
Occorre però precisare che non tutta la dottrina ha condiviso questa interpretazione.
Vi è infatti chi ha sostenuto che la forma scritta di cui all’art. 62, dovesse intendersi richiesta ad substantiam. Secondo tale impostazione, l’opinione prevalente che ritiene il requisito formale prescritto solo per la prova, non è convincente poiché in contrapposizione con il contenuto della legge, e per una ragione sistematica, essendo la forma costitutiva la regola per la quasi totalità dei contratti c.d. atipici di lavoro. Inoltre, si è osservato che nel decreto delegato non mancano casi (art. 35: contratto di lavoro intermittente, art. 42: contratto di lavoro ripartito) in cui la forma scritta ai soli fini della prova è stabilita esplicitamente.
Tale dottrina pur riconoscendo la norma “infelicemente formulata” trae forza dalla circolare ministeriale (la n. 1/2004 già citata) che, volendo rimediare a tale confusione, finisce secondo tale impostazione per “contraddire la dizione letterale della norma”.
La Circolare nel punto III precisa che “è opportuno sottolineare che seppur la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova,
quest’ultima sembra assumere rilievo decisivo rispetto
all’individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa appunto ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso”.
85 A. Perulli, op. cit, p. 741
La giurisprudenza ha subito abbracciato la tesi della forma ad probationem.
Il Tribunale di Ravenna86, nella sentenza del 24 novembre 2005, n.
14 afferma che “Com’è reso evidente dalla stessa lettera adoperata la norma (art. 62) detta un requisito di forma ad probationem (“ai fini della prova”), in difetto del quale il contratto di lavoro a progetto rimane comunque valido sul piano sostanziale, e non si verifica quindi alcuna nullità (né tanto meno conversione in altro tipo di contratto); derivandone da ciò che si potrebbe lavorare a progetto anche prima della redazione del contratto per iscritto o senza mai redigere alcuno scritto; senza altre conseguenze diverse dalle limitazioni dettate in materia probatoria processuale”.
Secondo il Tribunale di Torino87 : “La forma prescritta dall’art. 62
d.lgs. n. 276 del 2003, per il contratto di lavoro a progetto è la forma scritta, ma soltanto "ad probationem" e non anche ai fini della validità del negozio. Tale prescrizione implica comunque un limite alla possibilità di prova della parte, che non può essere superato in ragione dei particolari poteri officiosi del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c., i quali consentono di derogare solamente ai criteri generali di ammissibilità della prova testimoniale, ma non anche agli specifici requisiti di forma, tanto "ad substantiam" quanto "ad probationem", richiesti da disposizioni particolari, in relazione a determinati tipi contrattuali, qual è senz’altro l’art. 62 citato in materia di lavoro a progetto”.