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Le modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con

3.4   L’ART 2 COMMA 1: LE COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL

3.4.4   Le modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con

Il concetto di etero-organizzazione rappresenta il punto più problematico di interpretazione della norma e quello a più alto rischio di contaminazione con le diatribe dottrinarie in materia di qualificazione del rapporto.

Essendoci però ripromessi di stare il più possibile aderenti al dettato normativo, ci preme da subito rilevare che non di etero-organizzazione semplice deve trattarsi bensì di etero-organizzazione anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro240.

Per cui l’individuazione della portata della disposizione non può essere suddivisa in tre parti, chiedendosi dapprima in cosa la etero- organizzazione si distingua dalla etero-direzione e dalla completa autonomia e poi in cosa consista la etero-organizzazione dei tempi e

del luogo di lavoro241.

Il requisito è unico e nella sua unicità va individuato il suo significato e la sua portata definitoria.

Per tale motivo non risulta affatto contraddittorio che il potere di organizzare i fattori produttivi sia necessario in ogni attività

                                                                                                                         

240  Sembra  cogliere  questo  aspetto  Magnani  M.  op.  ult.  Cit  pp.  12-­‐13,  e  P.   Ichino,   op   ult.   Cit   così   si   esprime:   “Dunque,   l’elemento   essenziale   della   fattispecie   è   costituito   dal   fatto   che   sia   il   creditore   della   prestazione   a   determinarne   (non   necessariamente   il   contenuto   e   le   modalità   interne  

quotidie  et  singulis  momentis,  poiché  l’etero-­‐organizzazione  non  equivale  

alla   etero-­‐direzione,   ma)   almeno   il   luogo   e   il   tempo:   il   prestatore   non   è   libero  di  svolgere  la  prestazione  dove  e  quando  vuole.”    

241Così   procede   ad   esempio   D.   Mezzacapo   in   La   nuova   figura   delle  

collaborazioni   organizzate   dal   committente.   Prime   osservazioni,   In  

imprenditoriale e nemmeno sembra imprescindibile rintracciare una linea di demarcazione tra il concetto di coordinamento e quello di organizzazione.

Semplicemente, quando il fattore produttivo costituito dalla prestazione del collaboratore viene integrato nel sistema organizzativo imprenditoriale, non solo in una qualche modalità di esecuzione ma anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si realizza quella vicinanza morfologica al lavoro subordinato che, secondo il legislatore delegato, giustifica di per sé l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

In buona sostanza, non sembra tanto la qualità/intensità dell’ingerenza datoriale nella sfera del collaboratore a fare la differenza, come invece ad esempio nella qualificazione del lavoro subordinato, bensì la quantità, ovvero la mera sommatoria, dei punti di contatto tra l’organizzazione imprenditoriale e la prestazione del collaboratore.

Sembra infatti che il legislatore delegato abbia voluto inquadrare quelle situazioni anche meramente oggettive (di qui l’uso del termine organizzazione al posto di coordinamento che rimanda alla relativa attività di persone preposte a tale scopo) in cui la prestazione del collaboratore venga ricompresa nella rete organizzativa aziendale in alcuni punti e ritenere che in tale caso, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto, si debba applicare ex lege la disciplina del lavoro subordinato.

Questa chiave di lettura consente di non smarrirsi nella ricerca delle differenze concettuali tra coordinazione e organizzazione delle prestazioni.

Nella stessa direzione, e sempre nel segno della pragmaticità e dell’aderenza al dato testuale della norma, i caratteri della etero- organizzazione sono stati, per l’appunto individuati nella “facoltà del committente di organizzare la prestazione del lavoratore, anche in

ragione del tempo e del luogo, rendendola di fatto compatibile con il substrato materiale e con i fattori produttivi apprestati dal committente stesso”.

Pertanto l’etero-organizzazione sussiste anche in assenza di un intervento del committente “sulle modalità organizzative intrinseche delle prestazioni”, e cioè in assenza di un concreto assoggettamento alla sua sfera di comando, in quanto indotta da un “dispositivo organizzativo” idoneo a “formattare” la prestazione “anche sotto il

profilo spazio-temporale242

Quest’ultima tesi presenta diversi punti di contatto con quella che, al fine di distinguere l’etero-organizzazione dal coordinamento, ritiene che il «coordinamento riguarderebbe i casi in cui i rapporti fra le parti, e i vincoli di luogo e di tempo, in capo al collaboratore sono solo quelli necessari al raggiungimento del risultato oggetto della collaborazione; mentre nelle prestazioni organizzate dal committente, le modalità di esecuzione e i relativi vincoli di tempo e di luogo richieste al collaboratore, sono quelli più generali e per certi versi indeterminati

propri di chi partecipa in un’organizzazione e vi è inserito»243

Si tratta in entrambi i casi di prospettive che declinano in chiave oggettiva il concetto di etero-organizzazione.

Proprio a tal fine risulta utile osservare che: “La formulazione adottata nel nuovo testo legislativo lascia aperto un dubbio sul punto se questo nuovo elemento essenziale della fattispecie – l’etero-­‐ organizzazione – consista nel dato storico di un comportamento osservabile delle parti, cioè nel fatto che il creditore eserciti questo                                                                                                                          

242  A.   PERULLI,   Prestazioni   organizzate   dal   committente   e   collaborazioni  

coordinate  e  continuative.  Il  nuovo  quadro  normativo,  cit.,  22  cui  adde  PESSI  

R.,  Il  tipo  contrattuale:  autonomia  e  subordinazione  dopo  il  Jobs  Act,  in  WP   C.S.D.L.E.  “Massimo  D'Antona”.IT  ,  n.    282/2015,  p16.  

potere e il prestatore vi si assoggetti, oppure in un dato giuridico, ovvero nella disposizione contrattuale che attribuisca al creditore questo potere. Ben sappiamo, però, come questa distinzione perda valore pratico in conseguenza del riferimento prioritario che – soprattutto ma non soltanto in materia di lavoro – il giudice deve fare al comportamento effettivo delle parti nell’esecuzione del contratto per individuare il suo contenuto effettivo, cioè l’effettiva loro volontà negoziale circa la struttura della prestazione, quale che sia il contenuto formale della loro dichiarazione verbalizzata nell’atto costitutivo del

rapporto”244.

Viceversa non sembrano condivisibili le tesi opposte in base alle quali per aversi etero-organizzazione deve competere al committente un vero e proprio potere di determinare e imporre le modalità di tempo e di luogo della prestazione, essendo invece incompatibile con tale requisito la stipulazione di tali modalità nel contratto o in successivi

atti negoziali245.

Si ritornerà su questo punto nel paragrafo 3.10.