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L’ART 2 COMMA 4, SULLA PUBBLICA AMMI-­‐NISTRAZIONE 174

NISTRAZIONE  

Il decreto legislativo 81 del 2015, come abbiamo visto, riordina e e modifica le diverse forme contrattuali di lavoro, riscrivendo la maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto 276/2003, ma non prevede l’estensione di tale disciplina ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dispone che “fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.”

È opportuno evidenziare che anche in precedenza le P.A. hanno usufruito di un regime di maggior favore, nel senso che anche dopo la “Riforma Biagi” hanno potuto continuare ad stipulare contratti generici di collaborazione coordinata e continuativa senza la necessità di dover applicare la disciplina relativa alle collaborazioni a

progetto.270

La fattispecie è pertanto rimasta regolata dall’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che statuisce specifici limiti per la                                                                                                                          

269  G.  Bubola,  D.  Venturi,  op.  cit.,  p.10  

270  Infatti  l’articolo  1,  comma  2  del  decreto  legislativo  276/2003  disponeva   che   “Il   presente   decreto   non   trova   applicazione   per   le   pubbliche  

legittimità del ricorso a tali forme contrattuali delle collaborazioni

coordinate e continuative271, limitandone la legittimità ad ipotesi,

definite “presupposti di legittimità” in cui sia necessario reperire professionalità particolarmente specializzate che non sono rinvenibili all’interno dell’amministrazione.

La normativa, tutt’ora in vigore, limita però la sanzione di comportamenti illegittimi al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno a vantaggio del lavoratore e alla sanzionabilità del fatto in capo ai dirigenti che hanno commesso l’illecito, senza far sorgere in capo al lavoratore diritti alla stabilizzazione del rapporto nell’ambito dell’amministrazione.

Oggi quindi, in via transitoria, le pubbliche amministrazioni possono continuare ad utilizzare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti stabiliti dal decreto legislativo 165/2001, anche nelle forme con le caratteristiche di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2015.

Viceversa, a partire dal 1 gennaio 2017 è fatto loro divieto di “stipulare” contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle forme con le caratteristiche di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2015, ma non di “continuare ad avere in essere le collaborazioni

etero- organizzate che a quella data saranno già stipulate”272.

La parola definitiva in merito all’utilizzo di tali collaborazioni nelle p.a. dunque verrà sancita con la promulgazione della prossima riforma, anticipata dall’art. 17 comma 1, lett. O) della legge 124/2015 rubricata “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che stabilisce tra i principi diretti di delega la “disciplina delle forme di lavoro flessibile, con                                                                                                                          

271  Con   la   definizione:   “…   incarichi   individuali,   con   contratti   di   lavoro   autonomo,  di  natura  occasionale  o  coordinata  e  continuativa”  

individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato”

È opportuno, peraltro, mettere in luce come nelle amministrazioni pubbliche, anche alla fine del periodo transitorio di riordino della disciplina, non sarà mai pienamente applicabile il disposto dell’articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 81/2015, in quanto contrastante con il principio costituzionale (ex artt. 51 e 97 Cost.) dell’accesso nella pubblica amministrazione esclusivamente tramite concorso.

L’impiego illegittimo dei tipi contrattuali flessibili nelle pubbliche amministrazioni non potrà quindi mai comportare la riconduzione degli stessi alla fattispecie subordinazione, bensì solo una tutela risarcitoria, come quella di cui all’art.36 comma 5 della legge 165/2001 il quale dispone che “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”

3.9 L’ART. 54: STABILIZZAZIONE DEI CO.CO.CO. E DEI

RAPPORTI CON TITOLARI DI PARTITA IVA  

Uno degli obiettivi del legislatore delegato è senza dubbio quello di portare acqua al mulino del lavoro subordinato nella nuova forma a “tutele crescenti”.

Pertanto, all'art. 54 del d.lgs. n. 81/2015273 prevede l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali legati alla precedente illegittima qualificazione del rapporto di lavoro per quei datori di lavoro, che a decorrere dal 1 gennaio 2016, trasformino in contratto di lavoro a tempo indeterminato le collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, ovvero i rapporti di lavoro autonomo con titolari di partita iva.

Perché la “stabilizzazione” dei rapporti di collaborazione sia efficace si richiede però una duplice condizione già prevista all’articolo 48 dello schema Jobs Act “nuove tipologie”:

-­   i lavoratori interessati all’assunzione a tempo indeterminato devono sottoscrivere in sede protetta un atto di conciliazione, con il quale rinunciano ad ogni pretesa legata                                                                                                                          

273  l’articolo   54   del   decreto   legislativo   81/2015   rubricato   “Stabilizzazione   dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi  anche  a  progetto  e  di  persone   titolari  di  partita  IVA”  dispone  che  “al  fine  di  promuovere  la  stabilizzazione  

dell'occupazione   mediante   il   ricorso   a   contratti   di   lavoro   subordinato   a   tempo  indeterminato  nonché  di  garantire  il  corretto  utilizzo  dei  contratti  di   lavoro  autonomo,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  i  datori  di  lavoro  privati   che  procedano  alla  assunzione  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo   indeterminato  di  soggetti  già  parti  di  contratti  di  collaborazione  coordinata   e  continuativa  anche  a  progetto  e  di  soggetti  titolari  di  partita  IVA  con  cui   abbiano  intrattenuto  rapporti  di  lavoro  autonomo,  godono  degli  effetti  di   cui  al  comma  2  a  condizione  che:  a)  i  lavoratori  interessati  alle  assunzioni   sottoscrivano,   con   riferimento   a   tutte   le   possibili   pretese   riguardanti   la   qualificazione  del  pregresso  rapporto  di  lavoro,  atti  di  conciliazione  in  una   delle  sedi  di  cui  all'articolo  2113,  quarto  comma,  del  codice  civile,  o  avanti   alle   commissioni   di   certificazione;   b)   nei   dodici   mesi   successivi   alle   assunzioni  di  cui  al  comma  2,  i  datori  di  lavoro  non  recedano  dal  rapporto  di   lavoro,  salvo  che  per  giusta  causa  ovvero  per  giustificato  motivo  soggettivo.   2.  L'assunzione  a  tempo  indeterminato  alle  condizioni  di  cui  al  comma  1,   lettere  a)  e  b),  comporta  l'estinzione  degli  illeciti  amministrativi,  contributivi   e  fiscali  connessi  all'erronea  qualificazione  del  rapporto  di  lavoro,  fatti  salvi   gli   illeciti   accertati   a   seguito   di   accessi   ispettivi   effettuati   in   data   antecedente  alla  assunzione.”  

alla qualificazione del rapporto di lavoro;

-­   i datori di lavoro a non potranno licenziare il lavoratore nei 12 mesi successivi all'inizio del rapporto di lavoro subordinato, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Con la stabilizzazione si ha l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, che non rappresenta né una riqualificazione della collaborazione in precedenza posta in essere, né un’assunzione messa in atto per attuare un obbligo preesistente.

Tale procedura è un atto volontario la cui iniziativa è lasciata esclusivamente alla volontà delle parti.

Va peraltro considerato che l’art. 1, comma 118, legge 23 dicembre 2014, n. 190 già dal 1° gennaio 2015 promuoveva la assunzione dei co.co.co. e dei titolari di partita IVA con contratto a tutele crescenti, con il diritto ai benefici contributivi previsti dalla legge di stabilità.

I due istituti presentano la medesima ratio (mentre la legge n. 190/14 dispone «Al fine di promuovere forme di occupazione stabile...», l’art. 54 prevede che «Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’ occupazione...nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo...» ), ma una differenza di benefici.

Risulta pertanto una sorta di sfasatura tra il beneficio contributivo della stabilizzazione 2015, che scattava subito, e l’ulteriore beneficio relativo all’estinzione degli illeciti della stabilizzazione 2016.

Le “stabilizzazioni” eseguite nel 2016 avranno come risultato la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, che sarà soggetto alla disciplina delle tutele crescenti, agevolato con lo sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità 2016, seppur minore rispetto a quello previsto per le assunzioni avvenute nel 2015, che garantisce l'assoluta estinzione di tutti gli illeciti amministrativi contributivi e fiscali legati alla precedente collaborazione, escludendo

ogni eventuale possibilità di rivendicazione da parte di terzi interessati o da parte dello stesso collaboratore.

La stabilizzazione in questione dunque scongiura l’insorgere di una controversia sul rapporto pregresso.

La norma non specifica le conseguenze di un licenziamento esperito prima dei 12 mesi per motivi diversi da quelli ammessi dalla legge.

Pertanto restano da chiarire le conseguenze di eventuali licenziamenti, ritenuti effettivamente giustificati da ragioni di tipo oggettivo, in quanto può sostenersi che esse consisterebbero nella sola decadenza dagli effetti della stabilizzazione, ovvero nell’illegittimità o inefficacia nei confronti del lavoratore.

Sul punto non risultano, al momento, approfondimenti da parte della dottrina.

3.10 LE COLLABORAZIONI NON ETRO-ORGANIZZATE