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La positivizzazione dell’evoluzione giurisprudenziale 115

2.8   LE ULTERIORI RESTRIZIONI DI CUI ALLA RIFORMA FORNERO 115

2.8.1.   La positivizzazione dell’evoluzione giurisprudenziale 115

Riforma Fornero, rappresenta un momento cruciale che segna un importante mutamento dell’istituto, in considerazione dell’uso sempre più imponente di tale forma contrattuale da parte delle aziende in modo spesso improprio e con fini elusivi, come evidenziato anche dalle numerose pronunce giurisprudenziali alle quali la legge di riforma si è ispirata.

La nuova disciplina, modificando e sostituendo gran parte degli articoli del decreto legislativo 276/2003, riconduce la prestazione lavorativa a un progetto specifico determinato dal committente e gestito in maniera autonoma dal prestatore d’opera, eliminando le incertezze legate alle locuzioni “programma di lavoro o fase di esso”.

La Riforma Fornero ha identificato l’ “oggetto della prestazione” con l’attività del collaboratore (pur senza modificare la previsione di                                                                                                                          

181  G.  Santoro-­‐Passarelli,  La  nuova  figura...,  op.  cit.,  pag.  106      

cui all’ 67, c. 1); ha espressamente imposto la forma scritta ad probationem della descrizione del progetto, del suo contenuto caratterizzante e del risultato che si intende raggiungere; ha evidenziato il carattere di elemento essenziale, ai fini della validità del contratto, del “progetto”, avallando la tesi della natura assoluta della presunzione di cui all’art. 69, c. 1 (ovvero una sua lettura in chiave sanzionatoria); ha introdotto la presunzione relativa di cui al c. 2 dell’articolo 69, diretta a colpire (salvo le eccezione riportate) quei rapporti nei quali il collaboratore svolga la sua attività con modalità analoghe ai lavoratori dipendenti dell’impresa committente.

Viene esclusa l’ipotesi che il progetto possa comportare lo

svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi182 (rapporto

contenente nello stesso tempo entrambi i requisiti), che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (cfr. il nuovo art. 61, c. 1, modificato dall’art. 1, c. 23, lett. a) l. n. 92/2012)”.

Da altro punto di vista però il Legislatore del 2012 trasforma l’originaria disgiunzione in una congiunzione volta a garantire minori limitazioni alla sottoscrizione di contratti a progetto, considerato che i                                                                                                                          

182  meramente  esecutivi:  quei  compiti  caratterizzati  dalla  mera  attuazione   di  quanto  impartito,  anche  di  volta  in  volta,  dal  committente,  senza  alcun   margine   di   autonomia   anche   operativa   da   parte   del   collaboratore.   Ci   si   riferisce   a   tutte   quelle   attività   in   cui,   fermo   restante   il   collegamento   funzionale  con  la  struttura  organizzativa  del  committente,  al  collaboratore   non   residua   alcuna   possibilità   di   autodeterminazione   nelle   modalità   esecutive  della  prestazione;    

meramente   ripetitivi:   quei   compiti   per   il   cui   svolgimento   non   è   richiesta   alcuna   indicazione   da   parte   del   committente.   Si   tratta,   infatti,   di   attività   elementari,  tali  da  non  richiedere,  per  loro  stessa  natura  o  per  il  contenuto   dei   compiti   nelle   quali   si   articolano,   specifiche   indicazioni   di   carattere   operativo  fornite  di  volta  in  volta  dal  committente.  
  

compiti ad esso collegati potranno concernere, alternativamente e diversamente dalla previgente disciplina, attività esecutive, o compiti ripetitivi.

Già i primi autori che si accinsero a commentare l’originaria formula prevista dalla Riforma del 2003, proponevano un’interpretazione aggiuntiva e non disgiuntiva della congiunzione “o”.

Dunque, con la Legge 92/2012 il legislatore ha inteso sostituire la locuzione “o” co la locuzione “e”, più adatta ad esprimere il concetto secondo cui il progetto dedotto in contratto non potrà ricomprendere quei compiti che presentano entrambe le caratteristiche: la mera esecutività in aggiunta alla mera ripetitività.

Le conseguenze in caso di azioni esecutive e ripetitive saranno probabilmente la conversione per mancanza di progetto. 


E’ opportuno sottolineare, inoltre, che il termine “possono”183 della

norma in esame, lascia intendere che è lasciata alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare i compiti meramente esecutivi e ripetitivi che non possono essere svolti dai lavoratori a progetto ma non esclude affatto che, in difetto di una previsione in tal senso da parte del contratto collettivo, la disposizione sia operativa comunque sin dall’entrata in vigore della legge 92/2012 e possa essere applicata con riferimento ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della stessa.

Altro elemento è che il progetto non può più essere rappresentato

da un “programma di lavoro o fase di esso”, 184oltre a dover essere

                                                                                                                         

183  il  nuovo  articolo  61  del  decreto  276/2003  come  modificato  dalla  legge   92/2012:   “……   Il   progetto   non   può   comportare   lo   svolgimento   di   compiti  

meramente  esecutivi  e  ripetitivi,  che  possono  essere  individuati  dai  contratti   collettivi   stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali   comparativamente   più   rappresentative  sul  piano  nazionale…”  

funzionalmente ricollegato ad un risultato finale.

Il risultato deve essere messo per iscritto nel contratto insieme all’indicazione del contenuto che caratterizza il progetto che, oltre ad essere l’oggetto della prestazione dedotta in contratto, non può consistere in un’obbligazione di mezzi, ma esclusivamente in un’obbligazione di risultato.

Dunque la funzione del progetto non è semplicemente quella di descrivere le modalità operative della prestazione lavorativa, ma quella di circoscrivere il risultato che deve essere raggiunto dal lavoratore.

Inoltre il requisito “della specificità” del progetto è legato alla non sovrapponibilità dello stesso con l’oggetto sociale del committente, quindi, di volta in volta si andrà a verificare la genuinità del rapporto, sotto il duplice versante della individuazione del medesimo in relazione alle capacità professionali del prestatore d’opera, e della non sovrapposizione con l’oggetto sociale dell’azienda, verificando l’atteggiarsi nei fatti della prestazione lavorativa.

Per quanto riguarda il grado di specificità che la descrizione progettuale deve avere, possiamo dire che deve essere quello che permette di evitare la conversione del rapporto, cioè una descrizione tanto dettagliata e caratterizzante, da impedire poi una ricostruzione dei fatti di comodo.

La carenza di genuinità del rapporto comporterà il disconoscimento del contratto a progetto e la riconduzione della relazione nella tradizionale categoria del lavoro subordinato.

Le nuove disposizioni incidono sul concetto di progetto,                                                                                                                          

fase  di  esso”,  in  concreto,  in  sede  di  contenzioso  restringe  “la  possibilità  per   il   committente   di   difendere   la   legittimità   del   contratto   provando   che,   se   pure   non   è   configurabile   un   progetto   specifico,   quello   descritto   è   comunque  un  programma”,  così  in  G.  PELLACANI,  Lavoro  a  progetto  nella  

introducendo criteri definitori più severi.