8. La giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario sul collegamento negoziale tra polizze assicurative e mutu
8.2. Sul collegamento contrattuale tra il contratto di finanziamento ed il contratto assicurativo e sull'obbligo di restituzione del premio nell'ipotes
di estinzione anticipata del finanziamento.
L'organismo arbitrale ha rilevato, in più occasioni il collegamento contrattuale tra il contratto di finanziamento ed il contratto assicurativo153.
In tali pronunce l'ABF ha rilevato la sussistenza del collegamento negoziale nell'ipotesi in cui il finanziatore condizioni la stipula del mutuo alla sottoscrizione di una polizza da parte del cliente, se la banca individua la polizza e la sottopone al mutuatario e se tra l'impresa assicurativa e il mutuante vi è un accordo di distribuzione.
Ad avviso di autorevole dottrina154 l'Organismo mostra un atteggiamento
eccessivamente sbrigativo e poco approfondito sul tema del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento ed il contratto assicurativo. Le decisioni non approfondiscono, infatti, gli aspetti più squisitamente giuridici del problema in esame, limitandosi a statuire che la polizza, a prescindere dalla ricorrenza della clausola di continuazione del rapporto, viene meno in caso di estinzione anticipata del mutuo.
La ragione di tale orientamento è indicata genericamente nel già citato accordo
ABI-ANIA del 22 ottobre 2008 intitolato "Linee guida per le polizze
assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento", che stabilisce il
152 G. CONTE, op. cit., richiama le decisioni del Coll. Napoli n. 3195/2012 e Coll. Milano,
decisione n. 4064/2013.
153 Coll. Napoli, decisione n. 2684 del 15 maggio 2013: “in caso di polizze assicurative connesse
ai mutui o ad altri contratti di finanziamento al consumo, in caso di estinzione anticipata le imprese di assicurazione sono obbligate (art. 22, comma 15 quater, l. n. 221/2012) a corrispondere la quota parte del premio integralmente versato in loro favore. La comune intenzione delle parti, infatti, mira a realizzare un'operazione economico – giuridica che, seppur costituita da due contratti distinti sotto il profilo formale, è apprezzabile nella sua unitarietà, che realizza una causa unica in concreto (Cass., 16 debbraio 2007, n. 3645; Cass., 10 luglio 2008, n.18884)”. Coll. Napoli, decisione n. 2179 del 9 aprile 2014 ad avviso del quale: “sussiste un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, tale da dover considerare l'operazione come unica sotto il profilo economico secondo una logica economico giuridica di distribuzione del rischio”.
diritto del contraente di ottenere il premio residuo dal mutuante-intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo. Questa indicazione, senza entrare nel merito se si trattasse di una fonte vincolante o meno per le imprese di assicurazione e per gli intermediari, è stata applicata dall'ABF, senza che ne fosse accertata l'efficacia retroattiva (condizione, invece, necessaria), anche ai casi in cui i contratti di polizza e mutuo erano stati stipulati prima dell'adozione della medesima.
Le decisioni dell'ABF hanno suscitato dubbi anche in merito ad un altro aspetto: l'individuazione nell'intermediario quale soggetto gravato dall'obbligo di restituire il residuo del premio al contraente la polizza.
L'ABF utilizza due categorie per fondare tale posizione. Peraltro tali due categorie sembrano essere fra loro contrastanti. Infatti, talvolta l'obbligo dell'intermediario è qualificato di natura restitutoria, altre volte di natura risarcitoria.
Per argomentare la natura restitutoria la decisione n. 61 del 5 gennaio 2013, afferma che "il rapporto tra l'intermediario finanziatore e il cliente, al quale
accede un contratto assicurativo collocato peraltro dal primo, è strettamente collegato al rapporto intrattenuto con il cliente, e non consente di escludere la legittimazione passiva dello stesso".
Invece, per dimostrare la natura risarcitoria la decisione n. 2441 del 16 luglio 2012, in riferimento alla dedotta carenza di legittimazione passiva del mutuante- intermediario, sostiene che "la posizione, già in contraddizione con le
indicazioni fornite dall'Accordo ABI-ANIA, sembra superabile alla luce dell'orientamento legislativo ed, in parte, giurisprudenziale che, in una prospettiva di più equa distribuzione del danno, tende a imputare l'obbligo di ristorare la parte contrattualmente debole in capo al soggetto che trae vantaggio dal bene (cuius commoda eius et incommoda), ovvero al soggetto che può prevenire il danno meglio di altri, ovvero al soggetto che può distribuire il danno meglio di altri".
Merita esser rilevato che l'intervento dell'ISVAP (con l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35) e quello del legislatore (con l'art. 22, c. 15-septies, decreto Cresci Italia 2) ha individuato nell'impresa di assicurazione il soggetto
obbligato a restituire il premio residuo al contraente.
La giurisprudenza attuale dell'ABF è costante nell'affermare il diritto incondizionato del contraente verso l'intermediario finanziatore anche per il premio non goduto in caso di estinzione anticipata del mutuo. Sembra tuttavia opportuno un complessivo ripensamento, soprattutto in considerazione del fatto che l'art. 49 Regolamento ISVAP n. 35 e l'art. 22, c. 15-septies, decreto Cresci Italia 2 hanno posto a carico della sola compagnia di assicurazione l'obbligazione di rimborsare il premio residuo in caso di estinzione anticipata del mutuo. Da qui in avanti si può discutere quanto possa essere fondato l'approccio dell'ABF qualora dovesse continuare a sostenere la legittimazione passiva della banca, anche nella sua qualità di intermediario assicurativo, argomentazione che contrasterebbe sia con il decreto Cresci Italia 2 sia con la regolamentazione assicurativa.
Infine va considerato che l'aggiornamento delle condizioni contrattuali, richiesto dal decreto Cresci Italia 2 alle compagnie nei confronti dei propri clienti, rende certo e conoscibile il diritto al rimborso del premio non goduto da parte dell'assicurato nei - soli - confronti della compagnia. La natura restitutoria deve portare ad escludere la legittimazione passiva dell'intermediario e, conseguentemente, la stessa competenza dell'Arbitro nel nuovo panorama normativo che regola il venir meno del collegamento negoziale fra le polizze ed i finanziamenti in caso di estinzione anticipata.
È, quindi, del tutto logico che il cliente possa far valere nei confronti dell'intermediario le proprie ragioni derivanti dall'anticipata cessazione del contratto di finanziamento, così come lo stesso accade nei confronti della compagnia quando la medesima pretesa riguarda l'estinzione della polizza.
Ciò che è certo è che le distinte cause negoziali sono nell'intenzione delle parti preordinate alla realizzazione di uno scopo economico unitario. In tal modo, i negozi collegati esprimono, considerati singolarmente, una frazione dell'intento unitario, individuabile nella sua interezza solo in seguito ad una valutazione globale dei negozi stessi, l'uno in relazione all'altro155.
155 E. GABRIELLI, Il contratto e l'operazione economica, in Studi in onore di Giuseppe Benedetti,