La categoria del nesso negoziale consente di far emergere il tipo negoziale concretamente voluto dalle parti.
Il collegamento negoziale oltre ad avere quale effetto quello dell’interdipendenza tra i contratti può arrivare a qualificare diversamente i contratti collegati, incidendo sulla natura propria di ognuno di essi. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, osservato che “è’ carente di motivazione
la sentenza in cui il giudice abbia omesso di indagare se tra i contratti sussiste un collegamento funzionale, in quanto tale indagine avrebbe potuto portare ad una diversa qualificazione giuridica del contratto con notevoli conseguenze pratiche”173.
La ricorrenza del collegamento negoziale può quindi essere causa di emendamenti alla disciplina applicabile ai negozi collegati174, in quanto, in forza
si esso può darsi che si debbano applicare anche regole parzialmente diverse da quelle previste dai regolamenti sottesi ai singoli contratti175.
La dottrina176 più recente si è interrogata sulla necessità di procedersi ad un
ripensamento della categoria ed, in particolare, si è interrogata sulla reale utilità del concetto “unità - pluralità negoziale” e della categoria stessa del collegamento funzionale e anche ad individuarne con precisione l'ambito applicativo.
In particolare sostenere che i due negozi siano avvinti da un nesso contrattuale per, successivamente, concludere nel senso dell'autonomia dei
173 Cass., sez. III, 17 novembre 1983, n. 6864, De Jure.
174 C. DI NANNI, I negozi collegati nella recente giurisprudenza, op. cit., pag. 139 “per effetto del
collegamento, può verificarsi una modificazione nei negozi nel senso che la disciplina di durata dell’uno, eventualmente diversa per legge, si estende all’altro, o che le eccezioni valide nel rapporto obbligatorio principale operano anche in quello accessorio”.
175 Cass., 17 novembre 1983, n. 6864, in cui l’accordo sulla fornitura di alimenti non ha come effetto legale il diritto di recesso stabilito in caso di somministrazione a tempo indeterminato; o Cass., 18 novembre 1983, n. 6881, in Cass., 18 novembre 1983, n. 6881, in Riv. giur. circol. e trasp., 1984, pag. 508, in cui la cessione del godimento dell’impianto di distribuzione non è assoggettato al regime dei vizi della cosa modellato per il comodato.
176 C. COLOMBO, op . cit., pag. 26, afferma che: “come vinta da una sorta di nemesi, dunque la categoria del collegamento funzionale, nel momento in cui riesce ad estendere quanto più possibile la sfera applicativa, contestualmente pone le basi per il proprio dissolvimento”.
singoli negozi sembra rendere inutile la stessa classificazione in termini di collegamento negoziale.
In ogni caso al verificarsi del sinistro coperto dalla polizza il mutuante può richiedere all'assicuratore il pagamento dell'indennizzo per effetto della clausola di vincolo.
Ciò ha indotto a ritenere177 che nella fattispecie dei contratti di assicurazione
indiretta del credito il collegamento sia da qualificare in termini unilaterali e, pertanto, solo la caducazione del contratto principale (quello di mutuo) farà venire meno le ragioni della garanzia (e quindi il contratto assicurativo) ma non potrà verificarsi il contrario178.
L’estinzione (anticipata o naturale) del mutuo non comporta un’automatica caducazione dell’intera polizza assicurativa bensì della sola clausola di vincolo indice del collegamento contrattuale179.
Tale lettura deve essere necessariamente approfondita alla luce della valutazione della complessiva operazione negoziale posta in essere e tenendo in debita considerazione il requisito della “causa in concreto”: l’estinzione del contratto di finanziamento può comportare, in certi casi, la caducazione dell’intera polizza (e non solo dell’appendice di vincolo), non tanto e non solo perché viene meno il rischio assicurato, ma perché viene meno la causa in
177 Così: S. LANDINI, Contratti di assicurazione collegati a contratti bancari e tutela dell'assicurato, in Ass., 2016, pag. 5 e ss.; D. CERINI, L'assicurazione del credito ai consumatori, strumento double face a “garanzia” di finanziatori e finanziati: da un'idea di «democratizzazione del credito» ad un esempio applicativo delle assicurazioni di gruppo, op. cit., 479, parla di “collegamento negoziale volontario», perciò, «in assenza di precisi indici normativi [...] sarà compito dell'interprete [...] accertare sino a che punto le vicende del contratto di finanziamento si riverberino sul rapporto assicurativo”; L. FARENGA, La distribuzione di prodotti assicurativi in abbinamento ai mutui, in La Banca-assicurazione, (a cura di) L. MEZZASOMA - A. BELLUCCI - A. CANDIAN –P. CORRIAS – S. LANDINI – E. LLAMAS POMBO, ESI, Napoli, 2017, pag. 267; SIRI. Le polizze connesse ai mutui e finanziamenti nelle decisioni dell’Arbitro Bancario finanziario,
178 Secondo S. LANDINI, Adeguatezza delle polizze collegate a contratti bancari, op. cit., pag. 283,
l’eventuale estinzione dell’assicurazione non potrà determinare l’estinzione del mutuo nemmeno allorquando la stipulazione della polizza sia obbligatoria; una simile conseguenza sarebbe, infatti, contraria al principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, il quale imporrebbe, semplicemente, al cliente la possibilità di attivare una nuova polizza in un termine congruo.
Anche FARENGA, Distribuzione dei prodotti assicurativi offerti in abbinamento a mutui e finanziamenti, relazione al Convegno Cesifin “La banca-assicurazione” tenutosi a Firenze il 3 febbraio 2017. afferma come tra il contratto di mutuo ed il contratto assicurativo il collegamento sia ti tipo unilaterale per cui le vicende del primo si riverberano sul secondo ma non viceversa.
concreto che sorregge l’intera operazione economica e che si riflette sui profili causali dei singoli frammenti contrattuali180.
In particolare ai fini dell’applicabilità della regola “simul stabunt simul
cadent” si dovrà procedere ad una verifica caso per caso: la regola potrà essere
applicata quanto il contratto di assicurazione sia volto a coprire esclusivamente il rischio d’insolvenza del debitore con la conseguenza che una volta venuto meno il contratto di credito verrà meno anche quello assicurativo (per cessazione del rischio); non si applicherà tale regola, invece, nei casi in cui la fattispecie assicurativa mantenga la propria ragion d’essere per la persistente finalità dell’interesse assicurato dal contratto181.
Quando invece la clausola di vincolo non è apposta al contratto di assicurazione, o è inefficace o comunque non è azionabile dal mutuante, l’accertamento del collegamento torna a rivestire una sua utilità pratica concreta, non parziale ma che si estende all’intera operazione negoziale seppure nei termini di affievolimento sopra descritti.
In altri termini, il collegamento negoziale descritto si qualifica come un fenomeno incidente direttamente sul senso economico dell'operazione
180 M. SOLDAN, Estinzione anticipata del finanziamento connesso a polizza assicurativa. Collegamento negoziale e suoi effetti, in NGCC, 2014, pag. 845, “tale interpretazione, tuttavia, sembra incoerente non solo rispetto alla valorizzazione della complessiva operazione negoziale e quindi della sua causa complessiva, ma soprattutto in riferimento alla dogmatica della causa in concreto posta alla base del collegamento funzionale […]. La mutazione generata dalla clausola di vincolo opera infatti sul più ampio orizzonte della causa del contratto di assicurazione, e non sul più ristretto profilo del rischio assicurato, prescindendo l’identificazione di quest’ultimo dall’esistenza di una clausola di vincolo. Si dovrebbe ritenere che l’estinzione del contratto di finanziamento comporti la caducazione della polizza non in quanto viene meno il rischio assicurato, ma perché viene meno la causa in concreto che sorregge l’intera operazione economica e che si riflette sui profili causali dei singoli frammenti negoziali. In altri termini, la protezione dell’operazione di credito, si realizza non agendo sul rischio assicurato ma sulla destinazione dell’indennizzo. All’estinzione del contratto di finanziamento quindi, sarebbe più logico ritenere caducata automaticamente pure la polizza assicurativa, la cui causa in concreto (esteriorizzata dalla clausola di vincolo), risulta ab origine mutata e divergente dalla causa tipica del contratto di assicurazione intesa come funzione economico-sociale. Ciò a non voler considerare che, se si valorizza il profilo del collegamento negoziale ai fini di fondare la legittimazione passiva del finanziatore al rimborso dei premi assicurativi, sembra poi incoerente ridurne la portata alla sola appendice di vincolo”. Sulle pronunce dell’ABF in materia di collegamento negoziale: SIRI, Le polizze connesse a mutui e finanziamenti nelle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, op. cit., pag. 320, il quale definisce “sbrigativo” l’atteggiamento della giurisprudenza arbitrale verso la questione in quanto le relative decisioni si limiterebbero ad affermare l’automatico scioglimento del contratto di assicurazione per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento, indipendentemente dal fatto che contenesse o meno una clausola di prosecuzione del rapporto. 181D. CERINI, Assicurazione e garanzia del credito, prospettive di comparazione, secondo la quale verrebbe meno esclusivamente la clausola di designazione della banca quale beneficiario.
contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in un’interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria (cd. nesso teleologico tra i negozi)182: la funzione di garanzia del
contratto assicurativo.
11. La pratica di abbinamento dei contratti assicurativi ai