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La Legge sulla concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n 134) e le modifiche apportate all’art 28 D Liberalizzazioni.

Nel documento Polizze assicurative collegate ai mutui (pagine 161-166)

Con l’approvazione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. n. 124 del 4 agosto 2017) sono state apportate significative modifiche al testo dell’art. 28 d. liberalizzazioni.

Il comma 1 dell’art. 28 D. Liberalizzazioni è stato, infatti, modificato dall’art. 1, c. 135: il nuovo testo statuisce che “fermo restando quanto previsto

dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario”.

Con l’approvazione della legge sulla Concorrenza sono stati, inoltre, aggiunti all’art. 28 D. Liberalizzazioni il comma 2 bis ai sensi del quale “nel caso in cui il

cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di

assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale” e il comma 3 bis che ha introdotto un ulteriore obbligo a carico delle banche, degli istituti di

credito e degli intermediari finanziari i quali sono tenuti “ad informare il

richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo”.

4.1. Il nuovo ambito di applicazione oggettivo dell’art. 28 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (D.L. "Cresci Italia" o “Liberalizzazioni”) convertito dalla L. n. 27/2012.

Dal testo dell’art. 28 d. liberalizzazioni è scomparso, in seguito all’approvazione della Legge sulla Concorrenza, la limitazione, prima prevista, alle assicurazioni sulla vita: l’obbligo in capo al mutuante (di accettare la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato e di non variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo) scatta anche qualora condizioni la stipula del mutuo immobiliare o del credito al consumo alle polizze scoppio incendio, infortuni o inabilità lavorativa.

Ne consegue che sia nel ramo danni che nel ramo vita il mutuante potrà rifiutare il prestito se il cliente rifiuta di sottoscrivere una polizza; il mutuante è, tuttavia, obbligato ad accettare la polizza scelta dal mutuatario, a condizione che la stessa rispetti i minimi contrattuali di cui al nuovo regolamento IVASS che dovrà essere emanato in forza della delega.

La nuova formulazione dell’art. 28 d. liberalizzazioni prevede, inoltre, la sua applicazione sia alle fattispecie di “condizionamento” (dell'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione), sia a quella dell’offerta di un contratto di assicurazione che sia connesso o accessorio all'erogazione del mutuo o del credito379.

379 E’ bene precisare che in caso di accessorietà o di connessione della polizza all’erogazione

del finanziamento l’art. 28 d. liberalizzazioni non prevede il limite che si tratti di mutuo immobiliare o credito al consumo: così A. ARGENTATI, op. cit.

4.2. L’eliminazione dell’obbligo di presentazione del doppio preventivo a seguito dell’approvazione della Legge sulla Concorrenza del 4 agosto 2017, n. 134.

Per effetto dell’approvazione del testo definitivo del DDL sulla Concorrenza è stato eliminato dal testo dell’art. 28 d. liberalizzazioni l’obbligo, gravante sul mutuante, di presentare al cliente almeno due preventivi di polizze emesse da compagnie a lui non riconducibili: il mutuante è, pertanto, libero di proporre al cliente le polizze che preferisce fermo restando l’obbligo di informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo.

Si tratta evidentemente di una grave carenza che incrementerà le criticità già presenti nel mercato delle polizze abbinate ai mutui e che i precedenti interventi legislativi avevano cercato di risolvere a tutela della concorrenza di mercato e della posizione del cliente.

4.3. Il ridimensionamento della “polizza universale” a seguito dell’approvazione della Legge sulla Concorrenza del 4 agosto 2017, n. 134.

Con l’approvazione delle modifiche al testo dell’art. 28 D. Liberalizzazioni l’uso della “polizza universale”, ovvero della polizza che il cliente può autonomamente individuare sul mercato e presentare al mutuante e che questi è costretto ad accettare ove la stessa rispetti i contenuti minimi individuati dall’Ivass, è stato fortemente ridotto380.

Infatti il nuovo testo dell’art. 28, c. 1 del D. Liberalizzazioni prevede che la polizza presentata dal cliente, ove l’abbinamento sia necessario per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, dovrà avere i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario.

La polizza con i requisiti minimi stabiliti dall’Ivass, pertanto, potrà essere imposta al mutuante solo nell’ipotesi in cui il cliente non sia onerato dal

sottoscrivere una polizza per ottenere il finanziamento o quando l’abbinamento non determini l’applicazione da parte del mutuante di condizioni migliori.

4.4. La previsione del diritto di recesso in capo al cliente a seguito dell’approvazione della Legge sulla Concorrenza del 4 agosto 2017, n. 134.

In seguito all’eliminazione dell’obbligo di presentare i due preventivi non riconducibili al mutuante il Legislatore, nel tentativo di reintrodurre una parziale tutela nei confronti del cliente, ha previsto che “nel caso in cui il cliente

sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati” ha

diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni.

Il testo di cui al nuovo art. 28 d. liberalizzazioni, in modo criticabile, sembra limitare il diritto di recesso alla sola ipotesi in cui la polizza sia stata sottoscritta contestualmente all’atto della stipula del finanziamento381 ed escludere le

polizze sottoscritte successivamente382.

L’esercizio del diritto di recesso, inoltre, non libera il cliente ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte: in tale evenienza il cliente dovrà abbinare un’altra polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi fissati dal mutuante.

Al contrario, l’obbligo di abbinamento non sussiste (ed il finanziamento resterà valido ed efficace) se la polizza non è necessaria per ottenere il finanziamento o non è necessaria per ottenerlo alle condizioni offerte dal mutuante.

Infine il mutuante o, in alternativa, la compagnia di assicurazione si impegna383 ad informare il cliente del diritto di recesso con comunicazione

381 L’ampia espressione “finanziamento” induce a ritenere che il diritto di recesso non sia,

tuttavia, limitato ai soli mutui immobiliari ed al credito al consumo e sia, al contrario, riconosciuto in forma ampia.

382 G. G. PERUZZO, op. cit., pag. 185.

383 E’ stato correttamente rilevato come l’espressione “si impegna” mal si presti al linguaggio tecnico-giuridico in quanto, da un lato, è un termine incongruo rispetto alle posizioni giuridiche riconosciute dall’ordinamento italiano e, dall’altro lato, in quanto sembra delineare un criterio di diligenza soggettiva per l’adempimento dell’obbligazione da parte del mutuante (o della compagnia assicurativa). Sul punto per un approfondimento: G. G. PERUZZO, op. cit., pag. 186.

separata rispetto alla documentazione contrattuale.

4.5. Le note positive e le criticità in seguito all’approvazione della Legge sulla Concorrenza del 4 agosto 2017, n. 134.

La novella introdotta in seguito all’approvazione della Legge sulla Concorrenza, presenta note positive ed, al contempo, notevoli criticità.

E’, certamente da salutare con favore la scelta legislativa di estendere le tutele previste dall’art. 28 D. Liberalizzazioni ad ogni tipo di polizza ed alle fattispecie dell’offerta di un contratto di assicurazione connesso o accessorio all'erogazione del mutuo o del credito.

Tuttavia la riforma presenta, come accennato, notevoli criticità in punto di effettività della tutela del cliente.

La riforma dell'art. 28 d. liberalizzazioni sembra essere espressiva della volontà del Legislatore di non voler rimediare aalla situazione di asimmetria informativa tra cliente e intermediario; con la riforma il Legislatore ha perseguito, invece, l'obiettivo di massimizzare la concorrenza spingendo i clienti ad essere maggiormente accorti; l’obbligo in capo al mutuante di presentare un doppio preventivo dev'essere apparsa una previsione eccessivamente paternalistica da eliminare384.

L'Autrice è, tuttavia ed a ragione, molto critica nei confronti dell'eliminazione di tale obbligo; la norma, pur non potendo risolvere le criticità rinvenute nel settore, poteva, comunque, consentire di riequilibrare le posizioni di forza delle parti, consentendo al cliente di avvedersi della presenza di concorrenti e la conseguente possibilità di sottoscrivere una polizza diversa e, dunque, la possibilità per il cliente di farsi parte attiva nella ricerca di polizze maggiormente convenienti.

In particolare la scelta di accordare al mutuante il diritto di fissare le condizioni della polizza da abbinare al mutuo (nell’ipotesi in cui la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte) appare essere una scelta non sufficientemente ponderata.

Vi è infatti il rischio che il mutuante possa parcellizzare in modo così specifico le condizioni della polizza da scegliere egli stesso, in definitiva, la polizza che il cliente dovrà sottoscrivere e permettere, così, al mutuante di

conservare il ruolo di dominus nell’abbinamento della polizza al mutuo385.

Tale considerazione risulta maggiormente vera ove si consideri che il mutuante non è più obbligato a presentare il doppio preventivo e non gli è più fatto divieto di presentare polizze “non riconducibili”.

Il testo dell’art. 28 d. liberalizzazioni, come riformato, offre, in sintesi, una tutela meramente eventuale per il cliente la cui effettività dipende esclusivamente dalla predisposizione e dalla capacità di quest’ultimo di rendersi attivo nella ricerca sul mercato di una polizza assicurativa da abbinare al finanziamento (e sempre a condizione che la polizza individuata rispetti le condizioni fissate dal mutuante).

In aggiunta si rileva che il mutuante non ha alcun obbligo di informare il cliente del diritto di individuare sul mercato la polizza che preferisce in quanto il finanziatore (o in alternativa la compagnia assicurativa) ha il solo l’obbligo di informare il cliente del diritto di recedere dalla polizza già sottoscritta.

5. Il recepimento della direttiva 2016/97/ UE e l'introduzione del

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