• Non ci sono risultati.

Tecniche di collegamento contrattuale tra contratti assicurativi e contratti di mutuo: le pratiche di cross-selling o vendita incrociata.

Nel documento Polizze assicurative collegate ai mutui (pagine 51-56)

Il contratto di finanziamento sembra porsi quale antecedente logico- giuridico del contratto di assicurazione nel quadro di un’operazione economica unitaria di rafforzamento del credito103.

Le pratiche di cross-selling (vendita incrociata) 104 di contratti di

finanziamento e di polizze assicurative si suddividono in numerose sottocategorie, tra cui si annoverano le pratiche leganti, le pure bundling, le

mixed bundling ed i contratti preferenziali/esclusivi.

100 G. SCHIZZEROTTO, Il collegamento negoziale, op. cit., pag. 101, considera fondamentale il ricorrere di “un nesso di tale natura da rendere i negozi tra loro dipendenti o interdipendenti per cui la validità e l'efficacia dell'uno sono condizionate dalla efficacia e validità dell'altro”. Sempre V. BARBA, op. cit., critica G.P. CIRILLO, Sul collegamento funzionale di contratti, in Giur. it., 1984, 1, pag. 1460, il quale, proponendo una nozione di collegamento come “nesso di reciproca interdipendenza sì che le vicende dell'uno debbono ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità ed efficacia”, utilizza le conseguenze per descrivere il fatto.

101 N. GASPERONI, op. cit., pagg. 357-387.

102 Opinione condivisa anche da M. SIRI, Le polizze connesse a mutui e finanziamenti nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, in Diritto e Fiscalità dell'assicurazione, 2013, 3, pag. 313, per il quale “tali tentativi di classificazione non permettono di arrivare sempre a risultati univoci”.

103 C. PAGNI, ,Polizze abbinate e finanziamenti (PPI): le criticità rilevate da Ivass e Banca d’Italia e le indicazioni congiunte al mercato, in www.dirittobancario.it, Approfondimenti.

104 Sul tema del cross selling tra prodotti bancari ed assicurativi si rinvia a D. GALLETTI, La

cross-selling di prodotti bancari ed assicurativi dopo le recenti riforme dei mercati finanziari , in Banca, impresa e società, 2007, pag. 365 e ss.

Le pratiche leganti sono poste in essere nell'ipotesi in cui due o più prodotti che compongono il pacchetto sono collocati congiuntamente ed almeno uno di essi non è venduto separatamente. Le pure bundling si verificano nell'ipotesi in cui nessuno dei prodotti facenti parte del pacchetto è venduto separatamente. Le mixed bundling sono poste in essere se due o più prodotti sono collocati insieme ma sono, al contempo, rinvenibili separatamente sul mercato. In tale ultima ipotesi sono frequentemente applicati sconti che rendono l'acquisto dell'intero pacchetto meno costoso rispetto all'ipotesi in cui i prodotti fossero acquistati singolarmente.

La fattispecie degli accordi preferenziali ed esclusivi si ha, invece, nell'ipotesi in cui tra il fornitore dei servizi finanziari ed il cliente sussitono già rapporti contrattuali ed il primo impone al secondo un terzo soggetto che fornità una prestazione ulteriore, od il fornitore offre al cliente più vantaggiose se il cliente opta per il rifornimento presso il terzo con il quale il fornitore ha un accordo preferenziale.

Si hanno, in ultimo, le conditional sales practices, quando il collocamento di un bene o di un servizio è condizionato al compimento di una certa azione da parte del cliente, quale condizione per la sottoscrizione del contratto o quale condizione per l'ottenimento di condizioni finanziarie agevolate 105.

Solitamente l'abbinamento delle polizze ai mutui si pone tra la categoria delle pratiche mixed bundling e quella delle conditional sales practices106, in

quanto il mutuo e la polizza sono prodotti venduti congiuntamente anche se disponibili separatamente, ma spesso i mutuanti chiedono la sottoscrizione della seconda per l'erogazione del primo.

105 Si veda: Centre for European Policy Studies, Tying and Other Potentially Unfair Commercial

Practices in the Retail Financial Service Sector, 2009, 13, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/tying/report_en.pdf.

106 G.G. PERUZZO, L'art. 28 D. Liberalizzazioni e l'abbinamento delle polizze ai mutui , in Le assicurazioni abbinate ai finanziamenti , (a cura di) P. MARANO - M. SIRI, Collana Quaderni di banca borsa e titoli di credito, Milano, Giuffrè, 2016, in cui riprende alcuni spunti già presenti in PERUZZO G. G. - SIRI M., L’abbinamento di polizze assicurative a garanzia di mutui e finanziamenti: quale bilanciamento fra protezione del consumatore, promozione della concorrenza e regolazione del mercato, IV Convegno OCI tenutosi a Roma 22-23 febbraio 2013, visibile online http://orizzontideldirittocommerciale.it/media/19243/peruzzo_g.g.- siri_m._paper_17.12.012.pdf.

La concatenazione degli atti, sia in fase genetica che funzionale, emerge da numerosi aspetti del contenuto negoziale, facilmente rilevabili dall’analisi della prassi, quali la correlazione della durata del contratto assicurativo alla durata del finanziamento; la corresponsione, al verificarsi dell’evento previsto, di una prestazione assicurativa in linea con il debito residuo; l’attivazione di vicende estintive o circolatorie del contratto assicurativo in caso di estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento107.

Indici evidenti e, al contempo, conseguenti del collegamento negoziale sono costituiti 108 dal contenuto minimo dell'offerta base del contratto di

assicurazione (ex art. 1 Reg. ISVAP n. 40 del 3 maggio 2012):

i. lett. d) la durata del contratto, solitamente pari alla durata del mutuo109;

ii. lett. i) la previsione che la banca o l'intermediario finanziario possano essere designati come beneficiari o vincolatari delle prestazioni assicurative. Si rileva che, tuttavia, tale possibilità è esclusa dal Provvedimento Ivass n. 2946/2011 ove il contratto assicurativo sia intermediato dalla banca o dall'intermediario finanziario stesso o comunque da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti d'affari propri o di società del gruppo(ivi compresi gli accordi di distribuzione);

iii. lett. l) l'estinzione anticipata del mutuo nel caso di pagamento di un premio in un'unica soluzione, con correlativo obbligo in capo all'impresa, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originariamente prevista, quota-parte del premio divenuta indebita per sopraggiunta e definitiva cessazione del rischio (e che rappresenterebbe un arricchimento ingiustificato), ma al contempo la

107 A. PIRONTI, Collegamento negoziale ed autonomia disciplinare dei contratti collegati, in Contr., 2008, pag. 1093.

108 A. FRERA, op. cit.

109 Nel preventivo deve essere indicata, ai fini del confronto con altri preventivi, una durata del contratto assicurativo pari alla durata del finanziamento. Rimane ferma la possibilità per il cliente di optare per una durata diversa (inferiore o superiore).

possibilità che la polizza prosegua fino alla scadenza contrattuale anche in favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato110;

iv. lett. m) nell'ipotesi di portabilità del mutuo assistito da copertura assicurativa il cui premio sia stato pagato anticipatamente a premio unico, in vista di un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di continuità dei rapporti contrattuali in corso e la tutela della libertà di scelta del cliente, il soggetto mutuante subentrante nel rapporto propone al cliente la permanenza della copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente fissate con variazione del soggetto beneficiario e del vincolo di beneficio;

v. lett. n) il diritto di recesso.

La stessa giurisprudenza 111 ha avallato, in numerose circostanze,

l’inquadramento delle polizze assicurative a garanzia del credito nell’ambito del collegamento negoziale112. Il collegamento fra i due contratti emerge, in particolare, dai seguenti indici: il mutuante condiziona la stipula del mutuo alla sottoscrizione di una polizza da parte del cliente, il mutuante individua la polizza e la sottopone al cliente ed, in ultimo, tra l'impresa di assicurazioni ed il soggetto erogatore del finanziamento spesso vi è un accordo di distribuzione (per di più quasi sempre in esclusiva). Tale situazione rende evidente che la compagnia di assicurazioni intende partecipare all'operazione di mutuo113.

110 Sul punto: F. QUARTA, Estinzione anticipata di finanziamenti a tempo determinato e

modulazioni del costo del credito (commissioni di intermediazione, oneri assicurativi e penalità), in Riv. dir. Banc. Dott., 2013, X.

111 Cass., 20.5.2009, n. 11706, in Giur.it ., 2010, 824; Cass., 10.7.2008, n. 18884, in Contr., 2008, pag. 1093, con nota di A. PIRONTI, op cit; Cass., 26.5.1999, n. 5100, in Dir. econ. ass., 2000, 648; Cass., 21.6.1995, n. 7021, in BBTC, 1996, 2, pag. 376, con nota di G. LENER, "Appendice di vincolo’’ nei contratti assicurativi e collegamento negoziale: uno pseudoproblema, in Giust. civ , 1996, 1, pag. 2697, con nota di E. CONTINO, Quietanza e quietanza liberatoria.

112 Non rientra nel fenomeno del collegamento negoziale l'ipotesi in cui il mutuatario palesi

verbalmente all'impresa di assicurazioni il motivo della sua sottoscrizione (difficilmente tale motivo potrà trovare riscontro nel contratto, trattandosi di un documento precompilato con clausole standardizzate). In tale caso sarebbe incongruo parlare di collegamento contrattuale atteso che non si può ritenere l'impresa di assicurazione intenzionata a partecipante all'intera operazione. 113 L'assenza di legame contrattuale tra le controparti è considerata un elemento idoneo a non far sorgere il collegamento negoziale in alcuni casi che riguardano il rapporto tra finanziatore e venditore nel mutuo di scopo: cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere, 17 giugno 1989, in Nuova giur. civ. comm., 1990, 1, pag. 677, con nota di FERRANDO; Trib. Chiavari, 22 settembre 1998, n. 464, in

Sotto un profilo economico-funzionale ciascuno dei tre soggetti (mutuante- intermediario, compagnia di assicurazioni e mutuatario) mette in relazione un proprio interesse con i due contratti. Inoltre, in caso di collegamento eterogeneo (cioè in cui sono coinvolte coppie di parti diverse), gli effetti di un contratto si producono anche nei confronti del soggetto che è parte in senso formale soltanto del contratto collegato114.

Per il riconoscimento del collegamento negoziale la giurisprudenza assume come elemento centrale di valutazione il ruolo svolto, nella struttura dell’operazione, dalla clausola di vincolo dell’indennizzo assicurativo direttamente in favore della banca. La clausola in favore del soggetto mutuante implica una deviazione dalle fisiologiche vicende del rapporto assicurativo, la clausola di vincolo, infatti, impone un vincolo alla somma assicurata in quanto, al momento del sinistro, l'indennizzo sarà destinato prioritariamente al creditore vincolatario e solo in via residuale al contraente assicurato115.

Il vincolo in favore del finanziatore rafforza il collegamento tra il contratto di mutuo ed il contratto assicurativo, in quanto modifica la parte che sarebbe naturalmente destinataria della prestazione erogata dalla compagnia. Il vincolo determina, quindi, una completa corrispondenza tra il mutuo e la polizza: fino a quando il primo riceve esecuzione, il secondo mantiene la propria funzionalità di tutela diretta per il finanziatore ed indiretta per il cliente. L'assenza del vincolo a favore del mutuante rende il collegamento meno evidente, ma non lo elide, in quanto l'interesse delle parti nella condivisione dell'operazione

Dir. Prat. Soc., 2000, pag. 74 con nota di RODDI. Rileva M. SIRI, op cit., che a prescindere dal fatto che si tratti di un orientamento giurisprudenziale minoritario e quindi poco rappresentativo, il dato che si coglie è quello per cui anche tale filone, se letto a contrario, riconosce l'esistenza del collegamento negoziale in presenza di un rapporto contrattuale, quale è il contratto di intermediazione tra la compagnia ed il mutuante.

114 M. FRANZONI, Il contratto e i terzi, in Tratt. dei contratti, (diretto da) RESCIGNO e GABRIELLI, II, I contratti in generale, UTET, Torino, 2006, p. 1242.

115 Nella pratica il ricorso a questa clausola contrattuale (che viene per lo più formalizzata in

apposito documento allegato al contratto di assicurazione, c.d. appendice di vincolo, generalmente a fronte di finanziamenti a medio-lungo termine garantiti da ipoteca su un immobile) può assumere diverse forme: la formula più ricorrente, nelle condizioni generali di polizza, obbliga l’assicuratore, in caso di sinistro, a non versare alcuna somma all’assicurato, a fronte del danno subito, se non con il previo consenso del terzo-banca. In caso di sinistro, il finanziatore potrà così pretendere che l’indennizzo venga usato per l’estinzione del mutuo o potrà autorizzare in senso diverso il cliente laddove non ci siano motivi di paventare una «sofferenza» dello stesso.

contrattuale nel suo complesso persiste (in tale ultima ipotesi si assisterà alla traslazione del rischio di inadempimento dalla banca all’impresa di assicurazione; la traslazione del rischio diventa il fattore rilevante ai fini del riconoscimento del collegamento negoziale )116.

7. Il collegamento negoziale tra contratti assicurativi e contratti di

Nel documento Polizze assicurative collegate ai mutui (pagine 51-56)

Outline

Documenti correlati