2. Fasi dell’intervento delle Authorities.
2.2. La seconda fase dell’intervento: l’esercizio dei poteri inibitori.
2.2.1. La previsione di cui all’art 52 Regolamento ISVAP n 35/2010 sul divieto di assumere la doppia qualifica di beneficiario e intermediario.
2.2.2.1. Il Provvedimento ISVAP n 2946 del 6 dicembre 2011 sul divieto di assumere la doppia qualifica di beneficiario e intermediario:
soggetti interessati.
La disposizione è entrata in vigore il 2 aprile 2012252 e secondo quanto si
può leggere negli Esiti della pubblica consultazione253 “riguarda tutti i casi in cui
vi è coincidenza delle qualità di intermediario e beneficiario/vincolatario [...] la
250 Ovvero “rapporti di gruppo o rapporti di affari propri o di società del gruppo”.
251 Per l’auspicio alla «elevazione» del divieto a rango di fonte primaria v. Indagine conoscitiva
sul disegno di legge n. 3110 di conversione del decreto-legge in materia di liberalizzazioni, Commissione 10a del Senato della Repubblica (Industria, Commercio, Turismo), Audizione del Presidente dell’Isvap, Giancarlo Giannini, Roma, 3.2.2012, 10.
252 Ad avviso di C. RUSSO, L’art. 52 del regolamento Isvap n.35 del 26 maggio 2010 tra le decisioni
del TAR e le finalità perseguite dall’Isvap: problemi interpretativi ed operativi, Atti del Convegno AIDA tenutosi a Torino, 19 novembre 2010, “Le nuove regole di trasparenza e pubblicità del contratto di assicurazione: il regolamento Isvap n. 35/2010”, l’applicabilità della norma alle adesioni alle polizze collettive stipulate in epoca antecedente è impedito dalla ratio fondante l’intero Regolamento, teso chiaramente a garantire la trasparenza ex se e pro futuro.
253 I cui esiti sono visibili sul sito internet dell’Autorità
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2011/p2946- epc/index.html.
circostanza che la polizza sia collocata contestualmente all’erogazione del finanziamento o in assenza di tale contestualità non incide sulla posizione dell’intermediario che assume il duplice ruolo tenuto conto che, in entrambi i casi, quest’ultimo viene a rivestire un interesse personale nel contratto che lo pone in una situazione di conflitto da evitare” applicandosi, pertanto, sia ai casi di
connessione genetica che funzionale tra la sottoscrizione del mutuo e della polizza.
La formulazione dell’art. 48, c. 1 bis del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 ha portata generale che va al di là di quel segmento del mercato assicurativo su cui si è soffermata l'attenzione dell'Autorità di Vigilanza durante la fase di consultazione, ovvero quello delle polizze abbinate a mutui ed altri contratti di finanziamento254.
254 Il Regolamento è stato presentato come la “nuova disciplina delle polizze legate ai mutui”
(comunicato stampa Isvap del 6 dicembre 2011) ma il suo ambito di rilevanza è più esteso toccando anche le polizze emesse a copertura dei finanziamenti da estinguersi mediante la cessione del quinto dello stipendio o della pensione (Relazione ISVAP pagg. 23-25) nonché a quelle connesse ai contratti di leasing (Relazione ISVAP pagg. 27).
Per quanto riguarda i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione sono stati rilevati gli evidenti problemi di compatibilità con la previsione legislativa dell’obbligo, in capo all'istituto erogante, di assicurare il recupero del credito residuo: l'impossibilità di costituirsi beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative renderebbe dunque, di fatto, impossibile per l'ente erogante adempiere a tale obbligo normativo. In tal senso A. POLIZZI - S. COLOMBO, op. cit.; A. POLIZZI- A. STEINHAUS, op. cit., e P.L. FAUSTI, op. cit., i quali rilevano anche come il termine “erogata” non sia corretto riferito ad un prodotto assicurativo,
Per quanto riguarda, invece, le polizze abbinate ai contratti di leasing il TAR Lazio si pronunciato con la sentenza n. 7229/2012, in merito alla ricorso presentato da Assilea e da una società di leasing per l’annullamento del Provvedimento Isvap n. 2946 del 6 dicembre 2011 recante modifiche all’art. 48 del Regolamento Isvap n. 5/06.
Il TAR Lazio, condividendo le tesi delle parti ricorrenti, ha argomentato che le attività e le modalità operative delle società di leasing si differenziano da quelle degli altri operatori bancari e finanziari, giacché l’utilità per il cliente-utilizzatore non si ha con l’erogazione di una somma di denaro, ma attraverso la consegna e messa a disposizione del bene. Pertanto, le coperture assicurative intermediate a fronte dei contratti di leasing" non sono a protezione del credito, ma a garanzia del bene oggetto del contratto". Continuando il proprio ragionamento il Giudice amministrativo ha ritenuto che il fatto che la società di leasing proprietaria del bene, oltre ad essere beneficiaria della polizza, l’abbia anche intermediata non integra l’insorgenza “per definizione aprioristica di un conflitto di interessi”, non avendo la società di leasing un interesse invero concorrente con quello dell’utilizzatore.
Ne consegue, secondo la decisione del TAR in commento, che deve considerarsi illegittimo, con riferimento al mercato del leasing, aver reso regola generale a carico dell’intermediario l’obbligo di astenersi dal rivestire al contempo la qualifica di beneficiario e quella di intermediario del prodotto assicurativo.
La decisione del T.A.R., avuto riguardo alla specificità dei contratti di leasing, appare sostanzialmente fondata sull'impossibilità di introdurre regole di condotta basate su definizioni aprioristiche del conflitto di interessi.
Detta constatazione risulta confermata se si esamina il comma 1-bis sotto il profilo tanto dei soggetti destinatari della norma, quanto del contenuto precettivo della stessa concernente l'attività di intermediazione assicurativa255.
Sotto il profilo dei soggetti destinatari del divieto si può osservare quanto segue.
L'utilizzo del termine generale "intermediari" e la definizione di quest'ultimo contenuta all'art. 2 lett. p) del Regolamento n. 5/2006256 che rinvia, a sua volta,
all’art. 109 del C.A.P. porta necessariamente a considerare che sono tenuti a rispettare il divieto introdotta all'art. 48 del Regolamento Isvap n. 5/2006 tutti gli iscritti al Registro Unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 C.A.P.
Come è noto, infatti, in questo Registro possono essere iscritti, seppur in sezioni distinte, non solo le banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 T.U.B., gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 T.U.B. e le SIM
In altri termini secondo il T.A.R. sarebbe contrario ai principi generali dettati dal c.a.p."aver reso regola generale a carico dell'intermediario un obbligo astensivo che l'art. 183 del c.a.p. pone solo in esito all'identificazione, caso per caso, dell'ipotetico conflitto di interessi".
Il TAR Lazio, per le motivazioni appena riassunte ha pertanto accolto il ricorso presentato da Assilea e da una società di leasing, annullando il Provvedimento Isvap n. 2946 del 6 dicembre 2011 “per quanto di interesse”.
Da ultimo occorre precisare che l'ISVAP, in risposta alle osservazioni avanzate da ANIA nell'ambito della pubblica consultazione, ha precisato che l'obbligo di astensione opera anche nel caso in cui l'intermediario assuma la veste di creditore pignoratizio in quanto trattasi di meccanismo elusivo che crea la medesima situazione di conflitto di interessi che il comma 1-bis mira ad evitare.
Quanto agli aspetti sanzionatori per gli intermediari che violano l'obbligo di astensione, infine, le norme di riferimento sono le medesime che si applicano nel caso di violazioni delle norme relative agli intermediari: segnatamente l'art. 324 c.a.p. (sanzione pecuniaria) e l'art. 62 del Regolamento (sanzione disciplinare).
255 Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del Regolamento: "costituisce attività di intermediazione
assicurativa l'attività di cui all'art. 2, lettera d), anche quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un'attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale ed anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale.3. È considerata inoltre attività di intermediazione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso".
256 Art. 2, lett. p) del Regolamento n. 5/2006: “Le persone fisiche o le società, iscritte nel registro
Unico degli Intermediari assicurativi o riassicurativi di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa”. La limitazione ai soli intermediari che “svolgono attività di intermediazione a titolo oneroso” è conforme a quanto stabilito dalla Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa.
autorizzate ai sensi dell'art. 19 T.U.F.257, ma anche i "tradizionali" intermediari
assicurativi, ovvero agenti, broker e loro collaboratori.
Per la definizione di “attività di intermediazione assicurativa” si deve, invece, fare riferimento all’art. 106 C.A.P. (ripresa dall’art. 2, lett. d) del Reg. Isvap n. 5/2006) ovvero all’attività che consiste “nel presentare o proporre contratti
assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.
Quanto al contenuto precettivo dell’art. 48, c. 1 bis del Regolamento n. 5/2006, a far data dall’entrata in vigore del Provvedimento n. 2946258, è vietato
ad ogni intermediario, per qualsiasi tipo di assicurazione, rivestire il ruolo di beneficiario nel contratto del quale ha promosso la conclusione.
La banca mutuante che voglia essere designata beneficiaria di una polizza assicurativa non potrà, quindi, più rivestire la veste di intermediario della polizza stessa.
2.2.2.2. Il Provvedimento ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011 sul