2. Fasi dell’intervento delle Authorities.
2.2. La seconda fase dell’intervento: l’esercizio dei poteri inibitori.
2.2.1. La previsione di cui all’art 52 Regolamento ISVAP n 35/2010 sul divieto di assumere la doppia qualifica di beneficiario e intermediario.
2.2.2.2. Il Provvedimento ISVAP n 2946 del 6 dicembre 2011 sul divieto di assumere la doppia qualifica di beneficiario e intermediario ed
il contenuto precettivo del comma 1-bis
La ratio del divieto introdotto dal Provvedimento Isvap risiede nella constatazione che l’intermediario, il quale assume un interesse contrattuale nel contratto che offre al cliente, risultando terzo vincolatario, verserebbe in una situazione di conflitto di interessi.
La banca intermediaria e beneficiaria dell’assicurazione vanterebbe un duplice interesse: quello tipico dell’intermediario e quello tipico del beneficiario di polizza, cosicché il secondo precluderebbe di realizzare pienamente il
257 Sebbene il comma 1 bis dell'art. 48 Regolamento n. 4/2006 non menzioni banche ed enti
creditizi, anche queste ultime tuttavia devono attenersi al Regolamento quando, previa iscrizione nel registro unico di cui all'art. 109 C.A.P., svolgano attività di intermediazione assicurativa. Per tale attività, infatti, sono sottoposte al Regolamento e pertanto anche alle sanzioni che l'ISVAP può imporre per la sua inosservanza.
perseguimento del migliore interesse del cliente/assicurato, obiettivo primario e dovere professionale di ogni intermediario assicurativo.
La disposizione finisce con il vietare che la banca mutuante, indicata come beneficiario della polizza, tragga un compenso a seguito della stipulazione di quel contratto assicurativo, compenso che, se il cliente si avvalesse di un altro intermediario, la banca non percepirebbe.
La banca, nello specifico, è intermediario sia quando promuove presso i clienti la stipulazione di contratti di assicurazione individuali o collettivi, percependo una provvigione dall’impresa assicurativa, sia quando stipula direttamente il contratto in forma collettiva, quale contraente “per conto” dei propri clienti, bastando a tal fine che la banca percepisca un lucro e che l’onere economico della polizza sia in tutto o in parte a carico del cliente259.
Rientra nell’ambito applicativo della disposizione il caso del riconoscimento di una provvigione in favore della banca da parte dell’impresa di assicurazione.
Vi rientra, altresì, l’ipotesi della provvigione “indiretta” che non proviene direttamene dall’assicuratore ma che è imputata sul costo della polizza.
Più arduo è comprendere se il divieto permanga anche ove la banca, pur non percependo alcuna provvigione, tragga comunque un’utilità dalla conclusione del contratto, imponendo un costo aggiuntivo al cliente, per esempio di “gestione della pratica”260 oppure si limiti a “presentare” il prodotto senza
alcuna provvigione.
Ove la banca non percepisca alcun tipo di utilità – salva quella che proviene dall’esserne beneficiaria – il rischio di conflitto di interessi svanisce e il divieto non opera.
Il concetto di compenso deve essere inteso in senso ampio: così come chiarito dall’Isvap, al momento dell’entrata in vigore del Regolamento Intermediari, è compenso ogni utilità di carattere patrimoniale che costituisce
259 Ex art. 3, comma 3, Reg. Isvap n. 5/2006. La finalità perseguita è quella di imporre anche in
tal caso l’iscrizione del soggetto alla sezione D del RUI e assoggettarlo agli obblighi di comportamento degli intermediari.
260 C. RUSSO, L’art. 52 del Regolamento Isvap n. 35/2010 tra le decisioni del TAR e le finalità
perseguite dall’Isvap. Problemi interpretativi e operativi, in Ass., 2010, I, 623; I. RIVA, op. cit., pag. 283.
corrispettivo dell’attività di intermediazione assicurativa svolta, indipendentemente dalle modalità con cui sia stata corrisposta.
Costituisce compenso anche l’erogazione di una retribuzione periodica o la partecipazione agli utili.
Anche il costo imposto al cliente, maliziosamente presentato sotto le vesti di una spesa di gestione della pratica, ma in realtà strettamente connesso all’intermediazione di quella polizza, può quindi integrare il divieto.
L’attuale formulazione dell'art. 48 del Regolamento n. 5/2006 fa espresso riferimento alla possibilità di rivestire la qualità di beneficiario o di vincolatario “indirettamente” ovvero per il tramite di rapporti di gruppo261 o derivante da
rapporti di affari propri o di società del gruppo276.
Il divieto, pertanto, troverà applicazione se, in forza di una convenzione, si preveda un compenso a favore di un’altra società appartenente al gruppo, od a favore di un altro soggetto, formalmente intermediario, il quale a sua volta riconosce compensi per analoghi contratti al primo.
Non sembra, peraltro, da escludere che la banca possa assumere il ruolo di beneficiaria di polizze collegate a mutui, laddove si limiti a presentare il prodotto senza alcun tipo di compenso, diretto o indiretto262. In sintesi il divieto di cumulo non prelude il fenomeno delle polizze connesse ai mutui ma l'attuale formulazione dell’art. 48 comma 1 bis del Regolamento n. 5/2006, così come modificato dal Provvedimento Isvap n. 2946/2011, prevede l'obbligo per gli intermediari assicurativi di evitare l'insorgere di una situazione
261 Si noti che nell’ordinamento italiano esiste una disciplina specifica del gruppo assicurativo
definita a livello primario agli artt. 82-87 C.A.P. e specificata nel dettaglio dal Reg. Ivass n. 15/2008. Ai fini della vigilanza Ivass il “gruppo assicurativo” ex art. 82 C.A.P. è composto alternativamente:
a)dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate; b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate.
Una disciplina a parte è prevista per il fenomeno dei conglomerati finanziari (art. 3, D. lgs n. 142/2005).
276 In tal caso nel rapporto con il cliente/mutuatario l'ente creditizio accentrerebbe su di sé oltre al ruolo di mutuante, di intermediario della polizza e di beneficiario/vincolatario anche, per via indiretta in ragione di vincoli societari, quello della compagnia di assicurazione che emette la polizza.
di conflitto scegliendo quale ruolo rivestire nel collocamento della polizza, optando, ex ante, tra una delle seguenti possibili alternative:
− percepire la provvigione per il collocamento del contratto (circostanza cui si ricollega l'acquisto della nozione di intermediario assicurativo, definita dal Regolamento n. 5/2006 come attività a titolo oneroso);
− assumere il ruolo di beneficiario/vincolatario della polizza.