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I contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita: l’estinzione anticipata ed il trasferimento del mutuo; la disciplina della

Nel documento Polizze assicurative collegate ai mutui (pagine 157-161)

3. I contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita: il Regolamento ISVAP n 40/2012.

3.6. I contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita: l’estinzione anticipata ed il trasferimento del mutuo; la disciplina della

restituzione del premio non goduto in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

In tema di restituzione anticipata e di trasferimento del mutuo il Regolamento n. 40/2012 prevede che nel caso di pagamento di un premio unico il contratto assicurativo debba indicare l’obbligo per l’impresa assicurativa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata (o di trasferimento) del mutuo immobiliare o del credito al consumo, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza; su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato (cfr. art. 1, c. 1, lett. l) e m) Reg. n. 40/2012). La restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo era 369 L’estensione del diritto di recesso alle polizze collettive è stato introdotto su proposta di Ania che in fase di consultazione ANIA ha osservato che nel contratto assicurativo vita il contraente può essere soggetto diverso dall’assicurato, ossia dal mero portatore del rischio assicurato e che l’art. 177 del Codice delle Assicurazioni consente al solo contraente il diritto di recesso e non all’assicurato.

già stata oggetto di attenzione da parte di Abi ed Ania ma, tuttavia trattandosi codici di autoregolamentazione, rappresentava solo l’indicazione di buone prassi di settore e faceva salva la possibilità di adottare soluzioni diverse da quelle ivi descritte370.

In tema di estinzione anticipata del finanziamento e diritto alla restituzione della parte di premio non goduto va rilevato che il decreto Cresci Italia 2.0 (d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012) ha previsto all'art. 22-bis, c. 15-quater ss., il diritto del contraente/assicurato, che abbia estinto anticipatamente il mutuo rispetto alla scadenza pattuita, alla restituzione del premio relativo al periodo di copertura assicurativa non goduto nei confronti di "[...] tutti i contratti, compresi quelli commercializzati

precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

La fattispecie era già prevista dall’art. 49 del Reg. ISVAP n. 35; con l’emanazione del d.l. n. 179/2012, pertanto, la fonte della disciplina è stata modificata passando dal rango regolamentare a quello primario.

L’altra rilevante novità introdotta dal d.l. Cresci Italia 2.0 è stata la previsione espressa della sua retroattività e quindi della applicabilità anche ai contratti commercializzati (dove “commercializzati” deve essere inteso come “stipulati”) prima dell’entrata in vigore della legge di conversione (avvenuta in data 19.12.2012).

Rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione dell’obbligo di rimborso i contratti assicurativi (vita e danni) stipulati prima della legge di conversione del decreto e che accedano a finanziamenti o mutui non ancora estinti a tale data, anche se precedenti all’entrata in vigore del Regolamento371.

Nell’ipotesi di anticipata estinzione del finanziamento, il debitore - assicurato potrà, alternativamente allo scioglimento del contratto di

370 Nell’accordo Abi-Ania del 2008 in ipotesi di estinzione anticipata del mutuo l’obbligo di restituzione del premio assicurativo residuo al debitore è a carico del soggetto mutuante (interpretandolo come obbligo di natura restitutoria: ABF, Coll. Milano, 19 aprile 2013, n. 2084; ABF Coll. Napoli, 16 luglio 2002, n. 2441; o come obbligo di natura risarcitoria: ABF, Coll. Roma, 14 ottobre 2011, n. 2142).

371 SIRI, Le polizze connesse a mutui e finanziamenti nelle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, op. cit., p. 319 s.,

assicurazione, domandare all’impresa il mantenimento della copertura, fino alla scadenza contrattuale, a beneficio di un nuovo beneficiario da egli designato372.

L’obbligo di rimborso del rateo di premio non goduto trova applicazione anche nell'ipotesi di estinzione anticipata parziale del finanziamento (pur trattandosi di un’ipotesi di risoluzione del contratto di assicurazione373; ne

consegue che se il contratto assicurativo non prevede, tra le ipotesi di rimborso dei ratei di premio non goduti, l'estinzione parziale del finanziamento, la corrispondente clausola sarà affetta da nullità per vessatorietà, in quanto fonte di un significativo squilibrio di diritti e obblighi contrattuali a carico del cliente374.

Secondo la giurisprudenza dell’A.B.F.375, il fatto che la norma di cui all’art. 22,

comma 15-quater d. Cresci Italia 2.0 ponga l’obbligo di rimborso in capo 372 Cfr. artt. 49, comma 2, Reg. ISVAP n. 35/2010 e 22, comma 15-sexies, d.l. n. 179/2012, in alternativa all’estinzione anticipata, “le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato” che potrà essere individuato in un erede dell’assicurato o nell’istituto di credito presso il quale sia stato trasferito il mutuo. 373 Così ABF Napoli, 3 febbraio 2015, n. 811; ABF Napoli, 10 dicembre 2014, n. 8324.

374 A. CAMEDDA, I contratti di assicurazione collegati a mutui e finanziamenti. L’obbligo di rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in www.dirittobancario.it/rivista/assicurazioni.

375 A. CAMEDDA, op. cit., che ripercorre la giurisprudenza arbitrale pronunciatasi sul punto: ABF, Coll. coord., 10 maggio 2017, n. 5031; ABF, Coll. coord., 15 dicembre 2016, n. 10929; ABF, Coll. coord., 11 novembre 2016, nn. 10035, 10017 e n. 10003; ABF, Coll. coord., 22 settembre 2014, n. 6167. Più di recente a livello territoriale: ABF Milano, 23 gennaio 2018, n. 2118; ABF Milano,23 gennaio 2018, n. 1947; ABF Milano, 19 gennaio 2018, n. 1671; ABF Bari, 28 dicembre 2017, n. 17897; ABF Milano, 19 aprile 2013, n. 2084; ABF Napoli, 16 luglio 2012, n. 2441; ABF Napoli, 16 luglio 2012, n. 2442, secondo cui posto che il finanziatore riscuote il premio, anche includendolo nel costo totale del credito, deve concludersi che anche su di esso gravi l’obbligo di rimborso, a volte qualificato di natura restitutoria (ABF Milano, 19 aprile 2013, n. 2084; ABF Napoli, 16 luglio 2012, n. 2441), a volte di natura risarcitoria (ABF Roma, 14 ottobre 2011, n. 2142); ABF Roma, 6 dicembre 2012, n. 4147, secondo cui “la banca è tenuta al rimborso delle spese assicurative non godute per estinzione anticipata del rischio, se (i) il contratto di assicurazione viene negoziato in fase pre-contrattuale dalla banca mandataria per l’incasso del premio; (ii) l’ammontare del premio è stato dedotto in unica soluzione dall’intermediario all’atto dell’erogazione del finanziamento “quale importo facente parte delle spese totali”, A.B.F. Napoli, 4 aprile 2013, n. 1805; A.B.F. Napoli, 8 agosto 2013, n. 4320 e n. 4321, secondo l'A.B.F. partenopeo l'art. 22 del d.l. n. 179 del 2012 “non sembra incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso” e più di recente ABF Napoli, 6 ottobre 2014, n. 6567, secondo cui la legittimazione passiva del mutuante è fondata sul legame tra il contratto di mutuo ed il contratto assicurativo. SIRI, Le polizze connesse a mutui e finanziamenti nelle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, op. cit., p. 320 e ss., è particolarmente critico verso la decisione di porre a carico del finanziatore l’obbligo di restituzione dei ratei di premio non goduti. Secondo l'A. il consolidato orientamento dell’ABF sarebbe, infatti, contrario alle disposizioni di cui all'art. 49 del Regolamento n. 35 e di cui all’art. 22, comma 15-septies, del d.l. n. 179/2012.

all’impresa di assicurazione non appare sufficiente ad escludere la configurabilità di una concorrente responsabilità solidale del finanziatore nell'obbligo di rimborso dei ratei di premio non più dovuti in forza del collegamento negoziale creatosi tra il contratto di mutuo e la polizza assicurativa376.

La presenza del collegamento tra la polizza ed il finanziamento ha, inoltre, un impatto rilevante sotto il profilo della retroattività della norma. Infatti, il diritto dell'assicurato di ottenere indietro la parte residua del premio deriva dalla disciplina dei contratti (alla luce della perdita di efficacia della polizza per l'estinzione anticipata del debito) e può essere attuato fin tanto che tale disciplina consente all'assicurato di agire in giudizio (e, quindi, fin tanto che non sarà decorso il termine di prescrizione o non si sarà formato un giudicato o non sarà intervenuta una transazione)377.

Da ultimo IVASS e dalla Banca d’Italia con la Lettera al mercato del 26 agosto 2015 hanno sollecitato le imprese assicurative ad adempiere l’obbligo di restituzione in via autonoma, senza attendere l’istanza dei clienti378 e nel

novembre 2015 hanno segnalato come la piena attuazione delle indicazioni contenute nella Lettera comporti la necessità di attivare flussi informativi tra il finanziatore e l’assicurazione tali da rendere quest’ultima edotta dell’estinzione del finanziamento affinché essa possa attivarsi tempestivamente per la

376 “In presenza di polizze “perdite pecuniarie”, abbinate a cessioni del quinto, collocate dallo stesso finanziatore o emesse da compagnie di assicurazione del medesimo gruppo, quando viene richiesta l’estinzione anticipata del finanziamento – con o senza rinnovo - il cliente deve poter ottenere il rimborso delle somme di propria spettanza direttamente dal finanziatore”: Banca d' Italia, Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione: Orientamenti della vigilanza, p. 8.

377 G. G. PERUZZO, Alcune riflessioni sulla clausola di retroattività prevista dal decreto Cresci Italia 2.0 in tema di contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altre forme di finanziamento, in Dir. e fisc. dell’assicurazione, 2013, 4, pag. 521 e ss..

378 PONGELLI, Polizze assicurative connesse a mutui e finanziamenti: evoluzione normativa, profili di trasparenza e orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, op. cit., p. 367 ss., critica tale soluzione che, seppur conforme alla legge e coerente con il rapporto di dipendenza della polizza rispetto al finanziamento, renderebbe più complesso per l’assicurato esercitare il proprio diritto a mantenere efficace la copertura. Secondo la soluzione offerta da tale A. le imprese, venute a conoscenza dell’estinzione del contratto di finanziamento, potrebbero trasmettere all’assicurato una comunicazione volta ad informarlo delle possibili opzioni a sua disposizione e a sollecitare una scelta; ciò eventualmente anche concedendogli un termine congruo per l’esercizio dell’opzione, con avvertimento che, decorso inutilmente siffatto termine, il contratto di assicurazione verrà automaticamente meno dando luogo al rimborso dei ratei di premio relativi al periodo residuo.

restituzione della quota parte di premio non pagata.

4. La Legge sulla concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 134) e le

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