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I contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita: le modalità di verifica dello stato di salute del cliente e il periodo d

Nel documento Polizze assicurative collegate ai mutui (pagine 153-156)

3. I contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita: il Regolamento ISVAP n 40/2012.

3.4. I contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita: le modalità di verifica dello stato di salute del cliente e il periodo d

“carenza”.

368 Esiti pubblica consultazione, pag. 9, https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-

Ivass ha richiesto, tra i contenuti minimi del contratto assicurativo, che fossero esplicitati “i casi in cui è richiesta la visita medica, con i relativi costi a

carico dell’impresa e/o del cliente, ed i casi in cui l’accertamento dello stato di salute dell’assicurato può avvenire tramite compilazione del questionario anamnestico” (cfr. art. 1, c., lett. g) Reg. n. 40/2012).

In fase di consultazione Adiconsum chiese che nell’ipotesi in cui l’impresa avesse ravvisato l'opportunità di ulteriori accertamenti medici i relativi costi rimanessero a carico della stessa in quanto derivanti da autotutela dell'impresa. La proposta non è stata accolta da Ivass che ha preferito dare evidenza nei preventivi dei fattori concorrenziali (e quindi l’assenza di visita medica o in caso di visita l’assenza di costi per il cliente) che possono rendere più conveniente la polizza offerta. Lo stato di salute del soggetto assicurato è tra le maggiori criticità rilevate dalla lettera congiunta al mercato Banca d’Italia Ivass del 26 agosto 2015 che dette atto dei molti reclami ricevuti da Ivass “in relazione a sinistri per il caso di

morte o invalidità permanente in cui la prestazione è stata rifiutata dall’impresa sul presupposto che l’assicurato abbia taciuto, all’atto della stipulazione, malattie pregresse che, ove conosciute, avrebbero determinato l’inassicurabilità del rischio (artt. 1892 e 1893 del Codice civile)”.

Le citate segnalazioni hanno evidenziato come spesso i profili di inassicurabilità del cliente o di non operatività delle garanzie, vengono eccepiti solo al momento della fase liquidativa per rifiutare il pagamento della prestazione.

Tali criticità appaiono connesse, secondo Ivass e Banca d’Italia, con il diffuso utilizzo di una “dichiarazione di buono stato di salute” prestampata da far firmare all’assicurato, in luogo di un questionario sanitario che offra all’assicurato la possibilità di rendere risposte consapevoli e meditate sul proprio stato di salute.

In altri casi è stato segnalato che è emersa la sottoposizione al cliente di un questionario sanitario più articolato, le cui risposte risultano però essere state “precompilate” dall’applicativo informatico e sottoposte alla firma del cliente per mera accettazione.

Nella medesima Lettera al mercato Ivass e Banca d’Italia, per ovviare a tali carenze di tutela nei confronti degli assicurati, hanno invitato gli operatori ad attenersi ad alcune prescrizioni ed in particolare alla necessità di effettuare una specifica intervista al cliente ai fini della rilevazione dello stato di salute rilevando che l’impresa ha “l’onere di verificare l’assicurabilità del rischio prima

di concludere il contratto e riscuotere il premio. In particolare, si ritiene necessaria la sostituzione della dichiarazione di buono stato di salute prestampata con un questionario sanitario che consenta all’assicurando di rappresentare in maniera consapevole il suo stato di salute e di indicare eventuali malattie pregresse, nonché l’adozione di specifici presidi per evitare che la compilazione del questionario avvenga in forma automatizzata da parte del distributore durante il processo di collocamento”.

Nella Lettera al mercato è stato poi chiarito che qualora, per finanziamenti di importi molto esigui le imprese ritengano di non procedere alla valutazione dello stato di salute mediante questionario “ci si attende che si orientino a non

ricomprendere la valutazione dello stato di salute fra le condizioni di assicurabilità; conseguentemente, non dovranno essere previste esclusioni connesse con eventuali patologie pregresse. Relativamente ai contratti già stipulati, per i casi in cui gli assicurati non siano stati messi nelle condizioni di esprimere compiutamente la loro situazione sanitaria pregressa e sorgano contestazioni sul punto, ci si attende che le imprese adottino una politica liquidativa tesa a favorire il pagamento della prestazione”.

Nel documento del 19 novembre 2015 Banca d’Italia e Ivass hanno chiarito come per i prodotti con importo assicurato contenuto sia sufficiente “una

dichiarazione di stato di salute integrata e rafforzata” a patto che non “consista non già in una dichiarazione predefinita da sottoscrivere, ma sia basata su un questionario “semplificato” con una lista esaustiva di patologie, per le quali l’assicurato è invitato a rispondere si/no per ciascuna di esse”.

Altro fattore potenzialmente in grado di incrementare la concorrenza è il cd. “periodo di carenza” ovvero il tempo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto e l’effettiva validità delle garanzie relative ad alcuni eventi.

dovrà essere escluso il periodo di carenza; negli altri casi il periodo di carenza comunque non potrà essere superiore a 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa (art. 1, c. 1, lett. h), Reg. n. 40/2012).

Anche in tal caso la soluzione individuata dall'Autorità è il risultato del contemperamento tra le opposte istanze emerse in fase di consultazione:

- da un lato, Altroconsumo e Adiconsum chiedevano di eliminare o limitare a non più di 60 giorni il periodo di carenza;

- dall’altro lato, Ania riteneva 90 giorni, come periodo di carenza, un termine eccessivamente ristretto, specialmente per patologie che potrebbero essere state già contratte prima della decorrenza ma che si manifestano dopo un periodo anche significativamente superiore; Ania proseguiva chiedendo di lasciare alle imprese di stabilire, limitatamente a patologie particolari, periodi di carenza maggiori e di estendere il periodo di carenza minimo da 90 a 180 giorni, allineandosi alla prassi di mercato, eventualmente derogabile in senso favorevole al cliente al momento della stipulazione del contratto, con impegno da parte della compagnia, qualora il decesso avvenga nel periodo di carenza, alla restituzione dei premi versati.

Ivass, pur avendo confermato il termine di 90 giorni, ha previsto il pagamento integrale della prestazione in caso di decesso durante la carenza dovuto ad infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico.

Al di fuori di tali contenuti minimi le compagnie assicurative ben possono, con effetti favorevoli per la concorrenza, prevedere ulteriori casi di esclusione della carenza.

3.5. I contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita: il

Nel documento Polizze assicurative collegate ai mutui (pagine 153-156)

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