8. La giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario sul collegamento negoziale tra polizze assicurative e mutu
8.1 In via preliminare: sulla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario in materia di prodotti assicurativi.
L'Arbitro Bancario Finanziario è stato istituito nel 2009 dall'Autorità di vigilanza del mercato bancario in attuazione dell’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), ai sensi del quale è stato prevista l'istituzione, nel settore bancario e finanziario, di sistemi stragiudiziali, in alternativa alla giustizia ordinaria, di risoluzione delle controversie138.
L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema volto alla risoluzione delle controversie tra cliente e intermediario di valore ridotto; le decisioni sono emanate da sette Collegi che operano a livello locale139.
La decisione è presa secondo diritto sulla base delle domande proposte dalle parti e dei documenti prodotti da quest'ultime; caratteristica fondamentale dell'ABF, che lo differenzia dall’arbitrato previsto dal Codice di procedura civile, è la natura non vincolante delle pronunce emanate dall'Organismo.
L’ABF ha riscontrato un notevole successo come emerge dai dati contenuti nella relazione annuale del 2016 di Banca d’Italia140.
Prima di poter accedere al procedimento arbitrale il cliente deve necessariamente inviare un reclamo alla banca che ritiene stia tenendo una
137 P. G. FAUSTI, op cit.
138 Il funzionamento dell'ABF è contenuto nella delibera n. 275 del 29 luglio 2008 emanata dal
Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), regolante modi e regole dello svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie; Banca d’Italia ha, invece, il compito di curare l’organizzazione e il funzionamento dell'Organismo arbitrale.
139 Milano, Napoli, Roma – e dal 20 dicembre 2016 -, Bari, Bologna, Palermo e Torino.
140 Nel 2015 sono statti definiti 10.450 ricorsi, 1.800 in più rispetto all'anno precedente; i Collegi hanno mensilmente deciso in media 950 ricorsi (150 in più rispetto alla media mensile del 2014).
condotta illecita141. Se il reclamo non è accolto, il cliente può attivare il
procedimento arbitrale.
La competenza dell’ABF si estende alle controversie relative a operazioni, o condotte, poste in essere dall’intermediario successivamente al 1° gennaio 2009, che siano causa di un danno fino a 100.000,00 euro, se il cliente chiede una somma di denaro; non sono, al contrario, previsti limiti di valore se la domanda del cliente sia volta al mero accertamento della lesione di un diritto.
La competenza dell'ABF è quindi limitata nella materia e nel valore.
Nonostante che l'Arbitrato sia nato per la risoluzione delle controversie in tema bancario e finanziario, l'organismo frequentemente si è occupato di controversie relative ai contratti assicurativi ed, in particolare per quanto qui di interesse, si è pronunciato in tema di contratti assicurativi offerti in abbinamento a contratti di finanziamento.
L'Organismo è stato, infatti, chiamato a pronunciarsi sui ricorsi dei clienti con cui questi ultimi hanno chiesto all'Organismo di valutare la condotta degli intermediari finalizzata a proporre al cliente la sottoscrizione di polizze di assicurazione sulla vita142, o di polizze appartenenti al ramo danni143; notevole
è la produzione giurisprudenziale in tema di estinzione anticipata del contratto di mutuo e diritto del cliente al rimborso della parte di premio non goduto144.
La difesa preliminare svolta dagli intermediari è di sovente imperniata sul difetto di competenza dell’ABF a conoscere i prodotti assicurativi, sia sotto il profilo della materia (natura dei prodotti), sia sotto il profilo dei soggetti interessati (in quanto l'Organismo nasce per risolvere le controversie tra i clienti e gli Istituti di credito).
Effettivamente le questioni legate all'offerta di contratti assicurativi appaiono escluse dalla competenza dell’Organismo prevista dall’art. 2 della delibera CICR n. 275/2008; tuttavia in molte occasioni l'Organismo è andato oltre il dato formale ed ha esteso la propria competenza anche ad alcuni profili
141 Per gli aspetti tecnici e le modalità di funzionamento dell'Organismo si rinvia a: A. PIERUCCI, L’arbitrato Bancario e Finanziario: l’esperienza applicativa, in Giur. comm., 2014, 1, pag. 825 ss.; G. CONTE, L’Arbitro Bancario Finanziario, in Giust. civ. Com, 2014.
142 Coll. Napoli, decisione n. 4773/2013.
143 Coll. Roma, decisione n. 7964/2016.
dei prodotti assicurativi.
L'estensione della competenza dell'ABF è stata giustificata in ragione dell’esigenza di tutelare il cliente in quelle operazioni che nascono e devono essere lette unitariamente: in altre parole tale estensione di competenze è stata giustificata dando rilievo preminente al collegamento contrattuale tra il contratto di finanziamento ed il prodotto assicurativo145. In particolari i Collegi
territoriali hanno ritenuto la sussistenza della propria competenza su alcune caratteristiche dei prodotti assicurativi nell'ipotesi in cui le polizze siano evidentemente accessorie al mutuo e tale collegamento consenta una lettura unitaria dell'operazione economico-contrattuale146. Analizzando le decisioni dell'ABF sull'argomento emerge come l'Organismo, sia che dichiari la propria competenza, sia che la neghi, individua precisamente i limiti di cognizione dell'ABF sui prodotti assicurativi sia di natura oggettiva che soggettiva. Relativamente ai limiti di natura oggettiva il discrimen rilevante ai fini della pronuncia di competenza dell'Organismo è dato dalla ricorrenza del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento ed il contratto assicurativo. La giurisprudenza arbitrale sul punto fa eco alla giurisprudenza di legittimità ed è ferma nel ribadire che il collegamento contrattuale non elimina l’individualità giuridica dei negozi collegati, ma, al contempo, esige che i negozi siano considerati unitariamente ed in vista del risultato economico unitario che le parti intendono raggiungere per mezzo del collegamento negoziale147.
L'estensione della competenza dell'Organismo ai contratti assicurativi ovviamente non determina che l'ABF possa conoscere di tutte le questioni
145 Coll. Roma, decisione n. 5918/2013.
146 In particolare: Coll. Roma, decisioni n. 2901/2012 e n. 2929/2012; Coll. Napoli, decisione n.
1376/2013.
147 Coll. Napoli, decisione n. 2023/2013: “la polizza assicurativa sia associata ad un
finanziamento, al fine di garantire funzionalmente ed esclusivamente l’integrale rimborso della somma prestata dall’intermediario, si dà vita ad un’unica operazione sotto il profilo economico, pur costituita da due contratti: il contr atto di finanziamento e quello di assicurazione, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass., 10 luglio 2008, n. 18884)”. Coll. Roma, decisione n. 449/2013 e n. 823/2010, che ha avuto modo di specificare come “il collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento estende a ciascuno gli effetti della invalidità, della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell’altro, pur senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto”.
dedotte dal cliente: alcune pronunce negano, infatti, la competenza arbitrale sui profili relativi all’interpretazione ed all’adempimento del contratto assicurativo, anche se questo sia stato concluso con una compagnia assicurativa che fa parte del medesimo gruppo del mutuante148.
Deve, tuttavia, notarsi che l'esigenza di tutela del cliente deve essere bilanciata con l'esigenza di garantire il diritto di difesa delle compagnie assicurative che, non possono partecipare al procedimento innanzi all'ABF (in quanto questo è riservato a clienti, banche ed intermediari) che potrebbero trovarsi a subire gli effetti di pronunce emanate in procedimenti a cui non possono partecipare149.
Al fine di bilanciare gli opposti diritti la giurisprudenza arbitrale ha attributo rilievo alla condotta del mutuante: se quest’ultimo propone al cliente, in occasione della sottoscrizione di un contratto di finanziamento, la sottoscrizione di un contratto assicurativo e si pone come unica controparte, è riconosciuto rilievo preponderante all'esigenza di tutela del cliente che percepisce il mutuante come “naturale interlocutore nella gestione del rapporto”150.
Autorevole dottrina ha evidenziato come in tali ipotesi non si tratta tanto di un’estensione dell’ambito oggettivo di cognizione dell’ABF quanto piuttosto di una più ampia legittimazione passiva del mutuante151 in forza del collegamento
contrattuale esistente tra il contratto di mutuo ed il contratto assicurativo che induce ad inquadrare i singoli contratti come espressione di una complessa ed unitaria operazione economica tale da allargare le maglie della legittimazione
148 Coll. Napoli, decisione n. 2058/2013.
149 Coll. Napoli, decisione n. 4773/2013 osserva come le controversie assicurative esulino dalla
cognizione dell’ABF “a meno che non sussista un preciso nesso funzionale tra la medesima polizza assicurativa e un contratto bancario, la competenza dell’ABF può estendersi anche ai contratti assicurativi solo se e nei limiti in cui tali prodotti assicurativi si pongano in termini accessori e strumentali rispetto alle operazioni bancarie e finanziarie che ricadono sotto la diretta competenza per materia dell’Arbitro stesso (Coll. Roma, decisione n. 2901/2012 e n. 2929/2012; Coll. Napoli, decisione n. 1376/2013)”.
Coll. Milano, decisione n. 1117/2011 e Coll. Napoli, decisione n. 165/2012: “la valutazione di singole clausole contrattuali di natura assicurativa produrrebbe l’abnorme risultato di incidere nella sfera giuridica della impresa assicurativa senza che quest’ultima possa essere convenuta nel procedimento”
150 Coll. Napoli, decisione n. 731/2010; Coll. Napoli, decisione n. 997/2010 che richiamano la giurisprudenza e la dottrina sulle “vendite a catena” che offrono tutela al cliente per il risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa venduta.
151 Giustificata dal disposto dell'art. 22, comma 15-quater, del d.l. n. 179/2012, conv. dall’art. 22 della legge n. 221/2012.
passiva a stare in giudizio152.
8.2. Sul collegamento contrattuale tra il contratto di finanziamento ed il