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La stagione del riformismo processuale

3.8 Il comma 1-bis dell'art 507 c.p.p.

La struttura "bicefala"77 rispetto al procedimento probatorio, adottata

nel nostro processo penale, parrebbe volta a garantire l'imparzialità dell'organo giudicante, ma tale intento sembra essere costantemente minato dall'ampia trasferibilità di atti tra le fasi, determinando di conseguenza la contaminazione dell'organo terzo. In tale contesto si colloca l'istituto in esame, introdotto con la legge n. 479 del 1999, con il quale il Legislatore sembrerebbe affidare al giudice il compito di bilanciare "il deficit di affidabilità derivante da una prova non

formatasi in contraddittorio e dinnanzi al giudice che la deve valutare"78, così compensando la carenza formativa dell'elemento

probatorio pervenuto alla fase dibattimentale in virtù dell'accordo fra accusa e difesa. In tal senso si assiste ad una implementazione dei poteri del giudice a fronte della sfiducia riposta nell'esito cognitivo di risultanze probatorie derivanti dalla negoziazione delle parti, cosa del tutto anomala rispetto all'usuale scelta di comprimere le facoltà del giudice a favore dell'estensione delle prerogative di parte.

Nel comma 1-bis si assiste quindi alla possibilità per l'organo giudicante di attuare un vero e proprio controllo sugli atti introdotti in base al consenso delle parti, intervento all'interno del quale si rinviene la volontà sottesa sia di presidiare al corretto espletamento del contraddittorio, posto a baluardo dell'imparzialità del giudice e della conseguente genuinità della decisione che emetterà, sia di garantire la tutela dell'oralità e del principio dell'immediatezza. Quest'ultimo principio troverebbe una sua dimensione nell'intervento del giudice che

77 H.Belluta, op. cit., p. 200

78 P. Morosini, "Commento artt. 41-43 legge 479/1999, in Dir. Pen. Proc., 2000, p. 413

"anzichè stare alle carte, ora fruibili, punti sulle prove vive"79,

recuperando il senso dell'immediatezza scaturente da un'analisi diretta del teste, andando in tal modo a bilanciare il potere dispositivo delle parti, insito nell'opera di negoziazione della prova. Questo correttivo introdotto nel 1999 si pone in linea con il sistema processualpenalistico italiano fondato sul principio di indisponibilità dell'oggetto della contesa, esso verte infatti non tanto su di un potere integrativo delle lacune probatorie, bensì sull'opera di bilanciamento rispetto alla scarsa affidabilità della prova scaturita dalla mancata assunzione dibattimentale di essa. L'intervento dell'organo giudicante in questo frangente appare volto non tanto al superamento di uno stato di inerzia delle parti, contenuto all'interno del primo comma dell'art. 507 c.p.p., bensì a fronte dell'attività delle parti che hanno espresso il proprio

"consenso su qualcosa di inadeguato"80: ci si riferisce all'accordo nato

fra accusa e difesa che potrebbe essere anche "frutto di tacite intese,

volte a "corpire" una realtà "scomoda" agli uni e agli altri, ma ugualmente rilevante ai fini della decisione"81. Da quanto emerso

traspare una prospettiva diffidente nei confronti delle risultanze probatorie derivanti dall'acquisizione concordata prevista dagli artt. 431 comma 2 e 493 comma 3 c.p.p., tanto da far ritenere a parte della dottrina che questo patteggiamento determini nell'elemento che ne scatutirà una vera e propria valenza "attenuata o condizionata"82.

L'intervento a norma del comma 1-bis pone in capo al giudice la funzione di garante sul controllo della genuinità degli atti sui quali

79 F. Cordero, Procedura Penale, Giuffé Editore, Milano, 2012, p. 950

80 S. Buzzelli, Fascicolo dibattimentale negoziato e acquisizione probatoria, in Indice pen., 2001, p. 397

81 F. Siracusano, L'udienza di comparizione e il dibattimento avanti al giudice monocratico, in Le recenti, p. 82

andrà a fondare il suo convincimento, ed inoltre, da quel che il dato testuale lascia trasparire, in relazione anche a quanto disposto al primo comma, offre la possibilità di riempire le lacune probatorie rinvenibili negli elementi che risultano dall'acquisizione concordata. Rispetto a quest'ultimo punto la dottrina si è trovata discorde nell'inquadrare la reale funzione del comma 1-bis, in quanto alcuni rinvengono in esso una connotazione "pleonastica" e ridondante rispetto a quanto già affermato al primo comma, altri invece lo interpretano come correttivo arginante la disponibilità della prova posta in capo alle parti. Per quanto concerne la prima accezione in cui si cerca di inquadrarne la portata normativa si rinviene un intervento giudiziale teso ad introdurre nelle risultanze probatorie dibattimentali quanto sia "sfuggito, per

volontà delle parti, al confronto dialettico"83, ciò per verificare la

corrispondenza tra il risultato del confronto dialettico e quanto invece scaturisce dall'acquisizione negoziata. Per contro la seconda impostazione, che spinge per una lettura del dato normativo in chiave di freno all'attività dispositiva delle parti, volta ad esaltare il principio di immediatezza nella formazione della prova e del contraddittorio, non favorisce "l'ingordigia probatoria" per riuscire a determinare la bontà di una fonte già acquisita, bensì incalza per l'espletamento dello scontro dialettico come strumento atto al raggiungimento di un risultato conoscitivo realmente genuino.

All'interno del dato testuale si rinviene l'inciso "relativi a" che potrebbe portare ad interpretazioni fuorvianti rispetto all'estensione del potere di intervento del giudice, il quale non potrebbe trarre ispirazione dal materiale probatorio, pervenuto all'interno del fascicolo per il dibattimento tramite la negoziazione delle parti, per colmare le lacune probatorie rinvenute nella ricostruzione attuata dai contraddittori. In

tale utilizzo del potere di cui al comma 1-bis si rinviene la sintomatica ridondanza dell'istituto rispetto a quello contenuto al primo comma, ma se si intende il medesimo inciso "relativi a", come criterio utilizzato dal Legislatore per perimetrare l'area di acquisizione officiosa che il giudice può porre in essere, si perviene all'interpretazione secondo cui il potere di acqusizione del comma 1-bis incide solo relativamente alle risultanze probatorie che scaturiscono dagli accordi fra accusa e difesa, determinandone in tal modo un'unica utilità residuale: corroborare tale elemento con il contraddittorio.

Capitolo IV