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Il commercio di beni culturali »

Gli artt. 63 e 64 dettano la disciplina relativa al commercio dei beni culturali, completando così il regime normativo della circolazione degli stessi. La disciplina in parola, che si occupa dei beni culturali espressamente individuati dall’allegato A di cui al comma 1 dell’art. 63352, si articola lungo due direttrici353: la prima ispirata al tradizionale apparato di controllo pubblico, delineato dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S. (artt. 126-128) e la seconda mirata a semplificare gli

351 W. Cortese, Il patrimonio culturale: profili normativi, cit., pag. 415.

352 Si tratta di una lunga serie di tipologie di beni culturali, nient’affatto omogenee, tra

le quali: reperti archeologici aventi più di cent’anni, parti di monumenti storici, quadri, mosaici, incisioni, acquerelli, pitture aventi più di cinquant’anni e non appartenenti all’autore, mosaici, collezioni, mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, litografie originali, manoscritti, carte geografiche con più di duecento anni etc. Come si vede, si tratta di un elenco composito e variegato, che può, talvolta, ricomprendere anche beni di scarso valore venale; A. Giuffrida, Contributo alla circolazione dei beni culturali in ambito nazionale, cit. pag. 351.

adempimenti posti a carico dai privati esercenti il commercio di beni culturali354.

La disciplina ha il pregevole obbiettivo di rendere certa la provenienza dei beni interessati, in un’ottica di prevenzione dei fenomeni di esportazione e spedizione clandestine o comunque al di fuori dell’imprescindibile controllo dell’autorità pubblica355.

In tale cornice normativa si inserisce l’obbligo, per l’esercente il commercio, di inviare la dichiarazione preventiva di esercizio di cose ricomprese nell’Allegato A all’autorità locale di pubblica sicurezza. Quest’ultima, preposta a raccogliere tale dichiarazione, deve poi inviarla al Soprintendente e alla Regione competente. Informazioni ulteriori, concernenti la provenienza degli oggetti e l’identità degli acquirenti, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse al Ministero allorché i beni commerciati superino il valore definito da un decreto adottato di concerto dal MIBAC e dal Ministero dell’interno ai sensi del comma 2 dell’art. 63.

Il Soprintendente, attraverso delle ispezioni periodiche che in taluni casi possono anche essere svolte da funzionari regionali356, verifica l’adempimento di tale obbligo. A seguito dell’ispezione, dovrà essere redatto un apposito verbale, che verrà trasmesso all’interessato e all’all’autorità locale di pubblica sicurezza.

Al medesimo obbligo di denuncia devono sottostare coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita e i pubblici uffici preposti alle vendite immobiliari. Questi ultimi hanno altresì l’obbligo di comunicare al Soprintendente l’elenco dei documenti di interesse storico in vendita. Da ultimo, sono soggetti allo stesso obbligo

354 P. Sanna, Commento art. 63, in G. Famiglietti – N. Pigniatelli (a cura di), Codice dei beni

culturali e del paesaggio, cit., pag. 466.

355 A. Milone, Commento art. 63, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni culturali e del

paesaggio, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 543.

356 Qualora si tratti di manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, documenti, raccolte

librarie non appartenenti allo Stato o non assoggettate alla tutela Statale, nonché libri, incisioni, stampe non di proprietà dello Stato, spartiti musicali, fotografie, pellicole e altro materiale audiovisivo non appartenente allo Stato, ai sensi dell’art. 5, commi 2, 3 e 4.

anche i privati che siano proprietari (o possessori o detentori, a qualsiasi titolo) di archivi che acquisiscono documenti storici. La comunicazione deve essere inoltrata entro novanta giorni, termine entro il quale il Soprintendente può avviare un procedimento per l’imposizione del vincolo.

Inoltre, l’art. 64 stabilisce — per coloro che esercitano attività di vendita o di intermediazione finalizzata alla vendita al pubblico di opere di pittura e scultura ovvero per coloro che abitualmente commerciano oggetti di antichità o di interesse storico, artistico o archeologico — l’obbligo di consegnare un’apposita documentazione (comunemente nota come expertise) che attesti l’autenticità, la probabile attribuzione o la

provenienza degli stessi. In mancanza di quest’ultima, i soggetti che vi sono obbligati devono provvedere a rilasciare una dichiarazione con tutte le informazioni disponibili a tale riguardo357.

In ogni caso, i soggetti che esercitano l’attività di commercio di cose antiche sono obbligati alla tenuta del registro prescritto dalla disciplina in materia di pubblica sicurezza e devono annotarvi giornalmente le operazioni eseguite. L’intera materia è attualmente regolata dal decreto del Ministero della Giustizia 15 maggio 2009, n. 95.

L’art. 63 comma 2 del codice — integrando l’art. 128 TULPS., che già prevede che le operazioni di commercio di cose antiche debbano essere compiute con persone provviste di documento di identità o di altro documento munito di fotografia e debbano esserne annotate le generalità — prevede altresì che la descrizione delle opere alienate debba essere «dettagliata». Il decreto 95/2009 chiarisce che, nella descrizione «dettagliata», debbano essere ricomprese le caratteristiche specifiche dell’opera e in particolare la tipologia, la tecnica di esecuzione, il supporto materico, il soggetto rappresentato, le dimensioni, l’autore (se conosciuto) e l’ambito culturale o la scuola.

Recentemente, la legge 4 agosto 2017, n. 124, (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha stabilito che il Registro commercio di cose

antiche o usate debba essere tenuto in formato elettronico, al fine da garantire al Soprintendente la consultazione in tempo reale. Il nuovo registro elettronico dovrà essere suddiviso in due elenchi: il primo per le cose di cui occorre la presentazione all’ufficio di esportazione e il secondo per le cose il cui attestato è rilasciato in modalità informatica, senza necessità di presentazione all’ufficio di esportazione, ma per le quali, tuttavia, il Soprintendente potrà sempre richiedere la valutazione diretta.

CAPITOLO III

SEZIONE I

INGRESSO E USCITA DEI BENI CULTURALI SUL TERRITORIO NAZIONALE