• Non ci sono risultati.

Condizioni e procedimento per la prelazione artistica »

In considerazione della natura di atto amministrativo della prelazione

e della conseguente compressione dell’autonomia privata che deriva dal suo esercizio, il legislatore detta un procedimento che deve essere seguito scrupolosamente342. Il diritto di prelazione viene esercitato attraverso l’emanazione di un provvedimento343 che deve essere notificato a tutte le parti del contratto. Trattasi di un elemento che differenzia la prelazione artistica rispetto a quella comune, con la quale la proprietà si acquista in forza di un contratto «iure privatorum»344.

Ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esercizio della prelazione deve essere motivato; in tal senso, è ammessa anche la motivazione ob relationem.

Per quanto concerne i termini entro i quali può essere esercitato lo ius prelationis da parte dello Stato, negli anni passati la dottrina ha ampiamente

discusso per stabilire se il diritto potesse essere esercitato unicamente entro sessanta giorni dalla denuncia di alienazione o se, al contrario,

341Ibidem, nt. 147.

342 Cass., S.U., 6 maggio 1994, n. 4386; R.A.M. Muscio, La prelazione artistica, in E.

Follieri (a cura di), Il diritto dei beni culturali e del paesaggio, Edizioni scientifiche italiane,

Napoli, 2005, pag. 195.

343 L’Amministrazione non è tenuta a notificare il provvedimento con il quale esercita

il diritto a tutte le altre parti degli altri eventuali e ulteriori negozi del bene, essendo sufficiente, per i suoi effetti, che esso sia notificato nei modi di rito alle parti dell’originario atto di alienazione; T.A.R. Toscana 27 maggio 1997, n. 154, in Trib. Amm. Reg., 1997, I, 2571.

344 R.A.M. Muscio, La prelazione artistica, in E. Follieri (a cura di), Il diritto dei beni culturali

dovesse anche essere notificato entro i sessanta giorni345. La dottrina che sostiene la natura recettizia dell’atto di prelazione, ritiene che entro il suddetto termine il provvedimento debba essere adottato e notificato alle parti346.

A spazzare via i dubbi interpretativi in materia, è intervenuto il legislatore, che ha stabilito, con l’art. 61, comma 1, del codice, che il diritto di prelazione debba essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di recezione della denuncia di trasferimento (di cui all’art. 59), ma soprattutto che il provvedimento a mezzo del quale si esercita la prelazione debba essere notificato entro il medesimo termine.

Al secondo comma dell’art. 61, viene introdotta una nuova disciplina, in base alla quale, nell’ipotesi in cui sia stata omessa la denuncia o sia stata notificata tardivamente, la prelazione è esercitata nel termine di 180 giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa, indicati dall’art. 59. Entro i termini di cui ai primi due commi, il provvedimento di prelazione deve essere notificato all’alienante e all’acquirente. La dottrina e la giurisprudenza dominanti qualificano il termine come perentorio, in linea con il tenore letterale del codice, secondo il quale «spirato tale termine l’amministrazione perde il potere di provvedere»347. Il termine di sessanta giorni, dunque, non può essere derogato da alcun patto tra alienante e acquirente.

Stabilendo, poi, che la proprietà del bene è trasferita in capo allo Stato dalla data dell’ultima notificazione, il legislatore ha implicitamente affermato la natura costitutiva del provvedimento di notifica348.

345 W. Cortese, Il patrimonio culturale: profili normativi, cit., pag. 409, nt. 18.

346 In questo senso, T. Alibrandi – P.G. Freddi, I beni culturali e ambientali, cit., pagg. 442

ss; M.R. Cozzuto Quadri, La circolazione delle cose d’arte, cit., pag. 102 ss.

347 A. Giuffrida, Contributo alla circolazione dei beni culturali in ambito nazionale, cit., pag. 290;

W. Cortese, Il patrimonio culturale: profili normativi, cit., pag. 405.

348 R.A.M. Muscio, La prelazione artistica, cit., pag. 197; W. Cortese, Il patrimonio culturale:

L’articolo 61, comma 4, da ultimo stabilisce che «in pendenza del termine prescritto dal comma 1, l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa». Non è possibile, dunque, conferire immediata efficacia al contratto, che resta sottoposto a condizione sospensiva, con la conseguenza che, in via cautelare, il bene oggetto di (eventuale) prelazione, resta nelle mani del proprietario durante la pendenza della condizione349.

Si stabilisce, inoltre, l’impossibilità di dar vita al contratto sia per quanto attiene all’inefficacia del contratto, sia con riguardo al divieto di

traditio del bene.

Spirato il termine di sessanta giorni senza che lo Stato abbia esercitato il proprio diritto, la proprietà del bene passa all’acquirente e nessun effetto ha sulla vendita ormai perfezionata l’eventuale prelazione esercitata tardivamente.

Qualora l’ente continuasse a pretendere la proprietà del bene, ormai trasmessa al compratore, agirebbe senza potere e il nuovo proprietario dovrebbe adire il Giudice ordinario (e non il T.A.R.) per tutelare il proprio diritto350.

Differentemente da quanto avviene nella prelazione legale, quando esercita la prelazione artistica, lo Stato non subentra in tutte le condizioni contrattuali e non è vincolato dall’atto di alienazione (art. 62, comma 5).

L’art. 62 del codice Urbani, segnando una svolta evidente rispetto alla disciplina anteriore — pur confermando il potere/facoltà dello Stato di esercitare il diritto di prelazione —, nel rispetto del principio di sussidiarietà, statuisce che le regioni, le province e i comuni, dopo aver avuto notizia della denuncia di vendita dal Soprintendente, possano acquistare per prelazione o inoltrare la proposta di prelazione al Ministero.

349 R.A.M. Muscio, La prelazione artistica, cit., pag. 197.

350 M. Annunziata, Alienazione di beni culturali e procedure per esercitare la prelazione, in

Giurisprudenza di merito, 2003, pagg. 1511 ss.; R.A.M. Muscio, La prelazione artistica, cit.,

Nonostante qualche incertezza nella formulazione, che rende la norma, ad avviso di certa dottrina, complessa e di non facile lettura351, la procedura prevede che il Soprintendente debba notificare la denuntiatio alle

regioni o agli altri territoriali interessati. Se il bene è mobile, la Regione comunica la notizia a mezzo del proprio Bollettino Ufficiale (o eventualmente attraverso altri mezzi di pubblicità idonei a livello nazionale) con la descrizione dell’opera e la fissazione del prezzo.

Qualora il Ministero non voglia esercitare la prelazione, ne dà comunicazione entro 40 giorni dalla recezione della denuncia all’ente interessato, il quale assume l’impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo comunica all’alienante entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia di vendita. La proprietà del bene culturale è trasferita all’ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell’ultima notifica.