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La compatibilità tra metodi alternativi di acquisizione della prova e le garanzie della CEDU: la partecipazione dell’imputato

L’assistenza probatoria internazionale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo

6. La compatibilità tra metodi alternativi di acquisizione della prova e le garanzie della CEDU: la partecipazione dell’imputato

al dibattimento mediante videoconferenza in casi transnazionali

Nel tentativo di individuare le modalità di acquisizione della prova in grado di assicurare il confronto dialettico tra le parti, la Corte europea dei diritti dell’Uomo si è anche occupata della compatibilità dell’esame a distanza con il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

La partecipazione dell’accusato al dibattimento mediante videoconferenza ha da sempre destato forti perplessità, per il rischio che l’imputato sia posto – in rapporto alle altre parti del processo – in una posizione di sostanziale svantaggio; la preoccupazione è che l’impiego del video-collegamento nel giudizio, per i rischi di possibili disfunzioni nella riproduzione della voce o delle immagini, non sia in grado di far percepire le sfumature dei comportamenti delle persone presenti nell’aula di udienza.

In realtà, le maggiori perplessità in punto di compatibilità tra videoconferenza e giusto processo non attengono tanto ai possibili difetti di funzionamento dei flussi audio-video: in questo senso, oltre ai progressi tecnologici nel tempo registratisi, si è avuto cura di osservare come, ove nel collegamento tra l’aula di udienza e la postazione remota si registrino malfunzionamenti scarsamente tollerabili, sia il giudice stesso a disporre d’ufficio la sospensione o il rinvio dell’udienza, nelle more di un ripristino di condizioni tecniche sostenibili.

Quello che più preoccupa della partecipazione dell’accusato al processo tramite videoconferenza è piuttosto la distanza tra difensore e assistito nella fase dell’istruzione probatoria dibattimentale, proprio, cioè, «durante il farsi della prova rappresentativa»443; distanza che – come è agevole intuire – impedisce di cogliere tempestivamente, ad esempio durante un esame diretto di un dichiarante a

carico condotto dal pubblico ministero, un dettaglio da adoperare poi costruttivamente nel controesame444.

La questione si complica, chiaramente, in relazione a vicende transnazionali dove non è solo dato riscontrare un diverso livello di avanzamento tecnologico tra gli ordinamenti nazionali ma anche differenti culture e regole giuridiche.

Tradizionalmente, il ricorso al video-collegamento nel processo penale si giustifica in ragione di interessi specifici, come la sussistenza di esigenze di sicurezza non altrimenti tutelabili o l’emergere di istanze di protezione di dichiaranti particolarmente vulnerabili, oltre che – chiaramente – per gli indubbi vantaggi che tale metodo di partecipazione all’udienza apporta sul piano dell’efficienza e della speditezza processuale.

Proprio il difficile contemperamento tra gli interessi in gioco ha spinto la Corte europea dei diritti dell’Uomo a pronunciarsi sul tema della compatibilità di detto metodo di acquisizione della prova con il principio del contraddittorio.

Lo spunto è stato dato proprio da un caso transnazionale.

In particolare, nel valutare l’equità processuale, i giudici di Strasburgo hanno osservato come, sebbene l’art. 6 della CEDU non preveda in termini espliciti che l’accusato abbia il diritto di essere presente all’udienza, la comparizione dell’imputato riveste una importanza fondamentale per l’attuazione delle garanzie del giusto processo.

In coerenza con l’intento, però, di evitare a monte impostazioni assolutizzanti, l’esame a distanza tramite videoconferenza non è considerato di per sé contrario alla Convenzione se, per le modalità del suo svolgimento, non pone la difesa in una posizione di svantaggio sostanziale rispetto alle altre parti del processo. Resta da verificare, in ogni caso, se i modi di attuazione dell’audizione abbiano, nella vicenda processuale, rispettato i diritti di difesa e che l’interessato abbia avuto la possibilità di esercitare le garanzie previste dall’art. 6 CEDU.

Nel caso Zhukovskiy c. Ucraina la Corte, nell’individuare preliminarmente alcune situazioni in presenza delle quali l’esame a distanza è considerato un metodo di acquisizione della prova dichiarativa rispettoso del diritto al confronto445, ha ribadito – in determinate circostanze – la possibilità di un allontanamento dalle ordinarie modalità di formazione della prova, incentivando l’impiego della

444

Ibid., p. 1479 e ss.

445 Ad esempio nel caso in cui il testimone si trovi all’estero e sia eccessivamente oneroso

videoconferenza quando essa consenta di tutelare interessi ritenuti preminenti o quando costituisca l’unico strumento possibile per raccogliere la prova dichiarativa.

La Corte ha così osservato, con riferimento all’impiego del video-collegamento, «that this form of partecipation in proceedings is not, as such, incompatible with

the notion of a fair and public hearing, but it must be ensures that the applicant is able to follow the proceedings and to be heard without technical impediments,

and that effective and confidencial communications with a lawyes is provided»446.

Spetta ai giudici assicurarsi – come già detto – che le modalità di svolgimento dell’esame a distanza tramite videoconferenza siano compatibili con le esigenze del rispetto dei diritti di difesa previsti dall’articolo 6 della Convenzione.

Perché, però, allontanamenti dalle ordinarie modalità di formazione della prova si mantengano entro limiti convenzionalmente accettabili si rivela imprescindibile, anzitutto, assicurare un’elevata qualità tecnica del collegamento, che consenta una piena ed effettiva partecipazione al processo447.

All’imputato deve cioè essere permesso di vedere le persone presenti in aula e di ascoltare quello che viene detto.

Allo stesso va anche riconosciuta la possibilità di essere visto e ascoltato, e di rendere dichiarazioni alla corte dal luogo in cui si trovi.

Una partecipazione effettiva al dibattimento in caso di esame a distanza non è però solo assicurata in queste ipotesi; all’imputato, perché il processo possa dirsi equo ai sensi dell’art. 6 CEDU, deve essere data la facoltà di poter interagire con il proprio difensore e di poter prendere parte in tempo reale alle decisioni sulla conduzione del caso448.

L’uso del video-collegamento è stato pertanto ritenuto compatibile con i valori convenzionali a patto di verificarne, di volta in volta, l’attitudine ad assicurare risultati effettivi in chiave partecipativa449.

446

Corte eur., Zhukovskiy c. Ucraina, 3 marzo 2011; Corte eur., Grande Camera, 2 novembre 2010,

Sakhnovskiy c. Russia.

447 Corte eur., M. Viola c. Italia, 5 October 2006.

448 In questo senso, si giustificano le affermazioni della Corte rese nel casoX., Y. e Z. c. Austria:

“Questions to a prosecution witness usually emerge, according to the applicants, at the moment

when he is heard”.

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