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Le modalità di trasmissione della rogatoria all’estero

L’assunzione della prova all’estero nel diritto nazionale Un approccio di diritto comparato

6. Le rogatorie attive

6.1. Le modalità di trasmissione della rogatoria all’estero

Il codice di rito del 1865 disciplinava le modalità di trasmissione della richiesta di rogatoria all’estero; ove, infatti, «occorresse (…) addivenire ad esami di testimoni o ad altri atti d’istruzione col mezzo di autorità giudiziarie estere»280

, la domanda era inoltrata, per mezzo del pubblico ministero, al ministro di grazia e giustizia, perché ne promuovesse l’esecuzione, senza – peraltro – la disposizione indicare alcuna particolare modalità attraverso cui promuovere l’esecuzione stessa281

. Il codice del 1913 stabiliva, invece, che le rogatorie fossero trasmesse all’estero «per via diplomatica»282.

La norma non prevedeva modalità differenti di inoltro all’estero della domanda; tuttavia, data la prevalenza, ai sensi dell’allora art. 635, delle convenzioni e degli usi internazionali in materia, era fatta salva la possibilità, se prevista da accordi specifici, di modi alternativi di trasmissione.

Anzi, proprio per evitare i ritardi scaturenti dal sistema dell’inoltro per via diplomatica, veniva più tardi concretata un’intesa tra il ministero degli Affari Esteri e il ministero della Giustizia, a seguito della quale era diramata la circolare del 31 maggio 1922283.

Se ne riporta la parte più significativa: «a titolo di esperimento, e ferme rimanendo, le disposizioni delle convenzioni internazionali le quali ammettono lo scambio diretto della corrispondenza fra le autorità giudiziarie degli Stati contraenti, le autorità giudiziarie del Regno sono autorizzate, nei casi urgenti, ad inviare direttamente ai regi agenti diplomatici all’estero le richieste di (…) esecuzione di rogatorie da eseguire nel paese, in cui i regi agenti sono accreditati». L’esperimento, col passare degli anni, è giudicato positivo, tanto che l’art. 657 del

280 Cfr. art. 853, co. 1, c.p.p. 1865: «Quando occorra nei procedimenti penali di addivenire ad

esami di testimoni o ad altri atti d’istruzione col mezzo di autorità giudiziarie estere, (…) l’istruttore ne informerà la corte (sezione di accusa) da cui dipende, la quale, ove sia d’uopo, ne farà la domanda nelle consuete forme, e la dirigerà per mezzo del pubblico ministero, (…) al ministro di grazia e giustizia, acciò ne promuova l’esecuzione».

281

F. Mosconi e M. Pisani, 1984, p. 8.

282 Cfr. art. 636 c.p.p. 1913.

codice di procedura penale del 1930, ammetteva «nei casi urgenti»284, in aggiunta al tradizionale sistema di trasmissione delle rogatorie («per via diplomatica»), la possibilità, per l’autorità giudiziaria, di inoltrare la domanda direttamente ai regi agenti diplomatici o consolari all’estero, avvertendone per via gerarchica il ministero della giustizia285.

L’art. 727 dell’attuale codice di procedura penale – come modificato dal d.lgs. n. 149/2017 – disciplina le modalità di inoltro della richiesta di “rogatoria” a un’autorità straniera.

Nel regolamentare da ultimo la materia, il legislatore mostra una più accentuata sensibilità per il tema della cooperazione internazionale in ambito penale, e un

favor per schemi di acquisizione della prova all’estero tesi a sopperire alle

inadeguatezze strutturali e funzionali della “rogatoria”.

Ricevuta la richiesta di “rogatoria” dall’autorità giudiziaria286, il ministro della giustizia è tenuto a trasmettere la domanda all’autorità estera, a meno che non ritenga che, con l’esecuzione della “rogatoria” all’estero, possano essere compromessi «la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato». Nel tentativo di agevolare l’instaurazione di rapporti diretti tra le autorità giudiziarie, il d.lgs. n. 149/2017 ridimensiona il ruolo dell’autorità governativa nelle procedure di mutua assistenza penale tra Stati membri, ammettendo l’intervento del ministro solo ove questo sia previsto dalle convenzioni in vigore fra gli Stati membri dell'UE o dalle disposizioni del diritto dell'Unione287.

284 Cfr. art. 657 c.p.p. 1930. 285

Si osserva in proposito che anche nei casi urgenti va rispettato il sistema di inoltro per via diplomatica, solo che, in tali ipotesi, la trasmissione delle rogatorie avviene direttamente tra l’autorità giudiziaria e i regi agenti diplomatici o consolari all’estero, sì da evitare la «lunga catena ordinaria». F. Mosconi e M. Pisani, 1984, p. 9.

Fuori da detti casi, la rogatoria è trasmessa per via diplomatica.

L’autorità giudiziaria provvede, infatti, ad inoltrare la domanda al procuratore generale presso la corte d’appello, che la fa pervenire al Ministro della giustizia col suo parere circa l’utilità e l’opportunità di darvi corso. Se il Ministro ritiene di non dover dar corso alla domanda, ne informa senza ritardo il procuratore generale, che ne dà immediato avviso all’autorità richiedente.

Ciò è, il più delle volte, causa di notevoli ritardi; ecco perché è disposto che, nei casi urgenti, l’autorità giudiziaria possa trasmettere la richiesta direttamente ai regi agenti diplomatici o consolari all’estero. È la stessa autorità giudiziaria a valutare l’urgenza che giustifica l’inoltro diretto della domanda ai regi agenti diplomatici o consolari all’estero. L’autorità giudiziaria è tuttavia, in tali casi, tenuta ad avvertire, per via gerarchica, il ministro della giustizia.

286 Il legislatore del 1988 nel disciplinare la materia ha il filtro del procuratore generale della corte

d’appello. Così, ricevuta la richiesta di rogatoria dall’autorità giudiziaria, il ministro della giustizia trasmette la domanda all’autorità straniera per via diplomatica senza più il tramite del procuratore generale, il cui intervento, sebbene originariamente pensato in funzione di controllo (per evitare l’inoltro di richieste inutili o inopportune), aveva finito con l’appesantire i tempi di trasmissione della rogatoria alle autorità estere.

287 Il ministro può disporre con decreto che non si dia corso all’inoltro della richiesta di assistenza

Nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri, il d.lgs. n. 149/2017 prevede pure, se ammessa da apposito accordo internazionale, la trasmissione diretta delle richieste in luogo del tradizionale regime di inoltro delle “rogatorie”, al fine di rendere più rapida la cooperazione.

Anche in questo caso, l’eliminazione del ruolo dell’autorità governativa nelle procedure di mutua assistenza penale ha lo scopo di agevolare l’instaurazione di rapporti diretti tra le autorità giudiziarie, senza il filtro dell’autorità governativa. Il comma 5 dell’art. 727 c.p.p. ammette, infine, la possibilità per l’autorità giudiziaria, nei casi urgenti, di trasmettere la rogatoria a norma del comma 4, dopo che copia di essa sia stata ricevuta dal ministro della giustizia.

Resta ferma, in queste ipotesi, la facoltà ministeriale di esercizio del potere di blocco fino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell’agente diplomatico o consolare, all’autorità straniera.

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