3. Sul nuovo Senato e le sue funzioni
3.1 La composizione del Senato
Riguardo alla composizione del Senato, non poche sono state le criti- che rivolte al presente disegno di legge, sia sulla diminuzione del nu- mero dei componenti - che comporta sì una drastica e coraggiosa ridu- zione del personale parlamentare e dei costosi apparati a carico pubbli- co che vi sono connessi172- ma che alcuni definiscono incerta, si parla
infatti di 95 sentori rappresentativi delle istituzioni territoriali e cinque nominati dal Presidente della Repubblica, a questi infatti si dovrebbero aggiungere gli ex Presidenti della Repubblica, oltre a non considerare l'eventuale applicazione di una previsione finale del progetto di rifor- ma che modificherebbe il numero dei senatori in base all'ultimo censi- mento generale della popolazione173; che sull'elettorato passivo e sull'e-
lezione di secondo grado – o indiretta – dei membri.
Per quanto riguarda l'elettorato passivo, si fa riferimento più che altro alla composizione mista (consiglieri regionali e sindaci). I sindaci sono eletti non dalle stesse autonomie locali (il Consiglio delle autonomie locali o l'assemblea di tutti i sindaci della Regione), ma dal Consiglio regionale, non risultando così neppur bene chiaro quale istituzione ter- ritoriale rappresenterebbero. Di fatti, risulterebbe difficile capire come un Sindaco (di cui non risultano ancora chiari i criteri per la selezione) potrebbe considerarsi rappresentativo delle “istituzioni territoriali” co- munali, né il motivo per cui una Regione dovrebbe farsi rappresentare da un Sindaco174. Dunque, in relazione alla disomogeneità della rappre-
sentanza che si verrebbe a realizzare, in quanto gli interessi rappresen- 172 A.MANZELLA, in Il “nuovo” Senato,in www.astridonline.it, 2015
173 S.PANIZZA – R.ROMBOLI, in op.cit. pag.27 174 A. PERTICI, in op. cit. pag.79
tati dagli uni sono diversi e talvolta contrastanti con quelli espressi da- gli altri175, per cui si è affermato che la commistione paritaria, regiona-
le e comunale, della rappresentanza sarebbe un fattore di irrazionale di- somogeneità del collegio e in palese contrasto con tutto il processo di regionalizzazione, per come esso si è svolto in Italia176. Questo com-
porta che la soluzione adottata dalla riforma costituzionale costituireb- be il mancato compromesso tra l'idea che il Senato debba rappresentare le sole Regioni e quella secondo cui in esso dovrebbero trovare la pro- pria proiezione istituzionale tutte le autonomie territoriali presenti nel- l'ordinamento177.
Come abbiamo avuto modo di vedere, il disegno di legge Renzi – Bo- schi, prevede l'elezione di secondo grado – o elezione indiretta - per i membri del Senato, in composizione mista tra consiglieri regionali e Sindaci, eletti con metodo proporzionale e “ in conformità con le scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinno- vo dei medesimi organi”, tutto ciò verrò stabilito da una legge elettora- le bicamerale. Dunque, alcuni punti risultano poco chiari: in primo luo- go, non è chiaro – non viene stabilito – se i consigli regionali devono mandare in Senato i consiglieri più votati o gli elettori esprimeranno due voti (uno per il Consiglio regionale, l'altro per il Senato); in secon- do luogo, non è chiaro come avverrà la ripartizione dei seggi tra le for- ze politiche presenti in Consiglio regionale, se avverrà sulla base dei voti ricevuti da ciascuna lista o sulla base della composizione dei grup- 175 P.CARETTI, in op cit.
176 S. STAIANO, in Lo specchio francese. Possibilità e insidie comparative nella riforma costituzionale italiana, in www.confornticostituzionali.eu, 2014 177 A. D'ATENA, in Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi – Boschi, in
pi consiliari178. Oltre a queste questioni di incertezza, è emersa la pre-
occupazione in base alla quale l'elezione indiretta dei Senatori sarebbe in contrasto con il principio della sovranità popolare espresso all'art.1 della Costituzione, e in relazione a questo si fa riferimento alla necessi- tà – espressa durante i lavori parlamentarti in occasione dell'ultima ap- provazione, da parte dell'opposizione e di una minoranza del gruppo PD – di mantenere il Senato 'elettivo', intendendo con tale espressione di mantenere l'elezione diretta. Ebbene, in merito al principio di sovra- nità si è fatto notare che in molti altri Paesi europei, come Francia, Germania e prevedono l'elezione indiretta per la seconda Camera, sen- za che ciò abbia mai sollevato un problema di lesione del principio del- la sovranità, inoltre l’elezione indiretta è stato il metodo che ha con- sentito al Senato americano di essere «the institutional embodiment of
federalism», quindi, una seconda Camera territoriale che governi poli-
ticamente il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, pre- venendo i conflitti a monte, anziché scaricarli – a valle – sulla Corte costituzionale179; per quanto riguarda invece all'elettività, ritenendo che
solo l'elezione diretta dei cittadini faccia dell'organo eletto un organo elettivo, eppure il in riferimento al Capo dello stato, anche questo è elettivo seppur eletto dal Parlamento in seduta comune.
In aggiunta, si considera che non eleggere direttamente i rappresentanti delle istituzioni territoriali, sia fondamentale al fine di evitare che ab- biano troppo forte la legittimazione propria, giacché il loro compito sarà quello di tutelare gli interessi delle istituzioni; in secondo luogo al 178 G.ZAGREBELSKY, in op. cit. pag 62
179 L. CASTELLI, in Le buone ragioni dell'elezione indiretta del Senato,
fine di ridurre il rischio di riprodurre caratteristiche dell'attuale Senato, a partire dai gruppi partitici. E’ difficile negare, infatti, che senatori eletti direttamente dal popolo finirebbero per avere un legame con il territorio (tendenzialmente) meno forte di quanto avrebbero senatori eletti dalle istituzioni territoriali180.
In relazione alle elezioni di secondo grado previste per il Senato, ulte- riori questioni sono state sollevante giacché questo meccanismo com- porta un legame tra il consigliere regionale, o il sindaco, ed il mandato per l'organo per cui è stato eletto, e non con la durata della Legislatura. Ciò comporterebbe un frequente turn over dei senatori, alcuni dei quali potrebbero cessare per morte, decadenza o dimissioni. Ci sarebbero quindi, continue sostituzioni durante lo svolgimento dei lavori di certo non utili all'efficienza dell'istituzione e non paragonabili ai rinnovi par- ziali previsti in modo più ordinato in altre seconde camere. Un'ulterio- re complicazione è prevista per i Sindaci, nel caso in cui venisse eletto al Senato un Sindaco al quale manchi soltanto un anno alla scadenza del mandato. Ebbene seppure da una interpretazione incrociata tra quanto disposto nell'art. 57, quinto comma, e l'art.66, chiarisca che ter- minato il proprio mandato anche il Sindaco lasci il seggio in Senato, non è altrettanto chiaro chi dovrebbe subentrare al suo posto: il primo dei sindaci non eletti nell'ambito della lista? Nel caso non dovessero esserci più sindaci in carica, il Consiglio regionale dovrebbe rivotare? Come si realizzerebbe, in tal modo, la proporzione? Le risposte a que- ste domande potrebbero risultare solo dalla legge elettorale bicamerale per il Senato181.
180 F. DAL CANTO, intervento su www.osservatoriosullefonti, fasc. 2/2014 181 A. PERTICI, in op.cit. Pag 83
3.2 I Senatori di nomina presidenziale e gli ex-Presidenti della Re-