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La riforma del bicameralismo nella XVI Legislatura: il pro-

2. Le proposte di iniziativa parlamentare

2.6 La riforma del bicameralismo nella XVI Legislatura: il pro-

Nella XVI Legislatura si è ritornati all'ipotesi di una riforma comples- siva dell'ordinamento della Repubblica.

I lavori si sono conclusi alla Camera il 9 Giugno 2009 con l'approva- zione di una mozione dei gruppi di maggioranza, in base alla quale ve- nivano individuati alcuni indirizzi di riforma e si invitata il Governo ad adottare iniziative 'nel pieno rispetto dell'autonomia delle Camere'; al Senato i lavori si concludono il 2 Dicembre 2009 con l'approvazione di tre mozioni, presentate sia dai gruppi di maggioranza sia di opposizio- ne, attraverso cui si sottolineava l'esigenza di un confronto parlamenta- re in spirito di leale collaborazione.

Il lavoro sui progetti di riforma presso il Senato si è concluso il 25 Lu- glio 2012 con l'approvazione in Assemblea del progetto di legge (A. S

re, 2007.

86 Si vota per la prima volta con il nuovo sistema elettorale in liste bloccate e pre- mio di maggioranza introdotto con la legge 270/2005.

e abb. A). il testo è stato trasmesso alla Camera dove la Commissione Affari costituzionali ne ha iniziato l'esame (A.C 5386).

La riforma del bicameralismo nel progetto di legge costituzionale A.C. 24 e Abb.-A si incentra sulla previsione di due Camere, la Camera dei deputati e il Senato federale, in un sistema di bicameralismo non sim- metrico per quanto riguarda il profilo delle funzioni solo limitatamente a quella legislativa.

Entrambe le Camere hanno una legittimazione universale e diretta, con la precisazione che per i lavori del Senato è prevista un'integrazione con i rappresentanti delle regioni.

Analizzando in maniera più particolare le modifiche attinenti alla costi- tuzione del Senato, l'intervento di riforma ha presentato profili diversi, in Commissione e poi in Assemblea. Si riportano le più rilevanti: in un primo profilo, si prevede una diminuzione del numero dei componenti da 315 a 254, di cui 4 eletti nella circoscrizione estero; un abbassamen- to del requisito dell'elettorato attivo alla maggiore età e di quello passi- vo ai 35 anni; è inoltre introdotto un raccordo specifico con le Autono- mie, attraverso l'istituzione di una commissione paritetica per le que-

stioni regionali composta da un rappresentante per ciascuna regione e

provincia autonoma e da senatori, a cui era attribuita una funzione con- sultiva sui progetti di legge, rafforzata, in caso di parere contrario o condizionato a specifiche modificazioni, dall'obbligo del Senato di procedere con votazione nominale a deliberazione dell'Assemblea. Di conseguenza, veniva modificato l'art.126 Cost.

Come è stato già detto, il passaggio dalla Commissione all'Assemblea dei lavori ha comportato diverse modifiche, così nella seconda fase

l'Assemblea ha espunto la previsione del nuovo organo e ha introdotto la previsione della partecipazione dei rappresentanti delle regioni ai la- vori di tale Camera.

Nel testo varato dall'Assemblea, il Senato assumeva negli art.55 e 57 la denominazione di Senato Federale della Repubblica.

In un secondo profilo, varato dalla Commissione Affari costituzionali alla Camera, il Senato federale della Repubblica era caratterizzato da due tratti fondamentali: l'elezione di secondo grado ad opera dei 'poteri locali' dei quali il Senato è rappresentante nel procedimento di forma- zione delle leggi e l'abbandono del bicameralismo paritario, in favore della distinzione delle funzioni delle due Camere e della riconduzione unitaria alla Camera dei deputati della responsabilità politica generale. Si definisce così, nei lavori della Commissione, che il rapporto di fidu- cia ricorre solo tra la Camera dei deputati e il Governo.

Dal punto di vista della composizione il Senato, il numero dei membri è ridotto a 250, e poiché il testo di riforma non modifica l'art.59 Cost., l'effettivo numero dei senatori risulta anche in base agli ex Presidenti della Repubblica, i senatori di diritto a vita, nonché ai cittadini nomina- ti senatori a vita del Presidente della Repubblica per altissimi meriti. Per quanto riguarda la composizione della Camera dei deputati, il pro- getto in esame, riduce il numero dei componenti a 508, di cui 8 sono eletti nella circoscrizione estero e modifica il requisito dell'elettorato passivo della Camera ridotto da 25 anni a 21, mentre quello dell'eletto- rato attivo coincide con la maggiore età.

In materia di procedimento legislativo, la riforma interviene modifi- cando l'art.72, limitando, invece l’intervento sulla titolarità della fun- zione legislativa di cui all’art. 70 e sugli effetti del rinvio presidenziale delle leggi, di cui al secondo comma dell’art. 74, a modifiche di coor- dinamento della vigente formulazione con la possibilità prevista dal novellato art. 72 di svolgere il procedimento legislativo in forma bica- merale o monocamerale87.

Come è stato detto all'inizio dell'esposizione del progetto, il sistema bi- camerale previsto è apprezzabile solo limitatamente alle funzioni legi- slative, e in relazione a questo l'art.70 prevede che essa sia esercitata dalle due Camere, espungendo l'avverbio 'collettivamente'.

Si introduce, dunque, un procedimento bicamerale, attraverso il quale le due Camere esercitano, necessariamente, collettivamente la funzione legislativa. A questo procedimento sono destinati i progetti di legge quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approva- zione, oppure quando si dispone la conversione di decreto-legge88.

87 La novella mantiene le vigenti previsioni in base alle quali: ogni disegno di leg- ge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esami- nato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale; la procedura normale di esame e di approvazione (è soppressa la parola “diretta” riferita nel testo vigente all’approvazione) è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge (per la quale la procedura d’Aula discende attualmente dal secondo comma del- l’art. 77 che attribuisce la conversione alle Camere), di autorizzazione a ratifica- re trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Sono oggetto di limitate modifiche le previsioni che rimettono all’autonomia regolamentare delle Camere la disciplina di procedure decentrate, cioè dei casi e delle forme di defe- rimento dell’esame e dell’approvazione dei disegni di legge alle Commissioni, nonché le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni stesse.

88 Il procedimento è altresì necessariamente bicamerale nelle seguenti materie: co- stituzionale; elettorale; prerogative e funzioni degli organi costituzionali e dei ri- spettivi componenti; delegazione legislativa; bilanci e consuntivi.

Risultano tendenzialmente coincidenti le fattispecie di bicameralismo necessario con quelle che richiedono la “procedura normale”, cioè non decentrata, ma non è inclusa tra le leggi necessariamente bicamerali l’autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La determinazione della Camera presso la quale inizia il procedimento consegue alla di- screzionale scelta del presentatore solo nel caso di progetti di legge che richiedono procedimenti perfettamente bicamerali.

Risultano tendenzialmente coincidenti le fattispecie di bicameralismo necessario con quelle che richiedono la “procedura normale”, cioè non decentrata, ma non è inclusa tra le leggi necessariamente bicamerali l’autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La determinazione della Camera presso la quale inizia il procedimento consegue alla di- screzionale scelta del presentatore solo nel caso di progetti di legge che richiedono procedimenti perfettamente bicamerali.

Oltre, a questo procedimento, il progetto di riforma ne introduce un se- condo di tipo eventualmente monocamerale, che origina alla Camera o al Senato, a seconda della competenza del quale l'altro ramo del Parla- mento può deliberare l'esame. La Camera che dispone il riesame del disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Se tale Camera approva con emendamenti, o respinge, il disegno di legge, questo è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva.

Pertanto, la Camera prima assegnataria è anche decisore ultimo e la

ma introduce una sorta di silenzio assenso con effetto sul perfeziona- mento del procedimento legislativo. 89

Per concludere, anche questo progetto come i suoi precedenti non ha trovato attuazione, in quanto il 22 Dicembre 2012 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, scioglieva le Camere in seguito alle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Mario Monti.